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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1973 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
04/07/2025 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv.to Carla Canale in C.F._2
virtù di procura rilasciata su atto separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Toscana n. 1;
APPELLANTI
E
1 (c.f. ,) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'avv.to Rosamaria Mariano in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Guido De Ruggiero n. 5;
APPELLATA
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4
dagli avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Viale
Regina Margherita n. 270;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4132/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 48323/2018 R.G., pubblicata in data 09/03/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. e così precisavano le loro CP_3 Parte_2
conclusioni nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni: < Voglia l'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di compravendita del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto il diritto superficiario dell'immobile sito in Roma, Cecchignola Sud, via Abigaille Zanetta C.F._5
118, edificio C1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29 intercorsa tra gli attori, sigg.ri ed e la Parte_1 Parte_2
sig.ra per atto Notaio Dott. racc.30756 Controparte_1 Controparte_2
Rep. 54539, registrato al n. 25575 il 19.12.2007 serie 1T con particolare riguardo all'art. 5 contenente il prezzo di euro 317.000,00
2 (trecentodiciassettemila/00), prezzo di mercato interamente versato ex art. 1418 c.c. (contrarietà a norme imperative) e dichiarare che lo stesso deve intendersi sostituto mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge pari ad euro € 102.595,65 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 35 della L. 865/1971, dell'art. 18 del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c. o, in via gradata, di quello “ex lege” che emergerà all'esito del presente giudizio. - per l'effetto, condannare la
Sig.ra alla restituzione/ripetizione, in favore dei Sigg.ri Controparte_1
ed , di quanto da questi ultimi Parte_1 Parte_2
indebitamente pagato alla suddetta venditrice oggi convenuta, CP_1
per le causali di cui sopra, pari ad € 207.404,35
[...]
(duecentosettemilaquattrocentoquattro/35), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì della domanda o, in via gradata, a quella somma, determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del presente giudizio accertare e dichiarare la responsabilità del Notaio Dott. Controparte_2
(C.F.: ) ai sensi dell'art. 28 L.N. e/o degli artt. 1218, C.F._6
1175, 1776 c.c., 2236 c.c. e/o 2043 c.c.; -e per effetto, condannare il Notaio
Dott. al pagamento di € 207.404,35 Controparte_2
(duecentosettemilaquattrocentoquattro/35) pari al danno subito dagli attori a seguito della compravendita del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto il diritto superficiario dell'immobile sito in Roma, Cecchignola Sud, via C.F._5
Abigaille Zanetta 118, Edificio C/1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29, intercorsa tra gli attori, sigg.ri ed Parte_1
e la sig.ra importo pari alla differenza Parte_2 Controparte_1
tra il prezzo effettivamente corrisposto in luogo del prezzo massimo di cessione, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì della domanda,
o, in via gradata, a quella somma, determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via gradata, è evidente, in relazione all'art. 25 undecies della
3 Legge 136/2018, la sussistenza e le ragioni di rilevanza e di fondatezza delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, nella denegata ipotesi caso in cui il sig. Giudice ritenesse, quest'ultima norma, immediatamente applicabile al caso di specie, si insiste affinché la questione venga rimessa all'esame della Corte Costituzionale, con conseguente interruzione necessaria del procedimento de quo.>>
§ 2. –Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4132/2021 così statuiva: << Il
Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1.
Dichiara improseguibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata da e nei confronti di 2. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Dichiara inammissibili per carenza di interesse le ulteriori domande formulate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
;
3. Rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di CP_1 [...]
;
4. Condanna e , in solido tra CP_2 Parte_1 Parte_2
loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da , liquidate Controparte_2
in € 11.810,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
5. Compensa le spese tra gli attori e la convenuta . >> Controparte_1
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata da di improcedibilità Controparte_4
della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010. Si rileva, infatti, che la mediazione obbligatoria è prescritta, a pena di improcedibilità della domanda, oltre che con riferimento alle controversie in materia di condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, anche quelle in materia di diritti reali e che, in questa sede, non
4 sono state esercitate azioni reali, esperibili erga omnes sulla base della titolarità di un diritto reale, ma azioni nascenti da un contratto a effetti reali, qual è il contratto di compravendita, esercitabili solo nei confronti del contraente, con conseguente inapplicabilità della citata disposizione normativa. Passando all'esame del merito e principiando dall'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre ricordare che l'edilizia convenzionata si colloca nel più ampio quadro dell'edilizia residenziale pubblica, mirante a sopperire al fabbisogno abitativo di categorie sociali di limitate capacità economiche e richiede la stipulazione preventiva di una convenzione con il
Comune proprietario, con la quale viene riconosciuta al concessionario la disponibilità di un'area ai fini della sua urbanizzazione e vengono assunti obblighi relativi all'edificazione degli alloggi e alla successiva assegnazione degli stessi. Tra le tipologie di convenzioni normativamente previste vi sono quelle di cui all'art. 35 della L. 22/10/1971 n. 865, con le quali i Comuni possono concedere a soggetti privati, o pubblici, a fini edificatori, aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare (cosiddetti P.E.E.P.), che vengono espropriate dai Comuni, per essere destinate alla realizzazione di immobili di edilizia economico popolare, e successivamente cedute a questo fine ai concessionari, in piena proprietà o limitatamente al diritto di superficie. Per le aree cedute in piena proprietà, regolate dall'art. 35, comma
11, e seguenti della L. n. 865/1971 era originariamente previsto un divieto di alienazione per 20 anni, un vincolo sul prezzo di cessione e sul canone di locazione (art. 35 commi da 15 a 19), la cui determinazione era rimessa alle convenzioni e agli atti amministrativi delegati del e la nullità degli CP_5
atti di cessione compiuti in violazione del divieto di alienazione (art. 35 comma 19); con l'art. 20 della L. n. 179/1992 (Legge Ferrarini-Botta), come modificato dall'art. 3 della L. n. 85/1994, si è poi stabilito che gli alloggi di edilizia agevolata potevano essere alienati, o locati nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione, o dall'acquisto, previa autorizzazione della
5 Regione, quando sussistevano gravi, sopravvenuti e documentati motivi e che decorso il termine di cinque anni gli alloggi stessi potevano essere alienati, o locati ad altri assegnatari, mentre con l'art. 23 della L. n. 179/1992, entrato in vigore il 15/3/1992, è stato abolito il divieto di alienazione delle aree cedute in proprietà ed è stato abolito l'art. 35, comma 15 della L. n.
865/1971 che prevedeva la nullità per violazione del divieto di alienazione e i criteri da applicare da parte dei Comuni per la determinazione dei prezzi massimi di cessione. Per le aree cedute in diritto di superficie (per periodi variabili da 60 a 99 anni), regolate dall'art. 35 commi 7 e 8 della L. n.
865/1971, il regime di circolazione degli immobili è rimesso alle convenzioni stipulate tra il e i soggetti concessionari dell'area da CP_5
edificare; tali convenzioni devono prevedere, tra l'altro, il corrispettivo della concessione, le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare, i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita, le sanzioni a carico del concessionario in ipotesi di violazione del regime convenzionale nonché vincoli all'alienabilità del bene;
per l'individuazione dei criteri relativi alla determinazione del canone di locazione e del prezzo di cessione e delle sanzioni a carico del concessionario è stata prevista la deliberazione del
Consiglio Comunale;
nessuna modifica della disciplina è stata introdotta per le aree cedute in diritto di superficie dalla L. n. 179/1992, che hanno continuato ad essere regolate dall'art. 35 commi 7 e 8 della L. n. 865/1971 e dalla disciplina attuativa delle convenzioni, che oltre ad essere delegate dalla legge a fissare il prezzo massimo di cessione, regolano anche la cedibilità del diritto di superficie. La Suprema Corte a Sezioni Unite, interpretando retroattivamente la normativa relativa agli immobili di edilizia agevolata convenzionata costruiti ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865/1971, ha precisato
6 che il vincolo sulla determinazione del prezzo previsto nella vendita di tali alloggi, non è soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare e anzi, in assenza di convenzione ad hoc, segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita (v. Cass. Civ., Sez., Sez. Un., 16/09/2015, n. 18135) e così di fatto ha ribaltato l'orientamento in precedenza di gran lunga prevalente della
Giurisprudenza, del Notariato e dei Comuni, che per anni avevano ritenuto che, dopo il primo trasferimento dell'immobile, il vincolo del prezzo massimo di cessione non fosse più operante. Su tale quadro normativo e giurisprudenziale è intervenuto l'articolo 25-undecies, comma 1, lettera b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge
17/12/2018, n. 136 che ha sostituto il comma 49-bis dell'art. 31 della Legge
n. 448/1998 (“I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
7 legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”) e ha introdotto il comma 49-quater del citato art. 31 (“In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza,
a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”), stabilendo che tali disposizioni si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Appare evidente che, con l'introduzione delle citate disposizioni, il Legislatore del 2018 ha: 1) esteso la legittimazione a richiedere l'affrancazione dell'immobile dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione a tutti coloro che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene e, quindi, anche ai venditori;
2) previsto che, durante la procedura amministrativa di affrancazione, il contratto di trasferimento dell'alloggio non produca effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato;
3) stabilito che l'avvenuta rimozione del vincolo, a seguito della positiva conclusione della procedura amministrativa di affrancazione, determini l'estinzione della
“pretesa di rimborso della predetta differenza a qualunque titolo richiesto”
(cioè della pretesa alla ripetizione della differenza tra prezzo pattuito e prezzo massimo di cessione), già esercitata dall'acquirente dell'immobile, facendo quindi venire meno il carattere indebito del pagamento del
8 corrispettivo eccedente il prezzo massimo di cessione fin dal momento della conclusione del contratto;
4) esteso tale disciplina sull'affrancazione dall'onere reale del prezzo massimo di cessione anche alle compravendite intervenute prima della sua entrata in vigore. Pertanto, a seguito di tale modifica normativa, il venditore può presentare istanza per l'affrancazione dell'immobile alienato dal vincolo del prezzo massimo di cessione e così facendo - proprio perché in pendenza della procedura di rimozione del vincolo derivata dalla presentazione dell'istanza, il contratto di compravendita diventa inefficace limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato -, paralizza l'azione di ripetizione della suddetta differenza proposta, nei suoi confronti, dal soggetto che ha acquistato l'alloggio a prezzo di mercato. Ebbene ha Controparte_1
dimostrato, sin dalla sua costituzione in giudizio, l'avvenuta presentazione dell'istanza di affrancazione dell'immobile oggetto di causa dal vincolo del prezzo massimo di cessione (cfr. istanza prot. n. Q1/2019/19230 in atti), così determinando l'applicabilità alla fattispecie della suddetta normativa, introdotta dal D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n.
136/2018. È lo stesso Legislatore della riforma che ha previsto, infatti, che
“Tali disposizioni si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e, dunque, anche ai processi già iniziati che abbiano a oggetto pretese nascenti da contratti di compravendita di alloggi di edilizia convenzionata agevolata, conclusi prima dell'entrata in vigore del D.L. n.
119/2018. A fronte di ciò, parte attrice ha sollevato numerose eccezioni di incostituzionalità della nuova normativa, modificandole più volte nel corso del procedimento. Si precisa al riguardo che si prenderanno in esame solo le eccezioni indicate nella comparsa conclusionale, intendendo come rinunciate quelle non riportate nell'atto conclusivo. Ebbene, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 undecies citato per violazione dell'art. 9 77 comma 2 della Costituzione è manifestamente infondata. Invero, pur risultando che la modifica della normativa relativa all'affrancazione degli immobili gravati dall'onere reale del prezzo massimo di cessione non sia avvenuta già in sede di emanazione del Decreto Legge n. 119/2018, ma con l'inserimento nella Legge di conversione n. 136/2018 dell'art. 25 undecies, che ha modificato la L. 23/12/1998 n. 448, non può dubitarsi che la riforma in esame, oltre a una finalità di composizione di un conflitto sociale in essere di vasta portata, abbia avuto anche la finalità di sostenere le finanze dei
Comuni, beneficiari degli importi dovuti per l'affrancazione degli immobili dall'onere reale del prezzo massimo di cessione anche attraverso l'estensione della categoria dei soggetti legittimati a richiederla, e quindi un obiettivo certamente non eterogeneo rispetto alla materia del decreto legge poi convertito nella Legge Finanziaria n. 136/2018; Va rilevato in proposito che il D.L. n. 119/2018 era intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” e che il titolo II del decreto legge nel quale è stato inserito in sede di conversione l'art. 25 undecies, conteneva “Disposizioni fiscali urgenti” rispetto alle quali la riforma dell'affrancazione (con la finalità urgente di rafforzare le esangui casse dei Comuni attraverso il versamento degli importi dovuti per l'affrancazione degli immobili dal vincolo del prezzo massimo di cessione) non può certo considerarsi eterogenea o estranea per materia. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ammesso, infatti, che la legge di conversione del decreto legge pur essendo una legge funzionalizzata e specializzata, può contenere disposizioni non comprese nel decreto legge che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico (vedi Corte Cost. n. 32/2014). La Consulta ha altresì precisato che la violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni
10 correlazione tra il decreto legge e la legge di conversione (vedi Corte Cost.
n. 251/2014), per cui “solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge” (vedi Corte Cost. n.
22/2012), o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge” (vedi Corte Cost. n. 154/2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (vedi in tal senso Corte Cost. n. 247/2019; Corte Cost.
n. 226/2019; Corte Cost. n. 181/2019). Parte attrice ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 24 co.1, 102 e 107 co.1, Cost. in quanto l'applicazione della nuova normativa sui giudizi in corso costituirebbe una indebita ingerenza del potere legislativo sull'esito del processo nonché la violazione degli artt. 3 primo e secondo comma, 24, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, della Cost. e art. 6 della CEDU per violazione del diritto a un giusto processo, all'effettiva tutela giudiziaria e all'invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Anche i suddetti profili di incostituzionalità sono manifestatamente infondati. La sentenza n. 12/2018 della Corte Costituzionale ha stabilito, invero, che non è vietato al
Legislatore, al di fuori dei casi di tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25 comma 2° della Costituzione, emanare norme retroattive innovative o d'interpretazione autentica, con riferimento alla funzione giurisdizionale, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare i principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi di interesse generale ai sensi dalla Carta
CEDU (vedi in tal senso Corte Cost.
9.7.2015 n. 146; Corte Cost. 4.6.2014
n. 156; Corte Cost. 20.11.2012 n. 264), mentre non è consentito risolvere con la forma della Legge specifiche controversie violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale e concernenti la tutela di diritti ed interessi legittimi (vedi in tal senso anche Corte Cost. n. 85/2013;
11 Corte Cost. n. 374/2000; Corte Cost. n. 94/2009) e che il principio della parità delle parti, che caratterizza il giusto processo tutelato dall'art. 111 della
Costituzione, è violato quando il Legislatore immette nell'ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento tra le due posizioni in gioco (Corte Cost. n. 191/2014; Corte Cost. n. 186/2013). Va aggiunto che l'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, vieta l'ingerenza del Legislatore nell'amministrazione della giustizia per influenzare l'esito di particolari controversie, e che elementi sintomatici dell'uso distorto della funzione legislativa secondo la Corte EDU sono il lungo tempo trascorso tra la normativa sopravvenuta e l'insorgere della problematica, il fatto che lo Stato sia parte del giudizio sul quale influisce l'intervento normativo e l'imprevedibilità di tale intervento (cfr. le sentenze della Corte EDU del 24/6/2014 sulle cause di Parte_3
contro
Italia, di
contro
Italia e di Tarbuk
contro
Croazia
[...] Pt_4
e la sentenza della Corte EDU 15/4/2014 di Stefanetti
contro
Italia). Ebbene la riforma in esame anzitutto non incide su una singola controversia, ma su un consistente contenzioso pendente nel quale lo Stato Italiano non è parte, che è derivato dal mutamento interpretativo operato dalla Suprema Corte in materia di prezzo massimo di cessione, con la sentenza n. 18135/2015 più volte citata. Occorre altresì precisare che tale decisione, anche se aveva indicato la finalità di contrastare le condotte speculative dei soggetti i quali, dopo aver acquistato gli alloggi di edilizia agevolata convenzionata, li avevano poi rivenduti a prezzo di mercato, aveva finito per favorire, come si
è detto, condotte speculative inverse degli acquirenti in danno degli alienanti, potendo i primi agire per ottenere la restituzione della differenza di prezzo e poi liberare il bene attraverso l'affrancazione del vincolo, per poter a loro volta rivendere l'immobile a prezzo di mercato, e dovendo invece i secondi subire incolpevolmente gli effetti della mutata interpretazione giurisprudenziale, senza poter richiedere, secondo la normativa ante-riforma,
12 l'affrancazione. A fronte di tale fenomeno speculativo e dell'ampio contenzioso che ne era seguito, con la formazione di associazioni di categoria degli alienanti e degli acquirenti e il sorgere di iniziative popolari volte a ottenere una riforma della disciplina dell'affrancazione dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione, l'intervento del Legislatore era ampiamente prevedibile ed è stato tutto sommato tempestivo. Deve altresì essere evidenziato che la soluzione individuata dalla Legge del 2018 può considerarsi equa poiché evita speculazioni paralizzando l'azione di ripetizione e contempera gli interessi delle parti, potendo i venditori presentare istanza di affrancazione, sostenendone i costi e così controbilanciando l'arricchimento che avevano ottenuto con l'alienazione degli immobili a prezzo di mercato, e potendo gli acquirenti, dopo aver ottenuto la liberazione dall'onere reale a spese delle controparti, rivenderli a prezzo non vincolato. Ne deriva che le suddette eccezioni di incostituzionalità sono manifestamente infondate. A fronte di tali considerazioni e dunque della reputata costituzionalità della nuova normativa, il fatto che altro Giudicante abbia invece sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 49 bis, ter e quater della L.
448/1998, così come novellato dall'art. 25 undecies della L. 136/2018, non appare essere motivo di sospensione del processo. Va infine precisato che in questa sede non può sindacarsi la completezza o l'accoglibilità dell'istanza di affrancazione che è stata legittimamente proposta, nel caso concreto, dalla parte venditrice (potendo tale istanza essere presentata - come si è detto - da tutti coloro che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile). Deve pertanto ritenersi, alla luce di quanto sinora esposto, che la domanda di ripetizione di indebito avanzata da Parte_1
e per ottenere la condanna di al Parte_2 Controparte_1
pagamento della differenza tra il prezzo di mercato pagato per l'acquisto del bene e il prezzo massimo di cessione, in quanto paralizzata dalla avvenuta
13 presentazione dell'istanza di affrancazione, sia improseguibile. Le ulteriori domande formulate da parte attrice a carico di , essendo tutte Controparte_1
evidentemente finalizzate all'accoglimento dell'azione di ripetizione, devono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse (avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato che l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione: cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 08/05/2017,
n. 11204; Cass. Civ., Sez. II, 05/02/2016, n. 2292). Le dichiarazioni di improseguibilità della domanda di ripetizione e di inammissibilità delle ulteriori domande attoree, esimono il Giudicante dallo scrutinio delle domande riconvenzionali spiegate in via subordinata da . Controparte_4
Le domande proposte dagli attori nei confronti del notaio intese a far CP_2
valere la responsabilità professionale del medesimo per non averli resi edotti dell'esistenza del vincolo del prezzo massimo di cessione sull'immobile oggetto della compravendita, sono infondate e debbano essere respinte.
Occorre premettere in diritto che, ai fini della responsabilità del notaio a norma della L. n. 89 del 1913, art. 28, è necessario che l'atto redatto dal medesimo sia espressamente proibito dalla legge. L'avverbio
"espressamente", va inteso come "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418 c.c., comma 1, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale e dottrinale. La ratio della normativa in esame impone pertanto di ritenere che al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive. L'irricevibilità dell'atto si giustifica, invece, quando il divieto possa desumersi in via del tutto pacifica e incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato sul punto
(cfr. in motivazione Cass. Civ. Sez. VI, 13/10/2011, n. 21202). Ciò comporta
14 che, con riferimento al contratto per cui è causa, alcuna responsabilità professionale possa essere ascritta al notaio, essendo stato rogato l'atto in data 18/12/2007 e dunque ben prima dell'intervento della più volte citata sentenza n. 1835 del 16/09/2015 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, in un periodo nel quale l'orientamento prevalente della giurisprudenza era contrario alla tesi della permanenza del vincolo di cessione sugli immobili di edilizia convenzionata dopo il primo trasferimento, e nello stesso senso erano anche il parere espresso dal
Consiglio Nazionale del Notariato e le indicazioni fornite dal Comune di
Roma (cfr. allegati al fascicolo di parte convenuta). Quanto, infine, alle spese di lite relative al rapporto processuale attori - convenuta Controparte_4
considerato che la decisione è stata emessa in forza di una modifica normativa intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione, si ritiene che sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018. Le spese di lite sostenute dal notaio seguono invece la soccombenza degli attori e si liquidano nel CP_2
dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.>>
§ 4. – Con atto notificato il 1° aprile 2021 hanno proposto appello Pt_1
e formulando cinque motivi di gravame e riproponendo le eccezioni Pt_2
di incostituzionalità dell'art. 25 undecies introdotto dalla legge 126/2018.
Avanzavano istanza di inibitoria e rassegnavano le seguenti conclusioni:<< accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di compravendita del
18 dicembre 2007 avente ad oggetto il diritto superficiario dell'immobile sito in Roma, PDZ C5 Cecchignola Sud, via Abigaille Zanetta 118, edificio C1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29 intercorsa tra gli attori, sigg.ri ed e la sig.ra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
15 per atto Notaio Dott. racc.30756 Rep. 54539, registrato al Controparte_2
n. 25575 il 19.12.2007 serie 1T con particolare riguardo all'art. 5 contenente il prezzo di euro 317.000,00 (trecentodiciassettemila/00), prezzo di mercato interamente versato ex art. 1418 c.c (contrarietà a norme imperative) e dichiarare che lo stesso deve intendersi sostituto mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge pari ad euro € 102.595,65 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 35 della L. 865/1971, dell'art. 18 del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c. o, in via gradata, di quello “ex lege” che emergerà all'esito del presente giudizio. - per l'effetto, condannare la Sig.ra alla Controparte_1
restituzione/ripetizione, in favore dei Sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
, di quanto da questi ultimi indebitamente pagato alla suddetta
[...]
venditrice oggi convenuta, per le causali di cui sopra, pari Controparte_1
ad € 207.404,35 (duecentosettemilaquattrocentoquattro/35), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì della domanda o, in via gradata, a quella somma, determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del presente giudizio. - accertare e dichiarare la responsabilità del Notaio Dott. CP_2
(C.F.: ) ai sensi dell'art. 28 L.N. e/o degli
[...] C.F._6
artt. 1218, 1175, 1776 c.c., 2236 c.c. e/o 2043 c.c.; -e per effetto, condannare il Notaio Dott. al pagamento di € 207.404,35 Controparte_2
(duecentosettemilaquattrocentoquattro/35) pari al danno subito dagli attori a seguito della compravendita del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto il diritto superficiario dell'immobile sito in Roma, Cecchignola Sud, via C.F._5
Abigaille Zanetta 118, Edificio C/1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29, intercorsa tra gli attori, sigg.ri ed Parte_1
e la sig.ra importo pari alla differenza Parte_2 Controparte_1
tra il prezzo effettivamente corrisposto in luogo del prezzo massimo di cessione, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì della domanda,
o, in via gradata, a quella somma, determinata “ex lege” e che emergerà
16 all'esito del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.” In via gradata, è evidente, in relazione all'art. 25 undecies della
Legge 136/2018, la sussistenza e le ragioni di rilevanza e di fondatezza delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, nella denegata ipotesi caso in cui il sig. Giudice ritenesse, quest'ultima norma, immediatamente applicabile al caso di specie, si insiste affinché la questione venga rimessa all'esame della Corte Costituzionale, con conseguente interruzione necessaria del procedimento de quo. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e ove l'On.le Collegio Giudicante non reputasse sufficiente la documentazione prodotta al fine del calcolo del valore del prezzo massimo di cessione relativo all'immobile per cui è causa ed il relativo aggiornamento
ISTAT, valori ad oggi evidenziati da questa difesa, ma non contestati dalle controparti a)ex art. 210 c.p.c., di voler ordinare al Comune di Roma Capitale di determinare e certificare il “Prezzo Massimo di Cessione”, “ex lege”, dell'alloggio “de quo” o, in via gradata, disporre c.t.u. tecnico – contabile diretta a calcolare il medesimo prezzo massimo di cessione, determinato “ex lege” ed il conseguente calcolo della somma oggetto della restituzione pari al differenziale tra il prezzo massimo di cessione aggiornato all'indice
ISTAT al momento dell'acquisto (18 dicembre 2007) da parte dei sigg.ri e ed il prezzo di mercato interamente Parte_1 Parte_2
versato dagli stessi pari ad euro 317.000,00 (trecentodiciassettemila/00), in occasione della compravendita il diritto superficiario dell'immobile sito in Cod Roma, PDZ Cecchignola Sud, via Abigaille Zanetta 118, edificio C1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29.>>
§ 4.2 - Si costituiva in data 23 luglio 2021 per chiedere il Controparte_1
rigetto dell'inibitoria e del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni
17 istanza contraria, - in via pregiudiziale, 1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai RI e Parte_1
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Parte_2
Roma, in data 6.3.2012 n. 4132/2021 inter partes, per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c.; 2. accertare e dichiarare l'inammissibilità del predetto appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; - nel merito, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali 1. rigettare l'appello, proposto dai
RI e , poiché totalmente destituito di Parte_1 Parte_2
fondamento giuridico, per i motivi sopra espressi, confermando integralmente quanto disposto nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6.3.2021, n. 4132/2021. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario e oneri di legge.>>
§ 4.2 - Si costituiva in data 23 luglio 2021 il notaio per Controparte_2
chiedere il rigetto dell'inibitoria, per eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione ed in subordine l'infondatezza della medesima.
Rassegnava le seguenti conclusioni: < Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso: IN VIA
PRELIMINARE E CAUTELARE, rigettare la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata poiché non ricorrenti i requisiti di cui agli artt. 283 c.p.c., conseguentemente provvedendo;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, - accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello per violazione del dettato dell'art. 342 c.p.c. conseguentemente disponendo;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento e per manifesta infondatezza nel merito e, conseguentemente, emettere ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. o dichiararla in sentenza;
accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato per i capi della
18 sentenza non impugnati, conseguentemente pronunciando;
IN VIA
PRINCIPALE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, rigettare il presente appello in quanto infondato in fatto e diritto confermando integralmente la sentenza di primo grado IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto e di conseguente riforma della sentenza di primo grado, respingere in ogni caso le domande proposte nei confronti del
Dr. in quanto infondate in fatto e diritto per quanto esposto Controparte_2
nella superiore narrativa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del proposto appello e di riconoscimento di una qualsivoglia responsabilità imputabile al
Dr. limitare comunque il risarcimento – mai ritenuto Controparte_2
dovuto - ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA del presente grado di giudizio ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014>>
§ 4.3 - All'udienza di prima comparizione del 15 ottobre 2021 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 ottobre 2023, poi differita all'udienza del 18 ottobre 2024 ed infine all'udienza del 6 giugno 2025.
§ 4.4 – In data 24 dicembre 2024 il difensore del notaio versava nel CP_2
fascicolo telematico la dichiarazione dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio resa nei suoi confronti dagli appellanti e notificatagli con pec del 10 dicembre 2024.
§ 4.5 – In data 7 gennaio 2025 il difensore degli appellanti versava nel fascicolo telematico l'atto di rinuncia agli atti del giudizio d'appello n.
1973/2021RG Corte d'appello di Roma con compensazione delle spese processuali del secondo grado di giudizio e con riconoscimento a saldo e stralcio di parte delle spese legali liquidate in primo grado pari ad € 8.616,10
19 conformemente agli accordi intercorsi con l'appellato dr. Controparte_2
ex art. 305 uc c.p.c. e chiedeva << dichiararsi l'estinzione del processo.>>
§ 4.6 – All'udienza del 6 giugno 2025 l'avv.to Canale per parte appellante si riportava alla dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio già depositata in atti in relazione al rapporto processuale con e dichiarava di rinunciare CP_2
agli atti anche nei confronti di pur non avendo raggiunto con la stessa CP_1
un accordo in ordine alle spese processuali. Il difensore di dichiarava CP_1
di non accettare la rinuncia ed ha chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4 luglio 2025 assegnando il termine del 19 giugno 2025 per il deposito di note conclusive.
§ 4.7 – In data 11 giugno 2025 depositava note conclusive il difensore di parte appellante nelle quali dopo aver esplicitato: < ha provato invano a trovare un accordo con la difesa della sig.ra CP_1
volto ad accettare la rinuncia agli atti ed azioni della presente causa
[...]
con la compensazione delle spese di giudizio di secondo grado proprio. Non può infatti nel caso in esame non considerarsi la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale e la circostanza che l'affrancazione dell'immobile è avvenuta dopo l'introduzione del giudizio di appello e la stessa, in base alle disposizioni normative introdotte successivamente all'avvio del contenzioso, comporta l'estinzione del giudizio con conseguente efficacia sanante della nullità parziale dell'atto di compravendita per cui è causa, nullità parziale peraltro dichiarata anche dal
Tribunale nella sentenza di primo grado. Accordo transattivo, invece, raggiunto con il Notaio Dott. )>> così concludeva: < Per_1
appellanti, sigg.ri e , come sopra Parte_1 Parte_2
rappresentati, difesi e domiciliati;
quindi, con le presenti note confermano la volontà di rinunciare agli atti e all'azione del presente giudizio di appello.
20 Ove fosse confermata la volontà della controparte di non accettare la rinuncia da parte della sig.ra come espressa nel corso dell'udienza del 6 giugno CP_1
2025, si chiede, comunque, che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta affrancazione con conseguente efficacia sanante della nullità parziale dell'atto di compravendita per cui è causa, compensare le spese processuali di secondo grado di giudizio, come, peraltro, avvenuto già per il primo grado, in virtù della giurisprudenza e normativa altalenante in materia.>>
§ 4.8 – In data 19 giugno 2025 ha depositato le note conclusive il difensore di parte appellata nelle quali, dopo aver precisato che << l'Avv. Carla CP_1
Canale, nell'interesse degli appellanti, all'udienza del 6.6.2025 ha dichiarato di “rinunciare agli atti” nei confronti della Sig.ra rinuncia questa che CP_1
la scrivente difesa ha dichiarato di non accettare. Successivamente, nelle note conclusionali depositate in data 10.6.2025, la difesa degli appellanti ha dichiarato di “rinunciare agli atti e all'azione” nei confronti della medesima>>, evidenziava che la rinuncia all'azione, equivalente - quanto agli effetti - ad un rigetto nel merito della domanda, non necessitava di accettazione non ammettendo essa, per sua natura, un interesse contrario nella controparte. Significava che la rinuncia agli atti del giudizio formulata all'udienza del 6 giugno 2025, non essendo stata accettata da essa non CP_1
aveva efficacia;
quanto invece alla rinuncia all'azione dichiarata nelle note conclusive ad integrazione e modificazione di quelle originarie e di quelle precedenti, non necessitava di accettazione e comportava l'estinzione del giudizio con spese del grado a carico del rinunciante. Richiamava giurisprudenza d legittimità (Cass., 9.6.20214 n. 12952; Cass. n. 18255 del
10.9.2004). Rassegnava le seguenti conclusioni:d'Appello di Roma, disattesa ogni istanza contraria, - in via pregiudiziale,
1.dichiarare la cessazione della materia del contendere relativa al presente grado di giudizio, in ragione dell'intervenuta rinuncia all'azione, formulata
21 dai RI e , nei confronti della Sig.ra Parte_1 Parte_2
nelle note conclusionali in data 10.6.2025; 2.condannare gli Controparte_1
appellanti al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, oltre al rimborso forfettario e oneri di legge. - In subordine, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere non rinunciata la domanda proposta dagli appellanti, nei confronti della Sig.ra - in via pregiudiziale 1. accertare e Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai RI Parte_1
e , avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Parte_2
Roma, in data 6.3.2012 n. 4132/2021 inter partes, per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c.; 2. accertare e dichiarare l'inammissibilità del predetto appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali 1. rigettare l'appello, proposto dai RI
[...]
e , poiché totalmente destituito di fondamento Pt_1 Parte_2
giuridico, per i motivi sopra espressi, confermando integralmente quanto disposto nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6.3.2021, n.
4132/2021. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario e oneri di legge. >>
§ 4.9 - All'odierna udienza i difensori degli appellanti e dell'appellata CP_1
precisavano le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281- sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – Il rapporto processuale tra gli appellanti ed il notaio CP_2
Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in forza del quale gli appellanti hanno rinunciato agli atti del giudizio di appello nei confronti del notaio, con compensazione delle spese di lite del presente grado e rimborso in favore di di parte delle spese di lite di primo grado come meglio CP_2
indicato nell'atto di rinuncia. L'appellato ha espressamente accettato CP_2
22 la rinuncia con l'accordo, per quel che qui rileva, della compensazione delle spese di lite del presente grado.
Tra le parti è quindi cessata la materia del contendere e le spese del grado, come dalle stesse concordato, vanno interamente compensate.
§ 6. – Il rapporto processuale tra gli appellanti e CP_1
Giova osservare che con le note autorizzate conclusive, depositate in data 19 giugno 2025, parte appellante ha modificato le conclusioni rassegnate all'udienza del 6 giugno 2025 – in cui il difensore aveva dichiarato che i propri assistiti intendevano rinunciare agli atti del giudizio anche nei confronti di - con rinuncia non accettata dall'appellata-. Con le nuove CP_1
conclusioni, ulteriormente precisate hanno concluso: < sigg.ri e , come sopra rappresentati, difesi Parte_1 Parte_2
e domiciliati;
quindi, con le presenti note confermano la volontà di rinunciare agli atti e all'azione del presente giudizio di appello.>>
La rinuncia all'azione non necessita, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, di accettazione. Trattasi di principio consolidato in giurisprudenza, tra le tante Cass. n. 20191/2011: <Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n.
18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione di pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non 23 comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte). Accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un'indagine diretta ad individuare la concetta volontà negoziale della parte, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione.>> (conf. Cass. n.
5052/2018)
La Corte non può che prendere atto che, successivamente alla rinuncia agli atti del giudizio formulata all'udienza del 6 giugno 2025- non accettata da
- gli appellanti hanno dichiarato, integrando le proprie conclusioni, di CP_1
voler rinunciare all'azione a cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure ed il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare senza necessità di accettazione della controparte.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio nel rapporto processuale tra gli appellanti e per effetto della rinuncia all'azione resa dagli appellanti. CP_1
Le spese di lite vanno poste ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. a carico dei rinuncianti, non avendo le parti raggiunto un diverso accordo. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
PQM
24 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di e di
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. CP_2
4132/2021 pubblicata in data 09/03/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra gli appellanti e con compensazione delle spese del grado Controparte_2
limitatamente a detto rapporto processuale;
2. Dichiara estinto il giudizio in relazione al rapporto processuale tra gli appellanti e e condanna gli appellanti alla Controparte_1
rifusione delle spese del grado in favore di che liquida, in € CP_1
14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 4/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1973 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
04/07/2025 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv.to Carla Canale in C.F._2
virtù di procura rilasciata su atto separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Toscana n. 1;
APPELLANTI
E
1 (c.f. ,) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'avv.to Rosamaria Mariano in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Guido De Ruggiero n. 5;
APPELLATA
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4
dagli avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Viale
Regina Margherita n. 270;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4132/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 48323/2018 R.G., pubblicata in data 09/03/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. e così precisavano le loro CP_3 Parte_2
conclusioni nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni: < Voglia l'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di compravendita del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto il diritto superficiario dell'immobile sito in Roma, Cecchignola Sud, via Abigaille Zanetta C.F._5
118, edificio C1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29 intercorsa tra gli attori, sigg.ri ed e la Parte_1 Parte_2
sig.ra per atto Notaio Dott. racc.30756 Controparte_1 Controparte_2
Rep. 54539, registrato al n. 25575 il 19.12.2007 serie 1T con particolare riguardo all'art. 5 contenente il prezzo di euro 317.000,00
2 (trecentodiciassettemila/00), prezzo di mercato interamente versato ex art. 1418 c.c. (contrarietà a norme imperative) e dichiarare che lo stesso deve intendersi sostituto mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge pari ad euro € 102.595,65 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 35 della L. 865/1971, dell'art. 18 del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c. o, in via gradata, di quello “ex lege” che emergerà all'esito del presente giudizio. - per l'effetto, condannare la
Sig.ra alla restituzione/ripetizione, in favore dei Sigg.ri Controparte_1
ed , di quanto da questi ultimi Parte_1 Parte_2
indebitamente pagato alla suddetta venditrice oggi convenuta, CP_1
per le causali di cui sopra, pari ad € 207.404,35
[...]
(duecentosettemilaquattrocentoquattro/35), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì della domanda o, in via gradata, a quella somma, determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del presente giudizio accertare e dichiarare la responsabilità del Notaio Dott. Controparte_2
(C.F.: ) ai sensi dell'art. 28 L.N. e/o degli artt. 1218, C.F._6
1175, 1776 c.c., 2236 c.c. e/o 2043 c.c.; -e per effetto, condannare il Notaio
Dott. al pagamento di € 207.404,35 Controparte_2
(duecentosettemilaquattrocentoquattro/35) pari al danno subito dagli attori a seguito della compravendita del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto il diritto superficiario dell'immobile sito in Roma, Cecchignola Sud, via C.F._5
Abigaille Zanetta 118, Edificio C/1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29, intercorsa tra gli attori, sigg.ri ed Parte_1
e la sig.ra importo pari alla differenza Parte_2 Controparte_1
tra il prezzo effettivamente corrisposto in luogo del prezzo massimo di cessione, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì della domanda,
o, in via gradata, a quella somma, determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via gradata, è evidente, in relazione all'art. 25 undecies della
3 Legge 136/2018, la sussistenza e le ragioni di rilevanza e di fondatezza delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, nella denegata ipotesi caso in cui il sig. Giudice ritenesse, quest'ultima norma, immediatamente applicabile al caso di specie, si insiste affinché la questione venga rimessa all'esame della Corte Costituzionale, con conseguente interruzione necessaria del procedimento de quo.>>
§ 2. –Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4132/2021 così statuiva: << Il
Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1.
Dichiara improseguibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata da e nei confronti di 2. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Dichiara inammissibili per carenza di interesse le ulteriori domande formulate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
;
3. Rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di CP_1 [...]
;
4. Condanna e , in solido tra CP_2 Parte_1 Parte_2
loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da , liquidate Controparte_2
in € 11.810,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
5. Compensa le spese tra gli attori e la convenuta . >> Controparte_1
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata da di improcedibilità Controparte_4
della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010. Si rileva, infatti, che la mediazione obbligatoria è prescritta, a pena di improcedibilità della domanda, oltre che con riferimento alle controversie in materia di condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, anche quelle in materia di diritti reali e che, in questa sede, non
4 sono state esercitate azioni reali, esperibili erga omnes sulla base della titolarità di un diritto reale, ma azioni nascenti da un contratto a effetti reali, qual è il contratto di compravendita, esercitabili solo nei confronti del contraente, con conseguente inapplicabilità della citata disposizione normativa. Passando all'esame del merito e principiando dall'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre ricordare che l'edilizia convenzionata si colloca nel più ampio quadro dell'edilizia residenziale pubblica, mirante a sopperire al fabbisogno abitativo di categorie sociali di limitate capacità economiche e richiede la stipulazione preventiva di una convenzione con il
Comune proprietario, con la quale viene riconosciuta al concessionario la disponibilità di un'area ai fini della sua urbanizzazione e vengono assunti obblighi relativi all'edificazione degli alloggi e alla successiva assegnazione degli stessi. Tra le tipologie di convenzioni normativamente previste vi sono quelle di cui all'art. 35 della L. 22/10/1971 n. 865, con le quali i Comuni possono concedere a soggetti privati, o pubblici, a fini edificatori, aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare (cosiddetti P.E.E.P.), che vengono espropriate dai Comuni, per essere destinate alla realizzazione di immobili di edilizia economico popolare, e successivamente cedute a questo fine ai concessionari, in piena proprietà o limitatamente al diritto di superficie. Per le aree cedute in piena proprietà, regolate dall'art. 35, comma
11, e seguenti della L. n. 865/1971 era originariamente previsto un divieto di alienazione per 20 anni, un vincolo sul prezzo di cessione e sul canone di locazione (art. 35 commi da 15 a 19), la cui determinazione era rimessa alle convenzioni e agli atti amministrativi delegati del e la nullità degli CP_5
atti di cessione compiuti in violazione del divieto di alienazione (art. 35 comma 19); con l'art. 20 della L. n. 179/1992 (Legge Ferrarini-Botta), come modificato dall'art. 3 della L. n. 85/1994, si è poi stabilito che gli alloggi di edilizia agevolata potevano essere alienati, o locati nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione, o dall'acquisto, previa autorizzazione della
5 Regione, quando sussistevano gravi, sopravvenuti e documentati motivi e che decorso il termine di cinque anni gli alloggi stessi potevano essere alienati, o locati ad altri assegnatari, mentre con l'art. 23 della L. n. 179/1992, entrato in vigore il 15/3/1992, è stato abolito il divieto di alienazione delle aree cedute in proprietà ed è stato abolito l'art. 35, comma 15 della L. n.
865/1971 che prevedeva la nullità per violazione del divieto di alienazione e i criteri da applicare da parte dei Comuni per la determinazione dei prezzi massimi di cessione. Per le aree cedute in diritto di superficie (per periodi variabili da 60 a 99 anni), regolate dall'art. 35 commi 7 e 8 della L. n.
865/1971, il regime di circolazione degli immobili è rimesso alle convenzioni stipulate tra il e i soggetti concessionari dell'area da CP_5
edificare; tali convenzioni devono prevedere, tra l'altro, il corrispettivo della concessione, le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare, i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita, le sanzioni a carico del concessionario in ipotesi di violazione del regime convenzionale nonché vincoli all'alienabilità del bene;
per l'individuazione dei criteri relativi alla determinazione del canone di locazione e del prezzo di cessione e delle sanzioni a carico del concessionario è stata prevista la deliberazione del
Consiglio Comunale;
nessuna modifica della disciplina è stata introdotta per le aree cedute in diritto di superficie dalla L. n. 179/1992, che hanno continuato ad essere regolate dall'art. 35 commi 7 e 8 della L. n. 865/1971 e dalla disciplina attuativa delle convenzioni, che oltre ad essere delegate dalla legge a fissare il prezzo massimo di cessione, regolano anche la cedibilità del diritto di superficie. La Suprema Corte a Sezioni Unite, interpretando retroattivamente la normativa relativa agli immobili di edilizia agevolata convenzionata costruiti ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865/1971, ha precisato
6 che il vincolo sulla determinazione del prezzo previsto nella vendita di tali alloggi, non è soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare e anzi, in assenza di convenzione ad hoc, segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita (v. Cass. Civ., Sez., Sez. Un., 16/09/2015, n. 18135) e così di fatto ha ribaltato l'orientamento in precedenza di gran lunga prevalente della
Giurisprudenza, del Notariato e dei Comuni, che per anni avevano ritenuto che, dopo il primo trasferimento dell'immobile, il vincolo del prezzo massimo di cessione non fosse più operante. Su tale quadro normativo e giurisprudenziale è intervenuto l'articolo 25-undecies, comma 1, lettera b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge
17/12/2018, n. 136 che ha sostituto il comma 49-bis dell'art. 31 della Legge
n. 448/1998 (“I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
7 legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”) e ha introdotto il comma 49-quater del citato art. 31 (“In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza,
a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”), stabilendo che tali disposizioni si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Appare evidente che, con l'introduzione delle citate disposizioni, il Legislatore del 2018 ha: 1) esteso la legittimazione a richiedere l'affrancazione dell'immobile dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione a tutti coloro che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene e, quindi, anche ai venditori;
2) previsto che, durante la procedura amministrativa di affrancazione, il contratto di trasferimento dell'alloggio non produca effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato;
3) stabilito che l'avvenuta rimozione del vincolo, a seguito della positiva conclusione della procedura amministrativa di affrancazione, determini l'estinzione della
“pretesa di rimborso della predetta differenza a qualunque titolo richiesto”
(cioè della pretesa alla ripetizione della differenza tra prezzo pattuito e prezzo massimo di cessione), già esercitata dall'acquirente dell'immobile, facendo quindi venire meno il carattere indebito del pagamento del
8 corrispettivo eccedente il prezzo massimo di cessione fin dal momento della conclusione del contratto;
4) esteso tale disciplina sull'affrancazione dall'onere reale del prezzo massimo di cessione anche alle compravendite intervenute prima della sua entrata in vigore. Pertanto, a seguito di tale modifica normativa, il venditore può presentare istanza per l'affrancazione dell'immobile alienato dal vincolo del prezzo massimo di cessione e così facendo - proprio perché in pendenza della procedura di rimozione del vincolo derivata dalla presentazione dell'istanza, il contratto di compravendita diventa inefficace limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato -, paralizza l'azione di ripetizione della suddetta differenza proposta, nei suoi confronti, dal soggetto che ha acquistato l'alloggio a prezzo di mercato. Ebbene ha Controparte_1
dimostrato, sin dalla sua costituzione in giudizio, l'avvenuta presentazione dell'istanza di affrancazione dell'immobile oggetto di causa dal vincolo del prezzo massimo di cessione (cfr. istanza prot. n. Q1/2019/19230 in atti), così determinando l'applicabilità alla fattispecie della suddetta normativa, introdotta dal D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n.
136/2018. È lo stesso Legislatore della riforma che ha previsto, infatti, che
“Tali disposizioni si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e, dunque, anche ai processi già iniziati che abbiano a oggetto pretese nascenti da contratti di compravendita di alloggi di edilizia convenzionata agevolata, conclusi prima dell'entrata in vigore del D.L. n.
119/2018. A fronte di ciò, parte attrice ha sollevato numerose eccezioni di incostituzionalità della nuova normativa, modificandole più volte nel corso del procedimento. Si precisa al riguardo che si prenderanno in esame solo le eccezioni indicate nella comparsa conclusionale, intendendo come rinunciate quelle non riportate nell'atto conclusivo. Ebbene, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 undecies citato per violazione dell'art. 9 77 comma 2 della Costituzione è manifestamente infondata. Invero, pur risultando che la modifica della normativa relativa all'affrancazione degli immobili gravati dall'onere reale del prezzo massimo di cessione non sia avvenuta già in sede di emanazione del Decreto Legge n. 119/2018, ma con l'inserimento nella Legge di conversione n. 136/2018 dell'art. 25 undecies, che ha modificato la L. 23/12/1998 n. 448, non può dubitarsi che la riforma in esame, oltre a una finalità di composizione di un conflitto sociale in essere di vasta portata, abbia avuto anche la finalità di sostenere le finanze dei
Comuni, beneficiari degli importi dovuti per l'affrancazione degli immobili dall'onere reale del prezzo massimo di cessione anche attraverso l'estensione della categoria dei soggetti legittimati a richiederla, e quindi un obiettivo certamente non eterogeneo rispetto alla materia del decreto legge poi convertito nella Legge Finanziaria n. 136/2018; Va rilevato in proposito che il D.L. n. 119/2018 era intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” e che il titolo II del decreto legge nel quale è stato inserito in sede di conversione l'art. 25 undecies, conteneva “Disposizioni fiscali urgenti” rispetto alle quali la riforma dell'affrancazione (con la finalità urgente di rafforzare le esangui casse dei Comuni attraverso il versamento degli importi dovuti per l'affrancazione degli immobili dal vincolo del prezzo massimo di cessione) non può certo considerarsi eterogenea o estranea per materia. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ammesso, infatti, che la legge di conversione del decreto legge pur essendo una legge funzionalizzata e specializzata, può contenere disposizioni non comprese nel decreto legge che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico (vedi Corte Cost. n. 32/2014). La Consulta ha altresì precisato che la violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni
10 correlazione tra il decreto legge e la legge di conversione (vedi Corte Cost.
n. 251/2014), per cui “solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge” (vedi Corte Cost. n.
22/2012), o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge” (vedi Corte Cost. n. 154/2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (vedi in tal senso Corte Cost. n. 247/2019; Corte Cost.
n. 226/2019; Corte Cost. n. 181/2019). Parte attrice ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 24 co.1, 102 e 107 co.1, Cost. in quanto l'applicazione della nuova normativa sui giudizi in corso costituirebbe una indebita ingerenza del potere legislativo sull'esito del processo nonché la violazione degli artt. 3 primo e secondo comma, 24, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, della Cost. e art. 6 della CEDU per violazione del diritto a un giusto processo, all'effettiva tutela giudiziaria e all'invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Anche i suddetti profili di incostituzionalità sono manifestatamente infondati. La sentenza n. 12/2018 della Corte Costituzionale ha stabilito, invero, che non è vietato al
Legislatore, al di fuori dei casi di tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25 comma 2° della Costituzione, emanare norme retroattive innovative o d'interpretazione autentica, con riferimento alla funzione giurisdizionale, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare i principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi di interesse generale ai sensi dalla Carta
CEDU (vedi in tal senso Corte Cost.
9.7.2015 n. 146; Corte Cost. 4.6.2014
n. 156; Corte Cost. 20.11.2012 n. 264), mentre non è consentito risolvere con la forma della Legge specifiche controversie violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale e concernenti la tutela di diritti ed interessi legittimi (vedi in tal senso anche Corte Cost. n. 85/2013;
11 Corte Cost. n. 374/2000; Corte Cost. n. 94/2009) e che il principio della parità delle parti, che caratterizza il giusto processo tutelato dall'art. 111 della
Costituzione, è violato quando il Legislatore immette nell'ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento tra le due posizioni in gioco (Corte Cost. n. 191/2014; Corte Cost. n. 186/2013). Va aggiunto che l'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, vieta l'ingerenza del Legislatore nell'amministrazione della giustizia per influenzare l'esito di particolari controversie, e che elementi sintomatici dell'uso distorto della funzione legislativa secondo la Corte EDU sono il lungo tempo trascorso tra la normativa sopravvenuta e l'insorgere della problematica, il fatto che lo Stato sia parte del giudizio sul quale influisce l'intervento normativo e l'imprevedibilità di tale intervento (cfr. le sentenze della Corte EDU del 24/6/2014 sulle cause di Parte_3
contro
Italia, di
contro
Italia e di Tarbuk
contro
Croazia
[...] Pt_4
e la sentenza della Corte EDU 15/4/2014 di Stefanetti
contro
Italia). Ebbene la riforma in esame anzitutto non incide su una singola controversia, ma su un consistente contenzioso pendente nel quale lo Stato Italiano non è parte, che è derivato dal mutamento interpretativo operato dalla Suprema Corte in materia di prezzo massimo di cessione, con la sentenza n. 18135/2015 più volte citata. Occorre altresì precisare che tale decisione, anche se aveva indicato la finalità di contrastare le condotte speculative dei soggetti i quali, dopo aver acquistato gli alloggi di edilizia agevolata convenzionata, li avevano poi rivenduti a prezzo di mercato, aveva finito per favorire, come si
è detto, condotte speculative inverse degli acquirenti in danno degli alienanti, potendo i primi agire per ottenere la restituzione della differenza di prezzo e poi liberare il bene attraverso l'affrancazione del vincolo, per poter a loro volta rivendere l'immobile a prezzo di mercato, e dovendo invece i secondi subire incolpevolmente gli effetti della mutata interpretazione giurisprudenziale, senza poter richiedere, secondo la normativa ante-riforma,
12 l'affrancazione. A fronte di tale fenomeno speculativo e dell'ampio contenzioso che ne era seguito, con la formazione di associazioni di categoria degli alienanti e degli acquirenti e il sorgere di iniziative popolari volte a ottenere una riforma della disciplina dell'affrancazione dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione, l'intervento del Legislatore era ampiamente prevedibile ed è stato tutto sommato tempestivo. Deve altresì essere evidenziato che la soluzione individuata dalla Legge del 2018 può considerarsi equa poiché evita speculazioni paralizzando l'azione di ripetizione e contempera gli interessi delle parti, potendo i venditori presentare istanza di affrancazione, sostenendone i costi e così controbilanciando l'arricchimento che avevano ottenuto con l'alienazione degli immobili a prezzo di mercato, e potendo gli acquirenti, dopo aver ottenuto la liberazione dall'onere reale a spese delle controparti, rivenderli a prezzo non vincolato. Ne deriva che le suddette eccezioni di incostituzionalità sono manifestamente infondate. A fronte di tali considerazioni e dunque della reputata costituzionalità della nuova normativa, il fatto che altro Giudicante abbia invece sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 49 bis, ter e quater della L.
448/1998, così come novellato dall'art. 25 undecies della L. 136/2018, non appare essere motivo di sospensione del processo. Va infine precisato che in questa sede non può sindacarsi la completezza o l'accoglibilità dell'istanza di affrancazione che è stata legittimamente proposta, nel caso concreto, dalla parte venditrice (potendo tale istanza essere presentata - come si è detto - da tutti coloro che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile). Deve pertanto ritenersi, alla luce di quanto sinora esposto, che la domanda di ripetizione di indebito avanzata da Parte_1
e per ottenere la condanna di al Parte_2 Controparte_1
pagamento della differenza tra il prezzo di mercato pagato per l'acquisto del bene e il prezzo massimo di cessione, in quanto paralizzata dalla avvenuta
13 presentazione dell'istanza di affrancazione, sia improseguibile. Le ulteriori domande formulate da parte attrice a carico di , essendo tutte Controparte_1
evidentemente finalizzate all'accoglimento dell'azione di ripetizione, devono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse (avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato che l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione: cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 08/05/2017,
n. 11204; Cass. Civ., Sez. II, 05/02/2016, n. 2292). Le dichiarazioni di improseguibilità della domanda di ripetizione e di inammissibilità delle ulteriori domande attoree, esimono il Giudicante dallo scrutinio delle domande riconvenzionali spiegate in via subordinata da . Controparte_4
Le domande proposte dagli attori nei confronti del notaio intese a far CP_2
valere la responsabilità professionale del medesimo per non averli resi edotti dell'esistenza del vincolo del prezzo massimo di cessione sull'immobile oggetto della compravendita, sono infondate e debbano essere respinte.
Occorre premettere in diritto che, ai fini della responsabilità del notaio a norma della L. n. 89 del 1913, art. 28, è necessario che l'atto redatto dal medesimo sia espressamente proibito dalla legge. L'avverbio
"espressamente", va inteso come "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418 c.c., comma 1, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale e dottrinale. La ratio della normativa in esame impone pertanto di ritenere che al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive. L'irricevibilità dell'atto si giustifica, invece, quando il divieto possa desumersi in via del tutto pacifica e incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato sul punto
(cfr. in motivazione Cass. Civ. Sez. VI, 13/10/2011, n. 21202). Ciò comporta
14 che, con riferimento al contratto per cui è causa, alcuna responsabilità professionale possa essere ascritta al notaio, essendo stato rogato l'atto in data 18/12/2007 e dunque ben prima dell'intervento della più volte citata sentenza n. 1835 del 16/09/2015 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, in un periodo nel quale l'orientamento prevalente della giurisprudenza era contrario alla tesi della permanenza del vincolo di cessione sugli immobili di edilizia convenzionata dopo il primo trasferimento, e nello stesso senso erano anche il parere espresso dal
Consiglio Nazionale del Notariato e le indicazioni fornite dal Comune di
Roma (cfr. allegati al fascicolo di parte convenuta). Quanto, infine, alle spese di lite relative al rapporto processuale attori - convenuta Controparte_4
considerato che la decisione è stata emessa in forza di una modifica normativa intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione, si ritiene che sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018. Le spese di lite sostenute dal notaio seguono invece la soccombenza degli attori e si liquidano nel CP_2
dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.>>
§ 4. – Con atto notificato il 1° aprile 2021 hanno proposto appello Pt_1
e formulando cinque motivi di gravame e riproponendo le eccezioni Pt_2
di incostituzionalità dell'art. 25 undecies introdotto dalla legge 126/2018.
Avanzavano istanza di inibitoria e rassegnavano le seguenti conclusioni:<< accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di compravendita del
18 dicembre 2007 avente ad oggetto il diritto superficiario dell'immobile sito in Roma, PDZ C5 Cecchignola Sud, via Abigaille Zanetta 118, edificio C1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29 intercorsa tra gli attori, sigg.ri ed e la sig.ra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
15 per atto Notaio Dott. racc.30756 Rep. 54539, registrato al Controparte_2
n. 25575 il 19.12.2007 serie 1T con particolare riguardo all'art. 5 contenente il prezzo di euro 317.000,00 (trecentodiciassettemila/00), prezzo di mercato interamente versato ex art. 1418 c.c (contrarietà a norme imperative) e dichiarare che lo stesso deve intendersi sostituto mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge pari ad euro € 102.595,65 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 35 della L. 865/1971, dell'art. 18 del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c. o, in via gradata, di quello “ex lege” che emergerà all'esito del presente giudizio. - per l'effetto, condannare la Sig.ra alla Controparte_1
restituzione/ripetizione, in favore dei Sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
, di quanto da questi ultimi indebitamente pagato alla suddetta
[...]
venditrice oggi convenuta, per le causali di cui sopra, pari Controparte_1
ad € 207.404,35 (duecentosettemilaquattrocentoquattro/35), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì della domanda o, in via gradata, a quella somma, determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del presente giudizio. - accertare e dichiarare la responsabilità del Notaio Dott. CP_2
(C.F.: ) ai sensi dell'art. 28 L.N. e/o degli
[...] C.F._6
artt. 1218, 1175, 1776 c.c., 2236 c.c. e/o 2043 c.c.; -e per effetto, condannare il Notaio Dott. al pagamento di € 207.404,35 Controparte_2
(duecentosettemilaquattrocentoquattro/35) pari al danno subito dagli attori a seguito della compravendita del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto il diritto superficiario dell'immobile sito in Roma, Cecchignola Sud, via C.F._5
Abigaille Zanetta 118, Edificio C/1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29, intercorsa tra gli attori, sigg.ri ed Parte_1
e la sig.ra importo pari alla differenza Parte_2 Controparte_1
tra il prezzo effettivamente corrisposto in luogo del prezzo massimo di cessione, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì della domanda,
o, in via gradata, a quella somma, determinata “ex lege” e che emergerà
16 all'esito del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.” In via gradata, è evidente, in relazione all'art. 25 undecies della
Legge 136/2018, la sussistenza e le ragioni di rilevanza e di fondatezza delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, nella denegata ipotesi caso in cui il sig. Giudice ritenesse, quest'ultima norma, immediatamente applicabile al caso di specie, si insiste affinché la questione venga rimessa all'esame della Corte Costituzionale, con conseguente interruzione necessaria del procedimento de quo. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e ove l'On.le Collegio Giudicante non reputasse sufficiente la documentazione prodotta al fine del calcolo del valore del prezzo massimo di cessione relativo all'immobile per cui è causa ed il relativo aggiornamento
ISTAT, valori ad oggi evidenziati da questa difesa, ma non contestati dalle controparti a)ex art. 210 c.p.c., di voler ordinare al Comune di Roma Capitale di determinare e certificare il “Prezzo Massimo di Cessione”, “ex lege”, dell'alloggio “de quo” o, in via gradata, disporre c.t.u. tecnico – contabile diretta a calcolare il medesimo prezzo massimo di cessione, determinato “ex lege” ed il conseguente calcolo della somma oggetto della restituzione pari al differenziale tra il prezzo massimo di cessione aggiornato all'indice
ISTAT al momento dell'acquisto (18 dicembre 2007) da parte dei sigg.ri e ed il prezzo di mercato interamente Parte_1 Parte_2
versato dagli stessi pari ad euro 317.000,00 (trecentodiciassettemila/00), in occasione della compravendita il diritto superficiario dell'immobile sito in Cod Roma, PDZ Cecchignola Sud, via Abigaille Zanetta 118, edificio C1, scala 3, piano 4, int. 9 con cantina e posto auto coperto n.29.>>
§ 4.2 - Si costituiva in data 23 luglio 2021 per chiedere il Controparte_1
rigetto dell'inibitoria e del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni
17 istanza contraria, - in via pregiudiziale, 1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai RI e Parte_1
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Parte_2
Roma, in data 6.3.2012 n. 4132/2021 inter partes, per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c.; 2. accertare e dichiarare l'inammissibilità del predetto appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; - nel merito, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali 1. rigettare l'appello, proposto dai
RI e , poiché totalmente destituito di Parte_1 Parte_2
fondamento giuridico, per i motivi sopra espressi, confermando integralmente quanto disposto nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6.3.2021, n. 4132/2021. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario e oneri di legge.>>
§ 4.2 - Si costituiva in data 23 luglio 2021 il notaio per Controparte_2
chiedere il rigetto dell'inibitoria, per eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione ed in subordine l'infondatezza della medesima.
Rassegnava le seguenti conclusioni: < Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso: IN VIA
PRELIMINARE E CAUTELARE, rigettare la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata poiché non ricorrenti i requisiti di cui agli artt. 283 c.p.c., conseguentemente provvedendo;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, - accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello per violazione del dettato dell'art. 342 c.p.c. conseguentemente disponendo;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento e per manifesta infondatezza nel merito e, conseguentemente, emettere ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. o dichiararla in sentenza;
accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato per i capi della
18 sentenza non impugnati, conseguentemente pronunciando;
IN VIA
PRINCIPALE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, rigettare il presente appello in quanto infondato in fatto e diritto confermando integralmente la sentenza di primo grado IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto e di conseguente riforma della sentenza di primo grado, respingere in ogni caso le domande proposte nei confronti del
Dr. in quanto infondate in fatto e diritto per quanto esposto Controparte_2
nella superiore narrativa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del proposto appello e di riconoscimento di una qualsivoglia responsabilità imputabile al
Dr. limitare comunque il risarcimento – mai ritenuto Controparte_2
dovuto - ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA del presente grado di giudizio ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014>>
§ 4.3 - All'udienza di prima comparizione del 15 ottobre 2021 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 ottobre 2023, poi differita all'udienza del 18 ottobre 2024 ed infine all'udienza del 6 giugno 2025.
§ 4.4 – In data 24 dicembre 2024 il difensore del notaio versava nel CP_2
fascicolo telematico la dichiarazione dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio resa nei suoi confronti dagli appellanti e notificatagli con pec del 10 dicembre 2024.
§ 4.5 – In data 7 gennaio 2025 il difensore degli appellanti versava nel fascicolo telematico l'atto di rinuncia agli atti del giudizio d'appello n.
1973/2021RG Corte d'appello di Roma con compensazione delle spese processuali del secondo grado di giudizio e con riconoscimento a saldo e stralcio di parte delle spese legali liquidate in primo grado pari ad € 8.616,10
19 conformemente agli accordi intercorsi con l'appellato dr. Controparte_2
ex art. 305 uc c.p.c. e chiedeva << dichiararsi l'estinzione del processo.>>
§ 4.6 – All'udienza del 6 giugno 2025 l'avv.to Canale per parte appellante si riportava alla dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio già depositata in atti in relazione al rapporto processuale con e dichiarava di rinunciare CP_2
agli atti anche nei confronti di pur non avendo raggiunto con la stessa CP_1
un accordo in ordine alle spese processuali. Il difensore di dichiarava CP_1
di non accettare la rinuncia ed ha chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4 luglio 2025 assegnando il termine del 19 giugno 2025 per il deposito di note conclusive.
§ 4.7 – In data 11 giugno 2025 depositava note conclusive il difensore di parte appellante nelle quali dopo aver esplicitato: < ha provato invano a trovare un accordo con la difesa della sig.ra CP_1
volto ad accettare la rinuncia agli atti ed azioni della presente causa
[...]
con la compensazione delle spese di giudizio di secondo grado proprio. Non può infatti nel caso in esame non considerarsi la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale e la circostanza che l'affrancazione dell'immobile è avvenuta dopo l'introduzione del giudizio di appello e la stessa, in base alle disposizioni normative introdotte successivamente all'avvio del contenzioso, comporta l'estinzione del giudizio con conseguente efficacia sanante della nullità parziale dell'atto di compravendita per cui è causa, nullità parziale peraltro dichiarata anche dal
Tribunale nella sentenza di primo grado. Accordo transattivo, invece, raggiunto con il Notaio Dott. )>> così concludeva: < Per_1
appellanti, sigg.ri e , come sopra Parte_1 Parte_2
rappresentati, difesi e domiciliati;
quindi, con le presenti note confermano la volontà di rinunciare agli atti e all'azione del presente giudizio di appello.
20 Ove fosse confermata la volontà della controparte di non accettare la rinuncia da parte della sig.ra come espressa nel corso dell'udienza del 6 giugno CP_1
2025, si chiede, comunque, che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta affrancazione con conseguente efficacia sanante della nullità parziale dell'atto di compravendita per cui è causa, compensare le spese processuali di secondo grado di giudizio, come, peraltro, avvenuto già per il primo grado, in virtù della giurisprudenza e normativa altalenante in materia.>>
§ 4.8 – In data 19 giugno 2025 ha depositato le note conclusive il difensore di parte appellata nelle quali, dopo aver precisato che << l'Avv. Carla CP_1
Canale, nell'interesse degli appellanti, all'udienza del 6.6.2025 ha dichiarato di “rinunciare agli atti” nei confronti della Sig.ra rinuncia questa che CP_1
la scrivente difesa ha dichiarato di non accettare. Successivamente, nelle note conclusionali depositate in data 10.6.2025, la difesa degli appellanti ha dichiarato di “rinunciare agli atti e all'azione” nei confronti della medesima>>, evidenziava che la rinuncia all'azione, equivalente - quanto agli effetti - ad un rigetto nel merito della domanda, non necessitava di accettazione non ammettendo essa, per sua natura, un interesse contrario nella controparte. Significava che la rinuncia agli atti del giudizio formulata all'udienza del 6 giugno 2025, non essendo stata accettata da essa non CP_1
aveva efficacia;
quanto invece alla rinuncia all'azione dichiarata nelle note conclusive ad integrazione e modificazione di quelle originarie e di quelle precedenti, non necessitava di accettazione e comportava l'estinzione del giudizio con spese del grado a carico del rinunciante. Richiamava giurisprudenza d legittimità (Cass., 9.6.20214 n. 12952; Cass. n. 18255 del
10.9.2004). Rassegnava le seguenti conclusioni:
1.dichiarare la cessazione della materia del contendere relativa al presente grado di giudizio, in ragione dell'intervenuta rinuncia all'azione, formulata
21 dai RI e , nei confronti della Sig.ra Parte_1 Parte_2
nelle note conclusionali in data 10.6.2025; 2.condannare gli Controparte_1
appellanti al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, oltre al rimborso forfettario e oneri di legge. - In subordine, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere non rinunciata la domanda proposta dagli appellanti, nei confronti della Sig.ra - in via pregiudiziale 1. accertare e Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai RI Parte_1
e , avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Parte_2
Roma, in data 6.3.2012 n. 4132/2021 inter partes, per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c.; 2. accertare e dichiarare l'inammissibilità del predetto appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali 1. rigettare l'appello, proposto dai RI
[...]
e , poiché totalmente destituito di fondamento Pt_1 Parte_2
giuridico, per i motivi sopra espressi, confermando integralmente quanto disposto nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6.3.2021, n.
4132/2021. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario e oneri di legge. >>
§ 4.9 - All'odierna udienza i difensori degli appellanti e dell'appellata CP_1
precisavano le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281- sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – Il rapporto processuale tra gli appellanti ed il notaio CP_2
Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in forza del quale gli appellanti hanno rinunciato agli atti del giudizio di appello nei confronti del notaio, con compensazione delle spese di lite del presente grado e rimborso in favore di di parte delle spese di lite di primo grado come meglio CP_2
indicato nell'atto di rinuncia. L'appellato ha espressamente accettato CP_2
22 la rinuncia con l'accordo, per quel che qui rileva, della compensazione delle spese di lite del presente grado.
Tra le parti è quindi cessata la materia del contendere e le spese del grado, come dalle stesse concordato, vanno interamente compensate.
§ 6. – Il rapporto processuale tra gli appellanti e CP_1
Giova osservare che con le note autorizzate conclusive, depositate in data 19 giugno 2025, parte appellante ha modificato le conclusioni rassegnate all'udienza del 6 giugno 2025 – in cui il difensore aveva dichiarato che i propri assistiti intendevano rinunciare agli atti del giudizio anche nei confronti di - con rinuncia non accettata dall'appellata-. Con le nuove CP_1
conclusioni, ulteriormente precisate hanno concluso: < sigg.ri e , come sopra rappresentati, difesi Parte_1 Parte_2
e domiciliati;
quindi, con le presenti note confermano la volontà di rinunciare agli atti e all'azione del presente giudizio di appello.>>
La rinuncia all'azione non necessita, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, di accettazione. Trattasi di principio consolidato in giurisprudenza, tra le tante Cass. n. 20191/2011: <Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n.
18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione di pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non 23 comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte). Accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un'indagine diretta ad individuare la concetta volontà negoziale della parte, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione.>> (conf. Cass. n.
5052/2018)
La Corte non può che prendere atto che, successivamente alla rinuncia agli atti del giudizio formulata all'udienza del 6 giugno 2025- non accettata da
- gli appellanti hanno dichiarato, integrando le proprie conclusioni, di CP_1
voler rinunciare all'azione a cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure ed il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare senza necessità di accettazione della controparte.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio nel rapporto processuale tra gli appellanti e per effetto della rinuncia all'azione resa dagli appellanti. CP_1
Le spese di lite vanno poste ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. a carico dei rinuncianti, non avendo le parti raggiunto un diverso accordo. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
PQM
24 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di e di
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. CP_2
4132/2021 pubblicata in data 09/03/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra gli appellanti e con compensazione delle spese del grado Controparte_2
limitatamente a detto rapporto processuale;
2. Dichiara estinto il giudizio in relazione al rapporto processuale tra gli appellanti e e condanna gli appellanti alla Controparte_1
rifusione delle spese del grado in favore di che liquida, in € CP_1
14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 4/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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