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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 8 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1 CP_2
Parte resistente
Oggi, 4 giugno 2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, presente in ufficio e collegata da remoto mediante collegamento da remoto, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Sergio Lalli;
- per parte convenuta l'Avv. Letizia Liguori in sostituzione dell'Avv. Guardigli;
per parte CP_1
CP_ convenuta è presente l'Avv. Elisa Nannucci, collegata da remoto alla luce della richiesta in atti.
L'avv. Lalli insiste nelle proprie conclusioni.
L'avv. Liguori si riporta alle note autorizzate depositate da ed insiste per le conclusioni già CP_1 rassegnate.
L'avv. Nannucci si riporta agli atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia dispositivo in pubblica udienza, con contestuale deposito delle motivazioni, dato per letto in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.11
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 4 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8 / 2022 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del Curatore pro tempore, contumace; Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
Benedetta Guardigli;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci CP_2
Parti resistenti
Oggetto: differenze retributive – interposizione fittizia – responsabilità ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 di 9 Il presente procedimento, oggetto di riassunzione in seguito all'intervenuto fallimento della società
è volto all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di Controparte_3 Parte_1
alle dipendenze di quest'ultima società per il periodo 29.10.2018 – 15.9.2020, pur essendo il
[...] rapporto stesso formalmente intercorso con la società MP1 S.r.l..
Il lavoratore, attraverso la propria difesa, assume difatti di essere stato assunto e di aver ricevuto le direttive datoriali da legale rappresentante della società e presentato anche Parte_2 CP_3 quale amministratore occulto della formale datrice di lavoro. Sostiene di aver prestato attività lavorativa in Pistoia, dove si occupava del trasporto, consegna e montaggio della merce acquistata dai clienti di
, con il quale la società aveva stipulato un contratto di appalto. Deduce di aver prestato attività CP_1 lavorativa dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21/22:00 e di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività svolta. Allega diffida accertativa che quantifica il credito del lavoratore nell'importo netto di euro 14.671,64 e ne richiede il relativo pagamento alla società e in ragione della Controparte_3 CP_1 solidarietà ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva.
Mentre la società non si è costituita né nella prima iniziativa, né nel procedimento Controparte_3
CP_ riassunto, rimanendo contumace, si sono costituite sia per il profilo di regolarizzazione, sia
, che ha inteso svolgere domanda riconvenzionale di manleva nei confronti sia di CP_1 Controparte_3 che di MP1 S.r.l.. specifica, in primo luogo, che la presente causa risulta essere stata introdotta dal sig. CP_4 all'esito di una procedura esecutiva mobiliare (R.G. 745 del 2021) attivata nei confronti di Pt_1
per la riscossione del credito di cui si discute contenuto nella diffida accertativa, conclusosi in CP_1 sede di reclamo con l'accoglimento della domanda del lavoratore che, si precisa, ha quindi riscosso tutte le somme di cui si discute nel presente giudizio. Dopo aver premesso di aver interrotto qualsivoglia rapporto con la società con la quale aveva stipulato un contratto di appalto di servizi di CP_3 trasporto, già dal 20 gennaio 2020. Nega la sussistenza di un subappalto con la formale datrice di lavoro
(non comparendo nella documentazione messa a disposizione dalla , elemento che CP_3 risulterebbe decisivo al fine di contrastare la sussistenza di una responsabilità solidale per le eventuali omissioni retributive e contributive, di cui comunque contesta gli esiti, sia per la provenienza unilaterale che alla luce delle stesse risultanze contenute nella diffida accertativa, che calcola in una percentuale dell'85% del volume di affari. CP_ CP_ Si è costituita l' allegando i dati risultanti dagli archivi e dall'accertamento ispettivo da cui emerge che il lavoratore risulterebbe dipendente di dal 1.10.2018 al 30.9.2019, per poi Controparte_3 percepire indennità di disoccupazione fino al 19.6.2020, data in cui risulterebbe registrato un altro contratto di lavoro dipendente. Allega altresì dimissioni, rassegnate per giusta causa il 25.9.2019,
Pag. 3 di 9 chiedendo quindi di respingere il ricorso e dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva per il periodo coperto da CP_3
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite e con l'audizione di un testimone.
Occorre preliminarmente osservare che dalla costruzione del fascicolo telematico non risulta che la causa sia stata introdotta nei confronti di come si ritrae anche dalle conclusioni del CP_5 ricorrente che non spiega alcuna domanda nei confronti della formale datrice di lavoro. Pertanto, la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei confronti di MP1 non può CP_1 considerarsi ammissibile nel presente giudizio, dal momento che la società avrebbe dovuto richiedere una chiamata in causa di terzo con domanda nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare l'improcedibilità delle domande spiegate nei confronti della società stante l'intervenuto fallimento (come da sentenza depositata in atti, che ha CP_3 condotto, appunto, all'interruzione del procedimento).
Con riferimento all'individuazione del giudice della cognizione della domanda proposta da un prestatore di lavoro nei confronti di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale nel corso del processo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire (Cass., n. 12833/2020) come appaia necessario distinguere tra domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, da un lato, e di pagamento di somme di danaro, dall'altro: per le prime non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare.
Si ritiene difatti come la distinzione del diverso ambito cognitorio, rispettivamente del giudice del lavoro e del giudice fallimentare (ormai acquisita per indirizzo consolidato) corrisponda in modo coerente alla diversità, per causa petendi e petitum, delle domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo. Si è quindi ulteriormente evidenziato come sotto il profilo della causa petendi, rilevi un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio.
Nelle altre domande (di cognizione esclusiva del giudice fallimentare) rileva invece soltanto la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (per il diritto alla ripartizione, una volta ottenuta l'ammissione del credito insinuato allo stato passivo, a ottenerne una quota secondo la qualità e l'entità del proprio credito), rispetto al quale l'accertamento del presupposto causale dei relativi diritti patrimoniali è meramente strumentale a detta partecipazione.
Pag. 4 di 9 Ebbene, oggetto del presente procedimento è il pagamento di somme conseguenti all'accertamento di un rapporto di lavoro presso sicuramente concluso alla fine del settembre 2019 per le Controparte_3 dimissioni rassegnate dal lavoratore e l'inesistenza di ulteriori elementi che lascino propendere per una qualsivoglia forma di prosecuzione dello stesso (si vedano in proposito anche le ricostruzioni del rapporto presenti nei verbali ispettivi). L'azione proposta dal lavoratore si colloca, pertanto, su un piano che esula dalla possibilità di tutela dello status del lavoratore all'interno dell'impresa fallita (tale da giustificare la cognizione del giudice del lavoro), in quanto trattasi di pretese implicanti accertamenti aventi una portata meramente strumentale, ovvero finalizzati al pagamento di somme connesse alla realizzazione di diritti di credito che, qualora provati, rientrano nella cognizione del giudice fallimentare.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda riconvenzionale di manleva proposta da stante il carattere strettamente patrimoniale della garanzia invocata. CP_4
Resta quindi da verificare, quanto alle pretese di natura retributiva, si ripete, inerenti al periodo febbraio – settembre 2019, la sussistenza o meno del credito e la responsabilità solidale di , non CP_1 essendo dirimente a tal fine l'intervenuto fallimento della dedotta obbligata principale, trattandosi di cause perfettamente scindibili (cfr. Cass., n. 17559 del 2020; cfr. proprio in tema di appalto Cass., n.
14973 del 2020).
Al riguardo, si ritiene che il credito risulti provato nel suo ammontare complessivo, salvo quanto si avrà modo di dire in punto di quantificazione dell'obbligato in solido in base al principio della necessaria inerenza del rapporto all'appalto con . CP_1
Il credito riguarda retribuzioni ordinarie per il periodo febbraio 2019 – settembre 2019 e competenze finali, tra cui TFR. Ciò si ricava letteralmente dalla diffida accertativa che sottolinea di aver accertato l'assenza per malattia del lavoratore sostanzialmente per l'intero periodo, come evidenziato CP_ CP_ anche nelle difese di Deve quindi escludersi, proprio attraverso il richiamo a rivolgersi all' per il pagamento diretto dell'indennità, che gli importi calcolati risultino afferenti a istituti diversi dalla retribuzione e, tantomeno, involgano lo svolgimento del lavoro straordinario (in realtà dedotto dal lavoratore nel ricorso, seppur in alcun modo influente sulla quantificazione operata), che certamente non riguarda il periodo di causa in cui incontestatamente il lavoratore è stato assente per malattia.
Ciò posto, costituisce principio notorio quello secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
Tale regola di riparto probatorio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(avente natura di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che
Pag. 5 di 9 integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Nel caso di specie, alcuna somma risulta in atti circa il pagamento delle spettanze calcolate dalla diffida accertativa, per cui il credito deve essere ritenuto sussistente nella quantificazione operata dall' . Invero, effettua una contestazione non sulla modalità di calcolo della CP_6 CP_1 retribuzione in sé (con le conseguenze, sul punto, e gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), ma si sofferma unicamente sulla deputabilità dell'intero importo a , contestando l'inerenza delle prestazioni CP_1 lavorative del all'impresa. Pt_1
A tal riguardo, vi sono certamente elementi che depongono per la riconducibilità del rapporto di lavoro a servizi resi nell'ambito dell'appalto Unieuro -Amati Jr. Tanto si ricava dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento al verbale di accertamento ispettivo effettuato nei confronti di (prodotto dalla società ). Dalla lettura dell'atto si apprende la sussistenza di un CP_3 CP_1 contratto di appalto tra e , avente ad oggetto la gestione degli ordini di consegna dei CP_3 CP_1 prodotti dei punti vendita . È stato quindi accertato che si avvaleva per il servizio in CP_1 CP_3 questione di mezzi propri, dei propri locali in Pistoia, via Tommaseo n. 74 e di alcuni dipendenti, sia propri che assunti da altre imprese, tra cui compare la figura dell'odierno ricorrente, individuato quale autotrasportatore. La circostanza comunque risulta confermata dal testimone , da Testimone_1 ritenersi sicuramente attendibile in quanto dichiaratosi indifferente rispetto alle parti in causa ed in assenza di qualsivoglia contenzioso relativo, il quale ha confermato di aver appurato come il ricorrente si occupasse della consegna di elettrodomestici a domicilio (con relativo montaggio e smontaggio), provvedendo giornalmente a ritiri presso i vari punti vendita di , se la merce non era presente in CP_1 magazzino, ritiro presso l'appaltante comunque quotidiano (“praticamente tutti i giorni vi era necessità di andare a qualche magazzino per prelevare della merce da consegnare”). CP_1
Del resto, anche nel contenzioso concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da CP_
nei confronti di la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha CP_1 ribadito l'adibizione dei lavoratori indicati nel verbale (tra cui compare il ricorrente) all'appalto con
. Del resto, è utile rammentare il principio, riportato anche dalla decisione della Corte CP_1
d'Appello, per cui i verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell' - i quali fanno fede fino a CP_2 querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo.
Pag. 6 di 9 Ne deriva che, a fronte della genericità delle contestazioni dell e delle precise risultanze CP_1 date sia dal verbale che dalla testimonianza acquisita, non vi sono elementi per dubitare della sussistenza dell'obbligazione solidale di . CP_1
Tuttavia, si concorda con la difesa di in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, dal
CP_1 momento che sia la diffida accertativa sia il verbale prodotto hanno dato atto della sussistenza di servizi resi da nche in favore di altri committenti nella misura (residuale) del 15%. A fronte di tale dato, CP_3 il ricorrente non ha dimostrato convincenti elementi di segno contrario che collochino la prestazione lavorativa in via esclusiva per , dal momento che contraddittorio è il dato anche ricavabile dalla
CP_1 testimonianza acquisita. Difatti, se a domanda specifica il testimone risponde che nel periodo di causa la prestazione è stata resa unicamente nei confronti di , nel corso della deposizione afferma che la
CP_1 necessità di andare nel magazzino di era quotidiana, elemento pertanto che colloca la
CP_1 prestazione non in termini di esclusività e, del resto, risulta collimante con le conclusioni degli ispettori laddove indicano che “su tutti i furgoni venivano caricati indifferentemente, in base alla zona di viaggio assegnata
/servita, i prodotti da consegnare per conto dei diversi clienti /committenti della (si cfr. diffida accertativa). CP_3
In assenza quindi di un dato effettivamente certo circa l'esclusività della prestazione resa dal lavoratore, occorre ricalibrare la quantificazione sul criterio della percentuale di fatturato.
In linea generale, deve infatti ritenersi che il criterio di determinazione dell'obbligo contributivo in ragione della porzione di fatturato inerente alla committente rispetto al fatturato globale dell'appaltatrice costituisce un parametro economico del tutto oggettivo per calibrare la misura della responsabilità solidale. Il fatturato, difatti, rappresenta il volume delle vendite di beni o servizi di un'azienda in un determinato periodo, motivo per cui costituisce, sul piano oggettivo ed astratto, anche il valore delle energie lavorative impiegate per l'esecuzione del servizio. Che il fatturato possa costituire un criterio oggettivo su cui fondare la contribuzione da richiedere alle ditte appaltatrici dei servizi resi dall'obbligata principale è stato peraltro ribadito dalla Cassazione, a partire dalla pronuncia n.
10970/2022. Una chiave di lettura che aprioristicamente escluda la possibilità di ricorrere a tale meccanismo presuntivo, del resto, avrebbe l'effetto del tutto perverso di avvalorare una modalità di gestione superficiale e vacua sotto il profilo della ricostruzione contabile soprattutto delle medio grandi realtà imprenditoriali, consentendo la facile elusione dei meccanismi di solidarietà, introdotti dal legislatore al precipuo scopo di raggiungere l'obiettivo, anche di politica economica, di riattivare il meccanismo di quella concorrenza funzionale che privilegia l'affidabilità e la correttezza, l'eccellenza non il prezzo, e che esclude dal mercato soggetti che operano al di sotto della soglia di sostenibilità, riversando i propri rischi su controparti contrattuali e lavoratori (ratio evidenziata anche nella nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 254/2017).
Pag. 7 di 9 Nella normalità dei casi, pertanto, il fatturato esprime un'effettiva correlazione tra la prestazione e le maestranze impiegate e, pertanto, costituisce elemento presuntivo su cui basare il meccanismo solidale.
Naturalmente, come ogni elemento di natura indiziaria, è ben possibile che il suo valore sia contrastato da elementi di segno opposto che, tuttavia devono essere quantomeno allegati e, comunque, provati in giudizio.
Nel caso di specie non si registrano contestazioni specifiche rispetto alla quantificazione operata dagli ispettori, che hanno tratto tale quantificazione dai documenti, dichiarazioni e considerazioni delle modalità operative come anche sopra descritte che rendono del tutto razionale il valore percentuale attribuito alle commesse nell'ambito dell'appalto . Ne deriva che la solidarietà ben può attestarsi CP_1 sulla percentuale dell'85%, con individuazione quindi del credito nella somma di € 12.470,89, cui devono aggiungersi, per legge, interessi e rivalutazione fino al giorno del saldo operato all'esito del giudizio esecutivo.
Venendo alla regolarizzazione previdenziale, si osserva che risulta dirimente ai fini della decisione la CP_ circostanza che l' abbia già provveduto, per effetto del decreto ingiuntivo, a richiedere in sede giudiziale il versamento dei contributi all'obbligata solidale. Premessa quindi, per le ragioni sopra indicate, l'improcedibilità della domanda nei confronti della dedotta datrice di lavoro per incompetenza funzionale, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del lavoratore ad ottenere, di fatto, un duplicato di quanto già avanzato dall' , che peraltro ha registrato nel proprio Controparte_7 estratto contributivo la posizione di con gli importo a titolo contributivo. CP_3
Di qui le raggiunte conclusioni.
Atteso il parziale accoglimento della domanda e le criticità in punto di costruzione della stessa, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di giudizio nella misura della metà tra il ricorrente e l'obbligata solidale. Il residuo segue il regime della soccombenza e viene liquidato come da dispositivo che segue (tenuto conto dei parametri minimi in ragione di un'istruttoria documentale e basata su un unico teste) in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Alla luce della decisione in rito delle ulteriori questioni in punto di regolarizzazione previdenziale, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara improcedibile il ricorso e la domanda riconvenzionale esperita nei confronti di CP_3
[...]
Pag. 8 di 9 2) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara quale credito che è tenuta a CP_4 pagare a è pari ad €. 12.470,89 (importo al netto delle ritenute fiscali), oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
3) dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione nei confronti di per carenza di CP_1 interesse ad agire;
4) condanna alla refusione della metà delle spese di lite del ricorrente nell'ambito del CP_4 presente giudizio, che liquida in €. 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario (€. 1.500,00, oltre accessori, dunque, in favore dell'avv. Lalli); compensa integralmente le ulteriori spese di lite fra le parti.
Così deciso in Prato, il 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 8 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1 CP_2
Parte resistente
Oggi, 4 giugno 2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, presente in ufficio e collegata da remoto mediante collegamento da remoto, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Sergio Lalli;
- per parte convenuta l'Avv. Letizia Liguori in sostituzione dell'Avv. Guardigli;
per parte CP_1
CP_ convenuta è presente l'Avv. Elisa Nannucci, collegata da remoto alla luce della richiesta in atti.
L'avv. Lalli insiste nelle proprie conclusioni.
L'avv. Liguori si riporta alle note autorizzate depositate da ed insiste per le conclusioni già CP_1 rassegnate.
L'avv. Nannucci si riporta agli atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia dispositivo in pubblica udienza, con contestuale deposito delle motivazioni, dato per letto in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.11
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 4 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8 / 2022 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del Curatore pro tempore, contumace; Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
Benedetta Guardigli;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci CP_2
Parti resistenti
Oggetto: differenze retributive – interposizione fittizia – responsabilità ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 di 9 Il presente procedimento, oggetto di riassunzione in seguito all'intervenuto fallimento della società
è volto all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di Controparte_3 Parte_1
alle dipendenze di quest'ultima società per il periodo 29.10.2018 – 15.9.2020, pur essendo il
[...] rapporto stesso formalmente intercorso con la società MP1 S.r.l..
Il lavoratore, attraverso la propria difesa, assume difatti di essere stato assunto e di aver ricevuto le direttive datoriali da legale rappresentante della società e presentato anche Parte_2 CP_3 quale amministratore occulto della formale datrice di lavoro. Sostiene di aver prestato attività lavorativa in Pistoia, dove si occupava del trasporto, consegna e montaggio della merce acquistata dai clienti di
, con il quale la società aveva stipulato un contratto di appalto. Deduce di aver prestato attività CP_1 lavorativa dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21/22:00 e di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività svolta. Allega diffida accertativa che quantifica il credito del lavoratore nell'importo netto di euro 14.671,64 e ne richiede il relativo pagamento alla società e in ragione della Controparte_3 CP_1 solidarietà ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva.
Mentre la società non si è costituita né nella prima iniziativa, né nel procedimento Controparte_3
CP_ riassunto, rimanendo contumace, si sono costituite sia per il profilo di regolarizzazione, sia
, che ha inteso svolgere domanda riconvenzionale di manleva nei confronti sia di CP_1 Controparte_3 che di MP1 S.r.l.. specifica, in primo luogo, che la presente causa risulta essere stata introdotta dal sig. CP_4 all'esito di una procedura esecutiva mobiliare (R.G. 745 del 2021) attivata nei confronti di Pt_1
per la riscossione del credito di cui si discute contenuto nella diffida accertativa, conclusosi in CP_1 sede di reclamo con l'accoglimento della domanda del lavoratore che, si precisa, ha quindi riscosso tutte le somme di cui si discute nel presente giudizio. Dopo aver premesso di aver interrotto qualsivoglia rapporto con la società con la quale aveva stipulato un contratto di appalto di servizi di CP_3 trasporto, già dal 20 gennaio 2020. Nega la sussistenza di un subappalto con la formale datrice di lavoro
(non comparendo nella documentazione messa a disposizione dalla , elemento che CP_3 risulterebbe decisivo al fine di contrastare la sussistenza di una responsabilità solidale per le eventuali omissioni retributive e contributive, di cui comunque contesta gli esiti, sia per la provenienza unilaterale che alla luce delle stesse risultanze contenute nella diffida accertativa, che calcola in una percentuale dell'85% del volume di affari. CP_ CP_ Si è costituita l' allegando i dati risultanti dagli archivi e dall'accertamento ispettivo da cui emerge che il lavoratore risulterebbe dipendente di dal 1.10.2018 al 30.9.2019, per poi Controparte_3 percepire indennità di disoccupazione fino al 19.6.2020, data in cui risulterebbe registrato un altro contratto di lavoro dipendente. Allega altresì dimissioni, rassegnate per giusta causa il 25.9.2019,
Pag. 3 di 9 chiedendo quindi di respingere il ricorso e dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva per il periodo coperto da CP_3
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite e con l'audizione di un testimone.
Occorre preliminarmente osservare che dalla costruzione del fascicolo telematico non risulta che la causa sia stata introdotta nei confronti di come si ritrae anche dalle conclusioni del CP_5 ricorrente che non spiega alcuna domanda nei confronti della formale datrice di lavoro. Pertanto, la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei confronti di MP1 non può CP_1 considerarsi ammissibile nel presente giudizio, dal momento che la società avrebbe dovuto richiedere una chiamata in causa di terzo con domanda nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare l'improcedibilità delle domande spiegate nei confronti della società stante l'intervenuto fallimento (come da sentenza depositata in atti, che ha CP_3 condotto, appunto, all'interruzione del procedimento).
Con riferimento all'individuazione del giudice della cognizione della domanda proposta da un prestatore di lavoro nei confronti di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale nel corso del processo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire (Cass., n. 12833/2020) come appaia necessario distinguere tra domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, da un lato, e di pagamento di somme di danaro, dall'altro: per le prime non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare.
Si ritiene difatti come la distinzione del diverso ambito cognitorio, rispettivamente del giudice del lavoro e del giudice fallimentare (ormai acquisita per indirizzo consolidato) corrisponda in modo coerente alla diversità, per causa petendi e petitum, delle domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo. Si è quindi ulteriormente evidenziato come sotto il profilo della causa petendi, rilevi un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio.
Nelle altre domande (di cognizione esclusiva del giudice fallimentare) rileva invece soltanto la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (per il diritto alla ripartizione, una volta ottenuta l'ammissione del credito insinuato allo stato passivo, a ottenerne una quota secondo la qualità e l'entità del proprio credito), rispetto al quale l'accertamento del presupposto causale dei relativi diritti patrimoniali è meramente strumentale a detta partecipazione.
Pag. 4 di 9 Ebbene, oggetto del presente procedimento è il pagamento di somme conseguenti all'accertamento di un rapporto di lavoro presso sicuramente concluso alla fine del settembre 2019 per le Controparte_3 dimissioni rassegnate dal lavoratore e l'inesistenza di ulteriori elementi che lascino propendere per una qualsivoglia forma di prosecuzione dello stesso (si vedano in proposito anche le ricostruzioni del rapporto presenti nei verbali ispettivi). L'azione proposta dal lavoratore si colloca, pertanto, su un piano che esula dalla possibilità di tutela dello status del lavoratore all'interno dell'impresa fallita (tale da giustificare la cognizione del giudice del lavoro), in quanto trattasi di pretese implicanti accertamenti aventi una portata meramente strumentale, ovvero finalizzati al pagamento di somme connesse alla realizzazione di diritti di credito che, qualora provati, rientrano nella cognizione del giudice fallimentare.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda riconvenzionale di manleva proposta da stante il carattere strettamente patrimoniale della garanzia invocata. CP_4
Resta quindi da verificare, quanto alle pretese di natura retributiva, si ripete, inerenti al periodo febbraio – settembre 2019, la sussistenza o meno del credito e la responsabilità solidale di , non CP_1 essendo dirimente a tal fine l'intervenuto fallimento della dedotta obbligata principale, trattandosi di cause perfettamente scindibili (cfr. Cass., n. 17559 del 2020; cfr. proprio in tema di appalto Cass., n.
14973 del 2020).
Al riguardo, si ritiene che il credito risulti provato nel suo ammontare complessivo, salvo quanto si avrà modo di dire in punto di quantificazione dell'obbligato in solido in base al principio della necessaria inerenza del rapporto all'appalto con . CP_1
Il credito riguarda retribuzioni ordinarie per il periodo febbraio 2019 – settembre 2019 e competenze finali, tra cui TFR. Ciò si ricava letteralmente dalla diffida accertativa che sottolinea di aver accertato l'assenza per malattia del lavoratore sostanzialmente per l'intero periodo, come evidenziato CP_ CP_ anche nelle difese di Deve quindi escludersi, proprio attraverso il richiamo a rivolgersi all' per il pagamento diretto dell'indennità, che gli importi calcolati risultino afferenti a istituti diversi dalla retribuzione e, tantomeno, involgano lo svolgimento del lavoro straordinario (in realtà dedotto dal lavoratore nel ricorso, seppur in alcun modo influente sulla quantificazione operata), che certamente non riguarda il periodo di causa in cui incontestatamente il lavoratore è stato assente per malattia.
Ciò posto, costituisce principio notorio quello secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
Tale regola di riparto probatorio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(avente natura di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che
Pag. 5 di 9 integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Nel caso di specie, alcuna somma risulta in atti circa il pagamento delle spettanze calcolate dalla diffida accertativa, per cui il credito deve essere ritenuto sussistente nella quantificazione operata dall' . Invero, effettua una contestazione non sulla modalità di calcolo della CP_6 CP_1 retribuzione in sé (con le conseguenze, sul punto, e gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), ma si sofferma unicamente sulla deputabilità dell'intero importo a , contestando l'inerenza delle prestazioni CP_1 lavorative del all'impresa. Pt_1
A tal riguardo, vi sono certamente elementi che depongono per la riconducibilità del rapporto di lavoro a servizi resi nell'ambito dell'appalto Unieuro -Amati Jr. Tanto si ricava dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento al verbale di accertamento ispettivo effettuato nei confronti di (prodotto dalla società ). Dalla lettura dell'atto si apprende la sussistenza di un CP_3 CP_1 contratto di appalto tra e , avente ad oggetto la gestione degli ordini di consegna dei CP_3 CP_1 prodotti dei punti vendita . È stato quindi accertato che si avvaleva per il servizio in CP_1 CP_3 questione di mezzi propri, dei propri locali in Pistoia, via Tommaseo n. 74 e di alcuni dipendenti, sia propri che assunti da altre imprese, tra cui compare la figura dell'odierno ricorrente, individuato quale autotrasportatore. La circostanza comunque risulta confermata dal testimone , da Testimone_1 ritenersi sicuramente attendibile in quanto dichiaratosi indifferente rispetto alle parti in causa ed in assenza di qualsivoglia contenzioso relativo, il quale ha confermato di aver appurato come il ricorrente si occupasse della consegna di elettrodomestici a domicilio (con relativo montaggio e smontaggio), provvedendo giornalmente a ritiri presso i vari punti vendita di , se la merce non era presente in CP_1 magazzino, ritiro presso l'appaltante comunque quotidiano (“praticamente tutti i giorni vi era necessità di andare a qualche magazzino per prelevare della merce da consegnare”). CP_1
Del resto, anche nel contenzioso concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da CP_
nei confronti di la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha CP_1 ribadito l'adibizione dei lavoratori indicati nel verbale (tra cui compare il ricorrente) all'appalto con
. Del resto, è utile rammentare il principio, riportato anche dalla decisione della Corte CP_1
d'Appello, per cui i verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell' - i quali fanno fede fino a CP_2 querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo.
Pag. 6 di 9 Ne deriva che, a fronte della genericità delle contestazioni dell e delle precise risultanze CP_1 date sia dal verbale che dalla testimonianza acquisita, non vi sono elementi per dubitare della sussistenza dell'obbligazione solidale di . CP_1
Tuttavia, si concorda con la difesa di in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, dal
CP_1 momento che sia la diffida accertativa sia il verbale prodotto hanno dato atto della sussistenza di servizi resi da nche in favore di altri committenti nella misura (residuale) del 15%. A fronte di tale dato, CP_3 il ricorrente non ha dimostrato convincenti elementi di segno contrario che collochino la prestazione lavorativa in via esclusiva per , dal momento che contraddittorio è il dato anche ricavabile dalla
CP_1 testimonianza acquisita. Difatti, se a domanda specifica il testimone risponde che nel periodo di causa la prestazione è stata resa unicamente nei confronti di , nel corso della deposizione afferma che la
CP_1 necessità di andare nel magazzino di era quotidiana, elemento pertanto che colloca la
CP_1 prestazione non in termini di esclusività e, del resto, risulta collimante con le conclusioni degli ispettori laddove indicano che “su tutti i furgoni venivano caricati indifferentemente, in base alla zona di viaggio assegnata
/servita, i prodotti da consegnare per conto dei diversi clienti /committenti della (si cfr. diffida accertativa). CP_3
In assenza quindi di un dato effettivamente certo circa l'esclusività della prestazione resa dal lavoratore, occorre ricalibrare la quantificazione sul criterio della percentuale di fatturato.
In linea generale, deve infatti ritenersi che il criterio di determinazione dell'obbligo contributivo in ragione della porzione di fatturato inerente alla committente rispetto al fatturato globale dell'appaltatrice costituisce un parametro economico del tutto oggettivo per calibrare la misura della responsabilità solidale. Il fatturato, difatti, rappresenta il volume delle vendite di beni o servizi di un'azienda in un determinato periodo, motivo per cui costituisce, sul piano oggettivo ed astratto, anche il valore delle energie lavorative impiegate per l'esecuzione del servizio. Che il fatturato possa costituire un criterio oggettivo su cui fondare la contribuzione da richiedere alle ditte appaltatrici dei servizi resi dall'obbligata principale è stato peraltro ribadito dalla Cassazione, a partire dalla pronuncia n.
10970/2022. Una chiave di lettura che aprioristicamente escluda la possibilità di ricorrere a tale meccanismo presuntivo, del resto, avrebbe l'effetto del tutto perverso di avvalorare una modalità di gestione superficiale e vacua sotto il profilo della ricostruzione contabile soprattutto delle medio grandi realtà imprenditoriali, consentendo la facile elusione dei meccanismi di solidarietà, introdotti dal legislatore al precipuo scopo di raggiungere l'obiettivo, anche di politica economica, di riattivare il meccanismo di quella concorrenza funzionale che privilegia l'affidabilità e la correttezza, l'eccellenza non il prezzo, e che esclude dal mercato soggetti che operano al di sotto della soglia di sostenibilità, riversando i propri rischi su controparti contrattuali e lavoratori (ratio evidenziata anche nella nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 254/2017).
Pag. 7 di 9 Nella normalità dei casi, pertanto, il fatturato esprime un'effettiva correlazione tra la prestazione e le maestranze impiegate e, pertanto, costituisce elemento presuntivo su cui basare il meccanismo solidale.
Naturalmente, come ogni elemento di natura indiziaria, è ben possibile che il suo valore sia contrastato da elementi di segno opposto che, tuttavia devono essere quantomeno allegati e, comunque, provati in giudizio.
Nel caso di specie non si registrano contestazioni specifiche rispetto alla quantificazione operata dagli ispettori, che hanno tratto tale quantificazione dai documenti, dichiarazioni e considerazioni delle modalità operative come anche sopra descritte che rendono del tutto razionale il valore percentuale attribuito alle commesse nell'ambito dell'appalto . Ne deriva che la solidarietà ben può attestarsi CP_1 sulla percentuale dell'85%, con individuazione quindi del credito nella somma di € 12.470,89, cui devono aggiungersi, per legge, interessi e rivalutazione fino al giorno del saldo operato all'esito del giudizio esecutivo.
Venendo alla regolarizzazione previdenziale, si osserva che risulta dirimente ai fini della decisione la CP_ circostanza che l' abbia già provveduto, per effetto del decreto ingiuntivo, a richiedere in sede giudiziale il versamento dei contributi all'obbligata solidale. Premessa quindi, per le ragioni sopra indicate, l'improcedibilità della domanda nei confronti della dedotta datrice di lavoro per incompetenza funzionale, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del lavoratore ad ottenere, di fatto, un duplicato di quanto già avanzato dall' , che peraltro ha registrato nel proprio Controparte_7 estratto contributivo la posizione di con gli importo a titolo contributivo. CP_3
Di qui le raggiunte conclusioni.
Atteso il parziale accoglimento della domanda e le criticità in punto di costruzione della stessa, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di giudizio nella misura della metà tra il ricorrente e l'obbligata solidale. Il residuo segue il regime della soccombenza e viene liquidato come da dispositivo che segue (tenuto conto dei parametri minimi in ragione di un'istruttoria documentale e basata su un unico teste) in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Alla luce della decisione in rito delle ulteriori questioni in punto di regolarizzazione previdenziale, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara improcedibile il ricorso e la domanda riconvenzionale esperita nei confronti di CP_3
[...]
Pag. 8 di 9 2) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara quale credito che è tenuta a CP_4 pagare a è pari ad €. 12.470,89 (importo al netto delle ritenute fiscali), oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
3) dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione nei confronti di per carenza di CP_1 interesse ad agire;
4) condanna alla refusione della metà delle spese di lite del ricorrente nell'ambito del CP_4 presente giudizio, che liquida in €. 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario (€. 1.500,00, oltre accessori, dunque, in favore dell'avv. Lalli); compensa integralmente le ulteriori spese di lite fra le parti.
Così deciso in Prato, il 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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