Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02505/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2025, proposto da
NI TO, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, domiciliata in AT, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di AT, n. 173 del 20 gennaio 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 febbraio 2025 e depositato il successivo 22 febbraio il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 173 del 20 gennaio 2023 nella parte in cui “condanna la Questura di Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario” .
Il ricorrente ha chiesto, altresì, che l’amministrazione sia condannata al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
2. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di mero stile depositato il 25 febbraio 2025.
3. All’udienza in camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La sentenza in epigrafe è stata notificata presso la sede della Questura di Siracusa il 9 agosto 2024 ed è, altresì, passata in giudicato, come dichiarato dal ricorrente e non contestato dalle amministrazioni costituite.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo della Questura di Siracusa di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
5.2. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa , con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimata Questura.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
5.3. Il Collegio ritiene invece di disattendere la domanda di fissazione della somma da versare a titolo di penalità di mora, tenuto conto delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica nonché all’ingente ammontare del debito pubblico; tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 782).
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta, essendo le circostanze sopra riferite sufficienti non solo a mitigarne l’importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina alla Questura di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 173/2023 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- respinge la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), C.P.A.;
- condanna la Questura di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’amministrazione intimata e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe NI Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO