Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13517/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 02/12/1985 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORE RENATO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio e successivamente separazione dal coniuge vasto nei tempi e modi di cui al ricorso;
tramite il CP_2 CP_ portale dell' presentava domanda per l'Assegno di Inclusione con numero di protocollo INPS-ADI-2023-
52966(cfr. doc. 6 del fascicolo di parte); la domanda veniva accolta e l'Assegno di Inclusione erogato sino al mese di giugno 2024 (per €650,00 mensili); il pagamento, però, veniva sospeso a far data dal mese di luglio
2024 e la , riscontrava come la domanda risultasse “decaduta” per un esito negativo dei controlli Pt_1 sul mese di luglio 2024 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte), dovuto a quanto dedotto in ricorso ad un non meglio precisato fatto sopravvenuto;
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “ accertare e dichiarare che la sig.ra detiene Parte_1 tutti i requisiti, disciplinati dal D. L. 4maggio 2023, n. 48 conv. con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. CP_ 85, per l'ottenimento dell'assegno di Inclusione e per l'effetto condannare l' a riconoscerle la misura assistenziale, dichiarando illegittima la decadenza dall'ADI protocollo;
2) per l'effetto, Controparte_3 CP_ Part condannare l' al versamento dell' al mese di luglio 2024;3) il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”
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All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La parte ricorrente non ha fatto precedere, e ciò emerge anche dallo stesso ricorso, la domanda giudiziale dal previsto ricorso amministrativo. L'art. 443 cpc prescrive che in assenza di ricorso amministrativo la domanda giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.
Come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, pure dopo l'entrata in vigore della L. 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce, nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo, un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario, d'altronde, possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge
(che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 c.p.c., che - con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "ricorso" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di "domanda" - sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp.att.c.p.c.) la semplice improcedibilità – anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede).
Quindi, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443
c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione,
e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni- presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente,
l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (ex plurimis Cass.5149/2004, 12661/1995). Inoltre ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa - avente ad oggetto una prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile, con quella poi richiesta in sede giudiziaria- essendo, viceversa necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione noggetto del successivo giudizio (cfr. Cass. 6941/2005, 4463/2000).
Orbene come risulta dalla documentazione in atti la parte istante, hanno presentato domanda CP_ amministrativa all' per il pagamento dell'ADI come da protocollo in epigrafe ma Nessuna prova è stata offerta circa la presentazione di apposita domanda amministrativa. Nessuna prova è stata offerta circa la Part presentazione di apposito ricorso amministrativo in riferimento al rigetto della domanda di né risulta dedotto e provato il diritto alla percezione di tale prestazione.
Nulla per le spese di lite attesa la dichiarazione della parte in atti di cui all'art. 152 disp. Att.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'improponibilità della domanda;
- nulla per le spese
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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