Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2557
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Sentenza 4 giugno 2025

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Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da una persona fisica, rappresentata e difesa da un avvocato, nei confronti dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, anch'esso rappresentato e difeso da un legale. La ricorrente, dopo aver contratto matrimonio e successivamente separazione, aveva presentato una domanda per l'Assegno di Inclusione (ADI) tramite il portale INPS, la quale era stata accolta e l'assegno erogato fino a giugno 2024. A partire da luglio 2024, il pagamento era stato sospeso a causa di un esito negativo dei controlli, con la domanda risultata "decaduta" per un non meglio precisato fatto sopravvenuto. La ricorrente chiedeva l'accertamento del possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'ADI, la condanna dell'INPS al riconoscimento della misura assistenziale, la dichiarazione di illegittimità della decadenza e il versamento dell'assegno per luglio 2024, con vittoria di spese. L'INPS si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, eccepiva la procedibilità della domanda giudiziale in assenza dell'esperimento della fase amministrativa.

Il Tribunale ha dichiarato l'improponibilità della domanda giudiziale. Il Giudice ha rilevato che la parte ricorrente non aveva preceduto la domanda giudiziale con il previsto ricorso amministrativo, come prescritto dall'art. 443 c.p.c. A tal proposito, il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale afferma che la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali, la cui mancanza determina l'improponibilità dell'azione stessa, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. È stato specificato che, mentre la mera improcedibilità della domanda giudiziale è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso determinazioni negative dell'ente o mancato decorso dei termini per la loro definizione, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità. Inoltre, è stato sottolineato che non è sufficiente la presentazione di una domanda amministrativa per una prestazione diversa, ma è necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risultava presentata una domanda amministrativa per l'ADI, ma nessuna prova era stata offerta circa la presentazione di un apposito ricorso amministrativo in riferimento al rigetto della domanda, né era stato dedotto e provato il diritto alla percezione della prestazione. Pertanto, la domanda è stata dichiarata improponibile. Le spese di lite sono state compensate, attesa la dichiarazione in atti della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2557
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 2557
    Data del deposito : 4 giugno 2025

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