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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 3993/2024
Il Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione prima civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice relatore
Dott.ssa Elais Mellace, Giudice nel procedimento di reclamo ex artt. 124 e 273, comma 7, c.c.i.i. iscritto al r.g. c.c. n.
3993/2024 promosso da
Avv. Andrea Gemma, (CF. ), nato a [...], il [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Volanti (C.F. ) C.F._2
reclamante contro
(C.F./IVA ) in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_1
avv. Marina Cordopatri (C.F. ) C.F._3
reclamato non costituito
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 febbraio 2025, ha pronunciato il seguente decreto
Con atto del 8.11.2024 l'avv. Andrea Gemma ha proposto reclamo avverso il decreto del Giudice
Delegato emesso in data 30.10.2024 nell'ambito procedura fallimentare n. 32/2014, con il quale il Con ha liquidato i compensi del professionista per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. RG
4664/2017, Tribunale di Catanzaro – sez. Imprese, quantificati in euro 32.070,00. Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, tale importo sarebbe nettamente inferiore rispetto a quello richiesto con l'istanza di liquidazione, quantificato infatti per un ammontare di euro 112.682,70.
Con il presente reclamo il ricorrente ha eccepito: 1) l'erroneità del criterio del decisum applicato nella determinazione del valore base del compenso;
2) la violazione dell'art. 2233 c.c. e del D.M. n.
55/2014 attesa la quantificazione dei compensi secondo i parametri minimi;
3) in ogni caso,
l'erroneità del calcolo del compenso liquidato stante l'omessa applicazione dei parametri medi pur asserendo la corretta applicazione del criterio del decisum.
1 In ragione di quanto sopra, l'avv. Gemma ha chiesto “Voglia il Tribunale In via principale: accertare e dichiarare tenuto, per le causali esposte, e per l'effetto condannare, il
[...]
a corrispondere, in favore del Ricorrente, a titolo di onorari Controparte_1 professionali, l'importo complessivo di € 112.682,70, così ripartito: € 87.158,20 a titolo di onorari
(al netto dell'acconto ricevuto), € 13.073,73 a titolo di spese generali, € 4.217,17 a titolo di contributo Cassa previdenza (4%), € 5.197,24 a titolo di spese imponibili documentate, € 24.122,19
a titolo di IVA (22%), e € 21.085,83 a titolo di ritenuta d'acconto, da versarsi a cura della Curatela nei termini di legge. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di applicazione del criterio del decisum, rideterminare il compenso dovuto comunque in misura superiore a quanto stabilito nel provvedimento reclamato, tenendo conto della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione richiamata, dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e della proporzionalità rispetto al valore dell'attività professionale svolta, come sopra argomentata e giustificata condannando di conseguenza il al pagamento del Controparte_1
compenso così rideterminato. In ogni caso: disporre il pagamento immediato, anche a titolo di un acconto non inferiore al 50%, degli onorari che verranno liquidati, tenuto conto che l'attività del
Ricorrente, iniziata nel 2017, si è conclusa e che la Procedura fallimentare non si chiuderà verosimilmente prima di cinque anni, data la pendenza dell'appello appena introdotto e patrocinato da altro legale (settembre 2024) e l'eventuale ulteriore grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Il non si è costituto. All'udienza del 19 febbraio Controparte_1
2025, parte reclamante ha discusso la causa ed il Tribunale ha riservato la decisione.
****
L'odierno reclamo non può trovare positivo accoglimento in quanto infondato e pertanto deve essere integralmente respinto per le ragioni di seguito vengono esposte.
Con il primo motivo di reclamo il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di liquidazione impugnato ritenendo che il giudice delegato abbia erroneamente parametrato l'importo liquidato sulla base della valutazione già operata dal giudice di merito, con ciò non applicando i criteri che regolano la liquidazione degli onorari dei professionisti, ma piuttosto quelle che governano la determinazione delle spese processuali. Tale motivo, tuttavia, non può ritenersi fondato.
In tema di liquidazione dei compensi per gli incarichi professionali conferiti dalla curatela fallimentare, infatti, l'art. 25 L. Fall. attribuisce il potere al Giudice Delegato di liquidare, su proposta del curatore fallimentare, gli onorari dei professionisti che abbiano svolto attività in favore
2 del fallimento.
Nell'ambito della liquidazione degli onorari degli avvocati, dunque, tale potere si sostanzia nella facoltà di determinare autonomamente il quantum del compenso rispetto alle spese di lite liquidate dal giudice della causa nella quale il professionista ha svolto la propria attività. Tuttavia, da ciò non deriva alcun automatismo in base al quale la quantificazione del Giudice Delegato debba necessariamente discostarsi da quella operata dal giudice del merito.
Nel caso di specie, peraltro, non si è trattato di mera trasposizione nel decreto del GD dell'importo del giudice di merito, quanto piuttosto di rideterminazione autonoma dei compensi, con applicazione dei parametri tabellari minimi sul valore della causa determinato in base al decisum e che perciò ha condotto al medesimo risultato.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla difesa del reclamante avendo, per l'appunto, il giudice delegato motivato nel proprio provvedimento di liquidazione, facendo riferimento al d.m. n. 55 del 2014 ed alla peculiarità della controversia.
Con ulteriore motivo di censura, l'odierno reclamante ha contestato l'applicazione del criterio del decisum per la determinazione del valore della lite ed ha affermato che “il criterio corretto per la liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/14 (secondo cui “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”), è quello del petitum (Cass. Civ. Sez. I, 23/11/2023, n. 32558), vale a dire il valore domanda giudiziale che ammonta, come già indicato, ad € 13.000.000,00”.
Ebbene, a parere del Collegio, neppure questa censura coglie nel segno.
Nella sentenza impugnata, infatti, la Sezione Specializzata del Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, ha condannato i convenuti al pagamento, in favore della
, del complessivo importo di € 5.119.802,92, determinando le spese legali spettanti alla Pt_1
curatela proprio sulla base ditale importo, ai minimi tariffari, sulla base del D.M. 55/14 (€
32.070,00).
L'accoglimento della domanda comporta, a parere del Collegio, la corretta individuazione da parte del giudice delegato del valore della causa proprio nell'importo liquidato dal Tribunale nella sentenza in questione.
Peraltro non può che osservarsi che, anche laddove si volesse fa riferimento al parametro del cd dispuntandum, la domanda proposta dalla Curatela, a ben vedere, non può che ritenersi di valore indeterminabile come emerge nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. laddove si chiede al Tribunale di condannare i soggetti convenuti, al risarcimento dei danni a favore della Parte attrice per complessivi € 13.081.976,68, di cui: € 242.000,00 per indebito pagamento di somme all'avv.
3 Cont per le causali di cui in narrativa;
€ 65.000,00 per pagamento da a senza CP_3 CP_5
titolo e comunque senza avere eccepito la compensazione con i crediti derivanti dal mancato pagamento del canone di locazione;
€ 1.119.976,68 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole rate per mancato incasso dei canoni di locazione del contratto;
€ 8.000.000,00 CP_5
per cessione senza corrispettivo dei due rami di azienda meglio identificati in atti alla Cooperativa
Space Production scarl;
€ 3.655.000,00 per aggravamento del dissesto;
o per la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche facendo ricorso ad una espletanda CTU e con
l'ausilio dei criterio equitativo.
Invero, come affermato dalla Sprema Corte, “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). Ebbene, posto che, come sopra evidenziato, caso di specie, viene chiesta la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € € 13.081.976,68 o per la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche facendo ricorso ad una espletanda CTU e con l'ausilio dei criterio equitativo, è evidente che la domanda non possa che essere considerata di valore indeterminabile.
Pertanto, premesso che in caso di valore indeterminabile il valore della causa può e deve essere determinato dal giudice delegato, non può che osservarsi che il parametro individuato nel provvedimento impugnato in questa sede non può che essere confermato e ritenuto corretto avendo, per l'appunto, il gd fatto riferimento allo scaglione di cui al dm 2014 n. 55 delle cause di valore da
4.000.000,00 ad 8.000.000,00.
Alla luce di tali premesse, appare dunque condivisibile la quantificazione del predetto valore nell'importo delineato all'esito del giudizio, con conseguente rigetto del relativo motivo di impugnazione.
Del pari infondata deve ritenersi la censura con la quale il reclamante contesta la mancata applicazione dell'aumento del compenso del 30% prevista dall'art. 4 del DM n. 55/2014 nel caso in
4 cui si registri la presenza di più parti processuali.
La norma, infatti, è stata impropriamente richiamata dal ricorrente in quanto questa prevede l'aumento nella percentuale su indicata nel caso in cui il professionista assista più parti processuali nello stesso processo e non quando, nel processo, vi sia la mera pluralità delle parti, che è il caso appunto dell'odierno reclamante.
Il relativo motivo di opposizione non può, pertanto, che essere interamente disatteso
Con l'ultimo motivo di reclamo il ricorrente ha contestato la carenza di motivazione in ordine all'applicazione dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 nella determinazione del compenso dovuto, la cui necessaria conseguenza in tesi attorea sarebbe quella di applicare i valori medi previsti dalla richiamata fonte normativa, anche considerando altri parametri tra i quali la complessità dell'attività svolta, l'importanza della stessa, la difficoltà dell'affare.
A parere del Collegio, anche sotto tale profilo, la liquidazione compiuto dal gd appare del tutto immune da censure.
Quanto affermato trova conforto nelle pronunce della Corte di Cassazione, con particolare riferimento, tra le altre, alla sentenza n. 19018/2023 con la quale si è statuito che “i parametri di determinazione dei compensi per la prestazione defensionale previsti dal D.M. n. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore, così che il giudice non è tenuto a motivare i criteri di liquidazione del compenso ove essi si assestino entro i valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione”.
Sulla base delle considerazioni svolte, questo Tribunale ritiene di condividere la scelta del primo giudice nell'applicazione dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 nonché sufficiente la motivazione che la sorregge.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere interamente disatteso poiché infondato. Nulla sulle spese attesa la contumacia della curatela non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni diversa istanza disattesa, pronunciando sull'opposizione in epigrafe:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Rinaldi dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione dei M.O.T. dott.ri Fabrizio Rafeli, Controparte_6
e Alessandro Pittari.
[...]
5
Il Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione prima civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice relatore
Dott.ssa Elais Mellace, Giudice nel procedimento di reclamo ex artt. 124 e 273, comma 7, c.c.i.i. iscritto al r.g. c.c. n.
3993/2024 promosso da
Avv. Andrea Gemma, (CF. ), nato a [...], il [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Volanti (C.F. ) C.F._2
reclamante contro
(C.F./IVA ) in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_1
avv. Marina Cordopatri (C.F. ) C.F._3
reclamato non costituito
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 febbraio 2025, ha pronunciato il seguente decreto
Con atto del 8.11.2024 l'avv. Andrea Gemma ha proposto reclamo avverso il decreto del Giudice
Delegato emesso in data 30.10.2024 nell'ambito procedura fallimentare n. 32/2014, con il quale il Con ha liquidato i compensi del professionista per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. RG
4664/2017, Tribunale di Catanzaro – sez. Imprese, quantificati in euro 32.070,00. Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, tale importo sarebbe nettamente inferiore rispetto a quello richiesto con l'istanza di liquidazione, quantificato infatti per un ammontare di euro 112.682,70.
Con il presente reclamo il ricorrente ha eccepito: 1) l'erroneità del criterio del decisum applicato nella determinazione del valore base del compenso;
2) la violazione dell'art. 2233 c.c. e del D.M. n.
55/2014 attesa la quantificazione dei compensi secondo i parametri minimi;
3) in ogni caso,
l'erroneità del calcolo del compenso liquidato stante l'omessa applicazione dei parametri medi pur asserendo la corretta applicazione del criterio del decisum.
1 In ragione di quanto sopra, l'avv. Gemma ha chiesto “Voglia il Tribunale In via principale: accertare e dichiarare tenuto, per le causali esposte, e per l'effetto condannare, il
[...]
a corrispondere, in favore del Ricorrente, a titolo di onorari Controparte_1 professionali, l'importo complessivo di € 112.682,70, così ripartito: € 87.158,20 a titolo di onorari
(al netto dell'acconto ricevuto), € 13.073,73 a titolo di spese generali, € 4.217,17 a titolo di contributo Cassa previdenza (4%), € 5.197,24 a titolo di spese imponibili documentate, € 24.122,19
a titolo di IVA (22%), e € 21.085,83 a titolo di ritenuta d'acconto, da versarsi a cura della Curatela nei termini di legge. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di applicazione del criterio del decisum, rideterminare il compenso dovuto comunque in misura superiore a quanto stabilito nel provvedimento reclamato, tenendo conto della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione richiamata, dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e della proporzionalità rispetto al valore dell'attività professionale svolta, come sopra argomentata e giustificata condannando di conseguenza il al pagamento del Controparte_1
compenso così rideterminato. In ogni caso: disporre il pagamento immediato, anche a titolo di un acconto non inferiore al 50%, degli onorari che verranno liquidati, tenuto conto che l'attività del
Ricorrente, iniziata nel 2017, si è conclusa e che la Procedura fallimentare non si chiuderà verosimilmente prima di cinque anni, data la pendenza dell'appello appena introdotto e patrocinato da altro legale (settembre 2024) e l'eventuale ulteriore grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Il non si è costituto. All'udienza del 19 febbraio Controparte_1
2025, parte reclamante ha discusso la causa ed il Tribunale ha riservato la decisione.
****
L'odierno reclamo non può trovare positivo accoglimento in quanto infondato e pertanto deve essere integralmente respinto per le ragioni di seguito vengono esposte.
Con il primo motivo di reclamo il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di liquidazione impugnato ritenendo che il giudice delegato abbia erroneamente parametrato l'importo liquidato sulla base della valutazione già operata dal giudice di merito, con ciò non applicando i criteri che regolano la liquidazione degli onorari dei professionisti, ma piuttosto quelle che governano la determinazione delle spese processuali. Tale motivo, tuttavia, non può ritenersi fondato.
In tema di liquidazione dei compensi per gli incarichi professionali conferiti dalla curatela fallimentare, infatti, l'art. 25 L. Fall. attribuisce il potere al Giudice Delegato di liquidare, su proposta del curatore fallimentare, gli onorari dei professionisti che abbiano svolto attività in favore
2 del fallimento.
Nell'ambito della liquidazione degli onorari degli avvocati, dunque, tale potere si sostanzia nella facoltà di determinare autonomamente il quantum del compenso rispetto alle spese di lite liquidate dal giudice della causa nella quale il professionista ha svolto la propria attività. Tuttavia, da ciò non deriva alcun automatismo in base al quale la quantificazione del Giudice Delegato debba necessariamente discostarsi da quella operata dal giudice del merito.
Nel caso di specie, peraltro, non si è trattato di mera trasposizione nel decreto del GD dell'importo del giudice di merito, quanto piuttosto di rideterminazione autonoma dei compensi, con applicazione dei parametri tabellari minimi sul valore della causa determinato in base al decisum e che perciò ha condotto al medesimo risultato.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla difesa del reclamante avendo, per l'appunto, il giudice delegato motivato nel proprio provvedimento di liquidazione, facendo riferimento al d.m. n. 55 del 2014 ed alla peculiarità della controversia.
Con ulteriore motivo di censura, l'odierno reclamante ha contestato l'applicazione del criterio del decisum per la determinazione del valore della lite ed ha affermato che “il criterio corretto per la liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/14 (secondo cui “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”), è quello del petitum (Cass. Civ. Sez. I, 23/11/2023, n. 32558), vale a dire il valore domanda giudiziale che ammonta, come già indicato, ad € 13.000.000,00”.
Ebbene, a parere del Collegio, neppure questa censura coglie nel segno.
Nella sentenza impugnata, infatti, la Sezione Specializzata del Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, ha condannato i convenuti al pagamento, in favore della
, del complessivo importo di € 5.119.802,92, determinando le spese legali spettanti alla Pt_1
curatela proprio sulla base ditale importo, ai minimi tariffari, sulla base del D.M. 55/14 (€
32.070,00).
L'accoglimento della domanda comporta, a parere del Collegio, la corretta individuazione da parte del giudice delegato del valore della causa proprio nell'importo liquidato dal Tribunale nella sentenza in questione.
Peraltro non può che osservarsi che, anche laddove si volesse fa riferimento al parametro del cd dispuntandum, la domanda proposta dalla Curatela, a ben vedere, non può che ritenersi di valore indeterminabile come emerge nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. laddove si chiede al Tribunale di condannare i soggetti convenuti, al risarcimento dei danni a favore della Parte attrice per complessivi € 13.081.976,68, di cui: € 242.000,00 per indebito pagamento di somme all'avv.
3 Cont per le causali di cui in narrativa;
€ 65.000,00 per pagamento da a senza CP_3 CP_5
titolo e comunque senza avere eccepito la compensazione con i crediti derivanti dal mancato pagamento del canone di locazione;
€ 1.119.976,68 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole rate per mancato incasso dei canoni di locazione del contratto;
€ 8.000.000,00 CP_5
per cessione senza corrispettivo dei due rami di azienda meglio identificati in atti alla Cooperativa
Space Production scarl;
€ 3.655.000,00 per aggravamento del dissesto;
o per la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche facendo ricorso ad una espletanda CTU e con
l'ausilio dei criterio equitativo.
Invero, come affermato dalla Sprema Corte, “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). Ebbene, posto che, come sopra evidenziato, caso di specie, viene chiesta la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € € 13.081.976,68 o per la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche facendo ricorso ad una espletanda CTU e con l'ausilio dei criterio equitativo, è evidente che la domanda non possa che essere considerata di valore indeterminabile.
Pertanto, premesso che in caso di valore indeterminabile il valore della causa può e deve essere determinato dal giudice delegato, non può che osservarsi che il parametro individuato nel provvedimento impugnato in questa sede non può che essere confermato e ritenuto corretto avendo, per l'appunto, il gd fatto riferimento allo scaglione di cui al dm 2014 n. 55 delle cause di valore da
4.000.000,00 ad 8.000.000,00.
Alla luce di tali premesse, appare dunque condivisibile la quantificazione del predetto valore nell'importo delineato all'esito del giudizio, con conseguente rigetto del relativo motivo di impugnazione.
Del pari infondata deve ritenersi la censura con la quale il reclamante contesta la mancata applicazione dell'aumento del compenso del 30% prevista dall'art. 4 del DM n. 55/2014 nel caso in
4 cui si registri la presenza di più parti processuali.
La norma, infatti, è stata impropriamente richiamata dal ricorrente in quanto questa prevede l'aumento nella percentuale su indicata nel caso in cui il professionista assista più parti processuali nello stesso processo e non quando, nel processo, vi sia la mera pluralità delle parti, che è il caso appunto dell'odierno reclamante.
Il relativo motivo di opposizione non può, pertanto, che essere interamente disatteso
Con l'ultimo motivo di reclamo il ricorrente ha contestato la carenza di motivazione in ordine all'applicazione dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 nella determinazione del compenso dovuto, la cui necessaria conseguenza in tesi attorea sarebbe quella di applicare i valori medi previsti dalla richiamata fonte normativa, anche considerando altri parametri tra i quali la complessità dell'attività svolta, l'importanza della stessa, la difficoltà dell'affare.
A parere del Collegio, anche sotto tale profilo, la liquidazione compiuto dal gd appare del tutto immune da censure.
Quanto affermato trova conforto nelle pronunce della Corte di Cassazione, con particolare riferimento, tra le altre, alla sentenza n. 19018/2023 con la quale si è statuito che “i parametri di determinazione dei compensi per la prestazione defensionale previsti dal D.M. n. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore, così che il giudice non è tenuto a motivare i criteri di liquidazione del compenso ove essi si assestino entro i valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione”.
Sulla base delle considerazioni svolte, questo Tribunale ritiene di condividere la scelta del primo giudice nell'applicazione dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 nonché sufficiente la motivazione che la sorregge.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere interamente disatteso poiché infondato. Nulla sulle spese attesa la contumacia della curatela non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni diversa istanza disattesa, pronunciando sull'opposizione in epigrafe:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Rinaldi dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione dei M.O.T. dott.ri Fabrizio Rafeli, Controparte_6
e Alessandro Pittari.
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