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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CA SI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7908 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PORTOGHESE FABIO, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GROSSO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza parziale, in linea con quanto disposto dall'art.473bis.22 c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né
ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice delegato per l'ulteriore corso, e sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 14/11/1961, e , nato a [...] il [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 16/12/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
CA SI IO LA
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CA SI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 7908 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
con l'avv. PORTOGHESE FABIO, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. GROSSO GIANLUCA, Controparte_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia come da calendario del processo all'udienza del 21/01/2027, davanti al giudice delegato dott.
CA SI, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
3 Così deciso in Cagliari in data 16/12/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. IO LA
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