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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1485 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1485 / 2023 promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti VIGNOLI FRANCESCO C.F._2
(C. F. ), Federico Maresca (C.F. ), Chiara Spera C.F._3 C.F._4
(C.F. ), e ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via C.F._5
Tuscolana 1390 (PEC: - Email_1
- )) Email_2 Email_3
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento matrimonio.
Conclusioni: come da verbale del 25.11.2024.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato congiuntamente in data 27.3.2023, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione personale e scioglimento del matrimonio contratto in data 23/07/1992 nel
Comune di Monterotondo (RM), trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al numero 13, parte I, anno 1992, da cui nasceva il figlio (Roma, Persona_1
14/08/2002), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo;
Vista la sentenza n. 144/2024, pubblicata in data 2.2.2024 e passata in giudicato in data
19.9.2024, con cui il Tribunale pronunciava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi indicate;
Considerato che, all'udienza del 25.11.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio sulla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto la conferma delle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco e mutuo rispetto.
b) La moglie, entro la data che sarà fissata per la comparizione personale dei coniugi, verserà in favore del marito la somma di € 80.000,00, quale quota di spettanza di quest'ultimo per una precedente vendita immobiliare effettuata dai coniugi.
c) Entro la medesima data, grazie anche alla somma di cui al punto precedente, il marito individuerà una diversa soluzione abitativa, lasciando la casa coniugale, dove invece rimarrà la moglie, che continuerà a pagare i canoni di locazione;
il figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente, rimarrà a vivere con la madre, presso la casa coniugale.
d) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia mantenimento o assegno alimentare, essendo entrambi economicamente indipendenti.
e) Entrambi i coniugi, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verseranno direttamente in favore di quest'ultimo, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i genitori, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, rinviando per la determinazione delle stesse al vigente Protocollo del Tribunale di Roma.
f) L'autovettura Fiat Panda, targata FA246WK, già di proprietà della sig.ra rimarrà Pt_1 nella esclusiva disponibilità di quest'ultima; allo stesso modo, l'autovettura Suzuki Ignis, acquistata recentemente dal sig. (che sarà consegnata in estate e, dunque, non ancora Pt_2
Pag. 2 a 3 immatricolata) rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo, il quale provvederà al pagamento dei ratei del finanziamento acceso per l'acquisto.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù della citata sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Tivoli, emessa nell'ambito del presente procedimento;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento della celebrazione dell'udienza di comparizione del
25.11.2024 e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti in data 23/07/1992 nel
Comune di Monterotondo (RM), trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al numero 13, parte I, anno 1992;
2) Dispone che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da a) a f), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 20 dicembre 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Lupia Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1485 / 2023 promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti VIGNOLI FRANCESCO C.F._2
(C. F. ), Federico Maresca (C.F. ), Chiara Spera C.F._3 C.F._4
(C.F. ), e ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via C.F._5
Tuscolana 1390 (PEC: - Email_1
- )) Email_2 Email_3
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento matrimonio.
Conclusioni: come da verbale del 25.11.2024.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato congiuntamente in data 27.3.2023, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione personale e scioglimento del matrimonio contratto in data 23/07/1992 nel
Comune di Monterotondo (RM), trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al numero 13, parte I, anno 1992, da cui nasceva il figlio (Roma, Persona_1
14/08/2002), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo;
Vista la sentenza n. 144/2024, pubblicata in data 2.2.2024 e passata in giudicato in data
19.9.2024, con cui il Tribunale pronunciava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi indicate;
Considerato che, all'udienza del 25.11.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio sulla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto la conferma delle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco e mutuo rispetto.
b) La moglie, entro la data che sarà fissata per la comparizione personale dei coniugi, verserà in favore del marito la somma di € 80.000,00, quale quota di spettanza di quest'ultimo per una precedente vendita immobiliare effettuata dai coniugi.
c) Entro la medesima data, grazie anche alla somma di cui al punto precedente, il marito individuerà una diversa soluzione abitativa, lasciando la casa coniugale, dove invece rimarrà la moglie, che continuerà a pagare i canoni di locazione;
il figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente, rimarrà a vivere con la madre, presso la casa coniugale.
d) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia mantenimento o assegno alimentare, essendo entrambi economicamente indipendenti.
e) Entrambi i coniugi, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verseranno direttamente in favore di quest'ultimo, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i genitori, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, rinviando per la determinazione delle stesse al vigente Protocollo del Tribunale di Roma.
f) L'autovettura Fiat Panda, targata FA246WK, già di proprietà della sig.ra rimarrà Pt_1 nella esclusiva disponibilità di quest'ultima; allo stesso modo, l'autovettura Suzuki Ignis, acquistata recentemente dal sig. (che sarà consegnata in estate e, dunque, non ancora Pt_2
Pag. 2 a 3 immatricolata) rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo, il quale provvederà al pagamento dei ratei del finanziamento acceso per l'acquisto.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù della citata sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Tivoli, emessa nell'ambito del presente procedimento;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento della celebrazione dell'udienza di comparizione del
25.11.2024 e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti in data 23/07/1992 nel
Comune di Monterotondo (RM), trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al numero 13, parte I, anno 1992;
2) Dispone che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da a) a f), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 20 dicembre 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Lupia Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3