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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3298/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3298/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 9.35 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Giampaolo Colomo il quale chiede che la causa sia decisa e insiste e Parte_1
insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3298/2024 promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
res.te nella Via Pio IX n. 29, elett.te dom.ta in Assemini, nella Via Sannio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Colomo – C.F. che la rappr.ta e difende in virtù di CodiceFiscale_2
procura speciale resa in calce al ricorso introduttivo,
ATTRICE
contro
, nato a [...] (F) il 21.09.1961, attualmente domiciliato ad Assemini, Controparte_1
nella Via Pio IX n. 29 – C.F. , C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A) Accertare e dichiarare che
occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Pio IX n. 29 di Assemini, Controparte_1 essendo l'esclusiva titolare del rapporto di locazione la Signora . B) Per Parte_1
l'effetto, condannare al rilascio dell'appartamento occupato nella Via Pio IX n. 29 Controparte_1
di Assemini, liberandolo da beni personali e masserizie varie, con decorrenza immediata, anche in ragione del lungo tempo trascorso dalle precedenti richieste di rilascio. C) Con vittoria di spese e
pagina 2 di 5 competenze di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ritualmente notificato ha esposto di essere Parte_1
titolare dal 10 febbraio 2016 di un contratto di locazione relativo ad un appartamento ubicato nella Via
Pio IX n. 29 di Assemini, contratto tacitamente rinnovato di quadriennio in quadriennio, e di avere ha vissuto da sola nell'immobile condotto in locazione fino all'anno 2020; che nei primi mesi del 2020, a seguito delle prime restrizioni agli spostamenti decretate per l'emergenza epidemiologica Covid 19, si è provvisoriamente stabilito nell'appartamento della Via Pio IX un collega di lavoro della sig. T_
, con il quale aveva da tempo una relazione sentimentale e che prima di allora viveva Controparte_1
in una sua abitazione ubicata nella Via Tarvisio n. 4 di Dolianova;
che entrambi lavoravano presso la lavanderia industriale “Nivea”, che opera nella Zona Industriale di Assemini, dalla quale il CP si è dimesso nell'anno 2020 mentre la ha cessato nel marzo 2024, essendo stata messa in T_ quiescenza per aver raggiunto l'età pensionabile;
che da quando il si è stabilito presso CP
l'appartamento della il rapporto si è progressivamente deteriorato, giungendo a un punto tale di T_
intolleranza da rendere impossibile la convivenza, essendo ormai da tempo cessata qualsivoglia affectio tra gli stessi;
che, data la fine del rapporto sentimentale, sin dall'anno 2021 la Signora ha T_
invitato ripetutamente il a lasciare la sua abitazione e a tornare al suo domicilio di CP
Dolianova, ma il convivente, mentre in un primo momento confermava che sarebbe andato via, in seguito rinviava di mese in mese la data della partenza, per poi cambiare decisamente atteggiamento e divenendo oltremodo aggressivo, e comunicava alla di aver cambiato idea e che sarebbe rimasto T_ nell'appartamento fino a quando “gli avrebbe fatto comodo”; che negli ultimi anni il menage familiare tra le parti si è trasformato in un vero e proprio “inferno domestico”, è praticamente cessato ogni genere di rapporto e di dialogo, fino a quando il ha aggredito la verbalmente, CP T_
riempiendola di insulti e minacce, coinvolgendo nelle sue sfuriate anche le figlie della alle T_ quali è impedito di incontrare la madre nella sua abitazione;
che si rivolgeva sin dall'anno 2021 ad un legale, che inviava una diffida al , invitandolo a rilasciare il suo appartamento senza che il CP medesimo ottemperasse, così come senza esito è rimasta una successiva raccomandata inviata dall'avv.
Colomo con la quale lo si invitava a trovarsi un'altra sistemazione e ad allontanarsi dall'attuale abitazione, non avendo alcun titolo per continuare ad occuparla;
che le azioni della hanno T_
indotto il ad assumere atteggiamenti ancor più prevaricatori, aggressivi e violenti, tanto da CP
far temere alla ricorrente che, in occasione di futuri litigi, la situazione possa degenerare e possano esservi conseguenze per la sua stessa incolumità fisica;
che il rapporto di convivenza venutosi a creare pagina 3 di 5 tra le parti non è stato regolamentato mediante segnalazione e registrazione presso il comune di
Assemini, per cui trattasi di una convivenza di fatto, che la signora non intende ulteriormente T_
tollerare.
All'udienza del 13.09.2024 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia di e ha ammesso le prove Controparte_1 dedotte dalla ricorrente, fissando l'udienza per l'esame dei testi.
All'udienza del 18.12.2024 il Giudice ha fissato udienza per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Risulta agli atti che la sig.ra ha ospitato sin dai primi mesi del 2020 - a seguito delle restrizioni T_ agli spostamenti decretate per l'emergenza epidemiologica Covid 19 - il sig. in ragione CP
della relazione sentimentale fra essi sussistente e che la stessa ha successivamente chiesto a quest'ultimo di lasciare l'abitazione sin dall'anno 2021, una volta dissolto il legame affettivo.
Risulta, altresì, provato dai documenti depositati che la sig.ra è titolare dal 10 febbraio 2016 di T_
un contratto di locazione relativo ad un immobile ubicato nella Via Pio IX n. 29 in Assemini, contratto che si è tacitamente rinnovato nel corso degli anni. In qualità di conduttrice la ricorrente è detentrice qualificata dell'immobile ed è legittimata a esercitare l'azione per il rilascio dell'immobile.
Dall'escussione dei testi di parte attrice risulta provato che la abbia definitivamente e T_ irreversibilmente interrotto il rapporto sentimentale con il sin dall'anno 2021 e che la CP
stessa, da allora, abbia invitato ripetutamente il convenuto a lasciare la sua abitazione.
Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., possono trarsi argomenti di prova anche dal comportamento del convenuto che non ha partecipato al procedimento di mediazione e che non si è costituito nel presente procedimento, disinteressandosi, sostanzialmente, della vertenza.
La vicenda in esame deve inquadrarsi nella fattispecie del comodato d'uso gratuito in forza del quale il comodante concede gratuitamente l'immobile a un soggetto per un periodo definito o a tempo indeterminato. Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, considerato il legame affettivo tra le parti all'epoca dei fatti, devono ritenersi sussistenti gli elementi per equiparare il rapporto ad un comodato a tempo indeterminato, il cui termine finale coincide con la fine del rapporto sentimentale e conseguente possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum (Cass. Ord. n. 21785/19). Alla luce dei principi enunciati, pertanto, il non dispone CP di alcun valido titolo per continuare ad occupare l'immobile detenuto in locazione dalla sig.ra T_
E' quindi accertato che occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Controparte_1 pagina 4 di 5 Pio IX n. 29 di Assemini, essendo l'esclusiva titolare del rapporto di locazione la Signora Parte_1
[...]
Per l'effetto, deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1
Assemini alla Via Pio IX n. 29, libero da persone e cose.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1) dichiara che occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Pio IX n. Controparte_1
29 di Assemini, essendo l'esclusiva titolare del rapporto di locazione la Signora Parte_1
e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Assemini alla Controparte_1
Via Pio IX n. 29 libero da persone e cose;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2.552,00 per compenso professionale e € 137,36 per esborsi, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3298/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 9.35 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Giampaolo Colomo il quale chiede che la causa sia decisa e insiste e Parte_1
insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3298/2024 promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
res.te nella Via Pio IX n. 29, elett.te dom.ta in Assemini, nella Via Sannio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Colomo – C.F. che la rappr.ta e difende in virtù di CodiceFiscale_2
procura speciale resa in calce al ricorso introduttivo,
ATTRICE
contro
, nato a [...] (F) il 21.09.1961, attualmente domiciliato ad Assemini, Controparte_1
nella Via Pio IX n. 29 – C.F. , C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A) Accertare e dichiarare che
occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Pio IX n. 29 di Assemini, Controparte_1 essendo l'esclusiva titolare del rapporto di locazione la Signora . B) Per Parte_1
l'effetto, condannare al rilascio dell'appartamento occupato nella Via Pio IX n. 29 Controparte_1
di Assemini, liberandolo da beni personali e masserizie varie, con decorrenza immediata, anche in ragione del lungo tempo trascorso dalle precedenti richieste di rilascio. C) Con vittoria di spese e
pagina 2 di 5 competenze di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ritualmente notificato ha esposto di essere Parte_1
titolare dal 10 febbraio 2016 di un contratto di locazione relativo ad un appartamento ubicato nella Via
Pio IX n. 29 di Assemini, contratto tacitamente rinnovato di quadriennio in quadriennio, e di avere ha vissuto da sola nell'immobile condotto in locazione fino all'anno 2020; che nei primi mesi del 2020, a seguito delle prime restrizioni agli spostamenti decretate per l'emergenza epidemiologica Covid 19, si è provvisoriamente stabilito nell'appartamento della Via Pio IX un collega di lavoro della sig. T_
, con il quale aveva da tempo una relazione sentimentale e che prima di allora viveva Controparte_1
in una sua abitazione ubicata nella Via Tarvisio n. 4 di Dolianova;
che entrambi lavoravano presso la lavanderia industriale “Nivea”, che opera nella Zona Industriale di Assemini, dalla quale il CP si è dimesso nell'anno 2020 mentre la ha cessato nel marzo 2024, essendo stata messa in T_ quiescenza per aver raggiunto l'età pensionabile;
che da quando il si è stabilito presso CP
l'appartamento della il rapporto si è progressivamente deteriorato, giungendo a un punto tale di T_
intolleranza da rendere impossibile la convivenza, essendo ormai da tempo cessata qualsivoglia affectio tra gli stessi;
che, data la fine del rapporto sentimentale, sin dall'anno 2021 la Signora ha T_
invitato ripetutamente il a lasciare la sua abitazione e a tornare al suo domicilio di CP
Dolianova, ma il convivente, mentre in un primo momento confermava che sarebbe andato via, in seguito rinviava di mese in mese la data della partenza, per poi cambiare decisamente atteggiamento e divenendo oltremodo aggressivo, e comunicava alla di aver cambiato idea e che sarebbe rimasto T_ nell'appartamento fino a quando “gli avrebbe fatto comodo”; che negli ultimi anni il menage familiare tra le parti si è trasformato in un vero e proprio “inferno domestico”, è praticamente cessato ogni genere di rapporto e di dialogo, fino a quando il ha aggredito la verbalmente, CP T_
riempiendola di insulti e minacce, coinvolgendo nelle sue sfuriate anche le figlie della alle T_ quali è impedito di incontrare la madre nella sua abitazione;
che si rivolgeva sin dall'anno 2021 ad un legale, che inviava una diffida al , invitandolo a rilasciare il suo appartamento senza che il CP medesimo ottemperasse, così come senza esito è rimasta una successiva raccomandata inviata dall'avv.
Colomo con la quale lo si invitava a trovarsi un'altra sistemazione e ad allontanarsi dall'attuale abitazione, non avendo alcun titolo per continuare ad occuparla;
che le azioni della hanno T_
indotto il ad assumere atteggiamenti ancor più prevaricatori, aggressivi e violenti, tanto da CP
far temere alla ricorrente che, in occasione di futuri litigi, la situazione possa degenerare e possano esservi conseguenze per la sua stessa incolumità fisica;
che il rapporto di convivenza venutosi a creare pagina 3 di 5 tra le parti non è stato regolamentato mediante segnalazione e registrazione presso il comune di
Assemini, per cui trattasi di una convivenza di fatto, che la signora non intende ulteriormente T_
tollerare.
All'udienza del 13.09.2024 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia di e ha ammesso le prove Controparte_1 dedotte dalla ricorrente, fissando l'udienza per l'esame dei testi.
All'udienza del 18.12.2024 il Giudice ha fissato udienza per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Risulta agli atti che la sig.ra ha ospitato sin dai primi mesi del 2020 - a seguito delle restrizioni T_ agli spostamenti decretate per l'emergenza epidemiologica Covid 19 - il sig. in ragione CP
della relazione sentimentale fra essi sussistente e che la stessa ha successivamente chiesto a quest'ultimo di lasciare l'abitazione sin dall'anno 2021, una volta dissolto il legame affettivo.
Risulta, altresì, provato dai documenti depositati che la sig.ra è titolare dal 10 febbraio 2016 di T_
un contratto di locazione relativo ad un immobile ubicato nella Via Pio IX n. 29 in Assemini, contratto che si è tacitamente rinnovato nel corso degli anni. In qualità di conduttrice la ricorrente è detentrice qualificata dell'immobile ed è legittimata a esercitare l'azione per il rilascio dell'immobile.
Dall'escussione dei testi di parte attrice risulta provato che la abbia definitivamente e T_ irreversibilmente interrotto il rapporto sentimentale con il sin dall'anno 2021 e che la CP
stessa, da allora, abbia invitato ripetutamente il convenuto a lasciare la sua abitazione.
Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., possono trarsi argomenti di prova anche dal comportamento del convenuto che non ha partecipato al procedimento di mediazione e che non si è costituito nel presente procedimento, disinteressandosi, sostanzialmente, della vertenza.
La vicenda in esame deve inquadrarsi nella fattispecie del comodato d'uso gratuito in forza del quale il comodante concede gratuitamente l'immobile a un soggetto per un periodo definito o a tempo indeterminato. Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, considerato il legame affettivo tra le parti all'epoca dei fatti, devono ritenersi sussistenti gli elementi per equiparare il rapporto ad un comodato a tempo indeterminato, il cui termine finale coincide con la fine del rapporto sentimentale e conseguente possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum (Cass. Ord. n. 21785/19). Alla luce dei principi enunciati, pertanto, il non dispone CP di alcun valido titolo per continuare ad occupare l'immobile detenuto in locazione dalla sig.ra T_
E' quindi accertato che occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Controparte_1 pagina 4 di 5 Pio IX n. 29 di Assemini, essendo l'esclusiva titolare del rapporto di locazione la Signora Parte_1
[...]
Per l'effetto, deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1
Assemini alla Via Pio IX n. 29, libero da persone e cose.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1) dichiara che occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Pio IX n. Controparte_1
29 di Assemini, essendo l'esclusiva titolare del rapporto di locazione la Signora Parte_1
e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Assemini alla Controparte_1
Via Pio IX n. 29 libero da persone e cose;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2.552,00 per compenso professionale e € 137,36 per esborsi, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5