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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…870 /2019
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 870/2019 R.G.,
promossa da
con Avv. R. Bernardini Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
, con Avv. F. Neglia Controparte_1 OGGETTO:
PARTE CONVENUTA LESIONE
PERSONALE e con
Provincia di Pisa, con Avv. F. Usai
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
21.6.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 11.11.2024, che devono intendersi qui richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/2/2019, conveniva in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1
Provincia di Pisa, al fine di accertarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. e chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 19/2/2018 per l'improvviso attraversamento di un cinghiale sulla carreggiata della strada provinciale Valdinievole Sud, Comune di Calcinaia (PI).
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto quanto segue.
Al momento dell'incidente, stava percorrendo la Parte_1
strada provinciale a bordo del proprio motoveicolo, quando improvvisamente si imbatteva in un cinghiale, proveniente dai campi confinanti con la strada, che andava a cozzare con la parte anteriore sinistra del veicolo.
All'accaduto assisteva che si trovava a precedere la Parte_2
parte attrice nel percorrere lo stesso tratto di strada, a bordo della propria autovettura. A seguito del sinistro, accorreva insieme a CP_2
in soccorso della parte attrice, la quale, per effetto dell'urto,
[...]
perdeva il controllo del mezzo e rimaneva distesa supina sulla carreggiata con una parte del ciclomotore sopra la gamba destra.
Redigevano verbale del sinistro gli appuntati e Controparte_3
. Persona_1
Trasportata in pronto soccorso, veniva dimessa il Parte_1
giorno successivo con diagnosi di politrauma con frattura della branca ischio pubica sinistra e lussazione scapolo omerale sinistra.
2 La parte attrice ha prodotto a sostegno della propria pretesa la documentazione fotografica del sinistro e la consulenza tecnica di parte.
La convenuta in giudizio, ha contestato la Controparte_1
ricostruzione prospettata dall'attrice e chiesto il rigetto della domanda proposta, perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
A fondamento della propria posizione, ha allegato quanto segue.
Osserva la convenuta che la normativa di settore attribuisce all'ente regionale la competenza in materia di tutela della fauna selvatica, nella quale non rientra la cura della viabilità e della sicurezza nella circolazione stradale, affidata alle istituzioni provinciali. Nessuna norma impone, del resto, il coordinamento della con l'ente CP_1
proprietario della strada. Pertanto, la messa in sicurezza della strada, in relazione all'attraversamento della fauna selvatica, quale condotta interruttiva della causalità omissiva, non era esigibile da parte dell'ente regionale.
La Provincia di Pisa, seconda convenuta in giudizio, ha chiesto in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, contestando l'imputabilità all'ente provinciale di un obbligo di diligenza ulteriore rispetto a quello di apporre la segnaletica di pericolo sulla strada, adempimento necessario e sufficiente ai sensi della normativa di gestione faunistica e di manutenzione delle strade allegata dalla parte.
Il procedimento è stato istruito con le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale;
dopo la conclusione della fase istruttoria
è stato assegnato a questo giudice.
3 La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'orientamento favorevole all'applicazione della responsabilità per danni cagionati da animali ex art. 2052 c.c. anche alla fauna selvatica
è uniforme e consolidato nella più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente, si osserva che è priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla convenuta in merito all'interpretazione dell'art. 2052 c.c. da parte della giurisprudenza di
Cassazione per i danni cagionati da animali selvatici di cui è proprietaria la pubblica amministrazione.
La responsabilità della p.a. per i danni causati dalla fauna selvatica si fonda sulla funzione propria della responsabilità civile, di carattere prevalentemente riparatorio, di allocare il costo del danno in capo al soggetto che possa meglio sopportarlo. L'interpretazione estensiva sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità realizza, inoltre, la tutela dei diritti umani fondamentali della persona alla vita e alla salute, prevalenti su ogni contrapposto interesse.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili, da parte della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 2052 c.c., poiché il criterio di imputazione della responsabilità previsto non si fonda sul dovere di custodia ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale. D'altra parte, le specie selvatiche previste dalla l.
157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (da ultimo Cass., 18817/2024).
In particolare, precisa la giurisprudenza di legittimità che la regola di imputazione prevista dall'art. 2052 c.c. non è fondata sul potere di
4 controllo dell'animale, ma sulla proprietà dello stesso (cfr. v. in tal senso Cass. 16550/2022 e Cass. 4373/2016). Sul punto, è stato ritenuto dirimente quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della l.
157/1992, che affida alle Regioni il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica (Cass. 7969/2020;
Cass. 16550/2022).
Nel caso di specie, non è condivisibile quanto dedotto in relazione alla lesione del diritto di difesa lamentata dalla parte convenuta in forza della riqualificazione del danno ex art. 2052 c.c. a fronte della domanda originaria articolata ex art. 2043 c.c.
In primo luogo, trattasi di qualificazione in diritto della fattispecie, e comunque occorre osservare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato si è consolidato nelle more del presente procedimento, instaurato nel 2019. D'altra parte, l'attrice ha perfezionato la domanda nei termini di cui all'art. 2052 c.c. già a partire dalle memorie di replica del 15/7/2022, dando così la piena possibilità alla parte convenuta di articolare la propria difesa, a fronte di una responsabilità di natura oggettiva, quale quella per danni cagionati da animali, che ammette la sola prova liberatoria del caso fortuito.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., che trova piena applicazione nel caso di specie, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno- evento e il nesso di causalità tra l'evento e la condotta dell'animale, di cui il convenuto ha l'uso o la proprietà.
Quanto alla legittimazione passiva della prima convenuta in giudizio, dunque all'esigibilità della condotta omissiva, rileva la più recente e condivisibile giurisprudenza, richiamata dalla parte attrice, secondo
5 cui il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , in CP_1
quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni, al fine di perseguire
l'utilità collettiva di tutela dell' ambiente e dell' ecosistema;
la
potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa CP_1
nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta "titolarità" (a partire da Cass., n. 7969/2020; Cass., III sez. civ. n. 12113/2020 e Cass.,
VI sez. civ. n. 8206/2021).
Non è decisiva, al fine dell'individuazione del soggetto responsabile, la normativa, richiamata dalla convenuta, che attribuisce alla CP_1
Provincia le funzioni concernenti la sicurezza della circolazione stradale, dal momento che l'ente regionale risponde in quanto proprietaria della fauna selvatica, salva la prova del caso fortuito.
In punto di onere probatorio, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha precisato come, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale (Cass. ord. 197/2025). Pertanto, se uno dei soggetti supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro.
6 Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, il passaggio repentino del cinghiale sulla carreggiata, al quale è seguito l'urto improvviso e inevitabile con il ciclomotore della parte attrice, si desume dalle dichiarazioni dei testi escussi, coerenti e concordi, della cui attendibilità non c'è ragione di dubitare. Pertanto, non si ravvisa un concorso di colpa del danneggiato.
In particolare, le testi e hanno Parte_2 CP_2
confermato la ricostruzione di parte attrice. In particolare, la prima precedeva di pochi metri il motoveicolo di e ha Parte_1
riferito di aver visto il cinghiale attraversare repentinamente la strada, di modo che la conducente del motoveicolo non potesse evitarlo, tanto più che il sinistro avveniva in orario serale (udienza del
19/2/2018 e verbale doc. 5 citazione).
La circostanza che la strada provinciale rappresenti un luogo abitualmente percorso dai cinghiali è, del resto, confermata dalla testimonianza di (udienza del 15/11/2021) e di Testimone_1 Tes_2
sindaco per due mandati del Comune di Calcinaia (udienza del
[...]
25/2/2022). Il primo, ascoltato in quanto abitante in prossimità del luogo del sinistro, ha confermato che la strada provinciale è spesso attraversata dalla fauna selvatica, in particolare da cinghiali, che di frequente sbarrano il passo in modo repentino (udienza del
15/11/2021).
La , al contrario, non ha raggiunto la prova Controparte_1
liberatoria del caso fortuito, consistente nella dimostrazione che la condotta dell'animale si sia posta al di fuori della propria sfera di possibile controllo, come causa autonoma ed eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.
7 Per quanto attiene alla posizione dell'ente provinciale, grava sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza delle condotte colpose causalmente efficienti alla causazione dell'evento dannoso, quali l'omessa predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, condotte da valutarsi ex ante avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo esistente sulla strada (cfr. Cass. 2502/2022,
Cass. 8206/2021 e Cass. 7969/2020).
Nel caso in esame, l'attore ha lamentato l'omessa apposizione, da parte della Provincia di Pisa, di idonei segnali di pericolo e cartellonistica. Tale assunto è smentito dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale. Dal verbale dell'incidente risulta che sulla strada è presente adeguata segnaletica di pericolo di attraversamento animali selvatici (doc. 5 citazione). Inoltre, anche in sede di testimonianza, l'appuntato riferiva che lungo la Testimone_3
strada in oggetto era presente ed è tuttora presente un cartello di segnalazione di animali selvatici vaganti (verbale udienza del
19/2/2021).
Con riguardo alla valutazione dei danni patiti dalla ricorrente a seguito del sinistro, devono adeguatamente valutarsi le produzioni documentali e le risultanze della consulenza tecnica di parte.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, la parte attrice lamenta la necessaria sostituzione del motoveicolo a seguito dell'incidente e chiede il risarcimento del relativo costo.
Occorre premettere che, in materia di responsabilità aquiliana, l'art. 2056 c.c. richiama, per la valutazione dei danni, l'art. 1223 c.c. che limita il risarcimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
8 Nel caso di specie, l'acquisto di un veicolo nuovo a seguito dell'incidente, in luogo della riparazione del precedente, non è conseguenza immediata dell'evento di danno, bensì mediata dalla discrezionalità della parte attrice, che ha ritenuto antieconomica la scelta di riparare il veicolo già in proprio possesso.
Il danno patrimoniale deve pertanto essere quantificato in euro
2.415,58 come risulta dal preventivo di riparazione della Honda
Motomania snc di P. Campani di Pisa (doc. 30).
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali e, segnatamente, al danno biologico conseguente al sinistro, le valutazioni espresse dal consulente sono esenti da censure di logicità e congruenza, anche in considerazione del fatto che non sono contestate nel dettaglio dalle parti convenute, che hanno concentrato la propria difesa sui presupposti della responsabilità speciale di cui all'art. 2052 c.c.
In generale, occorre premettere che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni
(Cass., n. 33460/2023; Cass. n. 18956/2017).
9 Dalla consulenza tecnica di parte, confortata dalla documentazione medica prodotta in giudizio, risulta che, a seguito del sinistro, la parte attrice ha riportato una lussazione della scapolo omerale sinistra e una frattura della branca ileo pubica sinistra. Allo stato attuale, presenta una sintomatologia dolorosa che si Parte_1
accentua con i movimenti e il sollevamento di gravi, anche di peso modesto, nonché con la deambulazione o il prolungato orstostatismo, determinando una riduzione della capacità ad attendere alle comuni attività quotidiane.
Alla luce delle risultanze della consulenza, il danno patito da si esprime in un periodo di inabilità temporanea Parte_1
pari a giorni 25 di inabilità totale, giorni 15 di inabilità parziale al 75%
e il resto a scalare per i rimanenti giorni;
mentre i postumi permanenti, rappresentati da dolore e limitazione funzionale a carico del cingolo scapolare sinistro e dell'emicingolo pelvico sinistro sono pari al 10% di riduzione della integrità psicofisica permanente.
In punto di personalizzazione del danno, invece, il superamento in via equitativa della liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari è consentita solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (ex plurimis Cass. Ord. 31/05/2019
n. 15084), specificamente allegate e provate dalla parte danneggiata.
Tale voce di danno non trova tuttavia conforto nelle allegazioni di parte.
Tanto premesso, la liquidazione del danno segue i seguenti criteri.
Tenuto conto dei valori indicati all'interno delle tabelle elaborate dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, da ultimo con riferimento all'anno 2024 (cfr. giurisprudenza di legittimità
10 consolidata, fin da Cass. 12408/2011), e dell'età della persona danneggiata al momento dell'intervento (anni 60), si ottiene la somma di euro 22.585,75 (euro 18.417 a titolo di invalidità permanente, oltre euro 4.168,75 a titolo di invalidità temporanea), sulla quale, tenuto conto dell'anno di approvazione delle tabelle di riferimento, non compete rivalutazione.
Alla liquidazione del danno non patrimoniale si devono aggiungere le spese mediche documentate per euro 639,84 e di fisioterapia per euro 277,00 per un totale di euro 916,84 (doc. 33 costituzione).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda proposta nei confronti della , di Controparte_1
cui accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2052 c.c., e la condanna al pagamento, in favore di di euro Parte_1
22.585,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi sulle somme devalutate al momento del sinistro e rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dal momento del deposito della sentenza al saldo, ed euro 3.332,42 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo e oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dalla data del deposito della sentenza al saldo;
rigetta la domanda proposta nei confronti della Provincia di Pisa;
11 condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 7.600,00, oltre spese
[...]
generali e accessori di legge;
condanna alla rifusione, in favore della Provincia Parte_1
di Pisa, delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 20/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…870 /2019
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 870/2019 R.G.,
promossa da
con Avv. R. Bernardini Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
, con Avv. F. Neglia Controparte_1 OGGETTO:
PARTE CONVENUTA LESIONE
PERSONALE e con
Provincia di Pisa, con Avv. F. Usai
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
21.6.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 11.11.2024, che devono intendersi qui richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/2/2019, conveniva in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1
Provincia di Pisa, al fine di accertarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. e chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 19/2/2018 per l'improvviso attraversamento di un cinghiale sulla carreggiata della strada provinciale Valdinievole Sud, Comune di Calcinaia (PI).
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto quanto segue.
Al momento dell'incidente, stava percorrendo la Parte_1
strada provinciale a bordo del proprio motoveicolo, quando improvvisamente si imbatteva in un cinghiale, proveniente dai campi confinanti con la strada, che andava a cozzare con la parte anteriore sinistra del veicolo.
All'accaduto assisteva che si trovava a precedere la Parte_2
parte attrice nel percorrere lo stesso tratto di strada, a bordo della propria autovettura. A seguito del sinistro, accorreva insieme a CP_2
in soccorso della parte attrice, la quale, per effetto dell'urto,
[...]
perdeva il controllo del mezzo e rimaneva distesa supina sulla carreggiata con una parte del ciclomotore sopra la gamba destra.
Redigevano verbale del sinistro gli appuntati e Controparte_3
. Persona_1
Trasportata in pronto soccorso, veniva dimessa il Parte_1
giorno successivo con diagnosi di politrauma con frattura della branca ischio pubica sinistra e lussazione scapolo omerale sinistra.
2 La parte attrice ha prodotto a sostegno della propria pretesa la documentazione fotografica del sinistro e la consulenza tecnica di parte.
La convenuta in giudizio, ha contestato la Controparte_1
ricostruzione prospettata dall'attrice e chiesto il rigetto della domanda proposta, perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
A fondamento della propria posizione, ha allegato quanto segue.
Osserva la convenuta che la normativa di settore attribuisce all'ente regionale la competenza in materia di tutela della fauna selvatica, nella quale non rientra la cura della viabilità e della sicurezza nella circolazione stradale, affidata alle istituzioni provinciali. Nessuna norma impone, del resto, il coordinamento della con l'ente CP_1
proprietario della strada. Pertanto, la messa in sicurezza della strada, in relazione all'attraversamento della fauna selvatica, quale condotta interruttiva della causalità omissiva, non era esigibile da parte dell'ente regionale.
La Provincia di Pisa, seconda convenuta in giudizio, ha chiesto in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, contestando l'imputabilità all'ente provinciale di un obbligo di diligenza ulteriore rispetto a quello di apporre la segnaletica di pericolo sulla strada, adempimento necessario e sufficiente ai sensi della normativa di gestione faunistica e di manutenzione delle strade allegata dalla parte.
Il procedimento è stato istruito con le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale;
dopo la conclusione della fase istruttoria
è stato assegnato a questo giudice.
3 La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'orientamento favorevole all'applicazione della responsabilità per danni cagionati da animali ex art. 2052 c.c. anche alla fauna selvatica
è uniforme e consolidato nella più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente, si osserva che è priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla convenuta in merito all'interpretazione dell'art. 2052 c.c. da parte della giurisprudenza di
Cassazione per i danni cagionati da animali selvatici di cui è proprietaria la pubblica amministrazione.
La responsabilità della p.a. per i danni causati dalla fauna selvatica si fonda sulla funzione propria della responsabilità civile, di carattere prevalentemente riparatorio, di allocare il costo del danno in capo al soggetto che possa meglio sopportarlo. L'interpretazione estensiva sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità realizza, inoltre, la tutela dei diritti umani fondamentali della persona alla vita e alla salute, prevalenti su ogni contrapposto interesse.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili, da parte della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 2052 c.c., poiché il criterio di imputazione della responsabilità previsto non si fonda sul dovere di custodia ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale. D'altra parte, le specie selvatiche previste dalla l.
157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (da ultimo Cass., 18817/2024).
In particolare, precisa la giurisprudenza di legittimità che la regola di imputazione prevista dall'art. 2052 c.c. non è fondata sul potere di
4 controllo dell'animale, ma sulla proprietà dello stesso (cfr. v. in tal senso Cass. 16550/2022 e Cass. 4373/2016). Sul punto, è stato ritenuto dirimente quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della l.
157/1992, che affida alle Regioni il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica (Cass. 7969/2020;
Cass. 16550/2022).
Nel caso di specie, non è condivisibile quanto dedotto in relazione alla lesione del diritto di difesa lamentata dalla parte convenuta in forza della riqualificazione del danno ex art. 2052 c.c. a fronte della domanda originaria articolata ex art. 2043 c.c.
In primo luogo, trattasi di qualificazione in diritto della fattispecie, e comunque occorre osservare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato si è consolidato nelle more del presente procedimento, instaurato nel 2019. D'altra parte, l'attrice ha perfezionato la domanda nei termini di cui all'art. 2052 c.c. già a partire dalle memorie di replica del 15/7/2022, dando così la piena possibilità alla parte convenuta di articolare la propria difesa, a fronte di una responsabilità di natura oggettiva, quale quella per danni cagionati da animali, che ammette la sola prova liberatoria del caso fortuito.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., che trova piena applicazione nel caso di specie, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno- evento e il nesso di causalità tra l'evento e la condotta dell'animale, di cui il convenuto ha l'uso o la proprietà.
Quanto alla legittimazione passiva della prima convenuta in giudizio, dunque all'esigibilità della condotta omissiva, rileva la più recente e condivisibile giurisprudenza, richiamata dalla parte attrice, secondo
5 cui il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , in CP_1
quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni, al fine di perseguire
l'utilità collettiva di tutela dell' ambiente e dell' ecosistema;
la
potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa CP_1
nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta "titolarità" (a partire da Cass., n. 7969/2020; Cass., III sez. civ. n. 12113/2020 e Cass.,
VI sez. civ. n. 8206/2021).
Non è decisiva, al fine dell'individuazione del soggetto responsabile, la normativa, richiamata dalla convenuta, che attribuisce alla CP_1
Provincia le funzioni concernenti la sicurezza della circolazione stradale, dal momento che l'ente regionale risponde in quanto proprietaria della fauna selvatica, salva la prova del caso fortuito.
In punto di onere probatorio, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha precisato come, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale (Cass. ord. 197/2025). Pertanto, se uno dei soggetti supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro.
6 Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, il passaggio repentino del cinghiale sulla carreggiata, al quale è seguito l'urto improvviso e inevitabile con il ciclomotore della parte attrice, si desume dalle dichiarazioni dei testi escussi, coerenti e concordi, della cui attendibilità non c'è ragione di dubitare. Pertanto, non si ravvisa un concorso di colpa del danneggiato.
In particolare, le testi e hanno Parte_2 CP_2
confermato la ricostruzione di parte attrice. In particolare, la prima precedeva di pochi metri il motoveicolo di e ha Parte_1
riferito di aver visto il cinghiale attraversare repentinamente la strada, di modo che la conducente del motoveicolo non potesse evitarlo, tanto più che il sinistro avveniva in orario serale (udienza del
19/2/2018 e verbale doc. 5 citazione).
La circostanza che la strada provinciale rappresenti un luogo abitualmente percorso dai cinghiali è, del resto, confermata dalla testimonianza di (udienza del 15/11/2021) e di Testimone_1 Tes_2
sindaco per due mandati del Comune di Calcinaia (udienza del
[...]
25/2/2022). Il primo, ascoltato in quanto abitante in prossimità del luogo del sinistro, ha confermato che la strada provinciale è spesso attraversata dalla fauna selvatica, in particolare da cinghiali, che di frequente sbarrano il passo in modo repentino (udienza del
15/11/2021).
La , al contrario, non ha raggiunto la prova Controparte_1
liberatoria del caso fortuito, consistente nella dimostrazione che la condotta dell'animale si sia posta al di fuori della propria sfera di possibile controllo, come causa autonoma ed eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.
7 Per quanto attiene alla posizione dell'ente provinciale, grava sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza delle condotte colpose causalmente efficienti alla causazione dell'evento dannoso, quali l'omessa predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, condotte da valutarsi ex ante avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo esistente sulla strada (cfr. Cass. 2502/2022,
Cass. 8206/2021 e Cass. 7969/2020).
Nel caso in esame, l'attore ha lamentato l'omessa apposizione, da parte della Provincia di Pisa, di idonei segnali di pericolo e cartellonistica. Tale assunto è smentito dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale. Dal verbale dell'incidente risulta che sulla strada è presente adeguata segnaletica di pericolo di attraversamento animali selvatici (doc. 5 citazione). Inoltre, anche in sede di testimonianza, l'appuntato riferiva che lungo la Testimone_3
strada in oggetto era presente ed è tuttora presente un cartello di segnalazione di animali selvatici vaganti (verbale udienza del
19/2/2021).
Con riguardo alla valutazione dei danni patiti dalla ricorrente a seguito del sinistro, devono adeguatamente valutarsi le produzioni documentali e le risultanze della consulenza tecnica di parte.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, la parte attrice lamenta la necessaria sostituzione del motoveicolo a seguito dell'incidente e chiede il risarcimento del relativo costo.
Occorre premettere che, in materia di responsabilità aquiliana, l'art. 2056 c.c. richiama, per la valutazione dei danni, l'art. 1223 c.c. che limita il risarcimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
8 Nel caso di specie, l'acquisto di un veicolo nuovo a seguito dell'incidente, in luogo della riparazione del precedente, non è conseguenza immediata dell'evento di danno, bensì mediata dalla discrezionalità della parte attrice, che ha ritenuto antieconomica la scelta di riparare il veicolo già in proprio possesso.
Il danno patrimoniale deve pertanto essere quantificato in euro
2.415,58 come risulta dal preventivo di riparazione della Honda
Motomania snc di P. Campani di Pisa (doc. 30).
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali e, segnatamente, al danno biologico conseguente al sinistro, le valutazioni espresse dal consulente sono esenti da censure di logicità e congruenza, anche in considerazione del fatto che non sono contestate nel dettaglio dalle parti convenute, che hanno concentrato la propria difesa sui presupposti della responsabilità speciale di cui all'art. 2052 c.c.
In generale, occorre premettere che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni
(Cass., n. 33460/2023; Cass. n. 18956/2017).
9 Dalla consulenza tecnica di parte, confortata dalla documentazione medica prodotta in giudizio, risulta che, a seguito del sinistro, la parte attrice ha riportato una lussazione della scapolo omerale sinistra e una frattura della branca ileo pubica sinistra. Allo stato attuale, presenta una sintomatologia dolorosa che si Parte_1
accentua con i movimenti e il sollevamento di gravi, anche di peso modesto, nonché con la deambulazione o il prolungato orstostatismo, determinando una riduzione della capacità ad attendere alle comuni attività quotidiane.
Alla luce delle risultanze della consulenza, il danno patito da si esprime in un periodo di inabilità temporanea Parte_1
pari a giorni 25 di inabilità totale, giorni 15 di inabilità parziale al 75%
e il resto a scalare per i rimanenti giorni;
mentre i postumi permanenti, rappresentati da dolore e limitazione funzionale a carico del cingolo scapolare sinistro e dell'emicingolo pelvico sinistro sono pari al 10% di riduzione della integrità psicofisica permanente.
In punto di personalizzazione del danno, invece, il superamento in via equitativa della liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari è consentita solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (ex plurimis Cass. Ord. 31/05/2019
n. 15084), specificamente allegate e provate dalla parte danneggiata.
Tale voce di danno non trova tuttavia conforto nelle allegazioni di parte.
Tanto premesso, la liquidazione del danno segue i seguenti criteri.
Tenuto conto dei valori indicati all'interno delle tabelle elaborate dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, da ultimo con riferimento all'anno 2024 (cfr. giurisprudenza di legittimità
10 consolidata, fin da Cass. 12408/2011), e dell'età della persona danneggiata al momento dell'intervento (anni 60), si ottiene la somma di euro 22.585,75 (euro 18.417 a titolo di invalidità permanente, oltre euro 4.168,75 a titolo di invalidità temporanea), sulla quale, tenuto conto dell'anno di approvazione delle tabelle di riferimento, non compete rivalutazione.
Alla liquidazione del danno non patrimoniale si devono aggiungere le spese mediche documentate per euro 639,84 e di fisioterapia per euro 277,00 per un totale di euro 916,84 (doc. 33 costituzione).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda proposta nei confronti della , di Controparte_1
cui accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2052 c.c., e la condanna al pagamento, in favore di di euro Parte_1
22.585,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi sulle somme devalutate al momento del sinistro e rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dal momento del deposito della sentenza al saldo, ed euro 3.332,42 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo e oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dalla data del deposito della sentenza al saldo;
rigetta la domanda proposta nei confronti della Provincia di Pisa;
11 condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 7.600,00, oltre spese
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generali e accessori di legge;
condanna alla rifusione, in favore della Provincia Parte_1
di Pisa, delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 20/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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