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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1030/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.02.1976, con il patrocinio dell'avv. Alberto Maria Mauri, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
E
(C.F. ), nata in [...] allo Controparte_1 C.F._2
Ionio (CS) il 28.06.1974 con il patrocinio dell'avv. Giuliano Giacobini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, e Parte_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Altomonte (CS) in data 03.05.2008 e precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, 20.01.2010). Deducevano, a Per_1 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Le parti formulavano richieste congiunte aventi ad oggetto la 2 regolamentazione della responsabilità genitoriale e degli aspetti economici.
Con sentenza non definitiva n. 556/2024 pubblicata il 16.09.2024, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 12.06.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1. I coniugi, entrambi autosufficienti sotto il profilo economico, anche in ragione del supporto garantito dalle correlative famiglie di provenienza, vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. A definizione di ogni questione di carattere patrimoniale dipendente e/o conseguente al rapporto di coniugio, il Sig. corrisponderà alla Parte_1
Sig.ra a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, Controparte_1 ai sensi dell'art. 5, comma 8 della L. 898/70 e successive modifiche, l'importo omnicomprensivo di € 5.000,00. In particolare, il detto importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità e tempistiche: - Quanto ad € 1.100,00, è stato corrisposto, a mezzo bonifico bancario, in data 06.05.2025 e, con la sottoscrizione del presente atto, la Sig.ra rilascia quietanza del suddetto versamento;
- CP_1
Quanto, infine, al residuo importo, pari ad € 3.900,00, questo verrà versato entro,
e non oltre 3 giorni dalla data in cui le condizioni di divorzio oggi pattuite verranno omologate dal Tribunale. Alla luce di quanto sopra, pertanto, ed a seguito della corresponsione dell'importo di € 3.900,00 nei tempi e nelle modalità sopra descritte, le parti dichiarano, di conseguenza, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
3. Il figlio minore resterà affidato Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento-paritario. La Sig.ra sin dall'epoca CP_1 della separazione si è allontanata dalla casa coniugale, di proprietà esclusiva del
Sig. , e si è trasferita in un idoneo e stabile alloggio nelle vicinanze Parte_1 dell'attuale abitazione familiare, che la stessa ha reperito con il consenso dell'altro coniuge sito in viale Etiopia 12, interno 4. 4. La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata congiuntamente dai genitori ed è da intendersi come diritto ad avere pari dignità nelle scelte riguardanti il figlio su tutte le decisioni di carattere straordinario, da prendere sempre nell'interesse del minore, quali la scelta degli studi, e quant'altro attinente alla educazione di viaggi Per_1 all'estero, vacanze aggiuntive, attività ludiche extrascolastiche, sanità e sport;
i 3 relativi costi di natura straordinaria, previo accordo sulla determinazione della relativa spesa, saranno pertanto sostenuti nella misura del 50% da ciascun genitore. A tale ultimo fine le parti si richiamano al Protocollo d'intesa del
17.12.2014 in uso nel foro di Roma, da intendersi integralmente trascritto in questa sede. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata anche disgiuntamente da ciascun genitore in ragione dei tempi di permanenza del figlio presso di sé.
5. Nonostante il collocamento paritario, le parti, di comune accordo, hanno scelto che, ai soli fini amministrativi, il minore assumerà formalmente la residenza presso l'abitazione della madre sita in viale Etiopia 12, interno 4. 6. Le parti hanno concordemente deciso e stabilito di adottare un regime di collocamento paritario del minore, secondo il seguente schema: - il minore trascorrerà 2 settimane consecutive con ciascuno dei genitori. Tuttavia, nelle settimane di permanenza presso uno dei genitori, il minore trascorrerà i week end a partire dal venerdì, dopo l'uscita di scuola e fino al lunedì successivo, con l'altro genitore. In questo modo, il minore, alternativamente ogni 2 settimane, starà con un genitore dal lunedì dopo l'uscita di scuola al venerdì mattina, e con l'altro genitore dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita di scuola al lunedì mattina. Resta, comunque, inteso che tale regime di frequentazione riguarda solo i pernotti, in quanto il minore - data la sua età (15 anni compiuti il 20.01.2025) - sarà libero di scegliere in quale delle due abitazioni
(della madre o del padre), comunque molto vicine, trascorrere il pomeriggio per fare i compiti di scuola, coltivare i suoi hobby e incontrare gli amici.
7. Oltre a ciò, ognuno dei genitori terrà ed avrà con sé il figlio ▪ per le vacanze Per_1 scolastiche natalizie a metà, alternando il primo periodo (dal 23.12 al 30.12) con il secondo (dal 31.12 al 06.01) e cioè sette giorni decorrenti dall'antivigilia di
Natale e sette decorrenti dal giorno 31 di dicembre, alternati negli anni, o diversamente, previo accordo tra i genitori, periodo da concordarsi entro, e non oltre, il 15.11.; ▪ ad anni alterni per le vacanze pasquali;
▪ per tutti i ponti (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, il 25 aprile, 1 maggio, l'1 novembre, l'8 dicembre, eccetera) il figlio starà o con la madre o con il padre, alternativamente negli anni;
▪ per la pausa scolastica e comunque durante le ferie estive dei genitori, il figlio potrà trascorrere almeno due settimane con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, preavvisando l'altro genitore sulla località ove sarà provvisoriamente collocato il giovane con Per_1 almeno 5 giorni di anticipo rispetto la partenza, mantenendo nei limiti del possibile 4 la reperibilità telefonica;
▪ nel restante periodo estivo di vacanze dalla scuola, fatta eccezione per i periodi di vacanza con ciascun genitore di cui al punto che precede riguardante il mese di agosto, resta ferma la frequentazione ordinaria.
8. Entrambi
i genitori si impegnano a garantire, ciascuno in ragione dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, la regolare partecipazione delle stesse agli impegni scolastici, didattici, sportivi e ricreativi.
9. La Festa della Mamma e del Papà, ed i compleanni dei genitori saranno trascorsi da con il festeggiato Per_1 eventualmente in deroga alla frequentazione ordinaria. 10. In occasione delle ricorrenze personali del figlio (compleanni, cerimonie e/o altri eventi particolari)
i genitori cercheranno di condividere la presenza con lo stesso, dando prevalenza, in caso di inconciliabilità dei rispettivi impegni, alle necessità del genitore con il quale nel giorno specifico risulterà previsto il collocamento. 11. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. il minore avrà diritto, in ciò impegnandosi entrambi i genitori, a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 12. In ragione delle condizioni economiche delle parti complessivamente considerate, queste si sono congiuntamente determinate nel non prevedere nessun assegno perequativo per il mantenimento del figlio I genitori, infatti, per patto espresso provvederanno, in via diretta Per_1 ed in ragione ai reciproci tempi di frequentazione del figlio, al mantenimento diretto dello stesso. All'interno del mantenimento diretto, rientreranno le spese alimentari e di abbigliamento del figlio nonché le altre spese ordinarie, meglio individuate nel Protocollo del 17 dicembre 2014 tra il Tribunale civile di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma al quale le parti intendono conformarsi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
Inoltre, come da Protocollo di Intesa con il Foro, i Sig.ri e Parte_1 CP_1 contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per il figlio per la cui individuazione si rinvia a quanto disposto nel già citato Per_1
Protocollo del 17 dicembre 2014 al quale le parti intendono conformarsi. 13.
L'assegno unico erogato dall' per i figli a carico, ex assegno familiare, per CP_2 patto espresso tra le parti sarà percepito al 100% dalla Sig.ra nella misura CP_1
a lei spettante secondo il proprio reddito. 14. Le parti hanno anche un cane di nome CP_
di proprietà della Sig.ra che seguirà il minore. 15. I Controparte_1 ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi ai fini dell'espatrio per sé stessi.
Ciononostante, il genitore che intenda portare all'estero il minore, anche solo per 5 una breve vacanza, dovrà preventivamente comunicarlo all'altro genitore, che dovrà rilasciare il proprio assenso. Le parti si danno concordemente e reciprocamente atto che l'eventuale dissenso ad un viaggio estero dovrà essere rilasciato entro 5 giorni dalla richiesta (in difetto di mancato dissenso si presumerà
l'assenso) e, comunque, dovrà essere adeguatamente motivato (ad esempio, per la pericolosità della zona prescelta per il viaggio all'estero per guerre, epidemie o altri gravi motivi, o per una grave ed attuale malattia del minore). 16. Le parti rinunciano preventivamente all'appello contro l'emananda sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato
Civile”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese tenuto conto della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1030/2024, preso atto della sentenza parziale n. 556/2024 intervenuta tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altomonte
(CS) in data 03.05.2008 tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Altomonte (CS) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 9, parte II, serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025 6
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1030/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.02.1976, con il patrocinio dell'avv. Alberto Maria Mauri, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
E
(C.F. ), nata in [...] allo Controparte_1 C.F._2
Ionio (CS) il 28.06.1974 con il patrocinio dell'avv. Giuliano Giacobini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, e Parte_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Altomonte (CS) in data 03.05.2008 e precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, 20.01.2010). Deducevano, a Per_1 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Le parti formulavano richieste congiunte aventi ad oggetto la 2 regolamentazione della responsabilità genitoriale e degli aspetti economici.
Con sentenza non definitiva n. 556/2024 pubblicata il 16.09.2024, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 12.06.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1. I coniugi, entrambi autosufficienti sotto il profilo economico, anche in ragione del supporto garantito dalle correlative famiglie di provenienza, vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. A definizione di ogni questione di carattere patrimoniale dipendente e/o conseguente al rapporto di coniugio, il Sig. corrisponderà alla Parte_1
Sig.ra a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, Controparte_1 ai sensi dell'art. 5, comma 8 della L. 898/70 e successive modifiche, l'importo omnicomprensivo di € 5.000,00. In particolare, il detto importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità e tempistiche: - Quanto ad € 1.100,00, è stato corrisposto, a mezzo bonifico bancario, in data 06.05.2025 e, con la sottoscrizione del presente atto, la Sig.ra rilascia quietanza del suddetto versamento;
- CP_1
Quanto, infine, al residuo importo, pari ad € 3.900,00, questo verrà versato entro,
e non oltre 3 giorni dalla data in cui le condizioni di divorzio oggi pattuite verranno omologate dal Tribunale. Alla luce di quanto sopra, pertanto, ed a seguito della corresponsione dell'importo di € 3.900,00 nei tempi e nelle modalità sopra descritte, le parti dichiarano, di conseguenza, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
3. Il figlio minore resterà affidato Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento-paritario. La Sig.ra sin dall'epoca CP_1 della separazione si è allontanata dalla casa coniugale, di proprietà esclusiva del
Sig. , e si è trasferita in un idoneo e stabile alloggio nelle vicinanze Parte_1 dell'attuale abitazione familiare, che la stessa ha reperito con il consenso dell'altro coniuge sito in viale Etiopia 12, interno 4. 4. La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata congiuntamente dai genitori ed è da intendersi come diritto ad avere pari dignità nelle scelte riguardanti il figlio su tutte le decisioni di carattere straordinario, da prendere sempre nell'interesse del minore, quali la scelta degli studi, e quant'altro attinente alla educazione di viaggi Per_1 all'estero, vacanze aggiuntive, attività ludiche extrascolastiche, sanità e sport;
i 3 relativi costi di natura straordinaria, previo accordo sulla determinazione della relativa spesa, saranno pertanto sostenuti nella misura del 50% da ciascun genitore. A tale ultimo fine le parti si richiamano al Protocollo d'intesa del
17.12.2014 in uso nel foro di Roma, da intendersi integralmente trascritto in questa sede. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata anche disgiuntamente da ciascun genitore in ragione dei tempi di permanenza del figlio presso di sé.
5. Nonostante il collocamento paritario, le parti, di comune accordo, hanno scelto che, ai soli fini amministrativi, il minore assumerà formalmente la residenza presso l'abitazione della madre sita in viale Etiopia 12, interno 4. 6. Le parti hanno concordemente deciso e stabilito di adottare un regime di collocamento paritario del minore, secondo il seguente schema: - il minore trascorrerà 2 settimane consecutive con ciascuno dei genitori. Tuttavia, nelle settimane di permanenza presso uno dei genitori, il minore trascorrerà i week end a partire dal venerdì, dopo l'uscita di scuola e fino al lunedì successivo, con l'altro genitore. In questo modo, il minore, alternativamente ogni 2 settimane, starà con un genitore dal lunedì dopo l'uscita di scuola al venerdì mattina, e con l'altro genitore dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita di scuola al lunedì mattina. Resta, comunque, inteso che tale regime di frequentazione riguarda solo i pernotti, in quanto il minore - data la sua età (15 anni compiuti il 20.01.2025) - sarà libero di scegliere in quale delle due abitazioni
(della madre o del padre), comunque molto vicine, trascorrere il pomeriggio per fare i compiti di scuola, coltivare i suoi hobby e incontrare gli amici.
7. Oltre a ciò, ognuno dei genitori terrà ed avrà con sé il figlio ▪ per le vacanze Per_1 scolastiche natalizie a metà, alternando il primo periodo (dal 23.12 al 30.12) con il secondo (dal 31.12 al 06.01) e cioè sette giorni decorrenti dall'antivigilia di
Natale e sette decorrenti dal giorno 31 di dicembre, alternati negli anni, o diversamente, previo accordo tra i genitori, periodo da concordarsi entro, e non oltre, il 15.11.; ▪ ad anni alterni per le vacanze pasquali;
▪ per tutti i ponti (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, il 25 aprile, 1 maggio, l'1 novembre, l'8 dicembre, eccetera) il figlio starà o con la madre o con il padre, alternativamente negli anni;
▪ per la pausa scolastica e comunque durante le ferie estive dei genitori, il figlio potrà trascorrere almeno due settimane con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, preavvisando l'altro genitore sulla località ove sarà provvisoriamente collocato il giovane con Per_1 almeno 5 giorni di anticipo rispetto la partenza, mantenendo nei limiti del possibile 4 la reperibilità telefonica;
▪ nel restante periodo estivo di vacanze dalla scuola, fatta eccezione per i periodi di vacanza con ciascun genitore di cui al punto che precede riguardante il mese di agosto, resta ferma la frequentazione ordinaria.
8. Entrambi
i genitori si impegnano a garantire, ciascuno in ragione dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, la regolare partecipazione delle stesse agli impegni scolastici, didattici, sportivi e ricreativi.
9. La Festa della Mamma e del Papà, ed i compleanni dei genitori saranno trascorsi da con il festeggiato Per_1 eventualmente in deroga alla frequentazione ordinaria. 10. In occasione delle ricorrenze personali del figlio (compleanni, cerimonie e/o altri eventi particolari)
i genitori cercheranno di condividere la presenza con lo stesso, dando prevalenza, in caso di inconciliabilità dei rispettivi impegni, alle necessità del genitore con il quale nel giorno specifico risulterà previsto il collocamento. 11. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. il minore avrà diritto, in ciò impegnandosi entrambi i genitori, a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 12. In ragione delle condizioni economiche delle parti complessivamente considerate, queste si sono congiuntamente determinate nel non prevedere nessun assegno perequativo per il mantenimento del figlio I genitori, infatti, per patto espresso provvederanno, in via diretta Per_1 ed in ragione ai reciproci tempi di frequentazione del figlio, al mantenimento diretto dello stesso. All'interno del mantenimento diretto, rientreranno le spese alimentari e di abbigliamento del figlio nonché le altre spese ordinarie, meglio individuate nel Protocollo del 17 dicembre 2014 tra il Tribunale civile di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma al quale le parti intendono conformarsi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
Inoltre, come da Protocollo di Intesa con il Foro, i Sig.ri e Parte_1 CP_1 contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per il figlio per la cui individuazione si rinvia a quanto disposto nel già citato Per_1
Protocollo del 17 dicembre 2014 al quale le parti intendono conformarsi. 13.
L'assegno unico erogato dall' per i figli a carico, ex assegno familiare, per CP_2 patto espresso tra le parti sarà percepito al 100% dalla Sig.ra nella misura CP_1
a lei spettante secondo il proprio reddito. 14. Le parti hanno anche un cane di nome CP_
di proprietà della Sig.ra che seguirà il minore. 15. I Controparte_1 ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi ai fini dell'espatrio per sé stessi.
Ciononostante, il genitore che intenda portare all'estero il minore, anche solo per 5 una breve vacanza, dovrà preventivamente comunicarlo all'altro genitore, che dovrà rilasciare il proprio assenso. Le parti si danno concordemente e reciprocamente atto che l'eventuale dissenso ad un viaggio estero dovrà essere rilasciato entro 5 giorni dalla richiesta (in difetto di mancato dissenso si presumerà
l'assenso) e, comunque, dovrà essere adeguatamente motivato (ad esempio, per la pericolosità della zona prescelta per il viaggio all'estero per guerre, epidemie o altri gravi motivi, o per una grave ed attuale malattia del minore). 16. Le parti rinunciano preventivamente all'appello contro l'emananda sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato
Civile”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese tenuto conto della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1030/2024, preso atto della sentenza parziale n. 556/2024 intervenuta tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altomonte
(CS) in data 03.05.2008 tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Altomonte (CS) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 9, parte II, serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025 6
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi