Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 631/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata in [...] il [...], domiciliata in San Giuseppe Jato, Parte_1
via Palermo, 72, c.f.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Liborio Maurizio Costanza;
- appellante -
CONTRO
con sede in Roma, viale Regina Margherita, Controparte_1
125, P.I. , e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, P.IVA_1
con sede in Roma, via Adolfo Rava, 75, P.I.: Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 5263 del 17.9.2018 col quale, su ricorso di Servizio
[...]
n. 631/2021 r.g.
il medesimo Tribunale aveva intimato alla predetta il Controparte_1 pagamento della somma di euro 9.245,10 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per prelievo irregolare di energia elettrica, con sentenza n. 3218 del
16.10.2020 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La soccombente ha interposto appello, di cui Controparte_1 costituendosi, ha invocato il rigetto.
All'esito di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. decorrenti dal 14.5.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si critica la sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo della fase monitoria e ritenuto che il provvedimento monitorio fosse stato legittimamente emesso.
Ritiene la Corte che le ragioni esposte dall'appellante – secondo cui il ricorso non conteneva l'esposizione dei fatti essenziali della domanda e non era suffragato da sufficiente prova scritta – non hanno apprezzabile rilevanza nel giudizio. La fattura menzionata in ricorso è stata prodotta nel giudizio a cognizione piena e l'estratto conto delle scritture contabili prodotto in monitorio e rilasciato su supporto informatico, risulta autenticato dal Notaio che ne ha attestato la corrispondenza all'anno indicato e la conformità alle pagine del giornale dei crediti in contenzioso di S.E.N. s.p.a..
Altro motivo attiene al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente. Sostiene l'appellante di non essere responsabile del prelievo irregolare di energia né direttamente né, per mancanza di prova della qualità ereditaria, quale successore di , intestatario del contatore al Persona_1
momento della verifica effettuata presso l'immobile di San Giuseppe Jato.
La doglianza è infondata essendosi la stessa dichiarata erede del marito e Pt_2
utilizzatrice della fornitura di energia elettrica fin dal 2012 nel modulo da lei n. 631/2021 r.g. 3
sottoscritto in data 14.9.2016 che, corredato di documento di identità, è stato presentato per richiedere la voltura dell'utenza già del . Per_1
Coi motivi terzo e quarto si ascrive al giudice l'errata valutazione della produzione documentale avversaria ai fini della prova dell'an e del quantum debeatur. I documenti prodotti dalla società convenuta proverebbero soltanto il compimento del controllo presso l'immobile di San Giuseppe Jato e la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, non anche l'epoca di realizzazione dell'allaccio e la quantità di energia prelevata.
Deduce per contro l'appellata di essere soltanto un rivenditore di energia ai clienti allacciati alla rete della società di distribuzione e che solo quest'ultima società, responsabile dei servizi di connessione, trasporto e misura, è abilitata alla rilevazione dei dati del consumo necessari per la quantificazione degli addebiti agli utenti;
e aggiunge che il prelievo irregolare di energia, verificato da personale altamente specializzato, e la ricostruzione dei consumi secondo i criteri di cui alle delibere dell'Autorità garante per l'energia, sono elementi sufficienti a dimostrare la fondatezza del credito, non altrimenti determinabile in mancanza di un apparecchio misuratore e in presenza di un allaccio irregolare.
Reputa il Collegio che l'estraneità delle funzioni di rilevazione e ricostruzione dei consumi all'attività di non sollevi quest'ultima Controparte_1 dall'onere di provare la fattispecie costitutiva e l'entità del proprio credito, cioè
l'esistenza e la misura del proprio diritto, posto che l'utente, a differenza della venditrice, non ha un rapporto contrattuale col titolare della rete di distribuzione, rispetto al quale, pertanto, non è legittimato ad avanzare o ricevere pretese.
Era pertanto onere della società erogatrice dell'energia elettrica quello di provare l'entità dell'asserito suo credito, anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o la stima di consumi legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. (cfr. Cass. 13605/2019).
Gli unici dati concreti offerti alla valutazione del giudicante attengono ai consumi n. 631/2021 r.g. 4
che i tecnici verificatori hanno rilevato dalla lettura del vecchio contatore (v. verbale di verifica) e al consumo di energia ricostruito sulla base della potenza tecnicamente prelevabile nell'ultimo quinquennio (v. lettera Enel Distribuzione del 24.10.2016): elementi, tutti, privi di utilità nel giudizio perché non raffrontabili con dati omologhi riferibili a epoca anteriore alla manomissione del contatore o a epoca successiva all'installazione di un nuovo contatore, e perciò insuscettibili di un qualunque utilizzo in funzione induttivo-ricostruttiva.
In conclusione, la prova del credito offerta dalla ricorrente in monitorio, integrata dalla fattura azionata, dal verbale di verifica tecnica e dalla denuncia di reato, si rivela insufficiente a consentire di accertare se, quando e in quale misura vi è stata una apprezzabile alterazione dei dati di consumo e perciò una elusione del diritto della società fornitrice.
Per tali ragioni, essendo da escludere la legittimità di addebiti in funzione sanzionatoria (quali sarebbero quelli determinati tout court sulla base del consumo potenziale e per il quinquennio non coperto da prescrizione), l'opposizione al decreto ingiuntivo non può che essere accolta.
L'esito della lite comporta la condanna di alle Controparte_1 spese di lite, da liquidarsi, con riguardo all'esiguo valore e alla modesta complessità della causa, per il primo grado, in complessivi euro 2.600,00 con pagamento in favore dell'appellante, e per il grado di appello, in complessivi euro
3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3218 del 16.10.2020, appellata da accoglie l'opposizione dalla medesima proposta Parte_1
al decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 5263 del 17.9.2018, che, per l'effetto, revoca;
n. 631/2021 r.g. 5
condanna alle spese di lite, che liquida, per il Controparte_1 primo grado, in complessivi euro 2.600,00 con pagamento in favore dell'appellante e, per il grado di appello, in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 13.3.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 631/2021 r.g.