Articolo 1075 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1047Articolo 1041
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9 ottobre 2010
Art. 1075. Morte o permanente inidoneita' fisica dell'ufficiale 1. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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