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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 13.03.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6579/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso d'avv. Mario Diodati, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1 elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita alla Via Alcide CP_1
De Gasperi n. 55;
Resistente
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi.
Resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230016047868000 del 9.12.2023, notificato in data 31.01.2024, per contributi asseritamente dovuti alla per un importo pari Controparte_3 Parte_2
ad euro 5.303,02, relativi all'anno 2016.
Ha eccepito la nullità del procedimento per l'iscrizione alla Gestione Separata di ufficio, nonché la mancata indicazione dei criteri di computo delle somme richieste anche per le sanzioni e l'omessa notifica dei prodromici avvisi bonari;
ha altresì dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti
CP_ contributivi pretesi dall' e, in subordine, l'erronea applicazione delle sanzioni, in quanto eccedenti l'importo massimo di legge e riferite alla ipotesi di evasione contributiva, non sussistente nella specie.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito “1) In via principale: - dichiararsi, per i motivi di cui in
CP_ narrativa, la nullità assoluta dell'avviso di addebito dell' di Pozzuoli n. 37120230016047868000 del 09.12.2023 notificato il 31.01.2024, con il presente ricorso impugnato, e comunque l'illegittimità del medesimo in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo;
- sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un danno grave, ingiusto e irreparabile per il ricorrente;
- dichiararsi la nullità della pretesa contenuta nella impugnato avviso per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
2) In via subordinata: - annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso ricorrente”; con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano le parti resistenti, le quali, eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_2
hanno dedotto l'infondatezza delle avverse deduzioni ed in particolare dell'eccezione di prescrizione, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza del 13.03.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente quanto al merito della pretesa contributiva vantata dall' e conseguente CP_1 all'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione separata presso l' , va richiamato l'arresto CP_1
della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 32608/2018, cui hanno fatto seguito le conf. Cass.
519/2019 e 3799/2019) la quale, nel ritenere la controversia priva di margini di opinabilità tali da investire le sezioni unite, hanno affermato in modo chiaro ed univoco che “la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti. 16.- In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale
(anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo
o ad un elenco;
ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.17.- Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.
… va esaminato il disposto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della L. 335 del 1995 va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".
27.- La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta
l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta
l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
… La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 10), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal D.Lgs. n. 509 del 1994.
31.- Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
32.- Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata presso l' CP_1
Le considerazioni enunciate dalla Suprema Corte sono del tutto condivisibili e peraltro il ricorrente , pura avendo contestato l'iscrizione alla gestione separata, nulla ha dedotto in ordine alla sua eventuale iscrizione ad un albo professionale ed all'eventuale versamento di contributi alla relativa Cassa. Per le suesposte ragioni il ricorrente era quindi tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell' e al CP_1 versamento della contribuzione nell'apposita sezione “liberi professionisti”.
Deve essere a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti per il periodo in contestazione, trattandosi di questione che , se fondata, appare idonea a definire il giudizio.
Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma
9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la individuazione della decorrenza di tale termine.
Orbene, in virtù del principio elaborato dalla Suprema Corte, il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di versamento del saldo dei contributi. Si legge, infatti nella sentenza n.
27950/2018 che “In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma
4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…”.
In definitiva, la prescrizione decorre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati
(R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tanto premesso, si rileva che i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle CP_4
imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef). Tali versamenti vengono effettuati in due fasi: il saldo, relativo all'anno oggetto della dichiarazione,
e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Il saldo, il cui importo risulta dal modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico), e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati, salvo proroghe, entro il 30 giugno dell'anno di dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni, pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece fissata al 30 novembre del medesimo anno.
Per l'anno che qui interessa, vertendosi di contributi relativi all'anno 2016, il termine del 30 giugno
(2017) previsto per il versamento del saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – rilevante ai fini della prescrizione – è stato prorogato, in forza del DPCM 20 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2017, fino al 20 luglio 2017.
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione dell'iscrizione alla Gestione separata, con richiesta di versamento dei contributi per l'anno 2016, in data 6.12.2022 (cfr. ricevuta di ritorno di raccomandata A/R del 6.12.2022).
Tuttavia deve applicarsi al periodo in oggetto, come efficacemente eccepito dall' , la CP_1
sospensione del termine di prescrizione per l'intervento della disciplina emergenziale che ha previsto due distinti periodi di sospensione che hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L.
21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni, facendo slittare la scadenza dal luglio 2022 a maggio 2023.
Pertanto la notificazione dell'avviso di con cui si comunicava l'iscrizione alla gestione separata, atto idoneo in astratto a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto qualificabile come costituzione in mora, ha efficacemente interrotto la prescrizione essendo intervenuto, come detto sopra in data 6.12.2022.
La successiva notificazione, in data 30.01.2024, dell'avviso di addebito impugnato ha ulteriormente e tempestivamente interrotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione decorrente da detta data.
L'accoglimento di tale eccezione rende ininfluente la questione relativa alla eccepita sospensione della prescrizione avanzata dall' per il doloso occultamento del reddito da parte del CP_1
professionista il quale aveva omesso la compilazione, e quindi la relativa dichiarazione dei proventi, del quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art.1, d.lgs. n.462 del 1997
e art.10, d.lgs. n.241 del 1997). Quanto al calcolo delle sanzioni, l'opponente si duole della loro misura ritenendo che siano eccessive.
La fattispecie nel caso concreto è regolata dall'art. 116, della legge 388/00, rubricato ”Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”, il quale prevede al comma 8: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge
“.
Può ritenersi possibile l'applicazione del regime sanzionatorio anche ai lavoratori autonomi, aldilà della rubrica della norma e del termine “datore di lavoro”, tanto discendendo dal riferimento, ripetuto due volte, alla categoria dei “soggetti” e dalla finalità della norma di sanzionare tutte le categorie professionali, nessuna testualmente esclusa, che non provvedano a presentare le prescritte denunce o nascondano alcune poste ecc.
Quanto al regime sanzionatorio valevole nel caso in esame, se quello più grave dell'evasione o piuttosto quello più favorevole, in termini economici, dell'omissione, la possibilità di applicare l'ipotesi di omissione contributiva di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 116, per assenza del dolo, essa deve essere esclusa.
L' , richiamando anche la giurisprudenza in materia (Cass. S.U. n. 4808/05, Sez. Lavoro, n. CP_1
8966/11), ha sostenuto che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l'iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale" è quello dell'evasione (art. 116, comma 8, lett. b di cui sopra), in quanto la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia fa presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
È utile al riguardo, il percorso argomentativo utilizzato dai giudici di legittimità nella sentenza n.
6405 del 13/03/2017, ove osservano che la formulazione della norma (art. 116, comma 8, lett. b) "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate..."), attribuisce rilievo all'elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall'altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento;
e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato (così ancora Cass., 28966/2011, cit.; Cass. n. 10509 del
25/06/2012; Cass. n. 4188 del 20/02/2013; Cass. n. 17119 del 25/08/2015).
Più recentemente la Suprema Corte ( sent.29272/2022) ha chiarito che “L'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione fa di per sé presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett.
b), l. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 cod.proc.civ. (nel rigoroso senso delineato da
Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.).
Deve quindi ritenersi che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il contribuente, pur avendo provveduto a tutte le denunce e le iscrizioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa iscrizione configuri occultamento del rapporto e dei relativi redditi e faccia presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Con la conseguenza che grava sul contribuente inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che nella fattispecie in esame, l'opponente non ha affatto assolto, sicché deve ritenersi concretizzata un'ipotesi (più grave) di "evasione" contributiva, per cui va applicato il regime sanzionatorio della lett. b di cui all'art. 116, comma 8, L. n. 388 del
2000.
Quanto al quantum del trattamento sanzionatorio, le doglianze sollevate in ordine al superamento del limite massimo appaiono infondate, tenuto conto del fatto che, una volta che le sanzioni hanno raggiunto il tetto massimo del 60%, sull'importo dovuto maturano gli interessi di mora (ex comma 9 dell'art.116).
Infine in ordine alla nullità ed illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies legge 241/90 e artt. 24 e 97 Cost, si tratta di vizi formali dell'atto amministrativo che, davanti al Giudice ordinario –giudice del diritto e non dell'atto- restano assorbiti dalla valutazione in ordine all'esistenza del diritto dell' di pretendere la contribuzione CP_1
e di contro all'insussistenza dell'obbligo del contribuente di essere tenuto al suo pagamento.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2200,0 oltre iva cpa e spese generali se dovute.
Napoli, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 13.03.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6579/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso d'avv. Mario Diodati, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1 elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita alla Via Alcide CP_1
De Gasperi n. 55;
Resistente
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi.
Resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230016047868000 del 9.12.2023, notificato in data 31.01.2024, per contributi asseritamente dovuti alla per un importo pari Controparte_3 Parte_2
ad euro 5.303,02, relativi all'anno 2016.
Ha eccepito la nullità del procedimento per l'iscrizione alla Gestione Separata di ufficio, nonché la mancata indicazione dei criteri di computo delle somme richieste anche per le sanzioni e l'omessa notifica dei prodromici avvisi bonari;
ha altresì dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti
CP_ contributivi pretesi dall' e, in subordine, l'erronea applicazione delle sanzioni, in quanto eccedenti l'importo massimo di legge e riferite alla ipotesi di evasione contributiva, non sussistente nella specie.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito “1) In via principale: - dichiararsi, per i motivi di cui in
CP_ narrativa, la nullità assoluta dell'avviso di addebito dell' di Pozzuoli n. 37120230016047868000 del 09.12.2023 notificato il 31.01.2024, con il presente ricorso impugnato, e comunque l'illegittimità del medesimo in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo;
- sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un danno grave, ingiusto e irreparabile per il ricorrente;
- dichiararsi la nullità della pretesa contenuta nella impugnato avviso per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
2) In via subordinata: - annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso ricorrente”; con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano le parti resistenti, le quali, eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_2
hanno dedotto l'infondatezza delle avverse deduzioni ed in particolare dell'eccezione di prescrizione, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza del 13.03.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente quanto al merito della pretesa contributiva vantata dall' e conseguente CP_1 all'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione separata presso l' , va richiamato l'arresto CP_1
della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 32608/2018, cui hanno fatto seguito le conf. Cass.
519/2019 e 3799/2019) la quale, nel ritenere la controversia priva di margini di opinabilità tali da investire le sezioni unite, hanno affermato in modo chiaro ed univoco che “la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti. 16.- In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale
(anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo
o ad un elenco;
ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.17.- Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.
… va esaminato il disposto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della L. 335 del 1995 va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".
27.- La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta
l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta
l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
… La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 10), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal D.Lgs. n. 509 del 1994.
31.- Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
32.- Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata presso l' CP_1
Le considerazioni enunciate dalla Suprema Corte sono del tutto condivisibili e peraltro il ricorrente , pura avendo contestato l'iscrizione alla gestione separata, nulla ha dedotto in ordine alla sua eventuale iscrizione ad un albo professionale ed all'eventuale versamento di contributi alla relativa Cassa. Per le suesposte ragioni il ricorrente era quindi tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell' e al CP_1 versamento della contribuzione nell'apposita sezione “liberi professionisti”.
Deve essere a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti per il periodo in contestazione, trattandosi di questione che , se fondata, appare idonea a definire il giudizio.
Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma
9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la individuazione della decorrenza di tale termine.
Orbene, in virtù del principio elaborato dalla Suprema Corte, il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di versamento del saldo dei contributi. Si legge, infatti nella sentenza n.
27950/2018 che “In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma
4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…”.
In definitiva, la prescrizione decorre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati
(R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tanto premesso, si rileva che i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle CP_4
imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef). Tali versamenti vengono effettuati in due fasi: il saldo, relativo all'anno oggetto della dichiarazione,
e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Il saldo, il cui importo risulta dal modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico), e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati, salvo proroghe, entro il 30 giugno dell'anno di dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni, pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece fissata al 30 novembre del medesimo anno.
Per l'anno che qui interessa, vertendosi di contributi relativi all'anno 2016, il termine del 30 giugno
(2017) previsto per il versamento del saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – rilevante ai fini della prescrizione – è stato prorogato, in forza del DPCM 20 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2017, fino al 20 luglio 2017.
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione dell'iscrizione alla Gestione separata, con richiesta di versamento dei contributi per l'anno 2016, in data 6.12.2022 (cfr. ricevuta di ritorno di raccomandata A/R del 6.12.2022).
Tuttavia deve applicarsi al periodo in oggetto, come efficacemente eccepito dall' , la CP_1
sospensione del termine di prescrizione per l'intervento della disciplina emergenziale che ha previsto due distinti periodi di sospensione che hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L.
21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni, facendo slittare la scadenza dal luglio 2022 a maggio 2023.
Pertanto la notificazione dell'avviso di con cui si comunicava l'iscrizione alla gestione separata, atto idoneo in astratto a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto qualificabile come costituzione in mora, ha efficacemente interrotto la prescrizione essendo intervenuto, come detto sopra in data 6.12.2022.
La successiva notificazione, in data 30.01.2024, dell'avviso di addebito impugnato ha ulteriormente e tempestivamente interrotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione decorrente da detta data.
L'accoglimento di tale eccezione rende ininfluente la questione relativa alla eccepita sospensione della prescrizione avanzata dall' per il doloso occultamento del reddito da parte del CP_1
professionista il quale aveva omesso la compilazione, e quindi la relativa dichiarazione dei proventi, del quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art.1, d.lgs. n.462 del 1997
e art.10, d.lgs. n.241 del 1997). Quanto al calcolo delle sanzioni, l'opponente si duole della loro misura ritenendo che siano eccessive.
La fattispecie nel caso concreto è regolata dall'art. 116, della legge 388/00, rubricato ”Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”, il quale prevede al comma 8: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge
“.
Può ritenersi possibile l'applicazione del regime sanzionatorio anche ai lavoratori autonomi, aldilà della rubrica della norma e del termine “datore di lavoro”, tanto discendendo dal riferimento, ripetuto due volte, alla categoria dei “soggetti” e dalla finalità della norma di sanzionare tutte le categorie professionali, nessuna testualmente esclusa, che non provvedano a presentare le prescritte denunce o nascondano alcune poste ecc.
Quanto al regime sanzionatorio valevole nel caso in esame, se quello più grave dell'evasione o piuttosto quello più favorevole, in termini economici, dell'omissione, la possibilità di applicare l'ipotesi di omissione contributiva di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 116, per assenza del dolo, essa deve essere esclusa.
L' , richiamando anche la giurisprudenza in materia (Cass. S.U. n. 4808/05, Sez. Lavoro, n. CP_1
8966/11), ha sostenuto che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l'iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale" è quello dell'evasione (art. 116, comma 8, lett. b di cui sopra), in quanto la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia fa presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
È utile al riguardo, il percorso argomentativo utilizzato dai giudici di legittimità nella sentenza n.
6405 del 13/03/2017, ove osservano che la formulazione della norma (art. 116, comma 8, lett. b) "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate..."), attribuisce rilievo all'elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall'altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento;
e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato (così ancora Cass., 28966/2011, cit.; Cass. n. 10509 del
25/06/2012; Cass. n. 4188 del 20/02/2013; Cass. n. 17119 del 25/08/2015).
Più recentemente la Suprema Corte ( sent.29272/2022) ha chiarito che “L'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione fa di per sé presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett.
b), l. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 cod.proc.civ. (nel rigoroso senso delineato da
Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.).
Deve quindi ritenersi che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il contribuente, pur avendo provveduto a tutte le denunce e le iscrizioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa iscrizione configuri occultamento del rapporto e dei relativi redditi e faccia presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Con la conseguenza che grava sul contribuente inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che nella fattispecie in esame, l'opponente non ha affatto assolto, sicché deve ritenersi concretizzata un'ipotesi (più grave) di "evasione" contributiva, per cui va applicato il regime sanzionatorio della lett. b di cui all'art. 116, comma 8, L. n. 388 del
2000.
Quanto al quantum del trattamento sanzionatorio, le doglianze sollevate in ordine al superamento del limite massimo appaiono infondate, tenuto conto del fatto che, una volta che le sanzioni hanno raggiunto il tetto massimo del 60%, sull'importo dovuto maturano gli interessi di mora (ex comma 9 dell'art.116).
Infine in ordine alla nullità ed illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies legge 241/90 e artt. 24 e 97 Cost, si tratta di vizi formali dell'atto amministrativo che, davanti al Giudice ordinario –giudice del diritto e non dell'atto- restano assorbiti dalla valutazione in ordine all'esistenza del diritto dell' di pretendere la contribuzione CP_1
e di contro all'insussistenza dell'obbligo del contribuente di essere tenuto al suo pagamento.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2200,0 oltre iva cpa e spese generali se dovute.
Napoli, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori