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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8031/20 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8031 del Ruolo Generale dell'anno 2020 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MOROSIN ALESSIO
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. CONTE CP_1 C.F._2
EZIO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE:
si insiste per l'accoglimento dell'”istanza di modifica ordinanze di liquidazione competenze CTU” del 09.09.2023, chiedendo che il Giudice voglia disporre che le spese e i compensi liquidati ai CCTTUU Dott.
[...]
e Dott. , con i decreti n. cronol. 10244/2023 e n. Per_1 Per_2
10245/2023 del 4.09.2023, rispettivamente pari ad Euro 7.992,00 e Euro
3.000,00 oltre accessori di legge, siano anticipati dall'erario dello Stato per la quota del 50% posta provvisoriamente a carico della ricorrente, tenuto conto che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato, giusta delibera del 4.09.2023, con effetto dalla data del
08.03.2023 di presentazione della relativa istanza (doc 01);
in ogni caso, si chiede che ai sensi di quanto previsto dall'art. 130 DPR n.
115/2002, il Giudice provveda a riliquidare, in misura ridotta della metà, i compensi spettanti ai CCTTUU Dott. e Dott. , tenuto Per_1 Per_2
conto che i summenzionati importi sono stati all'evidenza determinati sulla base di tariffari rivalutati in base ai indici Istat;
rigettare l'avversa istanza del resistente volta a far dichiarare la decadenza e/o la revoca dell'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, in quanto assolutamente infondata e sfornita di riscontro probatorio, per le ragioni esposte in atti;
Pag. 2 di 27 in subordine, si chiede che le spese e i compensi liquidati ai CCTTUU
Dott. e Dott. vengano posti provvisoriamente e per Per_1 Per_2
intero a carico del sig. , per i motivi esposti in atti. CP_1
NEL MERITO:
porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un CP_1
contributo per il mantenimento della sig.ra pari Parte_1
all'importo mensile di € 1.300,00 oltre rivalutazione ISTAT, con effetto quantomeno dal gennaio 2024;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere integralmente al CP_1
mantenimento della figlia Per_3
3) conseguentemente, revocare l'obbligo posto a carico della sig.ra di versare un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili Parte_1
per la figlia e di provvedere al rimborso della quota del 20% delle spese straordinarie della figlia, a favore del sig. , con effetto quantomeno CP_1
dal gennaio 2024;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al CP_1
pagamento integrale delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per la figlia , così come previste dal Persona_4
Protocollo del Tribunale di Venezia, con effetto quantomeno dal gennaio
2024;
5) in subordine, porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare al Parte_1
sig. l'importo mensile di Euro 100,00 per il concorso nel CP_1
mantenimento della figlia e porre a carico del sig. l'obbligo Per_3 CP_1
Pag. 3 di 27 di farsi integralmente carico delle spese straordinarie necessarie per la figlia, con effetto quantomeno dal gennaio 2024;
6) rigettare tutte le avverse eccezioni e domande formulate dal resistente in quanto assolutamente pretestuose, infondate e prive di riscontro probatorio;
7) condannare il resistente alla rifusione integrale delle spese di causa e di
CTU in favore della ricorrente, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente e/o comunque al pagamento della somma di Euro
20.000,00, equitativamente determinata a favore della ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c., a causa delle condotte illecite poste in essere dal sig. , come sopra specificate: CP_1
- per aver commesso reiterate interferenze illecite nella vita privata della sig.ra , come sopra documentate, in violazione dell'art. 615 bis Parte_1
c.p.;
- per aver prodotto in giudizio la documentazione fotografica e la registrazione telefonica dallo stesso illecitamente acquisite, anche in violazione dei doveri di correttezza e lealtà di cui all'art. 88 c.p.c.;
- per aver ostacolato e vanificato l'esercizio del diritto di visita e frequentazione tra la ricorrente e la figlia, sottoponendo ad una Per_3
massiccia manipolazione e strumentalizzazione, denigrando costantemente la sig.ra agli occhi della figlia, inducendo quest'ultima, Parte_1
dapprima, ad acquisire illecitamente le registrazioni telefoniche e la documentazione fotografica sopra menzionate, e poi inducendo la stessa figlia a rendere dichiarazioni menzognere al Giudice e in sede di CTU psicologica.
Pag. 4 di 27 C) IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede che il giudice ordini al resistente, alla figlia e alla Persona_4
sig.ra di produrre tutta la documentazione bancaria CP_2 Parte_2
dei conti correnti intestati o cointestati ai predetti, con movimenti dal
1.01.2023 e situazioni titoli dal 1.01.2023, nonché la documentazione relativa alle carte di credito e prepagate intestate o cointestate ai predetti.
- Si chiede che venga ordinata l'esibizione, da parte del resistente e del
Fondo Previndai, della documentazione attestante gli importi maturati e maturandi dallo stesso a titolo di pensione integrativa nei CP_1
confronti del Fondo Previndai e/o altro Ente previdenziale.
- Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dal resistente nelle rispettive memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. in quanto del tutto irrilevanti ed inconferenti per tutti i motivi già esposti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. del 22.11.2022 della stessa ricorrente.
- Si oppone altresì all'ammissione delle nuove istanze di prova testimoniale e di esibizione di documentazione formulate dal resistente nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 10.04.2024, per le ragioni esposte in atti.
- Nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze, qualora non venga ritenuta esaustiva la documentazione dimessa dalla ricorrente, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati nella succitata memoria ex art. 183 c.p.c. del 22.11.2022, nonché sui seguenti capitoli di prova:
Pag. 5 di 27 1) Vero che fin dal 29.02.2020 dimora stabilmente Controparte_3
nell'appartamento del sig. sito a Mestre-Venezia Via Persona_5
Gioberti n. 1/A;
2) Vero che fin dal 2018 lavora come cameriere part- Controparte_3
time a Venezia alle dipendenze della ditta e Controparte_4
percepisce uno stipendio pari a circa Euro 500,00 al mese, al netto delle ritenute fiscali e per il contributo al mantenimento dovuto a favore della figlia e della ex moglie da cui è separato;
3) Vero che dopo l'estate 2021 ha iniziato una Parte_1
relazione sentimentale con senza aver mai instaurato Controparte_3
alcuna convivenza con lui;
4) Vero che tra ottobre 2021 e settembre 2022 si è Controparte_3
recato circa due volte al mese presso la casa di Noale Via Contea n. 13, per fare lavori di giardinaggio o per accompagnare la sig.ra Parte_1
a fare esami e visite mediche;
5) Vero che tra luglio e novembre 2022 si è trasferito Parte_3
temporaneamente a vivere insieme alla figlia Parte_1
nell'abitazione di Noale Via Contea n. 13;
6) Vero che nel settembre 2022 la sig.ra ha interrotto Parte_1
ogni frequentazione con Controparte_3
7) Vero che dal dicembre 2022 la sig.ra ha ripreso a Parte_1
frequentare senza aver mai instaurato alcuna Controparte_3
convivenza con lui;
Pag. 6 di 27 8) Vero che tra febbraio e luglio 2023 si è recato circa Controparte_3
quattro volte al mese presso la casa di Noale Via Contea n. 13;
9) Vero che dal 02.08.2023 la sig.ra vive da sola Parte_1
nell'appartamento di NI (TV) Piazza Conciliazione n. 21 e che spesso è presente il padre in tale abitazione;
Parte_3
10) Vero che dal settembre 2023 si è recato circa Controparte_3
quattro volte al mese presso la casa di NI (TV) Piazza
Conciliazione n. 21;
11) Vero che mai ha fornito alcun aiuto di natura Controparte_3
economica alla sig.ra ; Parte_1
12) Vero che mai ha corrisposto a alcuna Parte_1 CP_3
somma di denaro o fornito allo stesso alcun contributo di natura economica;
13) Vero che tra fine luglio e inizio agosto 2023 il teste ha effettuato la ridipintura delle pareti ed il montaggio dei mobili di una camera da letto nella casa di Noale Via Contea n. 13 ed ha effettuato l'asporto e il trasloco degli effetti personali della sig.ra dalla predetta casa di Parte_1
Noale all'abitazione di NI (TV) Piazza Conciliazione n. 21;
14) Vero che in tale circostanza il teste ha constatato che lo stato dei locali interni della casa di Noale Via Contea n. 13 era come raffigurato dalla documentazione fotografica sub doc 19-2 della ricorrente che si esibisce al teste.
- Si indicano a testi:
Pag. 7 di 27 domiciliato e dimorante in Mestre-Venezia, Via Controparte_3
Gioberti n. 1/A;
, residente in [...]; Persona_5
, residente in [...]
n. 8;
, residente in [...]; CP_5
, residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...]; Testimone_2
, residente in [...] Vicolo Baracca n. 13 Testimone_3
, residente in [...]di Callalta (TV). Controparte_6
Per parte resistente:
in via preliminare:
Per le ragioni tutte esposte, in particolare, nella memoria del 10.04.2024
(pag.15), nella replica autorizzata del 13.05.2024 (pagg. 18-19) nonché nella memoria del 11.09.2024:
dichiarare la decadenza e/o revocare l'ammissione provvisoria della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato per la mancanza Parte_1
dei requisiti economici e/o la mancata comunicazione delle variazioni di reddito ai sensi dell'art. 112 lettera a) del DPR n. 115/2002;
in via subordinata, si oppone all'accoglimento dell' “Istanza di modifica delle ordinanze di liquidazione delle competenze CTU” del 09.09.2023 non essendo stata proposta rituale opposizione nel termine di 30 giorni dalla sua
Pag. 8 di 27 comunicazione, ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002 e dell'art.15 D.Lgs n.
150/2011;
in via di ulteriore subordine, dimidiare i compensi liquidati ai ctu, ai sensi di quanto previsto dall'art. 130 DPR 115/2002 e porre le spese della consulenza tecnica contabile e di quella psicologica così riquantificate, interamente a carico dell'Erario ovvero imputarle esclusivamente pro quota alla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
nel merito in via principale accertata la sussistenza della convivenza e/o di una stabile relazione more uxorio tra la sig.ra e il sig. e/o per le Parte_1 Controparte_3
diverse ragioni dedotte e circostanze allegate nel presente procedimento, nel preverbale depositato il 19.04.2022 e nelle note di trattazione scritta del
13.12.2022 depositate nel sub procedimento n. 8031/2020 – 1 RG e nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 10.4.2024 e memoria di replica autorizzata del 13.05.2024 relative al procedimento n.
8031/2020-2 RG, in parziale riforma di quanto disposto dal dott. CP_7
con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori del
[...]
10.02.2023, confermata con ordinanza del 05.08.2024 del dott. CP_8
, rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla ricorrente e
[...]
per l'effetto:
revocare l'obbligo posto provvisoriamente a carico del sig. CP_1
di contribuire al mantenimento della sig.ra
[...] Parte_1
quantomeno da settembre 2023 o dalla diversa data in cui la ricorrente si è trasferita a vivere con il sig. presso l'attuale abitazione Controparte_3
sita a NI di San Biagio di Callalta;
Pag. 9 di 27 revocare altresì l'obbligo posto provvisoriamente a carico del Sig.
, di contribuire mensilmente alle spese di locazione, CP_1
sostenute dalla sig.ra in seguito al rilascio della casa Parte_1
coniugale con decorrenza da settembre 2023;
porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore della figlia un assegno a titolo di contributo per il Per_3
mantenimento non inferiore a euro 300,00, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base agli indici Istat FOI;
porre a carico della sig.ra le spese straordinarie per Parte_1
la figlia come da protocollo del Tribunale di Venezia, in misura Per_3
non inferiore al 30% e per il residuo a carico del sig. . CP_1
Nel merito in via subordinata:
accertata la sussistenza della convivenza e/o di una stabile relazione more uxorio e/o della mera coabitazione tra la sig.ra e il sig. Parte_1
e considerata l'effettiva capacità economica e Controparte_3
patrimoniale dei coniugi ovvero per le diverse ragioni dedotte e circostanze allegate nel presente procedimento, nel preverbale depositato il 19.04.2022
e nelle note di trattazione scritta del 13.12.2022 depositate nel sub procedimento n. 8031/2020 – 1 RG e nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 10.4.2024 e memoria di replica autorizzata del 13.05.2024 relative al procedimento n. 8031/2020-2 RG, in parziale riforma di quanto disposto con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori del 10.02.2023 assunta dal dott. a definizione CP_7
del sub procedimento n. 8031/2020-1, confermata dal dott. CP_8
Pag. 10 di 27 con ordinanza del 05.08.2024 a definizione del sub procedimento n. CP_8
8031/2020-2:
quantificare in misura non superiore a euro 600,00 il contributo per il mantenimento della sig.ra posto a carico del sig. Parte_1
, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di CP_1
ogni mese, oltre la rivalutazione in base agli indici Istat FOI;
revocare ovvero ridurre nell'importo e/o limitare nella durata, l'obbligo posto provvisoriamente a carico del Sig. , di contribuire CP_1
mensilmente alle spese di locazione, sostenute dalla sig.ra Parte_1
in seguito al rilascio della casa coniugale;
[...]
porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore della figlia un assegno a titolo di contributo per suo il Per_3
mantenimento, pari a euro 300,00 ovvero nella diversa maggiore somma, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat FOI;
porre a carico della sig.ra le spese straordinarie per Parte_1
la figlia come da protocollo del Tribunale di Venezia, in misura Per_3
non inferiore al 20% e per il residuo a carico del sig. . CP_1
In ogni caso:
assegnare al sig. la casa coniugale di sua esclusiva CP_1
proprietà, sita a Noale (VE) in via Contea n. 13.
disporre che il pagamento del contributo al mantenimento di per Per_3
le spese ordinarie e straordinarie nella misura come sopra quantificata
Pag. 11 di 27 ovvero nel diverso importo che sarà rideterminato, venga corrisposto dalla sig.ra direttamente alla figlia, mediante accredito sul Parte_1
conto corrente intestato a IBAN Persona_4
[...], presso Banca Intesa SanPaolo spa,
filiale di Treviso;
condannare la sig.ra a restituire al marito in Parte_1
ottemperanza a quanto disposto dal dott. con Ordinanza CP_7
del 10.02.2023 pronunciata all'esito del sub procedimento n. 8031/2020-1, la somma residua non rimborsata alla data della sentenza, per gli importi indebitamente percepiti (euro 900,00 al mese) a titolo di contributo al mantenimento di relativamente al periodo da novembre 2021 a Per_3
giugno 2022;
condannare la sig.ra a corrispondere al sig. le Parte_1 CP_1
somme arretrate ad oggi non versate a titolo di contributo al mantenimento di e quelle successivamente maturande, pari a euro 200,00 al mese Per_3
con decorrenza da giugno 2024 o dalla diversa data che sarà accertata;
rigettare la richiesta risarcitoria formulata nei confronti del sig. CP_1
in via equitativa ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 cpc perché infondata e
[...]
temeraria;
porre in via definitiva a carico della sig.ra le spese Parte_1
tutte della consulenza tecnica contabile (dott. ) e di quella Persona_6
psicologica (dott.ssa ), Persona_7
tenere indenne e rimborsare al sig. le spese dallo stesso CP_1
anticipate per la consulenza tecnica contabile: del ctp dott. Persona_8
Pag. 12 di 27 pari a euro 3.425,76, del ctu dott. pari a euro 4.118,52 Persona_6
come da decreto di liquidazione. Tenere indenne e rimborsare altresì al resistente le spese anticipate per la consulenza tecnica psicologica: della ctp dott.ssa e della ctu dott.ssa pari a Persona_9 Persona_7
euro 1.866,6 come da decreto di liquidazione (doc. 80 - documenti contabili pagamento spese procedimenti di consulenza tecnica);
con integrale rifusione delle spese legali relative al presente procedimento e ai sub procedimenti n. 8031/2020-1 RG e n. 8031/2020-2
RG in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via istruttoria:
a) previa revoca dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal dott. in CP_7
data 10.02.2023 nel procedimento principale e della ordinanza del
05.08.2024 assunta dal dott. a definizione del sub Controparte_8
procedimento n. 8031/2020-2, senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta con le memorie ex art. 183, sesto comma n. 2 e n. 3 cpc, nonché per l'ammissione dei capitoli di prova formulati a prova diretta nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata il 10.04.2024 e a prova contraria anche indiretta nella memoria di replica autorizzata depositata il
13.05.2024 nel sub procedimento n. 8031/2020-2 RG.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2020 adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo che da agosto 2004 conviveva con il signor
[...]
nella casa di proprietà di quest'ultimo sita in Noale via Contea n. CP_1
Pag. 13 di 27 13; che dalla unione della coppia in data 27.09.2005 era nata la figlia che in data 09.05.2009 le parti avevano contratto matrimonio nel Per_3
Comune di Noale, in regime di separazione dei beni;
che, fino alla nascita della figlia la ricorrente aveva lavorato presso l'attività di bar dei Per_3
suoi genitori sita a NI (TV); che, dopo la nascita della figlia dal 2005 e fino a gennaio 2010, aveva ridotto il proprio impegno Per_3
lavorativo a tre / quattro giorni la settimana con qualche week end, continuando ad occuparsi in via esclusiva della figlia;
che il signor CP_1
era dipendente della Trevisan S.p.a. con mansione di dirigente aziendale;
che nel gennaio 2010 l'attività dei genitori era stata chiusa, e la coppia aveva concordemente deciso che la ricorrente sarebbe rimasta in casa;
che il rapporto coniugale aveva iniziato a incrinarsi nel 2015, quando la ricorrente aveva manifestava al marito il desiderio di avere un altro figlio;
che il marito invece non voleva avere un altro figlio e aveva cominciato anche a rifiutare l'intimità con la moglie;
che da oltre quattro anni, la coppia, non aveva più avuto alcuna intimità e da più di due anni nemmeno uno scambio affettivo, nonostante i suoi problemi di salute in quanto affetta da una mutazione genetica del fattore V di;
che dal mese di agosto CP_9
2019 la situazione era diventata insostenibile;
che il signor aveva CP_1
allontanato la moglie dal letto coniugale perché disturbato dal fatto che la stessa si girava russando, costringendola a dormire su un divano letto;
che a settembre 2019 si era già rivolta a un legale e, orami da un anno, stava invano tentando di discutere con il marito per trovare una ragionevole soluzione consensuale;
che non era proprietaria di beni immobili e non disponeva di alcun reddito in quanto, orami da anni – come a suo tempo deciso dalla coppia- si occupava in via esclusiva della casa e della famiglia
Pag. 14 di 27 e non aveva alcuna concreta possibilità di trovare un'occupazione, vista la sua età (46 anni); che il signor godeva di un reddito elevato con CP_1
retribuzione netta mensile media di 5.600,00 euro ed era proprietario esclusivo della grande casa con giardino sita in Noale che costituiva l'abitazione familiare. Ciò premesso chiedeva: “disporre l'assegnazione alla moglie della casa familiare, sita in Noale via Parte_1
Contea n. 13 di proprietà del marito, affinchè la stessa vi coabiti con la figlia minore , disponendo che il marito la consegni subito Persona_4
in disponibilità della moglie trasferendo altrove la sua residenza;
disporre
l'affido condiviso di entrambi i genitori della figlia , con Per_3
coabitazione prevalente e residenza presso la madre;
stabilire un ampio diritto di visita del padre con la figlia e comunque che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali Per_3
con pernotto e un week end alternato dal sabato mattina al lunedì mattina, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con il desiderio e gli impegni e attività della minore figlia, oltre a una settimana nel periodo natalizio e pasquale e 20 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1
sig.ra un contributo al mantenimento, pari all'importo Parte_1
mensile complessivo di € 2.200,00 -di cui € 600,00 in favore della moglie ed € 1600,00 in favore della figlia- con rivalutazione ISTAT annuale ed onerare il padre alla corresponsione dell'80% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per la figlia
”. Per_3
Si costituiva il convenuto il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente. Precisava che la scelta di non lavorare durante il matrimonio era
Pag. 15 di 27 riconducibile esclusivamente alla volontà dalla signora e di Parte_1
essersi limitato ad assecondare questa decisione. Quanto alla richiesta di avere un secondo figlio, osservava di non aver opposto alcun rifiuto, quanto di aver manifestato le proprie preoccupazioni per una nuova gravidanza, soprattutto per i problemi di salute insorti durante e dopo la prima gravidanza. Infatti, la mutazione genetica del fattore V di Leiden da cui la ricorrente è affetta comporta un aumento del rischio di trombosi venosa profonda e di embolia polmonare durante la gravidanza e l'aumento del rischio di preeclampsia o di basso peso alla nascita, aborto o morte fetale.
La signora ha sempre patito problemi di sovrappeso e questa non Parte_1
era la condizione ideale per affrontare la gravidanza. Precisava che tra i coniugi negli anni vi erano state discussioni a volte con toni accesi da parte di entrambi ed esse si erano intensificate e inasprite dal settembre 2019.
Inoltre, la ricorrente nel febbraio 1999 era divenuta proprietaria di un appartamento a Dosson che aveva concesso in locazione ad un canone medio di circa 400,00 euro mensili, che, nel mese di ottobre 2018, inaspettatamente e senza addurre particolari motivazioni, aveva deciso di vendere al prezzo indicato nel rogito di 55.000 euro. Affermava che, da tempo, la ricorrente si dedicava all'apicoltura allevando alcune arnie di api a Sprecenigo (TV) e partecipava con alcuni coltivatori diretti a fiere e mercati locali nei quali si dedicava alla vendita al dettaglio di prodotti agricoli ed era impegnata attivamente in politica. Dichiarava che la propria retribuzione netta comprensiva delle indennità e degli altri istituti contrattuali nel 2020 era stata pari a euro 3.540,23 per 13 mensilità. Ciò premesso chiedeva: “disporre l'affidamento condiviso della figlia minore
e l'esercizio congiunto della potestà genitoriale con tempi Per_10
Pag. 16 di 27 paritetici di permanenza della minore con ciascun genitore come di seguito: lunedì dall'orario di uscita da scuola, fino all'orario di ingresso a scuola di mercoledì con il padre;
mercoledì dall'orario di uscita da scuola, fino all'orario di ingresso a scuola di venerdì con la madre;
venerdì dall'orario di uscita da scuola, fino all'orario di ingresso a scuola di lunedì, a settimane alterne il padre e la madre;
festività natalizie: dal 24 dicembre al 30 gennaio con la madre e dal 31 dicembre con il padre ad anni alterni;
festività di Pasqua: ad anni alterni trascorrerà il Per_3
giorno di pasqua e pasquetta con ciascuno dei genitori;
quando trascorrerà la Pasqua con la madre, rimarrà con il padre il lunedì di
Pasquetta e viceversa;
vacanze estive: alternerà 15 giorni con il Per_3
padre e 15 giorni con la madre. Quanto sopra compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni scolastici e le attività di
e diversi e migliori accordi tra i coniugi. 3) Per_3 Pt_4 Per_3
manterrà la propria residenza e abiterà continuativamente nella casa familiare di proprietà del signor a Noale (VE) in via Contea n. 13 CP_1
con alternanza dei genitori fino a quando la figlia non si renderà autonoma;
4) il signor verserà alla moglie un contributo al CP_1
mantenimento della figlia di euro 687,50 da corrispondersi Per_3
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla signora Parte_1
con rivalutazione ISTAT annuale con riserva di rideterminare detto importo in ragione della effettiva capacità economica (patrimoniale e reddituale) della signora e delle diverse esigenze e tenore di vita Parte_1
di che dovessero essere accertati in corso di causa;
5) le spese Per_3
straordinarie come previste e regolamentate dall'art. 16 del“Protocollo di
Pag. 17 di 27 intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” sottoscritto in data 20.09.2019 tra il Presidente del Tribunale di Venezia e il presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia verranno ripartitetra i coniugi nella misura del 50%; 6) per tutta la durata dell'affidamento alternato le spese per le utenze, per la legna, per la colf
(una mattina alla settimana) e per il giardiniere (due giornate all'anno) e gli interventi di ordinaria manutenzione relativi all'abitazione sita a Noale
(VE) in via Contea n. 13 verranno ripartiti al 50% tra ciascuno dei genitori;
7) assegno di mantenimento in favore della signora Parte_1
: in considerazione di quanto dedotto in narrativa viene
[...]
contestato il diritto all'assegno di mantenimento in favore della signora
poiché la stessa è economicamente autosufficiente e, comunque Parte_1
nelle condizioni di poter reperire un'occupazione; in via subordinata, viene quantificato in euro 400,00 accertato l'effettivo contributo fornito dalla signora alla conduzione della vita familiare e alla Parte_1
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, in relazione all'età della ricorrente e alla durata del matrimonio a cui andrà parametrato e considerata la funzione assistenziale perseguita ovvero in ragione del tenore di vita goduto dalla ricorrente durante il matrimonio e considerato l'attuale livello reddituale del marito;
da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla signora Parte_1
con rivalutazione ISTAT annuale con riserva di rideterminare detto importo in ragione della effettiva capacità economica (patrimoniale e reddituale) della signora che dovesse essere accertata in corso Parte_1
di causa e fintanto che la stessa non reperirà un'occupazione adeguata;
8)
Pag. 18 di 27 nel caso in cui a seguito dell'accoglimento della richiesta di affidamento paritetico alternato la signora dovesse sostenere la spesa per un Parte_1
canone di locazione il signor contribuirà al pagamento del predetto CP_1
canone fino a concorrenza di euro 400,00 per la durata di 12 mesi”.
Il Giudice, dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 22.4.2021, con ordinanza di data 2.8.21, disponeva: “l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé previo accordo con la medesima e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e, in ogni caso, quanto meno: a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane di spettanza del weekend al padre e a due giorni consecutivi infrasettimanali con pernotto nelle settimane di spettanza del weekend alla madre;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
per le intere vacanze pasquali o per quelle di Carnevale, ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
assegna la casa coniugale sita in Noale, via Contea n. 13, e gli arredi in essa contenuti, a
, quale genitore convivente in via prevalente con la Parte_1
figlia; dispone che contribuisca al mantenimento della CP_1
figlia mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di euro
900,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie relative alla minore, per le quali si richiama il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
dispone che Pagin
Pag. 19 di 27 versi a la somma mensile di euro 600,00 CP_1 Parte_1
qua-le assegno di mantenimento del coniuge”.
Su concorde richiesta delle parti era stata pronunciata sentenza non definitiva di data 16.6.2022 sullo status con cui era stata dichiarata la separazione tra i coniugi. Con ordinanza di rimessione in istruttoria il collegio assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Veniva quindi richiesta una prima modifica dei provvedimenti provvisori assunti da parte del resistente, in quanto la figlia si era trasferita Per_3
presso il padre. Il Giudice, disposta l'audizione della minore, con ordinanza di data 10.2.2023, disponeva: “revoca l'obbligo a carico del di CP_1
corrispondere alla moglie l'assegno di euro 900 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di novembre 2021; la figlia minore sarà localizzata presso il padre ed il programma di frequentazione con la madre, salva una diversa articolazione in sede di
C.T.U., sarà organizzato come indicato in motivazione;
pone a carico della
l'obbligo di versare euro 200 in favore del a titolo di Parte_1 CP_1
concorso per il mantenimento della figlia;
somma da versare al domicilio del creditore entro il giorno 15 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all'indice Istat FOI a partire dal mese di febbraio 202a prendendo a base
l'indice di febbraio 2023; assegna la casa coniugale sita in Noale, via
Contea n. 13, al;
pone a carico del l'obbligo di versare CP_1 CP_1
l'importo di euro 1.200 in favore della a titolo di concorso nel Parte_1
suo mantenimento con decorrenza dell'incremento dal momento dell'effettivo rilascio dell'immobile; somma da versare al domicilio del creditore entro il giorno 15 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base
Pag. 20 di 27 all'indice Istat FOI a partire dal mese di febbraio 202a prendendo a base
l'indice di febbraio 2023.
Quindi con ordinanza di data 10.2.23 il giudice, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, stante le forti criticità esistenti nel rapporto tra la madre e la figlia, disponeva una C.T.U. psicologica, disattendeva la prova per testimoni dedotta dalle parti, disponeva indagini da parte della
G.d.F. e CTU contabile. In data 26.10.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso dell'avv. . La Controparte_10
causa veniva regolarmente riassunta e all'udienza del 18.04.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'istanza formulata in data
11.09.2023 con la quale aveva chiesto, a parziale modifica delle ordinanze del 04.09.2023 con le quali il G.I. ha liquidato i compensi ai CCTTUU nominati in corso di causa, che i suddetti compensi fossero anticipati da parte dell'Erario in ragione dell'intervenuta ammissione della parte al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e la modifica dei provvedimenti provvisori;
parte resistente, a sua volta, chiedeva la revoca del gratuito patrocinio di parte ricorrente e, in subordine, la dimidiazione degli importi liquidati ai consulenti tecnici d'ufficio nominati in causa e la modifica dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal Tribunale in data 13.02.2024. Il
Giudice rigettava con ordinanza 2.8.24 le rispettive istanze di modifica dei provvedimenti provvisori, riservando la decisione sulle altre questioni al merito della causa. Il giudice quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 21 di 27 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La separazione personale delle parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva.
La figlia nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne per cui Per_3
nulla va disposto con riguardo al suo affidamento.
In relazione al suo mantenimento, va evidenziato che la figlia vive Per_3
oramai stabilmente presso la ex casa coniugale con il padre, il quale provvede attualmente per l'intero al suo mantenimento, avendo la stessa
, nei suoi atti, dichiarato che da giugno 2024 non paga il Parte_1
contributo al mantenimento della figlia.
Il padre attualmente vive nella casa coniugale di sua proprietà, del valore di circa 230.000,00 euro, e risulta essere in pensione, percependo un importo mensile di circa 3.300,00 euro. Egli ha inoltre incassato il TFR per totali
66.758,00, e nel 2022 aveva conti correnti con un attivo di circa 40.000,00 euro.
La madre non risulta svolgere attività lavorative, gode della Naspi di
731,57 euro, vive in un appartamento in locazione per cui paga un canone mensile di circa 600,00 euro. Nel 2022 era titolare di due conti correnti, con un saldo di circa 25.000,00 euro, che attualmente hanno un attivo poco significativo. Benchè abbia difficoltà, per problemi di salute, a mantenere la postazione eretta, come accertato dal certificato medico dimesso, comunque, ha una capacità lavorativa che può metter a frutto per mantenere sé stessa e la figlia con attività di carattere impiegatizio. Va inoltre tenuto presente che risulta provato in atti che effettivamente
Pag. 22 di 27 quest'ultima convive con il sig. , il quale in sede di deposizione CP_3
testimoniale ha dichiarato di avere una relazione affettiva con la signora
. Quest'ultimo ha affermato, all'epoca, di vivere presso un amico Parte_1
a Mestre, ma le evidenze portate dal ricorrente inducono a ritenere che questi si sia successivamente trasferito nell'appartamento preso in locazione dalla signora (sul campanello vi è il cognome di Parte_1
entrambi), per cui deve ritenersi che almeno quest'ultima divida gli oneri di locazione con il compagno.
Ora va ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n.
21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
In considerazione di quanto premesso, il Collegio ritiene di dover confermare l'obbligo per la signora a contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia con l'importo mensile di 150,00 euro, Per_3
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versare al sig. , CP_1
in quanto la richiesta di versamento diretto alla figlia è stata tardivamente introdotta, oltre al 30% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo di questo Tribunale.
Pag. 23 di 27 Andrà inoltre confermata l'assegnazione della casa coniugale al sig. . CP_1
La signora chiede inoltre la conferma della previsione di un Parte_1
assegno di mantenimento di un suo favore.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass.
n. 4327/22).
In considerazione della differenza reddituale esistente tra i due coniugi, come sopra evidenziata, e del buon tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, circostanza quest'ultima ammessa da entrambe le parti, deve essere confermata la previsione di un assegno di mantenimento in favore
Pag. 24 di 27 della . Tuttavia, il relativo importo deve essere rideterminato in Parte_1
considerazione del fatto che gli oneri di locazione di quest'ultima sono verosimilmente divisi con il nuovo compagno, con lei convivente, tenuto comunque conto del fatto che la signora ha comunque una Parte_1
capacità lavorativa che può mettere a frutto e che gran parte degli oneri di mantenimento della figlia gravano sul padre. In considerazione di quanto premesso va quindi imposto al di versare alla signora il CP_1 Parte_1
diverso importo di 700,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Quanto agli oneri di CTU, va innanzitutto osservato che i consulenti sono stati liquidati con decreto di data 4.9.2025 e che solo con la delibera di pari data vi è stata l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra , Parte_1
per cui i relativi oneri andranno posti in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, essendo esse state disposte nell'interesse della minore e, quella contabile, di entrambe le parti. La ricorrente inoltre ha tardivamente impugnato le due liquidazioni oltre il termine di cui all'art.
l'art. 170 D.P.R. 115/2002, di trenta giorni (Cass. n. 20054/22),
Inammissibile in quanto tardivamente proposta e comunque del tutto generica e sfornita di prova è altresì la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente “ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, 92
e 96 c.p.c”.
Può invece trovare accoglimento la richiesta di condanna della signora alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia pari a 900,00 euro mensili Per_3
Pag. 25 di 27 dal novembre 2021 al giugno 2022, essendo il relativo assegno stato revocato con tale decorrenza nell'ordinanza di data 10.2.23.
La domanda di declaratoria di revoca all'ammissione del gratuito patrocinio svolta da parte resistente andrà esaminata allorquando il procuratore di parte ricorrente svolgerà domanda di liquidazione del proprio compenso.
Quanto al regolamento delle spese di lite, comprensive dei due sub procedimenti di modifica dei provvedimenti provvisori, in considerazione della reciproca soccombenza, esse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, nel giudizio di separazione personale dei coniugi e così dispone;
Parte_1 CP_1
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia mediante il versamento a Per_11 [...]
dell'importo di 150,00 euro mensili, rivalutabili annualmente in CP_1
base agli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie, così come previste dal protocollo del Tribunale di Venezia;
Assegna la casa coniugale a;
CP_1
Pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
dell'importo di 700,00 euro mensili, rivalutabili Parte_5
annualmente in base agli indici ISTAT;
Pag. 26 di 27 Condanna alla restituzione degli importi indebitamente Parte_1
percepiti a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a Per_3
900,00 euro mensili, dal novembre 2021 al giugno 2022, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
Rigetta le altre domande svolte dalle parti;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, gli oneri di CTU già liquidati.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8031/20 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8031 del Ruolo Generale dell'anno 2020 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MOROSIN ALESSIO
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. CONTE CP_1 C.F._2
EZIO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE:
si insiste per l'accoglimento dell'”istanza di modifica ordinanze di liquidazione competenze CTU” del 09.09.2023, chiedendo che il Giudice voglia disporre che le spese e i compensi liquidati ai CCTTUU Dott.
[...]
e Dott. , con i decreti n. cronol. 10244/2023 e n. Per_1 Per_2
10245/2023 del 4.09.2023, rispettivamente pari ad Euro 7.992,00 e Euro
3.000,00 oltre accessori di legge, siano anticipati dall'erario dello Stato per la quota del 50% posta provvisoriamente a carico della ricorrente, tenuto conto che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato, giusta delibera del 4.09.2023, con effetto dalla data del
08.03.2023 di presentazione della relativa istanza (doc 01);
in ogni caso, si chiede che ai sensi di quanto previsto dall'art. 130 DPR n.
115/2002, il Giudice provveda a riliquidare, in misura ridotta della metà, i compensi spettanti ai CCTTUU Dott. e Dott. , tenuto Per_1 Per_2
conto che i summenzionati importi sono stati all'evidenza determinati sulla base di tariffari rivalutati in base ai indici Istat;
rigettare l'avversa istanza del resistente volta a far dichiarare la decadenza e/o la revoca dell'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, in quanto assolutamente infondata e sfornita di riscontro probatorio, per le ragioni esposte in atti;
Pag. 2 di 27 in subordine, si chiede che le spese e i compensi liquidati ai CCTTUU
Dott. e Dott. vengano posti provvisoriamente e per Per_1 Per_2
intero a carico del sig. , per i motivi esposti in atti. CP_1
NEL MERITO:
porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un CP_1
contributo per il mantenimento della sig.ra pari Parte_1
all'importo mensile di € 1.300,00 oltre rivalutazione ISTAT, con effetto quantomeno dal gennaio 2024;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere integralmente al CP_1
mantenimento della figlia Per_3
3) conseguentemente, revocare l'obbligo posto a carico della sig.ra di versare un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili Parte_1
per la figlia e di provvedere al rimborso della quota del 20% delle spese straordinarie della figlia, a favore del sig. , con effetto quantomeno CP_1
dal gennaio 2024;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al CP_1
pagamento integrale delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per la figlia , così come previste dal Persona_4
Protocollo del Tribunale di Venezia, con effetto quantomeno dal gennaio
2024;
5) in subordine, porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare al Parte_1
sig. l'importo mensile di Euro 100,00 per il concorso nel CP_1
mantenimento della figlia e porre a carico del sig. l'obbligo Per_3 CP_1
Pag. 3 di 27 di farsi integralmente carico delle spese straordinarie necessarie per la figlia, con effetto quantomeno dal gennaio 2024;
6) rigettare tutte le avverse eccezioni e domande formulate dal resistente in quanto assolutamente pretestuose, infondate e prive di riscontro probatorio;
7) condannare il resistente alla rifusione integrale delle spese di causa e di
CTU in favore della ricorrente, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente e/o comunque al pagamento della somma di Euro
20.000,00, equitativamente determinata a favore della ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c., a causa delle condotte illecite poste in essere dal sig. , come sopra specificate: CP_1
- per aver commesso reiterate interferenze illecite nella vita privata della sig.ra , come sopra documentate, in violazione dell'art. 615 bis Parte_1
c.p.;
- per aver prodotto in giudizio la documentazione fotografica e la registrazione telefonica dallo stesso illecitamente acquisite, anche in violazione dei doveri di correttezza e lealtà di cui all'art. 88 c.p.c.;
- per aver ostacolato e vanificato l'esercizio del diritto di visita e frequentazione tra la ricorrente e la figlia, sottoponendo ad una Per_3
massiccia manipolazione e strumentalizzazione, denigrando costantemente la sig.ra agli occhi della figlia, inducendo quest'ultima, Parte_1
dapprima, ad acquisire illecitamente le registrazioni telefoniche e la documentazione fotografica sopra menzionate, e poi inducendo la stessa figlia a rendere dichiarazioni menzognere al Giudice e in sede di CTU psicologica.
Pag. 4 di 27 C) IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede che il giudice ordini al resistente, alla figlia e alla Persona_4
sig.ra di produrre tutta la documentazione bancaria CP_2 Parte_2
dei conti correnti intestati o cointestati ai predetti, con movimenti dal
1.01.2023 e situazioni titoli dal 1.01.2023, nonché la documentazione relativa alle carte di credito e prepagate intestate o cointestate ai predetti.
- Si chiede che venga ordinata l'esibizione, da parte del resistente e del
Fondo Previndai, della documentazione attestante gli importi maturati e maturandi dallo stesso a titolo di pensione integrativa nei CP_1
confronti del Fondo Previndai e/o altro Ente previdenziale.
- Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dal resistente nelle rispettive memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. in quanto del tutto irrilevanti ed inconferenti per tutti i motivi già esposti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. del 22.11.2022 della stessa ricorrente.
- Si oppone altresì all'ammissione delle nuove istanze di prova testimoniale e di esibizione di documentazione formulate dal resistente nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 10.04.2024, per le ragioni esposte in atti.
- Nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze, qualora non venga ritenuta esaustiva la documentazione dimessa dalla ricorrente, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati nella succitata memoria ex art. 183 c.p.c. del 22.11.2022, nonché sui seguenti capitoli di prova:
Pag. 5 di 27 1) Vero che fin dal 29.02.2020 dimora stabilmente Controparte_3
nell'appartamento del sig. sito a Mestre-Venezia Via Persona_5
Gioberti n. 1/A;
2) Vero che fin dal 2018 lavora come cameriere part- Controparte_3
time a Venezia alle dipendenze della ditta e Controparte_4
percepisce uno stipendio pari a circa Euro 500,00 al mese, al netto delle ritenute fiscali e per il contributo al mantenimento dovuto a favore della figlia e della ex moglie da cui è separato;
3) Vero che dopo l'estate 2021 ha iniziato una Parte_1
relazione sentimentale con senza aver mai instaurato Controparte_3
alcuna convivenza con lui;
4) Vero che tra ottobre 2021 e settembre 2022 si è Controparte_3
recato circa due volte al mese presso la casa di Noale Via Contea n. 13, per fare lavori di giardinaggio o per accompagnare la sig.ra Parte_1
a fare esami e visite mediche;
5) Vero che tra luglio e novembre 2022 si è trasferito Parte_3
temporaneamente a vivere insieme alla figlia Parte_1
nell'abitazione di Noale Via Contea n. 13;
6) Vero che nel settembre 2022 la sig.ra ha interrotto Parte_1
ogni frequentazione con Controparte_3
7) Vero che dal dicembre 2022 la sig.ra ha ripreso a Parte_1
frequentare senza aver mai instaurato alcuna Controparte_3
convivenza con lui;
Pag. 6 di 27 8) Vero che tra febbraio e luglio 2023 si è recato circa Controparte_3
quattro volte al mese presso la casa di Noale Via Contea n. 13;
9) Vero che dal 02.08.2023 la sig.ra vive da sola Parte_1
nell'appartamento di NI (TV) Piazza Conciliazione n. 21 e che spesso è presente il padre in tale abitazione;
Parte_3
10) Vero che dal settembre 2023 si è recato circa Controparte_3
quattro volte al mese presso la casa di NI (TV) Piazza
Conciliazione n. 21;
11) Vero che mai ha fornito alcun aiuto di natura Controparte_3
economica alla sig.ra ; Parte_1
12) Vero che mai ha corrisposto a alcuna Parte_1 CP_3
somma di denaro o fornito allo stesso alcun contributo di natura economica;
13) Vero che tra fine luglio e inizio agosto 2023 il teste ha effettuato la ridipintura delle pareti ed il montaggio dei mobili di una camera da letto nella casa di Noale Via Contea n. 13 ed ha effettuato l'asporto e il trasloco degli effetti personali della sig.ra dalla predetta casa di Parte_1
Noale all'abitazione di NI (TV) Piazza Conciliazione n. 21;
14) Vero che in tale circostanza il teste ha constatato che lo stato dei locali interni della casa di Noale Via Contea n. 13 era come raffigurato dalla documentazione fotografica sub doc 19-2 della ricorrente che si esibisce al teste.
- Si indicano a testi:
Pag. 7 di 27 domiciliato e dimorante in Mestre-Venezia, Via Controparte_3
Gioberti n. 1/A;
, residente in [...]; Persona_5
, residente in [...]
n. 8;
, residente in [...]; CP_5
, residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...]; Testimone_2
, residente in [...] Vicolo Baracca n. 13 Testimone_3
, residente in [...]di Callalta (TV). Controparte_6
Per parte resistente:
in via preliminare:
Per le ragioni tutte esposte, in particolare, nella memoria del 10.04.2024
(pag.15), nella replica autorizzata del 13.05.2024 (pagg. 18-19) nonché nella memoria del 11.09.2024:
dichiarare la decadenza e/o revocare l'ammissione provvisoria della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato per la mancanza Parte_1
dei requisiti economici e/o la mancata comunicazione delle variazioni di reddito ai sensi dell'art. 112 lettera a) del DPR n. 115/2002;
in via subordinata, si oppone all'accoglimento dell' “Istanza di modifica delle ordinanze di liquidazione delle competenze CTU” del 09.09.2023 non essendo stata proposta rituale opposizione nel termine di 30 giorni dalla sua
Pag. 8 di 27 comunicazione, ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002 e dell'art.15 D.Lgs n.
150/2011;
in via di ulteriore subordine, dimidiare i compensi liquidati ai ctu, ai sensi di quanto previsto dall'art. 130 DPR 115/2002 e porre le spese della consulenza tecnica contabile e di quella psicologica così riquantificate, interamente a carico dell'Erario ovvero imputarle esclusivamente pro quota alla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
nel merito in via principale accertata la sussistenza della convivenza e/o di una stabile relazione more uxorio tra la sig.ra e il sig. e/o per le Parte_1 Controparte_3
diverse ragioni dedotte e circostanze allegate nel presente procedimento, nel preverbale depositato il 19.04.2022 e nelle note di trattazione scritta del
13.12.2022 depositate nel sub procedimento n. 8031/2020 – 1 RG e nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 10.4.2024 e memoria di replica autorizzata del 13.05.2024 relative al procedimento n.
8031/2020-2 RG, in parziale riforma di quanto disposto dal dott. CP_7
con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori del
[...]
10.02.2023, confermata con ordinanza del 05.08.2024 del dott. CP_8
, rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla ricorrente e
[...]
per l'effetto:
revocare l'obbligo posto provvisoriamente a carico del sig. CP_1
di contribuire al mantenimento della sig.ra
[...] Parte_1
quantomeno da settembre 2023 o dalla diversa data in cui la ricorrente si è trasferita a vivere con il sig. presso l'attuale abitazione Controparte_3
sita a NI di San Biagio di Callalta;
Pag. 9 di 27 revocare altresì l'obbligo posto provvisoriamente a carico del Sig.
, di contribuire mensilmente alle spese di locazione, CP_1
sostenute dalla sig.ra in seguito al rilascio della casa Parte_1
coniugale con decorrenza da settembre 2023;
porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore della figlia un assegno a titolo di contributo per il Per_3
mantenimento non inferiore a euro 300,00, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base agli indici Istat FOI;
porre a carico della sig.ra le spese straordinarie per Parte_1
la figlia come da protocollo del Tribunale di Venezia, in misura Per_3
non inferiore al 30% e per il residuo a carico del sig. . CP_1
Nel merito in via subordinata:
accertata la sussistenza della convivenza e/o di una stabile relazione more uxorio e/o della mera coabitazione tra la sig.ra e il sig. Parte_1
e considerata l'effettiva capacità economica e Controparte_3
patrimoniale dei coniugi ovvero per le diverse ragioni dedotte e circostanze allegate nel presente procedimento, nel preverbale depositato il 19.04.2022
e nelle note di trattazione scritta del 13.12.2022 depositate nel sub procedimento n. 8031/2020 – 1 RG e nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 10.4.2024 e memoria di replica autorizzata del 13.05.2024 relative al procedimento n. 8031/2020-2 RG, in parziale riforma di quanto disposto con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori del 10.02.2023 assunta dal dott. a definizione CP_7
del sub procedimento n. 8031/2020-1, confermata dal dott. CP_8
Pag. 10 di 27 con ordinanza del 05.08.2024 a definizione del sub procedimento n. CP_8
8031/2020-2:
quantificare in misura non superiore a euro 600,00 il contributo per il mantenimento della sig.ra posto a carico del sig. Parte_1
, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di CP_1
ogni mese, oltre la rivalutazione in base agli indici Istat FOI;
revocare ovvero ridurre nell'importo e/o limitare nella durata, l'obbligo posto provvisoriamente a carico del Sig. , di contribuire CP_1
mensilmente alle spese di locazione, sostenute dalla sig.ra Parte_1
in seguito al rilascio della casa coniugale;
[...]
porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore della figlia un assegno a titolo di contributo per suo il Per_3
mantenimento, pari a euro 300,00 ovvero nella diversa maggiore somma, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat FOI;
porre a carico della sig.ra le spese straordinarie per Parte_1
la figlia come da protocollo del Tribunale di Venezia, in misura Per_3
non inferiore al 20% e per il residuo a carico del sig. . CP_1
In ogni caso:
assegnare al sig. la casa coniugale di sua esclusiva CP_1
proprietà, sita a Noale (VE) in via Contea n. 13.
disporre che il pagamento del contributo al mantenimento di per Per_3
le spese ordinarie e straordinarie nella misura come sopra quantificata
Pag. 11 di 27 ovvero nel diverso importo che sarà rideterminato, venga corrisposto dalla sig.ra direttamente alla figlia, mediante accredito sul Parte_1
conto corrente intestato a IBAN Persona_4
[...], presso Banca Intesa SanPaolo spa,
filiale di Treviso;
condannare la sig.ra a restituire al marito in Parte_1
ottemperanza a quanto disposto dal dott. con Ordinanza CP_7
del 10.02.2023 pronunciata all'esito del sub procedimento n. 8031/2020-1, la somma residua non rimborsata alla data della sentenza, per gli importi indebitamente percepiti (euro 900,00 al mese) a titolo di contributo al mantenimento di relativamente al periodo da novembre 2021 a Per_3
giugno 2022;
condannare la sig.ra a corrispondere al sig. le Parte_1 CP_1
somme arretrate ad oggi non versate a titolo di contributo al mantenimento di e quelle successivamente maturande, pari a euro 200,00 al mese Per_3
con decorrenza da giugno 2024 o dalla diversa data che sarà accertata;
rigettare la richiesta risarcitoria formulata nei confronti del sig. CP_1
in via equitativa ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 cpc perché infondata e
[...]
temeraria;
porre in via definitiva a carico della sig.ra le spese Parte_1
tutte della consulenza tecnica contabile (dott. ) e di quella Persona_6
psicologica (dott.ssa ), Persona_7
tenere indenne e rimborsare al sig. le spese dallo stesso CP_1
anticipate per la consulenza tecnica contabile: del ctp dott. Persona_8
Pag. 12 di 27 pari a euro 3.425,76, del ctu dott. pari a euro 4.118,52 Persona_6
come da decreto di liquidazione. Tenere indenne e rimborsare altresì al resistente le spese anticipate per la consulenza tecnica psicologica: della ctp dott.ssa e della ctu dott.ssa pari a Persona_9 Persona_7
euro 1.866,6 come da decreto di liquidazione (doc. 80 - documenti contabili pagamento spese procedimenti di consulenza tecnica);
con integrale rifusione delle spese legali relative al presente procedimento e ai sub procedimenti n. 8031/2020-1 RG e n. 8031/2020-2
RG in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via istruttoria:
a) previa revoca dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal dott. in CP_7
data 10.02.2023 nel procedimento principale e della ordinanza del
05.08.2024 assunta dal dott. a definizione del sub Controparte_8
procedimento n. 8031/2020-2, senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta con le memorie ex art. 183, sesto comma n. 2 e n. 3 cpc, nonché per l'ammissione dei capitoli di prova formulati a prova diretta nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata il 10.04.2024 e a prova contraria anche indiretta nella memoria di replica autorizzata depositata il
13.05.2024 nel sub procedimento n. 8031/2020-2 RG.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2020 adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo che da agosto 2004 conviveva con il signor
[...]
nella casa di proprietà di quest'ultimo sita in Noale via Contea n. CP_1
Pag. 13 di 27 13; che dalla unione della coppia in data 27.09.2005 era nata la figlia che in data 09.05.2009 le parti avevano contratto matrimonio nel Per_3
Comune di Noale, in regime di separazione dei beni;
che, fino alla nascita della figlia la ricorrente aveva lavorato presso l'attività di bar dei Per_3
suoi genitori sita a NI (TV); che, dopo la nascita della figlia dal 2005 e fino a gennaio 2010, aveva ridotto il proprio impegno Per_3
lavorativo a tre / quattro giorni la settimana con qualche week end, continuando ad occuparsi in via esclusiva della figlia;
che il signor CP_1
era dipendente della Trevisan S.p.a. con mansione di dirigente aziendale;
che nel gennaio 2010 l'attività dei genitori era stata chiusa, e la coppia aveva concordemente deciso che la ricorrente sarebbe rimasta in casa;
che il rapporto coniugale aveva iniziato a incrinarsi nel 2015, quando la ricorrente aveva manifestava al marito il desiderio di avere un altro figlio;
che il marito invece non voleva avere un altro figlio e aveva cominciato anche a rifiutare l'intimità con la moglie;
che da oltre quattro anni, la coppia, non aveva più avuto alcuna intimità e da più di due anni nemmeno uno scambio affettivo, nonostante i suoi problemi di salute in quanto affetta da una mutazione genetica del fattore V di;
che dal mese di agosto CP_9
2019 la situazione era diventata insostenibile;
che il signor aveva CP_1
allontanato la moglie dal letto coniugale perché disturbato dal fatto che la stessa si girava russando, costringendola a dormire su un divano letto;
che a settembre 2019 si era già rivolta a un legale e, orami da un anno, stava invano tentando di discutere con il marito per trovare una ragionevole soluzione consensuale;
che non era proprietaria di beni immobili e non disponeva di alcun reddito in quanto, orami da anni – come a suo tempo deciso dalla coppia- si occupava in via esclusiva della casa e della famiglia
Pag. 14 di 27 e non aveva alcuna concreta possibilità di trovare un'occupazione, vista la sua età (46 anni); che il signor godeva di un reddito elevato con CP_1
retribuzione netta mensile media di 5.600,00 euro ed era proprietario esclusivo della grande casa con giardino sita in Noale che costituiva l'abitazione familiare. Ciò premesso chiedeva: “disporre l'assegnazione alla moglie della casa familiare, sita in Noale via Parte_1
Contea n. 13 di proprietà del marito, affinchè la stessa vi coabiti con la figlia minore , disponendo che il marito la consegni subito Persona_4
in disponibilità della moglie trasferendo altrove la sua residenza;
disporre
l'affido condiviso di entrambi i genitori della figlia , con Per_3
coabitazione prevalente e residenza presso la madre;
stabilire un ampio diritto di visita del padre con la figlia e comunque che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali Per_3
con pernotto e un week end alternato dal sabato mattina al lunedì mattina, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con il desiderio e gli impegni e attività della minore figlia, oltre a una settimana nel periodo natalizio e pasquale e 20 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1
sig.ra un contributo al mantenimento, pari all'importo Parte_1
mensile complessivo di € 2.200,00 -di cui € 600,00 in favore della moglie ed € 1600,00 in favore della figlia- con rivalutazione ISTAT annuale ed onerare il padre alla corresponsione dell'80% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per la figlia
”. Per_3
Si costituiva il convenuto il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente. Precisava che la scelta di non lavorare durante il matrimonio era
Pag. 15 di 27 riconducibile esclusivamente alla volontà dalla signora e di Parte_1
essersi limitato ad assecondare questa decisione. Quanto alla richiesta di avere un secondo figlio, osservava di non aver opposto alcun rifiuto, quanto di aver manifestato le proprie preoccupazioni per una nuova gravidanza, soprattutto per i problemi di salute insorti durante e dopo la prima gravidanza. Infatti, la mutazione genetica del fattore V di Leiden da cui la ricorrente è affetta comporta un aumento del rischio di trombosi venosa profonda e di embolia polmonare durante la gravidanza e l'aumento del rischio di preeclampsia o di basso peso alla nascita, aborto o morte fetale.
La signora ha sempre patito problemi di sovrappeso e questa non Parte_1
era la condizione ideale per affrontare la gravidanza. Precisava che tra i coniugi negli anni vi erano state discussioni a volte con toni accesi da parte di entrambi ed esse si erano intensificate e inasprite dal settembre 2019.
Inoltre, la ricorrente nel febbraio 1999 era divenuta proprietaria di un appartamento a Dosson che aveva concesso in locazione ad un canone medio di circa 400,00 euro mensili, che, nel mese di ottobre 2018, inaspettatamente e senza addurre particolari motivazioni, aveva deciso di vendere al prezzo indicato nel rogito di 55.000 euro. Affermava che, da tempo, la ricorrente si dedicava all'apicoltura allevando alcune arnie di api a Sprecenigo (TV) e partecipava con alcuni coltivatori diretti a fiere e mercati locali nei quali si dedicava alla vendita al dettaglio di prodotti agricoli ed era impegnata attivamente in politica. Dichiarava che la propria retribuzione netta comprensiva delle indennità e degli altri istituti contrattuali nel 2020 era stata pari a euro 3.540,23 per 13 mensilità. Ciò premesso chiedeva: “disporre l'affidamento condiviso della figlia minore
e l'esercizio congiunto della potestà genitoriale con tempi Per_10
Pag. 16 di 27 paritetici di permanenza della minore con ciascun genitore come di seguito: lunedì dall'orario di uscita da scuola, fino all'orario di ingresso a scuola di mercoledì con il padre;
mercoledì dall'orario di uscita da scuola, fino all'orario di ingresso a scuola di venerdì con la madre;
venerdì dall'orario di uscita da scuola, fino all'orario di ingresso a scuola di lunedì, a settimane alterne il padre e la madre;
festività natalizie: dal 24 dicembre al 30 gennaio con la madre e dal 31 dicembre con il padre ad anni alterni;
festività di Pasqua: ad anni alterni trascorrerà il Per_3
giorno di pasqua e pasquetta con ciascuno dei genitori;
quando trascorrerà la Pasqua con la madre, rimarrà con il padre il lunedì di
Pasquetta e viceversa;
vacanze estive: alternerà 15 giorni con il Per_3
padre e 15 giorni con la madre. Quanto sopra compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni scolastici e le attività di
e diversi e migliori accordi tra i coniugi. 3) Per_3 Pt_4 Per_3
manterrà la propria residenza e abiterà continuativamente nella casa familiare di proprietà del signor a Noale (VE) in via Contea n. 13 CP_1
con alternanza dei genitori fino a quando la figlia non si renderà autonoma;
4) il signor verserà alla moglie un contributo al CP_1
mantenimento della figlia di euro 687,50 da corrispondersi Per_3
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla signora Parte_1
con rivalutazione ISTAT annuale con riserva di rideterminare detto importo in ragione della effettiva capacità economica (patrimoniale e reddituale) della signora e delle diverse esigenze e tenore di vita Parte_1
di che dovessero essere accertati in corso di causa;
5) le spese Per_3
straordinarie come previste e regolamentate dall'art. 16 del“Protocollo di
Pag. 17 di 27 intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” sottoscritto in data 20.09.2019 tra il Presidente del Tribunale di Venezia e il presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia verranno ripartitetra i coniugi nella misura del 50%; 6) per tutta la durata dell'affidamento alternato le spese per le utenze, per la legna, per la colf
(una mattina alla settimana) e per il giardiniere (due giornate all'anno) e gli interventi di ordinaria manutenzione relativi all'abitazione sita a Noale
(VE) in via Contea n. 13 verranno ripartiti al 50% tra ciascuno dei genitori;
7) assegno di mantenimento in favore della signora Parte_1
: in considerazione di quanto dedotto in narrativa viene
[...]
contestato il diritto all'assegno di mantenimento in favore della signora
poiché la stessa è economicamente autosufficiente e, comunque Parte_1
nelle condizioni di poter reperire un'occupazione; in via subordinata, viene quantificato in euro 400,00 accertato l'effettivo contributo fornito dalla signora alla conduzione della vita familiare e alla Parte_1
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, in relazione all'età della ricorrente e alla durata del matrimonio a cui andrà parametrato e considerata la funzione assistenziale perseguita ovvero in ragione del tenore di vita goduto dalla ricorrente durante il matrimonio e considerato l'attuale livello reddituale del marito;
da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla signora Parte_1
con rivalutazione ISTAT annuale con riserva di rideterminare detto importo in ragione della effettiva capacità economica (patrimoniale e reddituale) della signora che dovesse essere accertata in corso Parte_1
di causa e fintanto che la stessa non reperirà un'occupazione adeguata;
8)
Pag. 18 di 27 nel caso in cui a seguito dell'accoglimento della richiesta di affidamento paritetico alternato la signora dovesse sostenere la spesa per un Parte_1
canone di locazione il signor contribuirà al pagamento del predetto CP_1
canone fino a concorrenza di euro 400,00 per la durata di 12 mesi”.
Il Giudice, dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 22.4.2021, con ordinanza di data 2.8.21, disponeva: “l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé previo accordo con la medesima e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e, in ogni caso, quanto meno: a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane di spettanza del weekend al padre e a due giorni consecutivi infrasettimanali con pernotto nelle settimane di spettanza del weekend alla madre;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
per le intere vacanze pasquali o per quelle di Carnevale, ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
assegna la casa coniugale sita in Noale, via Contea n. 13, e gli arredi in essa contenuti, a
, quale genitore convivente in via prevalente con la Parte_1
figlia; dispone che contribuisca al mantenimento della CP_1
figlia mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di euro
900,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie relative alla minore, per le quali si richiama il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
dispone che Pagin
Pag. 19 di 27 versi a la somma mensile di euro 600,00 CP_1 Parte_1
qua-le assegno di mantenimento del coniuge”.
Su concorde richiesta delle parti era stata pronunciata sentenza non definitiva di data 16.6.2022 sullo status con cui era stata dichiarata la separazione tra i coniugi. Con ordinanza di rimessione in istruttoria il collegio assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Veniva quindi richiesta una prima modifica dei provvedimenti provvisori assunti da parte del resistente, in quanto la figlia si era trasferita Per_3
presso il padre. Il Giudice, disposta l'audizione della minore, con ordinanza di data 10.2.2023, disponeva: “revoca l'obbligo a carico del di CP_1
corrispondere alla moglie l'assegno di euro 900 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di novembre 2021; la figlia minore sarà localizzata presso il padre ed il programma di frequentazione con la madre, salva una diversa articolazione in sede di
C.T.U., sarà organizzato come indicato in motivazione;
pone a carico della
l'obbligo di versare euro 200 in favore del a titolo di Parte_1 CP_1
concorso per il mantenimento della figlia;
somma da versare al domicilio del creditore entro il giorno 15 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all'indice Istat FOI a partire dal mese di febbraio 202a prendendo a base
l'indice di febbraio 2023; assegna la casa coniugale sita in Noale, via
Contea n. 13, al;
pone a carico del l'obbligo di versare CP_1 CP_1
l'importo di euro 1.200 in favore della a titolo di concorso nel Parte_1
suo mantenimento con decorrenza dell'incremento dal momento dell'effettivo rilascio dell'immobile; somma da versare al domicilio del creditore entro il giorno 15 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base
Pag. 20 di 27 all'indice Istat FOI a partire dal mese di febbraio 202a prendendo a base
l'indice di febbraio 2023.
Quindi con ordinanza di data 10.2.23 il giudice, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, stante le forti criticità esistenti nel rapporto tra la madre e la figlia, disponeva una C.T.U. psicologica, disattendeva la prova per testimoni dedotta dalle parti, disponeva indagini da parte della
G.d.F. e CTU contabile. In data 26.10.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso dell'avv. . La Controparte_10
causa veniva regolarmente riassunta e all'udienza del 18.04.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'istanza formulata in data
11.09.2023 con la quale aveva chiesto, a parziale modifica delle ordinanze del 04.09.2023 con le quali il G.I. ha liquidato i compensi ai CCTTUU nominati in corso di causa, che i suddetti compensi fossero anticipati da parte dell'Erario in ragione dell'intervenuta ammissione della parte al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e la modifica dei provvedimenti provvisori;
parte resistente, a sua volta, chiedeva la revoca del gratuito patrocinio di parte ricorrente e, in subordine, la dimidiazione degli importi liquidati ai consulenti tecnici d'ufficio nominati in causa e la modifica dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal Tribunale in data 13.02.2024. Il
Giudice rigettava con ordinanza 2.8.24 le rispettive istanze di modifica dei provvedimenti provvisori, riservando la decisione sulle altre questioni al merito della causa. Il giudice quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 21 di 27 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La separazione personale delle parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva.
La figlia nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne per cui Per_3
nulla va disposto con riguardo al suo affidamento.
In relazione al suo mantenimento, va evidenziato che la figlia vive Per_3
oramai stabilmente presso la ex casa coniugale con il padre, il quale provvede attualmente per l'intero al suo mantenimento, avendo la stessa
, nei suoi atti, dichiarato che da giugno 2024 non paga il Parte_1
contributo al mantenimento della figlia.
Il padre attualmente vive nella casa coniugale di sua proprietà, del valore di circa 230.000,00 euro, e risulta essere in pensione, percependo un importo mensile di circa 3.300,00 euro. Egli ha inoltre incassato il TFR per totali
66.758,00, e nel 2022 aveva conti correnti con un attivo di circa 40.000,00 euro.
La madre non risulta svolgere attività lavorative, gode della Naspi di
731,57 euro, vive in un appartamento in locazione per cui paga un canone mensile di circa 600,00 euro. Nel 2022 era titolare di due conti correnti, con un saldo di circa 25.000,00 euro, che attualmente hanno un attivo poco significativo. Benchè abbia difficoltà, per problemi di salute, a mantenere la postazione eretta, come accertato dal certificato medico dimesso, comunque, ha una capacità lavorativa che può metter a frutto per mantenere sé stessa e la figlia con attività di carattere impiegatizio. Va inoltre tenuto presente che risulta provato in atti che effettivamente
Pag. 22 di 27 quest'ultima convive con il sig. , il quale in sede di deposizione CP_3
testimoniale ha dichiarato di avere una relazione affettiva con la signora
. Quest'ultimo ha affermato, all'epoca, di vivere presso un amico Parte_1
a Mestre, ma le evidenze portate dal ricorrente inducono a ritenere che questi si sia successivamente trasferito nell'appartamento preso in locazione dalla signora (sul campanello vi è il cognome di Parte_1
entrambi), per cui deve ritenersi che almeno quest'ultima divida gli oneri di locazione con il compagno.
Ora va ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n.
21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
In considerazione di quanto premesso, il Collegio ritiene di dover confermare l'obbligo per la signora a contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia con l'importo mensile di 150,00 euro, Per_3
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versare al sig. , CP_1
in quanto la richiesta di versamento diretto alla figlia è stata tardivamente introdotta, oltre al 30% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo di questo Tribunale.
Pag. 23 di 27 Andrà inoltre confermata l'assegnazione della casa coniugale al sig. . CP_1
La signora chiede inoltre la conferma della previsione di un Parte_1
assegno di mantenimento di un suo favore.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass.
n. 4327/22).
In considerazione della differenza reddituale esistente tra i due coniugi, come sopra evidenziata, e del buon tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, circostanza quest'ultima ammessa da entrambe le parti, deve essere confermata la previsione di un assegno di mantenimento in favore
Pag. 24 di 27 della . Tuttavia, il relativo importo deve essere rideterminato in Parte_1
considerazione del fatto che gli oneri di locazione di quest'ultima sono verosimilmente divisi con il nuovo compagno, con lei convivente, tenuto comunque conto del fatto che la signora ha comunque una Parte_1
capacità lavorativa che può mettere a frutto e che gran parte degli oneri di mantenimento della figlia gravano sul padre. In considerazione di quanto premesso va quindi imposto al di versare alla signora il CP_1 Parte_1
diverso importo di 700,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Quanto agli oneri di CTU, va innanzitutto osservato che i consulenti sono stati liquidati con decreto di data 4.9.2025 e che solo con la delibera di pari data vi è stata l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra , Parte_1
per cui i relativi oneri andranno posti in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, essendo esse state disposte nell'interesse della minore e, quella contabile, di entrambe le parti. La ricorrente inoltre ha tardivamente impugnato le due liquidazioni oltre il termine di cui all'art.
l'art. 170 D.P.R. 115/2002, di trenta giorni (Cass. n. 20054/22),
Inammissibile in quanto tardivamente proposta e comunque del tutto generica e sfornita di prova è altresì la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente “ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, 92
e 96 c.p.c”.
Può invece trovare accoglimento la richiesta di condanna della signora alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia pari a 900,00 euro mensili Per_3
Pag. 25 di 27 dal novembre 2021 al giugno 2022, essendo il relativo assegno stato revocato con tale decorrenza nell'ordinanza di data 10.2.23.
La domanda di declaratoria di revoca all'ammissione del gratuito patrocinio svolta da parte resistente andrà esaminata allorquando il procuratore di parte ricorrente svolgerà domanda di liquidazione del proprio compenso.
Quanto al regolamento delle spese di lite, comprensive dei due sub procedimenti di modifica dei provvedimenti provvisori, in considerazione della reciproca soccombenza, esse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, nel giudizio di separazione personale dei coniugi e così dispone;
Parte_1 CP_1
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia mediante il versamento a Per_11 [...]
dell'importo di 150,00 euro mensili, rivalutabili annualmente in CP_1
base agli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie, così come previste dal protocollo del Tribunale di Venezia;
Assegna la casa coniugale a;
CP_1
Pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
dell'importo di 700,00 euro mensili, rivalutabili Parte_5
annualmente in base agli indici ISTAT;
Pag. 26 di 27 Condanna alla restituzione degli importi indebitamente Parte_1
percepiti a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a Per_3
900,00 euro mensili, dal novembre 2021 al giugno 2022, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
Rigetta le altre domande svolte dalle parti;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, gli oneri di CTU già liquidati.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 27 di 27