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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1584/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1584/2024 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Domenico Lombardo (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto per separazione consensuale di coniugi ex art. 473bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., da ultimo depositate, con cui le parti si riportano al ricorso introduttivo al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio civile il 10 agosto 2009 in Trapani (TP), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 69, Parte II, Serie C,
Ufficio 1, anno 2009, unione dalla quale sono stati generati due figli, nato ad [...] Per_1
(TP) il 23.5.2002 e , nato ad [...] il [...] (entrambi maggiorenni ma non Per_2
ancora economicamente autosufficienti), allegando il venir meno dell'affectio coniugalis,
hanno chiesto dichiararsi la propria separazione personale, alle seguenti condizioni,
concordemente rassegnate:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio.
3. Il sig. resterà ad abitare nella casa coniugale, ubicata in Paceco (TP), in Via Seniazza CP_2
n.29, che risulta di proprietà dei suoi genitori, con tutte le pertinenze e dipendenze, mantenendo tutti
i mobili e le suppellettili ivi esistenti, ad esclusione degli arredi di una cameretta che rimarranno
invece alla sig.ra unitamente ai suoi beni personali, che la stessa provvederà a ritirare entro CP_1
e non oltre il giorno 30 gennaio 2025.
4. La sig.ra fisserà invece la propria residenza altrove, provvedendo a darne tempestiva CP_1
comunicazione al marito.
5. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della sig.ra i coniugi convengono CP_1
che il signor verserà alla moglie - entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a decorrere CP_2
da quello della firma del presente atto - la somma complessiva di Euro 100,00 mensili (Euro cento
virgola zero zero), da versarsi a mezzo vaglia postale, assegno bancario o circolare, oppure bonifico
bancario.
Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda, invece, il mantenimento dei due figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficienti, poiché entrambi frequentano dei corsi universitari, i coniugi
convengono di versare direttamente a ciascuno di essi la somma mensile di €.400,00 (Euro
quattrocento virgola zero zero).
Tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
6. I coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente, al pagamento del cinquanta per cento (50%)
ciascuno, delle spese mediche, delle spese universitarie, degli aggiornamenti e corsi riguardanti i figli e e più in generale di qualsivoglia altra spesa straordinaria da concordare Per_1 Per_2
preventivamente tra loro e dietro esibizione della relativa ricevuta di spesa.
7. I coniugi si danno atto reciprocamente che con l'esecuzione di ciascuna delle condizioni sopra
indicate, non avranno null'altro a che pretendere a nessun titolo, l'uno nei confronti dell'altra,
rilasciando, con la sottoscrizione del presente atto, ogni e più ampia quietanza liberatoria.
8. gli odierni istanti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., dichiarano, altresì, di volersi avvalere della
facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando al contempo di non volersi
riconciliare”.
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 28.1.2025, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno anche insistito in tutto quanto già dedotto nel predetto ricorso.
***
Tanto premesso, il Tribunale dichiara la separazione consensuale dei coniugi,
aderendo, altresì, in toto alle condizioni concordate dalle parti a corredo della stessa, in quanto non contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e conformi al superiore interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione consensuale tra nata ad [...] il Controparte_1
5.6.1980 (C.F.: ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
16.1.1967 (C.F.: , che hanno contratto matrimonio civile il 10 agosto C.F._2
2009 in Trapani (TP), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Trapani al n. 69, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2009, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate in parte motiva;
spese compensate;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 08.05.2025.
Il Giudice rel./est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1584/2024 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Domenico Lombardo (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto per separazione consensuale di coniugi ex art. 473bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., da ultimo depositate, con cui le parti si riportano al ricorso introduttivo al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio civile il 10 agosto 2009 in Trapani (TP), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 69, Parte II, Serie C,
Ufficio 1, anno 2009, unione dalla quale sono stati generati due figli, nato ad [...] Per_1
(TP) il 23.5.2002 e , nato ad [...] il [...] (entrambi maggiorenni ma non Per_2
ancora economicamente autosufficienti), allegando il venir meno dell'affectio coniugalis,
hanno chiesto dichiararsi la propria separazione personale, alle seguenti condizioni,
concordemente rassegnate:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio.
3. Il sig. resterà ad abitare nella casa coniugale, ubicata in Paceco (TP), in Via Seniazza CP_2
n.29, che risulta di proprietà dei suoi genitori, con tutte le pertinenze e dipendenze, mantenendo tutti
i mobili e le suppellettili ivi esistenti, ad esclusione degli arredi di una cameretta che rimarranno
invece alla sig.ra unitamente ai suoi beni personali, che la stessa provvederà a ritirare entro CP_1
e non oltre il giorno 30 gennaio 2025.
4. La sig.ra fisserà invece la propria residenza altrove, provvedendo a darne tempestiva CP_1
comunicazione al marito.
5. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della sig.ra i coniugi convengono CP_1
che il signor verserà alla moglie - entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a decorrere CP_2
da quello della firma del presente atto - la somma complessiva di Euro 100,00 mensili (Euro cento
virgola zero zero), da versarsi a mezzo vaglia postale, assegno bancario o circolare, oppure bonifico
bancario.
Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda, invece, il mantenimento dei due figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficienti, poiché entrambi frequentano dei corsi universitari, i coniugi
convengono di versare direttamente a ciascuno di essi la somma mensile di €.400,00 (Euro
quattrocento virgola zero zero).
Tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
6. I coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente, al pagamento del cinquanta per cento (50%)
ciascuno, delle spese mediche, delle spese universitarie, degli aggiornamenti e corsi riguardanti i figli e e più in generale di qualsivoglia altra spesa straordinaria da concordare Per_1 Per_2
preventivamente tra loro e dietro esibizione della relativa ricevuta di spesa.
7. I coniugi si danno atto reciprocamente che con l'esecuzione di ciascuna delle condizioni sopra
indicate, non avranno null'altro a che pretendere a nessun titolo, l'uno nei confronti dell'altra,
rilasciando, con la sottoscrizione del presente atto, ogni e più ampia quietanza liberatoria.
8. gli odierni istanti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., dichiarano, altresì, di volersi avvalere della
facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando al contempo di non volersi
riconciliare”.
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 28.1.2025, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno anche insistito in tutto quanto già dedotto nel predetto ricorso.
***
Tanto premesso, il Tribunale dichiara la separazione consensuale dei coniugi,
aderendo, altresì, in toto alle condizioni concordate dalle parti a corredo della stessa, in quanto non contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e conformi al superiore interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione consensuale tra nata ad [...] il Controparte_1
5.6.1980 (C.F.: ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
16.1.1967 (C.F.: , che hanno contratto matrimonio civile il 10 agosto C.F._2
2009 in Trapani (TP), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Trapani al n. 69, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2009, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate in parte motiva;
spese compensate;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 08.05.2025.
Il Giudice rel./est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo