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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Anno 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 7708/2023
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intimazione di Parte_1
sfratto, dall'Avv. Maria Iuliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altavilla
Silentina (SA) alla Via Vigna Delle Canne, n. 9
– attrice –
CONTRO
” – in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , rappresentati e difesi, giusta Controparte_2
procura a margine della memoria integrativa, dall'Avv. Anna Lisa Baglivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castel San Lorenzo (SA) alla Via Principi Carafa, n. 166
1 – convenuti –
Avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione.
Conclusioni delle parti: all'udienza di discussione del 25 Marzo 2025, le parti concludevano come da verbale. All'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc.
civ., la causa era decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza, riservando giorni quindici per il deposito della motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di avere concesso in Parte_1
locazione ad uso diverso, con contratto stipulato in data 2 febbraio 2022, registrato il 7
[... febbraio 2022 al n. 460/3T presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Eboli (SA), alla
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – e garantito solidalmente CP_1
con fideiussione sottoscritta in calce da e , un immobile CP_2 Controparte_2
ubicato in LA (SA) alla Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 95 identificato in
NCEU del Comune di LA (SA) al foglio35, particella 248, sub. 1, particella 249, sub
2 di circa mq 85, per la durata di anni sei al canone annuo di € 3.600,00, da corrispondersi in rate mensili di € 300,00, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la conduttrice ed i fideiussori al fine di sentire convalidare lo sfratto per morosità, ovvero, in subordine, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio, stante il mancato pagamento dei canoni concernenti le mensilità da luglio 2022 ad aprile 2023, per un importo complessivo di € 3.000,00. Instava altresì per l'emissione di decreto ingiuntivo esecutivo in solido a carico della conduttrice e dei fideiussori e CP_2 CP_2
2 (il primo anche in proprio, siccome amministratore unico della “ ”) CP_2 Controparte_1
dell'importo corrispondente alle dieci mensilità non corrisposte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti opponendosi alla convalida deducendo l'assenza di morosità stante la mancata utilizzazione dell'immobile locato.
All'udienza di comparizione delle parti del 27 ottobre 2023, questo Giudice, dato atto del non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile, siccome avvenuto in data 11 luglio 2023, come dichiarato dal procuratore di parte attrice, rigettava la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, disponendo il mutamento del rito, con contestuale fissazione dell'udienza di discussione del 19 marzo 2024 e concessione all'attrice ed alla convenuta di termine, rispettivamente, di venti e dieci giorni prima di detta udienza, per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
Cancelleria, assegnando altresì a parte intimante termine di giorni 15, con decorrenza dal 28
ottobre 2023, per la proposizione del tentativo obbligatorio di mediazione.
Indi la causa, istruita in modo documentale, perveniva all'udienza del 25 marzo 2025 ove,
sulle conclusioni dei procuratori costituiti, era decisa alla presenza di questi ultimi dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, avendo parte attrice espletato il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 21 dicembre 2023,
nel procedimento di mediazione n. protocollo n. 1727/2023, depositato telematicamente dall'attrice in data 24 febbraio 2024).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che, nella fattispecie, pur costituendo circostanza pacifica fra le parti l'omessa corresponsione dei canoni di locazione alle scadenze contrattualmente concordate,
parte convenuta deduce l'assenza di morosità asserendo la mancata utilizzazione
3 dell'immobile locato, da cui discenderebbe la inoperatività di fatto del contratto di locazione e la volontà a più riprese manifestata sin dal mese di luglio 2022 da parte degli odierni convenuti di voler restituire le chiavi.
Orbene, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.; in tal senso, ex multiis, Cass. Civ.,
sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2099; Cass. Civ., 18 gennaio 2008, n. 261), l'autosospensione dei canoni (eccezion fatta per i casi in cui venga a mancare completamente la controprestazione da parte del locatore) è inammissibile, costituendo altrimenti l'unilaterale diminuzione e/o sospensione del canone un'alterazione del sinallagma contrattuale. Ne
discende che il mancato utilizzo da parte della conduttrice, non essendo riconducibile a vizi dell'immobile locato che ne abbiano reso impossibile l'utilizzo, non può costituire motivo di giustificazione per la mancata corresponsione dei canoni che si configura come grave inadempimento.
Va dunque accolta la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della conduttrice, nulla disponendosi in ordine al rilascio dell'immobile, siccome già avvenuto in data 11 luglio 2023.
Parte conduttrice deduce inoltre, a confutazione del proprio inadempimento, di avere a più
riprese manifestato alla locatrice, sin dal luglio 2022, la propria volontà di restituire le chiavi dell'immobile.
Orbene, detta eccezione, non è provata, mancando agli atti l'allegazione di un recesso dal contratto ritualmente manifestato dalla conduttrice e notificato alla controparte, dal quale far decorrere il termine semestrale di preavviso durante il quale la convenuta avrebbe dovuto comunque corrispondere i canoni di locazione. Ne consegue che la domanda di parte attrice di condanna della conduttrice, in solido con i fideiussori, al pagamento dei canoni di locazione insoluti, ammontanti ad 3.600,00, deve essere accolta.
4 A tali somme debbono essere aggiunti interessi dal dì della debenza sino a quello dell'effettivo soddisfo.
Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 cod.
proc. civ.). Ne consegue la condanna della convenuta anche al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7708/2023 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra richiesta, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA risolto per grave inadempimento della convenuta – in Controparte_1
persona del suo amministratore unico – il contratto di locazione per cui è giudizio;
2) CONDANNA solidalmente la convenuta “ – in persona del suo Controparte_1
amministratore unico –, e al pagamento, in favore CP_2 Controparte_2
dell'attrice , dei canoni insoluti al momento della restituzione dell'immobile Parte_1
5 ammontanti ad € 3.600,00, oltre interessi legali a far data dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA la convenuta ” – in persona del suo amministratore unico – Controparte_1
al rimborso in favore dell'attrice delle spese di mediazione ammontanti ad € Parte_1
129, 32, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
4) CONDANNA la convenuta ” – in persona del suo amministratore unico – Controparte_1
al pagamento, in favore dell'attrice , delle spese di giudizio che liquida Parte_1
complessivamente in € 1.967,00, di cui € 266,00 per esborsi ed € 1.701,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e Cassa, come per legge.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 7708/2023
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intimazione di Parte_1
sfratto, dall'Avv. Maria Iuliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altavilla
Silentina (SA) alla Via Vigna Delle Canne, n. 9
– attrice –
CONTRO
” – in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , rappresentati e difesi, giusta Controparte_2
procura a margine della memoria integrativa, dall'Avv. Anna Lisa Baglivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castel San Lorenzo (SA) alla Via Principi Carafa, n. 166
1 – convenuti –
Avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione.
Conclusioni delle parti: all'udienza di discussione del 25 Marzo 2025, le parti concludevano come da verbale. All'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc.
civ., la causa era decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza, riservando giorni quindici per il deposito della motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di avere concesso in Parte_1
locazione ad uso diverso, con contratto stipulato in data 2 febbraio 2022, registrato il 7
[... febbraio 2022 al n. 460/3T presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Eboli (SA), alla
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – e garantito solidalmente CP_1
con fideiussione sottoscritta in calce da e , un immobile CP_2 Controparte_2
ubicato in LA (SA) alla Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 95 identificato in
NCEU del Comune di LA (SA) al foglio35, particella 248, sub. 1, particella 249, sub
2 di circa mq 85, per la durata di anni sei al canone annuo di € 3.600,00, da corrispondersi in rate mensili di € 300,00, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la conduttrice ed i fideiussori al fine di sentire convalidare lo sfratto per morosità, ovvero, in subordine, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio, stante il mancato pagamento dei canoni concernenti le mensilità da luglio 2022 ad aprile 2023, per un importo complessivo di € 3.000,00. Instava altresì per l'emissione di decreto ingiuntivo esecutivo in solido a carico della conduttrice e dei fideiussori e CP_2 CP_2
2 (il primo anche in proprio, siccome amministratore unico della “ ”) CP_2 Controparte_1
dell'importo corrispondente alle dieci mensilità non corrisposte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti opponendosi alla convalida deducendo l'assenza di morosità stante la mancata utilizzazione dell'immobile locato.
All'udienza di comparizione delle parti del 27 ottobre 2023, questo Giudice, dato atto del non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile, siccome avvenuto in data 11 luglio 2023, come dichiarato dal procuratore di parte attrice, rigettava la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, disponendo il mutamento del rito, con contestuale fissazione dell'udienza di discussione del 19 marzo 2024 e concessione all'attrice ed alla convenuta di termine, rispettivamente, di venti e dieci giorni prima di detta udienza, per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
Cancelleria, assegnando altresì a parte intimante termine di giorni 15, con decorrenza dal 28
ottobre 2023, per la proposizione del tentativo obbligatorio di mediazione.
Indi la causa, istruita in modo documentale, perveniva all'udienza del 25 marzo 2025 ove,
sulle conclusioni dei procuratori costituiti, era decisa alla presenza di questi ultimi dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, avendo parte attrice espletato il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 21 dicembre 2023,
nel procedimento di mediazione n. protocollo n. 1727/2023, depositato telematicamente dall'attrice in data 24 febbraio 2024).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che, nella fattispecie, pur costituendo circostanza pacifica fra le parti l'omessa corresponsione dei canoni di locazione alle scadenze contrattualmente concordate,
parte convenuta deduce l'assenza di morosità asserendo la mancata utilizzazione
3 dell'immobile locato, da cui discenderebbe la inoperatività di fatto del contratto di locazione e la volontà a più riprese manifestata sin dal mese di luglio 2022 da parte degli odierni convenuti di voler restituire le chiavi.
Orbene, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.; in tal senso, ex multiis, Cass. Civ.,
sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2099; Cass. Civ., 18 gennaio 2008, n. 261), l'autosospensione dei canoni (eccezion fatta per i casi in cui venga a mancare completamente la controprestazione da parte del locatore) è inammissibile, costituendo altrimenti l'unilaterale diminuzione e/o sospensione del canone un'alterazione del sinallagma contrattuale. Ne
discende che il mancato utilizzo da parte della conduttrice, non essendo riconducibile a vizi dell'immobile locato che ne abbiano reso impossibile l'utilizzo, non può costituire motivo di giustificazione per la mancata corresponsione dei canoni che si configura come grave inadempimento.
Va dunque accolta la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della conduttrice, nulla disponendosi in ordine al rilascio dell'immobile, siccome già avvenuto in data 11 luglio 2023.
Parte conduttrice deduce inoltre, a confutazione del proprio inadempimento, di avere a più
riprese manifestato alla locatrice, sin dal luglio 2022, la propria volontà di restituire le chiavi dell'immobile.
Orbene, detta eccezione, non è provata, mancando agli atti l'allegazione di un recesso dal contratto ritualmente manifestato dalla conduttrice e notificato alla controparte, dal quale far decorrere il termine semestrale di preavviso durante il quale la convenuta avrebbe dovuto comunque corrispondere i canoni di locazione. Ne consegue che la domanda di parte attrice di condanna della conduttrice, in solido con i fideiussori, al pagamento dei canoni di locazione insoluti, ammontanti ad 3.600,00, deve essere accolta.
4 A tali somme debbono essere aggiunti interessi dal dì della debenza sino a quello dell'effettivo soddisfo.
Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 cod.
proc. civ.). Ne consegue la condanna della convenuta anche al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7708/2023 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra richiesta, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA risolto per grave inadempimento della convenuta – in Controparte_1
persona del suo amministratore unico – il contratto di locazione per cui è giudizio;
2) CONDANNA solidalmente la convenuta “ – in persona del suo Controparte_1
amministratore unico –, e al pagamento, in favore CP_2 Controparte_2
dell'attrice , dei canoni insoluti al momento della restituzione dell'immobile Parte_1
5 ammontanti ad € 3.600,00, oltre interessi legali a far data dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA la convenuta ” – in persona del suo amministratore unico – Controparte_1
al rimborso in favore dell'attrice delle spese di mediazione ammontanti ad € Parte_1
129, 32, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
4) CONDANNA la convenuta ” – in persona del suo amministratore unico – Controparte_1
al pagamento, in favore dell'attrice , delle spese di giudizio che liquida Parte_1
complessivamente in € 1.967,00, di cui € 266,00 per esborsi ed € 1.701,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e Cassa, come per legge.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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