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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 7848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. VOL. 7848/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SANTORI PATRIZIO elettivamente domiciliato in VIA VERMENA N. 10
40139 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTORI PATRIZIO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 557/2024 pubbl. il 14.11.2024 nel presente procedimento avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rinviata all'udienza del
29.5.2025 con disposizione di svolgimento a mezzo di scambio di note scritte.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Esse vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo, dandosi atto che dall'unione non sono nati figli.
Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. ) nata in Parte_1 C.F._1
Palazzago (BG) il 18.06.1996 e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Marocco), il 31.03.1983, contratto a norma del codice civile il giorno 01.12.2018 in Bologna (BO), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto n. 592 P.
1- Anno 2018, ordinando all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi esprimono la volontà di continuare a vivere separati prestandosi al contempo reciproco rispetto. La convivenza è già venuta meno, vivendo i coniugi in abitazioni diverse: il sig. in Bologna Parte_2
(BO), in via Dionisio Calvart n. 7/2 mentre la sig.ra in Palazzago (BG), alla via Bissaroli n. 8. Parte_1
2. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
I coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno provvederà al proprio mantenimento, pertanto dichiarano non avere reciprocamente nulla a pretendere quale concorso al mantenimento dell'altro.
3. PATRIMONIO MOBILIARE
I coniugi danno atto di aver già regolamentato ogni rapporto di natura economico-patrimoniale fra gli stessi esistente, non avendo beni mobili e mobili registrati comuni e che, pertanto, nulla vi è più da dividere.
4. PATRIMONIO IMMOBILIARE
I coniugi danno atto, in ordine ai beni immobili, di non essere comproprietari di alcun immobile e che, pertanto, nulla vi è più da dividere.
3- Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. VOL. 7848/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SANTORI PATRIZIO elettivamente domiciliato in VIA VERMENA N. 10
40139 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTORI PATRIZIO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 557/2024 pubbl. il 14.11.2024 nel presente procedimento avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rinviata all'udienza del
29.5.2025 con disposizione di svolgimento a mezzo di scambio di note scritte.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Esse vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo, dandosi atto che dall'unione non sono nati figli.
Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. ) nata in Parte_1 C.F._1
Palazzago (BG) il 18.06.1996 e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Marocco), il 31.03.1983, contratto a norma del codice civile il giorno 01.12.2018 in Bologna (BO), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto n. 592 P.
1- Anno 2018, ordinando all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi esprimono la volontà di continuare a vivere separati prestandosi al contempo reciproco rispetto. La convivenza è già venuta meno, vivendo i coniugi in abitazioni diverse: il sig. in Bologna Parte_2
(BO), in via Dionisio Calvart n. 7/2 mentre la sig.ra in Palazzago (BG), alla via Bissaroli n. 8. Parte_1
2. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
I coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno provvederà al proprio mantenimento, pertanto dichiarano non avere reciprocamente nulla a pretendere quale concorso al mantenimento dell'altro.
3. PATRIMONIO MOBILIARE
I coniugi danno atto di aver già regolamentato ogni rapporto di natura economico-patrimoniale fra gli stessi esistente, non avendo beni mobili e mobili registrati comuni e che, pertanto, nulla vi è più da dividere.
4. PATRIMONIO IMMOBILIARE
I coniugi danno atto, in ordine ai beni immobili, di non essere comproprietari di alcun immobile e che, pertanto, nulla vi è più da dividere.
3- Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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