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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6147/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa Cristiana Gaveglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello al n. 6147/2023 R.G.C., contro la sentenza del
Giudice di pace di Bari n. 351/23 del 14 febbraio 2023 promossa da:
(CF ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
76011 (BT) e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Corato al
Viale Cadorna n. 12/N, presso e nello studio dell'Avv. Pieraldo Capogna del foro di
AN (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 080.8853079 e/o indirizzo PEC:
, Email_1
- PARTE APPELLANTE-
pagina 1 di 9 CONTRO
(P.IVA ), in persona del Presidente della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Marino Controparte_2
(C.F. ), dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura apposta C.F._3
in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro
n. 31-33, presso l'Avvocatura Regionale, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni di cancelleria inerenti la causa all'indirizzo PEC:
Email_2
- PARTE APPELLATA-
E CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante Sindaco pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
AL AD (cf: ) in virtù di procura speciale in atti, e presso la C.F._4
stessa elettivamente domiciliato in Bari al Lungomare Nazario Sauro n.29 (al fine delle notificazioni e comunicazioni si indica quale indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
- PARTE APPELLATA-
CONCLUSIONI di PARTE APPELLANTE:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 351/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Barri Avv. Minerva del 06.02.2023, depositata in cancelleria in data pagina 2 di 9 14.02.2023 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1) Accertare e dichiarare responsabili del sinistro in narrativa, per tutti i fatti e le ragioni sopra esposte, le convenute in persona dei loro legali rappresentanti p.t., ex art. 2052, 2051 c.c. e invia subordinata ex art. 2043 c.c., in solido tra loro, per aver violato le norme di legge in materia di controllo e prevenzione di danni causati dalla fauna selvatica ed in materia di custodia della strada e danno da fatto illecito;
2) Per l'effetto, condannare le convenute in solido tra loro ex art. 2052,
2051 c.c. e in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. , che si quantifica in Euro Parte_1
4.999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99 euro), somma come in narrativa determinata, oltre danno morale da determinarsi in via equitativa, o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito;
3) Condannare le convenute in solido tra loro ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria, per non aver aderito all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, quantificato in via equitativa, nei limiti di competenza del
Giudice di Pace adito;
4) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le domande, richieste, eccezioni e istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di Pace di Bari nel corso del giudizio 6014/2021 R.G. per i motivi meglio esposti nel presente atto;
3)
Condannare gli appellati al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI di PARTE APPELLATA REGIONE PUGLIA:
- il rigetto dell'avverso atto di appello perché inammissibile e comunque infondato;
– la conferma della sentenza appellata n. 351/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Bari, avv. Massimo Nicola Minerva, pubblicata in data 14 febbraio 2023;
pagina 3 di 9 – la condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex (23,80%) e (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del CP_5 CP_6
C.A.P. e dell'I.V.A.
CONCLUSIONI di PARTE APPELLATA Controparte_7
[...]
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
ingiustamente coinvolta nel presente giudizio, del tutto estranea agli accadimenti
[...]
per cui è causa per essere priva di competenze, proprie o delegate, nella materia in argomento;
- rigettare l'appello così come proposto perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti confermando in tutto il contenuto della sentenza gravata;
- in ogni caso condannare parte appellante, o chi spetti, al pagamento di spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio in favore della Controparte_3
ivi compresi gli oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'IVA
[...]
dovuti, essendo la P.A. difesa da avvocati interni, iscritti nell'Albo Speciale deli
Avvocati degli Enti Pubblici
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante generalizzato in intestazione ha convenuto in giudizio la e CP_1
la per sentirle condannare al risarcimento dei danni da egli Controparte_3
subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorsogli la sera del 25 gennaio 2021, quando alla guida dell'autovettura Fiat Pungo Evo di sua proprietà tg. EA641DW, lungo la strada provinciale n. 238, da Altamura in direzione Corato, nelle vicinanze dell'incrocio con la strada provinciale n. 35, era costretto ad una sterzata improvvisa che ne comportava l'uscita di strada e il ribaltamento del veicolo. Secondo la sua pagina 4 di 9 prospettazione, la causa dell'incidente era da attribuirsi al repentino attraversamento stradale di un cinghiale, donde la responsabilità degli enti pubblici convenuti, ai sensi degli artt. 2051 e 2052 cod. civ. in via di principalità, e in subordine dell'art. 2043 cod. civ., in ragione delle funzioni amministrative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica, loro devolute dalla legge quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157.
Con citazione davanti al Giudice di pace di Bari chiedeva pertanto la condanna dei due enti pubblici convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, consistenti nella riparazione dei danni riportati dal veicolo, ricondotti al limite di € 4.999,99 della competenza per valore del giudice adito (secondo la disciplina vigente all'epoca di proposizione della domanda), oltre al danno non patrimoniale.
All'esito dell'istruttoria testimoniale e della c.t.u. ricostruttiva della dinamica e dei danni, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione la domanda era respinta.
Affermata la legittimazione passiva degli enti pubblici convenuti, nel merito la pronuncia di primo grado considerava non provati i fatti addotti a fondamento della domanda proposta e non escludeva profili di colpa concorrente del danneggiato.
L'attore ha proposto appello.
Si sono costituite la e la CP_1 Controparte_3
Con un primo ordine di censure nei confronti della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria l'appello deduce che sarebbero state erroneamente valutate le risultanze di prova emerse all'esito dell'istruttoria svolta in giudizio, consistita nell'escussione del soggetto trasportato dall'attore al momento del sinistro ( e del Persona_1
carrozziere incaricato dalla riparazione del veicolo ( ), e nello svolgimento Testimone_1
di una c.t.u. sulla dinamica del sinistro e la stima dei danni. Si sostiene che l'istruttoria avrebbe confermato la circostanza dell'improvviso attraversamento stradale del cinghiale che sarebbe all'origine della fuoriuscita di strada del mezzo. Inoltre, sulla base di della c.t.u. sarebbe anche stata provata la riconducibilità dei danni al sinistro come ricostruito dalla testimonianza del trasportato. Per
contro
- si aggiunge - gli enti pubblici convenuti, che non hanno formulato alcuna istanza istruttoria, non avrebbero dato alcuna pagina 5 di 9 prova contraria rispetto ai fatti costituitivi della domanda risarcitoria, e cioè l'assenza del nesso di causalità tra il fatto all'origine del danno e l'adozione di cautele idonee a prevenire pericoli per gli utenti della strada.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulla domanda di condanna degli enti pubblici convenuti ex art. 96 cod. proc. civ. per mancata adesione alla negoziazione assistita.
I motivi sono fondati.
Contrariamente a quanto statuito dalla sentenza, deve innanzitutto ritenersi provato il fatto costitutivo dell'ipotesi di responsabilità dedotta in giudizio, consistente nell'improvviso attraversamento di un cinghiale che ha costretto l'attore ad una manovra di fortuna per evitare l'impatto con conseguente fuoriuscita dalla strada e ribaltamento del veicolo. Il menzionato testimone che al momento dell'incidente era Persona_1
trasportato, ha riferito quanto segue: “Indossavamo la cintura di sicurezza, andavamo piano a causa della pioggia e della strada buia. Il cinghiale sbucò dalla sinistra e il sig.
svoltò a destra per evitare l'impatto, finendo nel terreno. la macchina così si Pt_1
capovolse sul lato sinistro”.
L'attendibilità della testimonianza ora riportata, su cui non vi sono deduzioni degli enti pubblici convenuti, è quindi avvalorata dalla ricostruzione dell'incidente compiuta dal c.t.u. nominato dal giudice di primo grado, perito industriale Nella propria Persona_2
relazione l'ausiliario ha espresso l'avviso secondo cui i danni riportati dal veicolo - così descritti “alla fiancata sinistra”, e “di natura strisciante, con direzionalità della forza
d'urto anteroposteriore ovvero davanti verso dietro e di grave intensità; interessati dalla forza d'urto i due paraurti, il retrovisore sinistro, la fanaleria anteriore e laterale, tutti i lamierati esterni di sinistra, i cristalli, nonché il complessivo ruota anteriore sinistro” - sono “per natura, entità, tipologia e morfologia possono ritenersi riconducibili allo strisciamento e sfregamento del veicolo sull'asfalto”. Anche sul punto, gli enti pubblici convenuti non contestano l'affermazione di piena compatibilità tra i pagina 6 di 9 danni riportati dal veicolo dell'attore con la dinamica dell'incidente, quale da questo ricostruita nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Come del pari si deduce nell'appello, non è stata provata alcuna condotta imprudente o negligente del danneggiato. A questo specifico riguardo, risulta non fondata su alcun elemento di prova la contraria statuizione, resa sul punto della sentenza di primo grado, secondo cui l'attore “non ha tenuto una condotta tale da mettere in atto quella necessaria prudenza, in quelle determinate condizioni di tempo e di luogo, al fine di evitare l'evento anche in presenza di un ostacolo”.
L'istruttoria svolta in primo grado ha inoltre consentito di provare anche i danni subiti al veicolo di proprietà dell'attore, di cui è domandato il ristoro, consistenti nelle spese da questo sostenute per la riparazione. La circostanza è stata riferita dal carrozziere, appositamente assunto a testimonianza sul punto.
Così ricostruiti i fatti di causa, in diritto, deve innanzitutto essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla la quale sostiene che la CP_1
responsabilità per la gestione della fauna selvatica sarebbe nel caso di specie imputabile all' , ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge Controparte_8
quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394, nel cui territorio è avvenuto l'incidente. La legittimazione passiva della oltre che della CP_1 Controparte_3
è stata affermata dalla sentenza di primo grado con statuizione espressa e non
[...]
oggetto di appello incidentale, per cui il relativo capo di pronuncia è divenuto intangibile a seguito del formarsi su di esso del giudicato interno.
Oltre che legittimata passiva la è da considerarsi anche responsabile esclusiva CP_1
dell'evento dannoso, quale ente pubblico cui ai sensi della citata legge quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157, fanno capo le funzioni amministrative in materia di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica. Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, in questo caso il titolo di imputazione della responsabilità civile per danni è quello da omessa custodia, prevista dall'art. 2052 cod. civ. (in termini, tra le altre: Cass., III, 20 aprile 2020, n. 7969; VI, ord. 24 marzo 2021, n. 8206; ord. 27
pagina 7 di 9 gennaio 2022, n. 2502), rispetto al quale non è stata data la prova liberatoria del caso fortuito.
Nessun addebito di responsabilità può invece essere formulato nei confronti della
[...]
in favore della quale non consta che vi sia stata una delega di Controparte_3
funzioni in materia da parte del sovraordinato livello di governo regionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, la va condannata a pagare in CP_1
favore dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di €
4.999,00. Sul capitale così liquidato sono dovuti gli accessori tipici del credito di valore,
e cioè la rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI (indice dei prezzi per famiglie di operai e impiegati) annualmente vigente, dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, e gli interessi compensativi al saggio legale, con le stesse decorrenza e scadenza.
Al contrario, nulla è dovuto a titolo di danno non patrimoniale a fronte di un'allegazione del tutto generica e non sostenuta da alcun elemento concreto.
Quanto alle spese di causa per il doppio grado di giudizio, queste vanno poste a carico della in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione CP_1
fissata in dispositivo secondo i parametri ministeriali (decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato). Nei rapporti tra l'attore e la , invece, può essere disposta la compensazione. Controparte_3
Infine, va accolta altresì la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. per mancata adesione alla negoziazione assistita. Anche sotto il profilo in questione, infatti, il comportamento della è censurabile, perché ha vanificato CP_1
l'utilità di uno strumento deflattivo del contenzioso giurisdizionale, invece svoltosi per un doppio grado di giudizio, a fronte di una domanda di non rilevante importo economico ed obiettivamente fondata. La somma dovuta per questo titolo viene equitativamente determinata in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 351/23 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 14 febbraio 2023;
- condanna la a risarcire all'appellante i danni subiti per i fatti dedotti in CP_1
giudizio, liquidati in € 4.999,00, oltre agli accessori come in motivazione indicati;
- condanna la medesima a rifondere all'appellante le spese di causa, CP_1
complessivamente liquidate per il doppio grado di giudizio in € 2.000,00 (di cui €
700,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.300,00 per l'appello), oltre agli accessori come per legge;
- condanna, inoltre, la al pagamento in favore dell'appellante della CP_1
somma, equitativamente determinata, di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
- compensa le spese di causa nei rapporti tra il medesimo appellante e la
[...]
Controparte_3
Bari, il 9 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cristiana Gaveglio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa Cristiana Gaveglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello al n. 6147/2023 R.G.C., contro la sentenza del
Giudice di pace di Bari n. 351/23 del 14 febbraio 2023 promossa da:
(CF ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
76011 (BT) e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Corato al
Viale Cadorna n. 12/N, presso e nello studio dell'Avv. Pieraldo Capogna del foro di
AN (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 080.8853079 e/o indirizzo PEC:
, Email_1
- PARTE APPELLANTE-
pagina 1 di 9 CONTRO
(P.IVA ), in persona del Presidente della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Marino Controparte_2
(C.F. ), dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura apposta C.F._3
in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro
n. 31-33, presso l'Avvocatura Regionale, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni di cancelleria inerenti la causa all'indirizzo PEC:
Email_2
- PARTE APPELLATA-
E CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante Sindaco pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
AL AD (cf: ) in virtù di procura speciale in atti, e presso la C.F._4
stessa elettivamente domiciliato in Bari al Lungomare Nazario Sauro n.29 (al fine delle notificazioni e comunicazioni si indica quale indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
- PARTE APPELLATA-
CONCLUSIONI di PARTE APPELLANTE:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 351/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Barri Avv. Minerva del 06.02.2023, depositata in cancelleria in data pagina 2 di 9 14.02.2023 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1) Accertare e dichiarare responsabili del sinistro in narrativa, per tutti i fatti e le ragioni sopra esposte, le convenute in persona dei loro legali rappresentanti p.t., ex art. 2052, 2051 c.c. e invia subordinata ex art. 2043 c.c., in solido tra loro, per aver violato le norme di legge in materia di controllo e prevenzione di danni causati dalla fauna selvatica ed in materia di custodia della strada e danno da fatto illecito;
2) Per l'effetto, condannare le convenute in solido tra loro ex art. 2052,
2051 c.c. e in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. , che si quantifica in Euro Parte_1
4.999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99 euro), somma come in narrativa determinata, oltre danno morale da determinarsi in via equitativa, o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito;
3) Condannare le convenute in solido tra loro ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria, per non aver aderito all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, quantificato in via equitativa, nei limiti di competenza del
Giudice di Pace adito;
4) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le domande, richieste, eccezioni e istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di Pace di Bari nel corso del giudizio 6014/2021 R.G. per i motivi meglio esposti nel presente atto;
3)
Condannare gli appellati al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI di PARTE APPELLATA REGIONE PUGLIA:
- il rigetto dell'avverso atto di appello perché inammissibile e comunque infondato;
– la conferma della sentenza appellata n. 351/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Bari, avv. Massimo Nicola Minerva, pubblicata in data 14 febbraio 2023;
pagina 3 di 9 – la condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex (23,80%) e (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del CP_5 CP_6
C.A.P. e dell'I.V.A.
CONCLUSIONI di PARTE APPELLATA Controparte_7
[...]
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
ingiustamente coinvolta nel presente giudizio, del tutto estranea agli accadimenti
[...]
per cui è causa per essere priva di competenze, proprie o delegate, nella materia in argomento;
- rigettare l'appello così come proposto perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti confermando in tutto il contenuto della sentenza gravata;
- in ogni caso condannare parte appellante, o chi spetti, al pagamento di spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio in favore della Controparte_3
ivi compresi gli oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'IVA
[...]
dovuti, essendo la P.A. difesa da avvocati interni, iscritti nell'Albo Speciale deli
Avvocati degli Enti Pubblici
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante generalizzato in intestazione ha convenuto in giudizio la e CP_1
la per sentirle condannare al risarcimento dei danni da egli Controparte_3
subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorsogli la sera del 25 gennaio 2021, quando alla guida dell'autovettura Fiat Pungo Evo di sua proprietà tg. EA641DW, lungo la strada provinciale n. 238, da Altamura in direzione Corato, nelle vicinanze dell'incrocio con la strada provinciale n. 35, era costretto ad una sterzata improvvisa che ne comportava l'uscita di strada e il ribaltamento del veicolo. Secondo la sua pagina 4 di 9 prospettazione, la causa dell'incidente era da attribuirsi al repentino attraversamento stradale di un cinghiale, donde la responsabilità degli enti pubblici convenuti, ai sensi degli artt. 2051 e 2052 cod. civ. in via di principalità, e in subordine dell'art. 2043 cod. civ., in ragione delle funzioni amministrative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica, loro devolute dalla legge quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157.
Con citazione davanti al Giudice di pace di Bari chiedeva pertanto la condanna dei due enti pubblici convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, consistenti nella riparazione dei danni riportati dal veicolo, ricondotti al limite di € 4.999,99 della competenza per valore del giudice adito (secondo la disciplina vigente all'epoca di proposizione della domanda), oltre al danno non patrimoniale.
All'esito dell'istruttoria testimoniale e della c.t.u. ricostruttiva della dinamica e dei danni, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione la domanda era respinta.
Affermata la legittimazione passiva degli enti pubblici convenuti, nel merito la pronuncia di primo grado considerava non provati i fatti addotti a fondamento della domanda proposta e non escludeva profili di colpa concorrente del danneggiato.
L'attore ha proposto appello.
Si sono costituite la e la CP_1 Controparte_3
Con un primo ordine di censure nei confronti della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria l'appello deduce che sarebbero state erroneamente valutate le risultanze di prova emerse all'esito dell'istruttoria svolta in giudizio, consistita nell'escussione del soggetto trasportato dall'attore al momento del sinistro ( e del Persona_1
carrozziere incaricato dalla riparazione del veicolo ( ), e nello svolgimento Testimone_1
di una c.t.u. sulla dinamica del sinistro e la stima dei danni. Si sostiene che l'istruttoria avrebbe confermato la circostanza dell'improvviso attraversamento stradale del cinghiale che sarebbe all'origine della fuoriuscita di strada del mezzo. Inoltre, sulla base di della c.t.u. sarebbe anche stata provata la riconducibilità dei danni al sinistro come ricostruito dalla testimonianza del trasportato. Per
contro
- si aggiunge - gli enti pubblici convenuti, che non hanno formulato alcuna istanza istruttoria, non avrebbero dato alcuna pagina 5 di 9 prova contraria rispetto ai fatti costituitivi della domanda risarcitoria, e cioè l'assenza del nesso di causalità tra il fatto all'origine del danno e l'adozione di cautele idonee a prevenire pericoli per gli utenti della strada.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulla domanda di condanna degli enti pubblici convenuti ex art. 96 cod. proc. civ. per mancata adesione alla negoziazione assistita.
I motivi sono fondati.
Contrariamente a quanto statuito dalla sentenza, deve innanzitutto ritenersi provato il fatto costitutivo dell'ipotesi di responsabilità dedotta in giudizio, consistente nell'improvviso attraversamento di un cinghiale che ha costretto l'attore ad una manovra di fortuna per evitare l'impatto con conseguente fuoriuscita dalla strada e ribaltamento del veicolo. Il menzionato testimone che al momento dell'incidente era Persona_1
trasportato, ha riferito quanto segue: “Indossavamo la cintura di sicurezza, andavamo piano a causa della pioggia e della strada buia. Il cinghiale sbucò dalla sinistra e il sig.
svoltò a destra per evitare l'impatto, finendo nel terreno. la macchina così si Pt_1
capovolse sul lato sinistro”.
L'attendibilità della testimonianza ora riportata, su cui non vi sono deduzioni degli enti pubblici convenuti, è quindi avvalorata dalla ricostruzione dell'incidente compiuta dal c.t.u. nominato dal giudice di primo grado, perito industriale Nella propria Persona_2
relazione l'ausiliario ha espresso l'avviso secondo cui i danni riportati dal veicolo - così descritti “alla fiancata sinistra”, e “di natura strisciante, con direzionalità della forza
d'urto anteroposteriore ovvero davanti verso dietro e di grave intensità; interessati dalla forza d'urto i due paraurti, il retrovisore sinistro, la fanaleria anteriore e laterale, tutti i lamierati esterni di sinistra, i cristalli, nonché il complessivo ruota anteriore sinistro” - sono “per natura, entità, tipologia e morfologia possono ritenersi riconducibili allo strisciamento e sfregamento del veicolo sull'asfalto”. Anche sul punto, gli enti pubblici convenuti non contestano l'affermazione di piena compatibilità tra i pagina 6 di 9 danni riportati dal veicolo dell'attore con la dinamica dell'incidente, quale da questo ricostruita nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Come del pari si deduce nell'appello, non è stata provata alcuna condotta imprudente o negligente del danneggiato. A questo specifico riguardo, risulta non fondata su alcun elemento di prova la contraria statuizione, resa sul punto della sentenza di primo grado, secondo cui l'attore “non ha tenuto una condotta tale da mettere in atto quella necessaria prudenza, in quelle determinate condizioni di tempo e di luogo, al fine di evitare l'evento anche in presenza di un ostacolo”.
L'istruttoria svolta in primo grado ha inoltre consentito di provare anche i danni subiti al veicolo di proprietà dell'attore, di cui è domandato il ristoro, consistenti nelle spese da questo sostenute per la riparazione. La circostanza è stata riferita dal carrozziere, appositamente assunto a testimonianza sul punto.
Così ricostruiti i fatti di causa, in diritto, deve innanzitutto essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla la quale sostiene che la CP_1
responsabilità per la gestione della fauna selvatica sarebbe nel caso di specie imputabile all' , ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge Controparte_8
quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394, nel cui territorio è avvenuto l'incidente. La legittimazione passiva della oltre che della CP_1 Controparte_3
è stata affermata dalla sentenza di primo grado con statuizione espressa e non
[...]
oggetto di appello incidentale, per cui il relativo capo di pronuncia è divenuto intangibile a seguito del formarsi su di esso del giudicato interno.
Oltre che legittimata passiva la è da considerarsi anche responsabile esclusiva CP_1
dell'evento dannoso, quale ente pubblico cui ai sensi della citata legge quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157, fanno capo le funzioni amministrative in materia di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica. Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, in questo caso il titolo di imputazione della responsabilità civile per danni è quello da omessa custodia, prevista dall'art. 2052 cod. civ. (in termini, tra le altre: Cass., III, 20 aprile 2020, n. 7969; VI, ord. 24 marzo 2021, n. 8206; ord. 27
pagina 7 di 9 gennaio 2022, n. 2502), rispetto al quale non è stata data la prova liberatoria del caso fortuito.
Nessun addebito di responsabilità può invece essere formulato nei confronti della
[...]
in favore della quale non consta che vi sia stata una delega di Controparte_3
funzioni in materia da parte del sovraordinato livello di governo regionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, la va condannata a pagare in CP_1
favore dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di €
4.999,00. Sul capitale così liquidato sono dovuti gli accessori tipici del credito di valore,
e cioè la rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI (indice dei prezzi per famiglie di operai e impiegati) annualmente vigente, dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, e gli interessi compensativi al saggio legale, con le stesse decorrenza e scadenza.
Al contrario, nulla è dovuto a titolo di danno non patrimoniale a fronte di un'allegazione del tutto generica e non sostenuta da alcun elemento concreto.
Quanto alle spese di causa per il doppio grado di giudizio, queste vanno poste a carico della in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione CP_1
fissata in dispositivo secondo i parametri ministeriali (decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato). Nei rapporti tra l'attore e la , invece, può essere disposta la compensazione. Controparte_3
Infine, va accolta altresì la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. per mancata adesione alla negoziazione assistita. Anche sotto il profilo in questione, infatti, il comportamento della è censurabile, perché ha vanificato CP_1
l'utilità di uno strumento deflattivo del contenzioso giurisdizionale, invece svoltosi per un doppio grado di giudizio, a fronte di una domanda di non rilevante importo economico ed obiettivamente fondata. La somma dovuta per questo titolo viene equitativamente determinata in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 351/23 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 14 febbraio 2023;
- condanna la a risarcire all'appellante i danni subiti per i fatti dedotti in CP_1
giudizio, liquidati in € 4.999,00, oltre agli accessori come in motivazione indicati;
- condanna la medesima a rifondere all'appellante le spese di causa, CP_1
complessivamente liquidate per il doppio grado di giudizio in € 2.000,00 (di cui €
700,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.300,00 per l'appello), oltre agli accessori come per legge;
- condanna, inoltre, la al pagamento in favore dell'appellante della CP_1
somma, equitativamente determinata, di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
- compensa le spese di causa nei rapporti tra il medesimo appellante e la
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Controparte_3
Bari, il 9 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cristiana Gaveglio
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