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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 94/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato, dr. Gianfranco Placentino ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso proposto ex lege n. 89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo da
(C.F. con gli avvocati Giacomo Papa e Marco Parte_1 C.F._1
Calabrese, PEC come da registri di giustizia
RICORRENTE contro
Controparte_1
^^^^^^^^^^^^
Letto il ricorso depositato il 13/3/2025, con il quale ha chiesto, ai sensi Parte_1 dell'art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modif., l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento avente ad oggetto demansionamento e jus variandi, svoltosi in unico grado dinanzi al Giudice del Lavoro di Isernia, instaurato dall'odierna ricorrente e iscritto al R.G. 572/2019, con ricorso depositato il 21/10/2019 e concluso con la pubblicazione della sentenza n. 164/2024 del 16/09/2024 con cui è stata accolta la domanda risarcitoria proposta;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.3, co.1, della l. n.89/2001, come da ultimo modificata dalla l. n.208/2015;
considerato che il ricorso è da considerarsi tempestivo non essendo decorso il termine di cui all'art. 4 l. n. 89/2001 (attestazione cancelleria Tribunale di Isernia in data 13/3/25 che non risulta proposto, nei termini di legge appello, né ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile);
vista la documentazione in copia autentica prodotta dai ricorrenti;
considerato che, nella specie, non si applicano i rimedi preventivi di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 89/2001, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui nei procedimenti soggetti al rito del lavoro, caratterizzati da una struttura acceleratoria, non è richiesta l'esperibilità di strumenti preventivi ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione (cfr. Cass. 16741/2022);
Pag. 1 a 2 rilevato che il procedimento presupposto, per l'istante, si è protratto dal 21/10/2019 al 16/09/2024, pertanto per una durata complessiva di 4 anni, 10 mesi e 26 giorni;
osservato che da tale periodo vanno detratti:
- il periodo di ragionevole durata del procedimento riferito unicamente al primo grado, pari a 3 anni come ritenuto dalla legge;
- il periodo di 3 mesi e 22 giorni compreso tra l'8 marzo ed il 30 giugno 2020, relativo all'emergenza Covid, ai sensi dell'art. 83, co. 10 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020; considerato, quindi, che il processo presupposto eccede di 1 anno, 7 mesi e 5 giorni il termine ragionevole di durata;
ritenuto che, in applicazione dei parametri di cui all'art. 2-bis, co.1, l. n. 89/2001, l'indennizzo vada fissato in € 500,00 per il primo anno e per la frazione di anno superiore a sei mesi in ragione del pregiudizio non patrimoniale subito dalla ricorrente per il protrarsi del procedimento, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e al suo comportamento nel procedimento;
quantificato pertanto l'indennizzo complessivo dovuto in favore della ricorrente in € 1.000,00, da versare dal resistente, oltre alle spese della presente procedura ed CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria sulla somma richiesta, trattandosi di credito di natura indennitaria e non risarcitoria (Cass., n. 26206/2016);
liquidati in dispositivo i compensi di avvocato spettanti per la presente procedura in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 relativi al procedimento monitorio, per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, nella misura media, con il riconoscimento di una maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 pari al 30% in quanto i collegamenti ipertestuali risultano funzionanti;
P.Q.M.
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare senza dilazione a la somma di € 1.000,00 oltre interessi
[...] Parte_1 legali dalla domanda fino al saldo;
• autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
• condanna altresì il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti che liquida in € 614,90 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Campobasso, 25/03/2025
Il Consigliere designato
dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato, dr. Gianfranco Placentino ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso proposto ex lege n. 89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo da
(C.F. con gli avvocati Giacomo Papa e Marco Parte_1 C.F._1
Calabrese, PEC come da registri di giustizia
RICORRENTE contro
Controparte_1
^^^^^^^^^^^^
Letto il ricorso depositato il 13/3/2025, con il quale ha chiesto, ai sensi Parte_1 dell'art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modif., l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento avente ad oggetto demansionamento e jus variandi, svoltosi in unico grado dinanzi al Giudice del Lavoro di Isernia, instaurato dall'odierna ricorrente e iscritto al R.G. 572/2019, con ricorso depositato il 21/10/2019 e concluso con la pubblicazione della sentenza n. 164/2024 del 16/09/2024 con cui è stata accolta la domanda risarcitoria proposta;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.3, co.1, della l. n.89/2001, come da ultimo modificata dalla l. n.208/2015;
considerato che il ricorso è da considerarsi tempestivo non essendo decorso il termine di cui all'art. 4 l. n. 89/2001 (attestazione cancelleria Tribunale di Isernia in data 13/3/25 che non risulta proposto, nei termini di legge appello, né ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile);
vista la documentazione in copia autentica prodotta dai ricorrenti;
considerato che, nella specie, non si applicano i rimedi preventivi di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 89/2001, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui nei procedimenti soggetti al rito del lavoro, caratterizzati da una struttura acceleratoria, non è richiesta l'esperibilità di strumenti preventivi ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione (cfr. Cass. 16741/2022);
Pag. 1 a 2 rilevato che il procedimento presupposto, per l'istante, si è protratto dal 21/10/2019 al 16/09/2024, pertanto per una durata complessiva di 4 anni, 10 mesi e 26 giorni;
osservato che da tale periodo vanno detratti:
- il periodo di ragionevole durata del procedimento riferito unicamente al primo grado, pari a 3 anni come ritenuto dalla legge;
- il periodo di 3 mesi e 22 giorni compreso tra l'8 marzo ed il 30 giugno 2020, relativo all'emergenza Covid, ai sensi dell'art. 83, co. 10 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020; considerato, quindi, che il processo presupposto eccede di 1 anno, 7 mesi e 5 giorni il termine ragionevole di durata;
ritenuto che, in applicazione dei parametri di cui all'art. 2-bis, co.1, l. n. 89/2001, l'indennizzo vada fissato in € 500,00 per il primo anno e per la frazione di anno superiore a sei mesi in ragione del pregiudizio non patrimoniale subito dalla ricorrente per il protrarsi del procedimento, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e al suo comportamento nel procedimento;
quantificato pertanto l'indennizzo complessivo dovuto in favore della ricorrente in € 1.000,00, da versare dal resistente, oltre alle spese della presente procedura ed CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria sulla somma richiesta, trattandosi di credito di natura indennitaria e non risarcitoria (Cass., n. 26206/2016);
liquidati in dispositivo i compensi di avvocato spettanti per la presente procedura in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 relativi al procedimento monitorio, per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, nella misura media, con il riconoscimento di una maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 pari al 30% in quanto i collegamenti ipertestuali risultano funzionanti;
P.Q.M.
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare senza dilazione a la somma di € 1.000,00 oltre interessi
[...] Parte_1 legali dalla domanda fino al saldo;
• autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
• condanna altresì il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti che liquida in € 614,90 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Campobasso, 25/03/2025
Il Consigliere designato
dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2