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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3074 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'Avv. MASSIDDA PAOLA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'Avv. ROBERTA SANNA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1 1) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori e dovrà continuare a ricevere da Per_1
entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà anche separatamente.
3) Tenuto conto della volontà manifestata dai figli , maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente, e , minorenne, entrambi continueranno a vivere con la Per_1
madre, attualmente nel domicilio della stessa in Cagliari, Viale Luigi Merello n. 23.
Il padre, per rispettare le esigenze di vita manifestate dal figlio minore , si è reso disponibile Per_1
a vedere e tenere con sé il figlio limitando i loro incontri settimanali al lunedì ed al mercoledì per la cena e, nel fine settimana, a settimane alternate con la madre, il sabato e la domenica o,
alternativamente, il venerdì per la cena, accordando una disponibilità di massima al pernottamento se venisse richiesto dal figlio.
Tenuto conto delle specifiche esigenze di vita manifestate dalla figlia , ormai maggiorenne, il Per_2
padre potrà vederla e tenerla con sé di regola due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il mercoledì,
tenendola con sé per il pernottamento e, nel fine settimana, il sabato e la domenica o, a settimane alternate con la madre, il venerdì, in entrambi i casi tenendola con sé anche per il pernottamento,
salvo diverso accordo direttamente con la figlia.
Tutte le festività saranno oggetto di previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle variabili connesse ai loro impegni personali e delle specifiche esigenze manifestate dai figli, ed in difetto di specifiche intese resta concordato che durante le festività natalizie e pasquali i figli trascorreranno la notte del 24 dicembre con la madre ed il giorno di Natale con il padre e, ad anni alterni, l'intera giornata di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, nei periodi e con le modalità che gli stessi concorderanno per iscritto precedentemente,
ed in ogni caso entro il mese di giugno in considerazione delle ferie rispettivamente godute.
4) Allo stato delle loro condizioni economiche e patrimoniali, e tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i coniugi si sono accordati nei seguenti termini:
a. obbligo di pagamento da parte del Sig. in favore della Signora di un contributo CP_1 Pt_1
ordinario di mantenimento per i figli di complessivi € 700,00 mensili, di cui € 200,00 per la figlia ed € 500,00 per il figlio , che il Sig. si obbliga a versare in via anticipata, Per_2 Per_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente IBAN
[...] a tale scopo indicato dall'interessata.
b. il sig. si obbliga a corrispondere direttamente alla figlia , maggiorenne, un ulteriore CP_1 Per_2
importo economico di € 100,00 mensili sempre a titolo di contributo ordinario di mantenimento,
destinato alle piccole esigenze di vita sociale della figlia, tramite accredito su carta prepagata
[...]EM001304745, di cui lo stesso fornirà ricevuta di versamento mensile alla
Signora all'indirizzo mail Resta fermo che nell'ipotesi di Pt_1 Email_1
mancato pagamento dell'importo sub b) unica titolare del diritto alla corresponsione del pagamento rimarrà la sig.ra Pt_1
I suddetti importi saranno rivalutabili annualmente con applicazione degli indici ISTAT secondo legge.
Come ulteriore contributo alle esigenze dei figli i coniugi hanno concordato che il padre provvederà
a sostenere direttamente i costi amministrativi per l'assicurazione ed il bollo della vettura FIAT 500
attribuita in uso alla figlia , nonché i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre la Per_2
madre provvederà a sostenere direttamente i costi amministrativi per il bollo e l'assicurazione del motociclo intestato al figlio , nonché i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per_1
Le spese straordinarie per i figli verranno pagate da entrambi i genitori in parti uguali per quanto siano state preventivamente concordate per iscritto, e saranno interamente regolate, salvo quanto sopra derogato, dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, che dichiarano di conoscere e approvare, sia per quanto riguarda l'individuazione delle spese ordinarie sia per quanto riguarda l'individuazione delle spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta alcuna concertazione, e di quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In conformità a quanto previsto nella suddetta delibera, in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec,
ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese, e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. A tal fine le parti indicano quale indirizzo per le comunicazioni i seguenti indirizzi e-mail: 1.
; 2. Email_2 Email_3
5) La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Cagliari - Viale Luigi Merello n. 23, resta assegnata in uso esclusivo alla Signora onsiderato il suo titolo di proprietà unitamente agli Pt_1
arredi ed i beni mobili ivi contenuti che restano attribuiti in proprietà esclusiva alla Signora Pt_1
dandosi atto che il sig. ha già ritirato tutti i suoi beni personali dalla abitazione coniugale. CP_1
6) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, godendo ciascuno di propri redditi,
cosicché ciascuno provvederà al proprio mantenimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla n data 17/05/2024, e costituzione del
[...] Pt_1 CP_1
in data 11/11/2024, sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
effettuato l'ascolto dei figli, senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono essere inoltre recepite dal Collegio le condizioni tra loro concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] Parte_1
in CAGLIARI, e , nato il [...] in [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 618, parte II, serie A, anno
2000 - Comune di Cagliari);
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 18/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3074 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'Avv. MASSIDDA PAOLA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'Avv. ROBERTA SANNA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1 1) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori e dovrà continuare a ricevere da Per_1
entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà anche separatamente.
3) Tenuto conto della volontà manifestata dai figli , maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente, e , minorenne, entrambi continueranno a vivere con la Per_1
madre, attualmente nel domicilio della stessa in Cagliari, Viale Luigi Merello n. 23.
Il padre, per rispettare le esigenze di vita manifestate dal figlio minore , si è reso disponibile Per_1
a vedere e tenere con sé il figlio limitando i loro incontri settimanali al lunedì ed al mercoledì per la cena e, nel fine settimana, a settimane alternate con la madre, il sabato e la domenica o,
alternativamente, il venerdì per la cena, accordando una disponibilità di massima al pernottamento se venisse richiesto dal figlio.
Tenuto conto delle specifiche esigenze di vita manifestate dalla figlia , ormai maggiorenne, il Per_2
padre potrà vederla e tenerla con sé di regola due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il mercoledì,
tenendola con sé per il pernottamento e, nel fine settimana, il sabato e la domenica o, a settimane alternate con la madre, il venerdì, in entrambi i casi tenendola con sé anche per il pernottamento,
salvo diverso accordo direttamente con la figlia.
Tutte le festività saranno oggetto di previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle variabili connesse ai loro impegni personali e delle specifiche esigenze manifestate dai figli, ed in difetto di specifiche intese resta concordato che durante le festività natalizie e pasquali i figli trascorreranno la notte del 24 dicembre con la madre ed il giorno di Natale con il padre e, ad anni alterni, l'intera giornata di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, nei periodi e con le modalità che gli stessi concorderanno per iscritto precedentemente,
ed in ogni caso entro il mese di giugno in considerazione delle ferie rispettivamente godute.
4) Allo stato delle loro condizioni economiche e patrimoniali, e tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i coniugi si sono accordati nei seguenti termini:
a. obbligo di pagamento da parte del Sig. in favore della Signora di un contributo CP_1 Pt_1
ordinario di mantenimento per i figli di complessivi € 700,00 mensili, di cui € 200,00 per la figlia ed € 500,00 per il figlio , che il Sig. si obbliga a versare in via anticipata, Per_2 Per_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente IBAN
[...] a tale scopo indicato dall'interessata.
b. il sig. si obbliga a corrispondere direttamente alla figlia , maggiorenne, un ulteriore CP_1 Per_2
importo economico di € 100,00 mensili sempre a titolo di contributo ordinario di mantenimento,
destinato alle piccole esigenze di vita sociale della figlia, tramite accredito su carta prepagata
[...]EM001304745, di cui lo stesso fornirà ricevuta di versamento mensile alla
Signora all'indirizzo mail Resta fermo che nell'ipotesi di Pt_1 Email_1
mancato pagamento dell'importo sub b) unica titolare del diritto alla corresponsione del pagamento rimarrà la sig.ra Pt_1
I suddetti importi saranno rivalutabili annualmente con applicazione degli indici ISTAT secondo legge.
Come ulteriore contributo alle esigenze dei figli i coniugi hanno concordato che il padre provvederà
a sostenere direttamente i costi amministrativi per l'assicurazione ed il bollo della vettura FIAT 500
attribuita in uso alla figlia , nonché i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre la Per_2
madre provvederà a sostenere direttamente i costi amministrativi per il bollo e l'assicurazione del motociclo intestato al figlio , nonché i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per_1
Le spese straordinarie per i figli verranno pagate da entrambi i genitori in parti uguali per quanto siano state preventivamente concordate per iscritto, e saranno interamente regolate, salvo quanto sopra derogato, dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, che dichiarano di conoscere e approvare, sia per quanto riguarda l'individuazione delle spese ordinarie sia per quanto riguarda l'individuazione delle spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta alcuna concertazione, e di quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In conformità a quanto previsto nella suddetta delibera, in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec,
ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese, e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. A tal fine le parti indicano quale indirizzo per le comunicazioni i seguenti indirizzi e-mail: 1.
; 2. Email_2 Email_3
5) La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Cagliari - Viale Luigi Merello n. 23, resta assegnata in uso esclusivo alla Signora onsiderato il suo titolo di proprietà unitamente agli Pt_1
arredi ed i beni mobili ivi contenuti che restano attribuiti in proprietà esclusiva alla Signora Pt_1
dandosi atto che il sig. ha già ritirato tutti i suoi beni personali dalla abitazione coniugale. CP_1
6) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, godendo ciascuno di propri redditi,
cosicché ciascuno provvederà al proprio mantenimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla n data 17/05/2024, e costituzione del
[...] Pt_1 CP_1
in data 11/11/2024, sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
effettuato l'ascolto dei figli, senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono essere inoltre recepite dal Collegio le condizioni tra loro concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] Parte_1
in CAGLIARI, e , nato il [...] in [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 618, parte II, serie A, anno
2000 - Comune di Cagliari);
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 18/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti