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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 5222/2024, promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Stanislao Giaffreda;
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filomena D'Aniello; nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_2
dagli avv.ti Antonella Trovati ed Erminio Capasso;
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Petrillo. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/3/2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare sospendersi l'esecuzione dei seguenti atti :comunicazione preventiva di “iscrizione ipotecaria” documento n. 07176202300007423000, notificata in data 24.1.2024, nonché avvisi di addebito n. 37120170009502301000, n. 37120180000147183000, n. 37120210009736543000, n. 37120220011600768000, e le cartelle di pagamento n. 07120170067456872000, n. 07120180000267486000, in subordine, accertarsi la nullità, l'illegittimità, l'inesistenza e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del diritto e/o pretesa formulata dagli Enti convenuti nei propri confronti, per l'effetto, dichiararsi l'illegittimità e, pertanto, annullarsi gli atti evidenziati, nel merito, accertarsi l'illegittimità e l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle e avvisi appena indicati, oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata, in via subordinata accertarsi e dichiararsi, i vizi degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecare e, per l'effetto, annullare gli stessi. Esponeva che in data 24.1.2024 la “ Controparte_1
” gli notificava una “comunicazione preventiva iscrizione
[...] ipotecaria documento n. 07176202300007423000, fascicolo n. 2023/251935, con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 99.158,18, oltre interessi moratori e sanzioni. Evidenziava che tale atto, era correlato a n. 25 cartelle di pagamento/avvisi, in particolare:
• avviso di addebito n. 37120170009502301000, con presunta notifica in data 27.10.2017, relativo al “Modello DM 10” riferito all'anno 2017;
• avviso di addebito n. 37120180000147183000, con presunta notifica in data 2.3.2018, relativo “Modello DM 10” riferito all'anno 2017;
• avviso di addebito n. 37120210009736543000, con presunta notifica in data 22.2.2022, relativo a “Contributi I.V.S. e relative sanzioni” per le annualità 2017, 2018 e 2019;
• avviso di addebito n. 37120220011600768000, con presunta notifica in data 22.9.2022, ad oggetto “Contributi I.V.S. e relative sanzioni” per le annualità 2020;
• cartella di pagamento n. 07120170067456872000, con presunta notifica in data 22.1.2018, relativo al c.d. “Premio e sanzioni” per le annualità 2015, 2016 e 2017; CP_3
• a di pagamento n. 07120180000267486000 (per la parte relativa al Ruolo riconducibile all correlato al c.d. “Premio CP_3
e sanzioni” per l'annualità 2017. CP_3
Dichiarava che le somme iscritte in tali atti, prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria, in parte erano state corrisposte con rateizzazione, mentre parte degli atti erano stati impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, ed in parte impugnati nel presente giudizio, attesa la loro illegittimità. Deduceva che in data 14.2.2024 aveva richiesto ai vari enti impositori e all dei chiarimenti in Controparte_4 merito alle somme iscritte al ruolo considerato, poiché gli stessi non gli erano mai stati notificati. Esponeva di aver richiesto all Controparte_4
e all Sede Pozzuoli” le relate di notifica degli avvisi di CP_2 adde telle di pagamento impugnate, senza tuttavia ottenere alcuna prova dell'avvenuta notifica ad un indirizzo a lui riconducibile;
pertanto, con il presente giudizio impugnava gli atti evidenziati poiché illegittimi. In data 29.10.2024, l' , ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 21.11.2024 si costituiva l' eccependo in primis la CP_3 propria carenza di legittimazione passiva, poiché la censura mossa dal ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente vizi formali degli atti impugnati, adottati dall' e non la pretesa contributiva stessa. CP_5
In data 22.11.2024 si costituiva l' , eccependo anch'essa la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva, poiché oggetto di impugnazione era la comunicazione di preavviso d'ipoteca, dunque per i rilievi mossi dal ricorrente unico legittimato a contraddire e resistere era l'Agente della riscossione. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito evidenziati. Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o ,eventualmente, unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Invece,, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria l,a controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia i vizi della procedura di riscossione, sia l'inesistenza della pretesa creditoria per mancata notifica degli atti presupposti, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete sia all'ente di riscossione, ovvero all sia agli enti impositori ovvero all CP_5 CP_3
e all' CP_2
Nel merito occorre evidenziare che, dai documenti versati in atti dalle parti, è emerso che le notifiche degli atti presupposti sono state effettuate ad un indirizzo non valido. In particolare, si precisa che gli avvisi di addebito n. 37120170009502301000 e n. 37120180000147183000, sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, correlati alle presunte somme dovute per “Modello DM 10” relative all'anno 2017 , risultano essere stati notificati dall' – Sede di Pozzuoli” ad un numero CP_2 civico errato, ovvero al vecchio numero civico del ricorrente, pertanto, nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo non è pervenuto alcun atto, poiché il procedimento di notifica degli atti evidenziati non si è mai perfezionato per causa imputabile al soggetto notificante. Come precisato dalla Cassazione, infatti,: “In tema di notifica ... l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. “(Cass. Civ. sentenza n. 20/09/2023 20/09/2023, n.26960). In relazione alle “cartelle di pagamento” indicate nel “preavviso di iscrizione” N. 07120170067456872000 e n. 07120180000267486000, correlate al presunto credito , per CP_3
“Premi e sanzioni” riferite all'anno 2017, come emerge dalle CP_3 allegazi lle parti, l'ente resistente, su cui ex art. 2697 c.c. grava l'onere della prova, non ha fornito alcuna prova in giudizio della notifica delle stesse. Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché : “affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.” ( sent. Cassazione Sez.un., n. 5791/2008) Infine, in merito all'avviso di addebito n. 37120210009736543000, parimenti sotteso al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato in questa sede, correlato alle somme dovute per “Contributi I.V.S. e relative sanzioni” in parte riferite all'anno 2017, occorre precisare che tale atto è stato correttamente notificato al ricorrente in data 22.2.2022, ma lo stesso non ha proceduto al suo ritiro pertanto è stato inoltrato nuovamente al mittente per compiuta giacenza. Orbene, in tale caso, il procedimento notificatorio per il mittente si è perfezionato con la compiuta giacenza, in tal caso troverà applicazione l'articolo 1335 del codice civile, secondo cui è prevista una «presunzione di conoscenza» della raccomandata poiché : “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”, dunque, in tal caso la prova spetta al destinatario. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della raccomandata a lui inviata dall' , pertanto le somme ivi iscritte, CP_2 pari ad euro 5.108,01 sono dovute dallo stesso. Alla luce delle seguenti motivazioni, non ricorrendo i presupposti per la emissione del preavviso del fermo amministrativo, lo stesso deve essere considerato illegittimo, essendo dovuto esclusivamente un importo pari ad euro 5.108,01. Attesa la riduzione delle somme dovute dall'istante, le spese andranno compensate integralmente
PQM
- Accoglie in parte l'opposizione, annullando la comunicazione preventiva di “iscrizione ipotecaria” documento n. 07176202300007423000, notificata in data 24.1.2024, annulla altresì gli avvisi di addebito n. 37120170009502301000 e n. 37120180000147183000 emessi dall' sede di Pozzuoli, annulla CP_2 le cartelle di pagamento” N. 0 70067456872000 e n. 07120180000267486000, emesse dall CP_3
- Spese compensate.
Così deciso in data 13 /6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 5222/2024, promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Stanislao Giaffreda;
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filomena D'Aniello; nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_2
dagli avv.ti Antonella Trovati ed Erminio Capasso;
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Petrillo. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/3/2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare sospendersi l'esecuzione dei seguenti atti :comunicazione preventiva di “iscrizione ipotecaria” documento n. 07176202300007423000, notificata in data 24.1.2024, nonché avvisi di addebito n. 37120170009502301000, n. 37120180000147183000, n. 37120210009736543000, n. 37120220011600768000, e le cartelle di pagamento n. 07120170067456872000, n. 07120180000267486000, in subordine, accertarsi la nullità, l'illegittimità, l'inesistenza e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del diritto e/o pretesa formulata dagli Enti convenuti nei propri confronti, per l'effetto, dichiararsi l'illegittimità e, pertanto, annullarsi gli atti evidenziati, nel merito, accertarsi l'illegittimità e l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle e avvisi appena indicati, oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata, in via subordinata accertarsi e dichiararsi, i vizi degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecare e, per l'effetto, annullare gli stessi. Esponeva che in data 24.1.2024 la “ Controparte_1
” gli notificava una “comunicazione preventiva iscrizione
[...] ipotecaria documento n. 07176202300007423000, fascicolo n. 2023/251935, con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 99.158,18, oltre interessi moratori e sanzioni. Evidenziava che tale atto, era correlato a n. 25 cartelle di pagamento/avvisi, in particolare:
• avviso di addebito n. 37120170009502301000, con presunta notifica in data 27.10.2017, relativo al “Modello DM 10” riferito all'anno 2017;
• avviso di addebito n. 37120180000147183000, con presunta notifica in data 2.3.2018, relativo “Modello DM 10” riferito all'anno 2017;
• avviso di addebito n. 37120210009736543000, con presunta notifica in data 22.2.2022, relativo a “Contributi I.V.S. e relative sanzioni” per le annualità 2017, 2018 e 2019;
• avviso di addebito n. 37120220011600768000, con presunta notifica in data 22.9.2022, ad oggetto “Contributi I.V.S. e relative sanzioni” per le annualità 2020;
• cartella di pagamento n. 07120170067456872000, con presunta notifica in data 22.1.2018, relativo al c.d. “Premio e sanzioni” per le annualità 2015, 2016 e 2017; CP_3
• a di pagamento n. 07120180000267486000 (per la parte relativa al Ruolo riconducibile all correlato al c.d. “Premio CP_3
e sanzioni” per l'annualità 2017. CP_3
Dichiarava che le somme iscritte in tali atti, prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria, in parte erano state corrisposte con rateizzazione, mentre parte degli atti erano stati impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, ed in parte impugnati nel presente giudizio, attesa la loro illegittimità. Deduceva che in data 14.2.2024 aveva richiesto ai vari enti impositori e all dei chiarimenti in Controparte_4 merito alle somme iscritte al ruolo considerato, poiché gli stessi non gli erano mai stati notificati. Esponeva di aver richiesto all Controparte_4
e all Sede Pozzuoli” le relate di notifica degli avvisi di CP_2 adde telle di pagamento impugnate, senza tuttavia ottenere alcuna prova dell'avvenuta notifica ad un indirizzo a lui riconducibile;
pertanto, con il presente giudizio impugnava gli atti evidenziati poiché illegittimi. In data 29.10.2024, l' , ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 21.11.2024 si costituiva l' eccependo in primis la CP_3 propria carenza di legittimazione passiva, poiché la censura mossa dal ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente vizi formali degli atti impugnati, adottati dall' e non la pretesa contributiva stessa. CP_5
In data 22.11.2024 si costituiva l' , eccependo anch'essa la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva, poiché oggetto di impugnazione era la comunicazione di preavviso d'ipoteca, dunque per i rilievi mossi dal ricorrente unico legittimato a contraddire e resistere era l'Agente della riscossione. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito evidenziati. Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o ,eventualmente, unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Invece,, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria l,a controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia i vizi della procedura di riscossione, sia l'inesistenza della pretesa creditoria per mancata notifica degli atti presupposti, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete sia all'ente di riscossione, ovvero all sia agli enti impositori ovvero all CP_5 CP_3
e all' CP_2
Nel merito occorre evidenziare che, dai documenti versati in atti dalle parti, è emerso che le notifiche degli atti presupposti sono state effettuate ad un indirizzo non valido. In particolare, si precisa che gli avvisi di addebito n. 37120170009502301000 e n. 37120180000147183000, sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, correlati alle presunte somme dovute per “Modello DM 10” relative all'anno 2017 , risultano essere stati notificati dall' – Sede di Pozzuoli” ad un numero CP_2 civico errato, ovvero al vecchio numero civico del ricorrente, pertanto, nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo non è pervenuto alcun atto, poiché il procedimento di notifica degli atti evidenziati non si è mai perfezionato per causa imputabile al soggetto notificante. Come precisato dalla Cassazione, infatti,: “In tema di notifica ... l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. “(Cass. Civ. sentenza n. 20/09/2023 20/09/2023, n.26960). In relazione alle “cartelle di pagamento” indicate nel “preavviso di iscrizione” N. 07120170067456872000 e n. 07120180000267486000, correlate al presunto credito , per CP_3
“Premi e sanzioni” riferite all'anno 2017, come emerge dalle CP_3 allegazi lle parti, l'ente resistente, su cui ex art. 2697 c.c. grava l'onere della prova, non ha fornito alcuna prova in giudizio della notifica delle stesse. Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché : “affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.” ( sent. Cassazione Sez.un., n. 5791/2008) Infine, in merito all'avviso di addebito n. 37120210009736543000, parimenti sotteso al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato in questa sede, correlato alle somme dovute per “Contributi I.V.S. e relative sanzioni” in parte riferite all'anno 2017, occorre precisare che tale atto è stato correttamente notificato al ricorrente in data 22.2.2022, ma lo stesso non ha proceduto al suo ritiro pertanto è stato inoltrato nuovamente al mittente per compiuta giacenza. Orbene, in tale caso, il procedimento notificatorio per il mittente si è perfezionato con la compiuta giacenza, in tal caso troverà applicazione l'articolo 1335 del codice civile, secondo cui è prevista una «presunzione di conoscenza» della raccomandata poiché : “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”, dunque, in tal caso la prova spetta al destinatario. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della raccomandata a lui inviata dall' , pertanto le somme ivi iscritte, CP_2 pari ad euro 5.108,01 sono dovute dallo stesso. Alla luce delle seguenti motivazioni, non ricorrendo i presupposti per la emissione del preavviso del fermo amministrativo, lo stesso deve essere considerato illegittimo, essendo dovuto esclusivamente un importo pari ad euro 5.108,01. Attesa la riduzione delle somme dovute dall'istante, le spese andranno compensate integralmente
PQM
- Accoglie in parte l'opposizione, annullando la comunicazione preventiva di “iscrizione ipotecaria” documento n. 07176202300007423000, notificata in data 24.1.2024, annulla altresì gli avvisi di addebito n. 37120170009502301000 e n. 37120180000147183000 emessi dall' sede di Pozzuoli, annulla CP_2 le cartelle di pagamento” N. 0 70067456872000 e n. 07120180000267486000, emesse dall CP_3
- Spese compensate.
Così deciso in data 13 /6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio