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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 861/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 03/06/2025
E'presente per di Belmonte l'avv.Mauro D'Amato il quale, anche per Parte_1 delega dei prof. e il quale richiama le note depositate per la Per_1 Persona_2 scorsa udienza del 26.11.2024 e chiede che la causa venga decisa. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente, dott.ssa Elvira
Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 3/6/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 861 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, e vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, alla Parte_2 CodiceFiscale_1
Via Cicerone, 49, presso lo studio dell'avv.to Adriano Tortora, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Vallo della Lucania, al Corso Gioacchino Murat, 52, presso lo studio degli avv.ti
Modestino Acone, Francesco di Giovanni e Mauro D'Amato, giusta procura in atti di causa;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
3.6.2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in qualità di erede del Parte_2 defunto , proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto Persona_3 per rilascio notificatole in data 9/10/2019 dal sig. di Belmonte, fondato sulla Parte_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. 183 del 21/12/1976, resa esecutiva in data 26/01/2007.
L'atto di precetto intimava all'opponente il rilascio di una pluralità di beni immobili — consistenti in fondi rustici e fabbricati siti nel Comune di Castellabate (SA), censiti al Catasto Terreni e
Fabbricati — sulla base della pretesa riconducibilità di detti beni a quelli oggetto della donazione del 28/12/1957 (Rep. 4770).
Parte attrice deduceva: 1) l'intervenuta prescrizione decennale del diritto all'esecuzione della sentenza, essendo la stessa stata notificata ben oltre il decorso del termine, in assenza di atti interruttivi;
2) la non corrispondenza tra i beni oggetto del precetto e quelli effettivamente menzionati nella sentenza del 1976, attesa la genericità e l'indeterminatezza della stessa;
3) la mancanza di un titolo esecutivo attuale ed efficace, trattandosi di provvedimento giudiziario reso oltre quarant'anni prima e non immediatamente esecutivo.
Si costituiva il sig. , contestando integralmente le eccezioni Controparte_1 avversarie. In particolare deduceva che il titolo esecutivo azionato non era la sentenza del
Tribunale di Salerno del 1977, bensì la sentenza n. 1222/2006 della Corte di Appello di Bologna, resa in sede di rinvio, che aveva confermato la nullità degli atti di compravendita contestati e sottolineava che tale titolo era stato munito di formula esecutiva in data 6/2/2007 e notificato già in data 26/2/2011. Inoltre, evidenziava che i beni oggetto dell'esecuzione erano esattamente individuabili per relationem grazie al contenuto degli atti notarili annullati e che ogni ulteriore atto
(donazioni, successioni) successivo era inopponibile, essendo state le domande giudiziali originarie debitamente.
Con ricorso separato, la sig.ra avanzava istanza di sospensione urgente Parte_2 dell'efficacia esecutiva del precetto, rigettata dal Tribunale di Vallo della Lucania con provvedimento n. 9407 del 5/12/2019; il provvedimento di rigetto era impugnato e il Collegio con ordinanza del 28/07/2021 rigettava il reclamo.
Nel corso del giudizio con le note scritte depositate in data 25 /11/2024, parte attrice chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che il convenuto aveva
2 desistito dalle azioni esecutive, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione;
a tale richiesta aderiva anche parte convenuta, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La pronuncia di cessazione della materia del contendere è sostanzialmente una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che registra il venir meno dell'interesse delle parti costituite alla naturale conclusione del giudizio;
la pronuncia di cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. Civ. n. 19568/2017).
Ricorrono alla luce di quanto sopra indicato gli estremi per aderire alla richiesta di pronuncia di una declaratoria di cessazione della materia del contendere e non è ostativa alla pronuncia, la circostanza che parte convenuta chieda una pronuncia sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Civ. n. 30251/2023).
Parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale e in forza della valutazione inevitabilmente sommaria che contraddistingue tale tipo di pronuncia, sulla base di tutti gli elementi già valutati in sede di sospensiva e di reclamo.
Le spese saranno liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al d.m N.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 26/6/2021 da nei confronti di Parte_2 [...]
, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Vallo della Lucania, 3.6.2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
3
Verbale udienza del 03/06/2025
E'presente per di Belmonte l'avv.Mauro D'Amato il quale, anche per Parte_1 delega dei prof. e il quale richiama le note depositate per la Per_1 Persona_2 scorsa udienza del 26.11.2024 e chiede che la causa venga decisa. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente, dott.ssa Elvira
Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 3/6/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 861 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, e vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, alla Parte_2 CodiceFiscale_1
Via Cicerone, 49, presso lo studio dell'avv.to Adriano Tortora, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Vallo della Lucania, al Corso Gioacchino Murat, 52, presso lo studio degli avv.ti
Modestino Acone, Francesco di Giovanni e Mauro D'Amato, giusta procura in atti di causa;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
3.6.2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in qualità di erede del Parte_2 defunto , proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto Persona_3 per rilascio notificatole in data 9/10/2019 dal sig. di Belmonte, fondato sulla Parte_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. 183 del 21/12/1976, resa esecutiva in data 26/01/2007.
L'atto di precetto intimava all'opponente il rilascio di una pluralità di beni immobili — consistenti in fondi rustici e fabbricati siti nel Comune di Castellabate (SA), censiti al Catasto Terreni e
Fabbricati — sulla base della pretesa riconducibilità di detti beni a quelli oggetto della donazione del 28/12/1957 (Rep. 4770).
Parte attrice deduceva: 1) l'intervenuta prescrizione decennale del diritto all'esecuzione della sentenza, essendo la stessa stata notificata ben oltre il decorso del termine, in assenza di atti interruttivi;
2) la non corrispondenza tra i beni oggetto del precetto e quelli effettivamente menzionati nella sentenza del 1976, attesa la genericità e l'indeterminatezza della stessa;
3) la mancanza di un titolo esecutivo attuale ed efficace, trattandosi di provvedimento giudiziario reso oltre quarant'anni prima e non immediatamente esecutivo.
Si costituiva il sig. , contestando integralmente le eccezioni Controparte_1 avversarie. In particolare deduceva che il titolo esecutivo azionato non era la sentenza del
Tribunale di Salerno del 1977, bensì la sentenza n. 1222/2006 della Corte di Appello di Bologna, resa in sede di rinvio, che aveva confermato la nullità degli atti di compravendita contestati e sottolineava che tale titolo era stato munito di formula esecutiva in data 6/2/2007 e notificato già in data 26/2/2011. Inoltre, evidenziava che i beni oggetto dell'esecuzione erano esattamente individuabili per relationem grazie al contenuto degli atti notarili annullati e che ogni ulteriore atto
(donazioni, successioni) successivo era inopponibile, essendo state le domande giudiziali originarie debitamente.
Con ricorso separato, la sig.ra avanzava istanza di sospensione urgente Parte_2 dell'efficacia esecutiva del precetto, rigettata dal Tribunale di Vallo della Lucania con provvedimento n. 9407 del 5/12/2019; il provvedimento di rigetto era impugnato e il Collegio con ordinanza del 28/07/2021 rigettava il reclamo.
Nel corso del giudizio con le note scritte depositate in data 25 /11/2024, parte attrice chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che il convenuto aveva
2 desistito dalle azioni esecutive, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione;
a tale richiesta aderiva anche parte convenuta, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La pronuncia di cessazione della materia del contendere è sostanzialmente una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che registra il venir meno dell'interesse delle parti costituite alla naturale conclusione del giudizio;
la pronuncia di cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. Civ. n. 19568/2017).
Ricorrono alla luce di quanto sopra indicato gli estremi per aderire alla richiesta di pronuncia di una declaratoria di cessazione della materia del contendere e non è ostativa alla pronuncia, la circostanza che parte convenuta chieda una pronuncia sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Civ. n. 30251/2023).
Parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale e in forza della valutazione inevitabilmente sommaria che contraddistingue tale tipo di pronuncia, sulla base di tutti gli elementi già valutati in sede di sospensiva e di reclamo.
Le spese saranno liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al d.m N.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 26/6/2021 da nei confronti di Parte_2 [...]
, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Vallo della Lucania, 3.6.2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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