Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro
nel procedimento iscritto al n. 11492/2023 R.G. promosso da nato in [...] il [...], C.F. , nato in Parte_1 C.F._1 Parte_2
Brasile il 05/03/1979, C.F. , , nata in [...] il C.F._2 Parte_3
02/10/1953, C.F. , nato in [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_4
, nata in [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_5
nata in [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
nato in [...] il [...], C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7
nato in [...] il [...], C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9 nato in [...] il [...], C.F. nata in [...]
[...] C.F._9 Parte_10 il 19/09/1985, C.F. , nato in [...] il [...], C.F. C.F._10 Parte_11
, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio C.F._11 dell'Avv. Riccardo De Simone (cod. fisc. ) e dell'Avv. Valeria Saitta (cod. C.F._12 fisc. ), che li rappresentano ed assistono come da procure speciali in atti;
C.F._13
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO – Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino nato a Persona_1
CI (PI) il 22/05/1867 e successivamente emigrato in Brasile dove è vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-3).
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Con decreto del 20/02/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti di parte convenuta eseguita il 22/02/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia CP_1
La difesa attorea ha depositato note di trattazione in data 11/10/2024 e, successivamente, con nota del
21/10/2024, ha integrato la documentazione originariamente prodotta, (segnatamente i documenti contraddistinti dai nn.rr.
8-18 e 27).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato le loro richieste di riconoscimento della cittadinanza per via telematica a mezzo email al competente
Consolato d'Italia di San Paolo ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Con documentazione allegata alla nota depositata in data 11/10/2024 i ricorrente hanno documentato l'invio di tali richiesta a mezzo mail ed il ricevimento delle stesse da parte del Consolato generale di Italia a San Paolo del Brasile da maggio a settembre 2022 , senza riceverne successiva convocazione sebbene da allora sono decorso o circa 2 anni e mezzo,
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Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n.
241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi in cui versano i Consolati d'Italia, in particolare quelli di Brasile ed Argentina, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole. ( e tra questi in particolare il Consolato generale di San Paolo)
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione di causa risulta che emigrò in Brasile in epoca imprecisata dove Persona_1 nel 1893 si sposò con , (doc.2); dalla loro unione nasceva in Brasile in data 14.09.1896 Persona_2 il figlio (doc. 4). Questi contraeva matrimonio in Brasile in data 25.09.1920 con Persona_3
(doc. 5), con la quale generava due figli: nato il [...], (doc. 6) e Persona_4 Per_1 Per_3 nato il [...], (doc. 7).
si sposava in Brasile in data 16.04.1949 con in data 16.04.1949, Persona_1 Persona_5
(doc.8); dalla loro unione nasceva il 17.05.1953 in Brasile, in data 17.05.1953 (doc. Persona_6
9). Questi si univa in matrimonio in data 7.02.1975 in Brasile con (doc. 10) e Persona_7 da questa unione sono nati in Brasile i ricorrenti il 25/09/1976, (doc. 11) e Parte_1 Pt_2
il 05/03/1979 (doc. 12).
[...]
si sposava con la sig.ra (doc. 13); da questa unione nascevano Parte_12 Persona_8 in Brasile i figli e odierni ricorrenti il 02/10/1953, (doc. 14), il 12/08/1954 (doc. Parte_3 Parte_4
15) e il 07/04/1958 (doc. 16). Pt_5
Dal matrimonio fra e , (doc. 17), è nata il [...] a [...]- Parte_3 Persona_9
SP, Brasile la ricorrente (doc. 18). Persona_10
si sposava con , (doc. 19) e procreavano il ricorrente Parte_4 Persona_11 nato il [...] (doc.20). La coppia ha successivamente divorziato con sentenza Parte_7 del 2.08.2006 divenuta definitiva, (doc. 19 in calce). Da un successivo matrimonio di Parte_4 con Silva, (doc. 21), è nato in data [...] il ricorrente Persona_12 Parte_8
(doc. 22).
[...]
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si sposava con (doc. 23) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti Parte_5 Controparte_2
il 26/06/1983, (doc.24), il 19/09/1985, (doc.25) e Parte_9 Parte_10 Pt_11
l 02/03/1989 (doc. 26).
[...]
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal certificato negativo Persona_1 di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), sulla base delle disposizioni di cui agli artt.
4-15 del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 Persona_3 del 1912, ai propri figli ed dai quali gli attori discendono. Persona_1 Parte_12
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano Non Persona_1 essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_3 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
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cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta, dichiaratisi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 5-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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