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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 324/2025 introdotta con ricorso depositato in data 20.03.2025 da
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) il 25.10.1975 e residente in [...] e (C.F. nata a Parte_2 C.F._2
San Benedetto del Tronto (AP) il 26.12.1973 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco
Palma del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che
1. i coniugi si erano uniti con matrimonio concordatario in data 29.05.2004, a Colli del Tronto (AP), Atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004, Comune di Colli del Tronto scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
2. dall'unione erano nati: , a San Benedetto del Tronto (AP), in Persona_1
data 04.01.2011, e , a San Benedetto del Tronto (AP), in data Persona_2
27.12.2007;
3. la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si era deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi era possibilità di riconciliazione;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, al Tribunale di Ascoli
Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. e restano affidate in via condivisa a entrambi i genitori, Per_2 Persona_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute, in caso di interventi urgenti, saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. e resteranno collocati anagraficamente e in via Per_2 Persona_1
preferenziale presso la di loro madre SI.ra . Il SI.re Parte_2 Parte_1
potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con
[...]
l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Il fine settimana, alternati, l'intera giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: tre giorni alla settimana, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 ovvero anche tre giorni consecutivi alla settimana con pernotto presso il di loro padre;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: tre giorni alla settimana, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 00 ovvero anche tre giorni consecutivi alla settimana con pernotto presso il di loro padre;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: 15 giorni al mese, negli orari 18.00 - 21.00, 10.00 – 21.00 ovvero per giorni consecutivi con pernotto presso il di loro padre. e) Per i “ponti” o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: secondo lo schema di permanenza appena delineato, fatto salvo altro diverso accordo con l'altro genitore.
4. La casa coniugale sita in Colli del Tronto (AP), via D'Annunzio n. 9, così censita al NCEU del medesimo comune al Foglio 4, Particella 1163, Sub. 3, Cl. 6, Mq 220
è assegnata con tutti gli arredi a nella sua qualità di genitore Parte_2
collocatario prevalente dellee figli minori.
5. Il SI.re contribuirà al mantenimento di e Parte_1 Per_2 Persona_1
con le seguenti condizioni: a) versando alla SI.ra ,
[...] Parte_2
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno
03 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di € 600,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di aprile 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) tenendo a proprio carico, o comunque rimborsando ad per il caso di anticipazione, il 50 % Parte_2
delle spese straordinarie così come da protocollo d'intesa stilato tra il Tribunale di
Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava l'udienza del 28.05.2025 per la comparizione delle parti innanzi a giudice delegato, disponendo la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse nonché delle figlie minori. Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colli del Tronto (AP), in quanto l'atto di matrimonio è stato iscritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio di predetto Comune Atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 324/2025 introdotta con ricorso depositato in data 20.03.2025 da
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) il 25.10.1975 e residente in [...] e (C.F. nata a Parte_2 C.F._2
San Benedetto del Tronto (AP) il 26.12.1973 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco
Palma del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che
1. i coniugi si erano uniti con matrimonio concordatario in data 29.05.2004, a Colli del Tronto (AP), Atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004, Comune di Colli del Tronto scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
2. dall'unione erano nati: , a San Benedetto del Tronto (AP), in Persona_1
data 04.01.2011, e , a San Benedetto del Tronto (AP), in data Persona_2
27.12.2007;
3. la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si era deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi era possibilità di riconciliazione;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, al Tribunale di Ascoli
Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. e restano affidate in via condivisa a entrambi i genitori, Per_2 Persona_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute, in caso di interventi urgenti, saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. e resteranno collocati anagraficamente e in via Per_2 Persona_1
preferenziale presso la di loro madre SI.ra . Il SI.re Parte_2 Parte_1
potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con
[...]
l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Il fine settimana, alternati, l'intera giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: tre giorni alla settimana, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 ovvero anche tre giorni consecutivi alla settimana con pernotto presso il di loro padre;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: tre giorni alla settimana, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 00 ovvero anche tre giorni consecutivi alla settimana con pernotto presso il di loro padre;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: 15 giorni al mese, negli orari 18.00 - 21.00, 10.00 – 21.00 ovvero per giorni consecutivi con pernotto presso il di loro padre. e) Per i “ponti” o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: secondo lo schema di permanenza appena delineato, fatto salvo altro diverso accordo con l'altro genitore.
4. La casa coniugale sita in Colli del Tronto (AP), via D'Annunzio n. 9, così censita al NCEU del medesimo comune al Foglio 4, Particella 1163, Sub. 3, Cl. 6, Mq 220
è assegnata con tutti gli arredi a nella sua qualità di genitore Parte_2
collocatario prevalente dellee figli minori.
5. Il SI.re contribuirà al mantenimento di e Parte_1 Per_2 Persona_1
con le seguenti condizioni: a) versando alla SI.ra ,
[...] Parte_2
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno
03 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di € 600,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di aprile 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) tenendo a proprio carico, o comunque rimborsando ad per il caso di anticipazione, il 50 % Parte_2
delle spese straordinarie così come da protocollo d'intesa stilato tra il Tribunale di
Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava l'udienza del 28.05.2025 per la comparizione delle parti innanzi a giudice delegato, disponendo la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse nonché delle figlie minori. Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colli del Tronto (AP), in quanto l'atto di matrimonio è stato iscritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio di predetto Comune Atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi