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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1500 / 2017 R.G
Udienza del 18/02/2025
È presente per l'appellante l'Avv. PISARRI NICOLINO.
IL GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
l'Avv. PISARRI precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, e in particolare alle note depositate per l'udienza del 13/11/2024 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procede alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona delle Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1500/2017 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso dell'Avv. Pisarri Nicolino Parte_1
APPELLANTE
E
in persona E_ del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/7/2016 ha proposto innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Castrovillari opposizione avverso il verbale di contestazione n.70/13098231 del 9/6/2016, notificatagli in data 4/7/2016 con il quale gli è stata irrogata la sanzione di € 178,62, con decurtazione di 10 punti dalla patente di guida per violazione dell'art. 148, commi 12 e 16 del Codice della strada “perché quale conducente del veicolo sopra indicato (n.d.r. ATVV tg. CD553VL) sorpassava un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti di traffico. N.B.: infrazione emersa a seguito esame conclusosi in data odierna di incidente stradale con feriti verificatosi il 29/5/2016 alle ore 16.20 in località
“Castrovillari”, agro di Castrovillari, in Corso Calabria intersezione con IL AR
e via dei Normanni, all'altezza del civico 132.”
Il ricorrente ha dedotto di non aver effettuato la manovra di sorpasso contestatagli, avendo egli posto in essere una manovra di emergenza, provando ad arrestare il veicolo dallo stesso condotto per evitare l'impatto con l'autovettura Citroen C3, tg.
EY098SS, che lo precedeva, il cui conducente, dopo essersi accostato sulla destra della carreggiata aveva svoltato repentinamente a sinistra, nello stesso frangente in cui egli sopraggiungeva. La non si è costituita in giudizio ma ha provveduto a depositare copia del CP_1
verbale impugnato.
Il Giudice di Pace di Castrovillari, con sentenza n.729/2016 del 9/11/2016, depositata in data 29/11/2016 ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite;
a tale esito il
Giudice di prime cure è pervenuto sostenendo che il ricorrente per sua stessa ammissione avesse effettuato il sorpasso mentre il veicolo che lo precedeva si era accostato a destra e aveva svoltato repentinamente a sinistra, ipotesi non consentita dal codice della strada.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato in data 15/5/2017 deducendo quali motivi di impugnazione:
- l'omessa, contraddittoria e illogica motivazione e la violazione dell'art. 7, commi 7 e
9, lett. b) e 10 del d.lgs. 150/2011 atteso che, non avendo l'amministrazione resistente trasmesso gli atti relativi all'accertamento dell'infrazione contestata, in difetto di prova della responsabilità dell'opponente, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto;
- l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che il ricorrente avesse ammesso di aver effettuato il sorpasso.
L'appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di “Riformare la sentenza n. 729/16 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 09.11.2016 depositata in cancelleria in data 29.11.2016, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 926/16 di R. G., non notificata, nelle parte in cui "rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il verbale opposto"
e quella in cui dispone "nulla sulle spese del giudizio" sostituendola con "accertare e dichiarare l'illegittimità del Verbale di contestazione m. 70/13098231, Registro
Generale nr. 553905 redatto in data 09.06.2016, dagli Agenti della Sezione di Polizia
Stradale di notificato a mezzo posta al sig. in data CP_1 Parte_1
04.07.2016 e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o la revoca con ogni conseguente condanna alle spese di lite.
In via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento del presente appello, di confermare la sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese di lite, nonché di compensare tra le parti li spese del presente giudizio”.
A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di appello, le si E_
è costituita in giudizio, constando tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, confermare la sentenza appellata, nonché dichiarare inammissibile il gravame spiegato da controparte perché palesemente infondato ed inammissibile stante l'indiscussa legittimità e correttezza del
Verbale di contestazione (n. 70/13098231) emesso dagli agenti della sezione Polizia
Stradale di Cosenza, con conseguente condanna della controparte al pagamento delle somme ivi recate e dei relativi accessori di legge, fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, integralmente a carico di controparte.”
Il Tribunale osserva: l'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
I motivi d'appello, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente: l'appellante sostiene che una corretta valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado avrebbe dovuto indurre Il Giudice di pace all'accoglimento del ricorso in opposizione.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto dedotto dall'appellante sulla base delle seguenti considerazioni:
- nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza (si tratta di principio consolidato;
vedi tra le altre
Cass., Sez. VI-2, 24 gennaio 2019, n. 1921);
- nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (principio consolidato: vedi tra le altre
Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).
Nel caso di specie l'Amministrazione opposta non si è costituita nel giudizio di primo grado, nel quale si è limitata a depositare copia del verbale impugnato, dalla cui lettura emerge che l'illecito addebitato al on era stato oggetto di diretta percezione Pt_1 da parte dei verbalizzanti, ma si era verificato in data 29/5/2016 ed era stato accertato a seguito di verifiche effettuate successivamente e concluse in data 9/6/2016; a quanto premesso consegue, in primo luogo, che nel caso di specie non può attribuirsi al verbale efficacia fidefacente, essendo nello stesso riportati fatti (nel caso di specie il sorpasso) non avvenuti in presenza dei verbalizzanti ma della cui verità presumibilmente gli stessi si erano convinti in virtù di presunzioni o quanto meno di personali considerazioni logiche, peraltro non esplicitate.
Né può ritenersi, come sostenuto dal Giudice di prime cure, che il ricorrente avesse ammesso di aver effettuato il sorpasso, non rinvenendosi nel ricorso alcun elemento da cui desumere la predetta circostanza.
A quanto premesso consegue che in difetto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere annullata e per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del verbale di contestazione n.70/13098231 del 9/6/2016.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellato e sono determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi
Giudice di Pace di valore inferiore a € 1.100,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati in € 300,00 (fase di studio della controversia: € 60,00; fase introduttiva del giudizio: € 60,00; fase istruttoria: € 60,00; fase decisionale: € 120,00).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore inferiore a € 1.100,00, i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in € 450,00 (fase di studio: € 100,00; fase introduttiva: € 100,00; fase istruttoria: € 125,00, fase decisionale: € 125,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Castrovillari n.729/2016 del 9/11/2016, depositata in data 29/11/2016,
ACCOGLIE l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n.70/13098231 del 9/6/2016 che dichiara nullo;
2. CONDANNA la al rimborso, in favore di E_
, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € Parte_1
43,00 per esborsi, € 300,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA la al rimborso, in favore di E_
,, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Parte_1 in € 91,50 per esborsi ed € 450,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 18/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1500 / 2017 R.G
Udienza del 18/02/2025
È presente per l'appellante l'Avv. PISARRI NICOLINO.
IL GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
l'Avv. PISARRI precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, e in particolare alle note depositate per l'udienza del 13/11/2024 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procede alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona delle Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1500/2017 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso dell'Avv. Pisarri Nicolino Parte_1
APPELLANTE
E
in persona E_ del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/7/2016 ha proposto innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Castrovillari opposizione avverso il verbale di contestazione n.70/13098231 del 9/6/2016, notificatagli in data 4/7/2016 con il quale gli è stata irrogata la sanzione di € 178,62, con decurtazione di 10 punti dalla patente di guida per violazione dell'art. 148, commi 12 e 16 del Codice della strada “perché quale conducente del veicolo sopra indicato (n.d.r. ATVV tg. CD553VL) sorpassava un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti di traffico. N.B.: infrazione emersa a seguito esame conclusosi in data odierna di incidente stradale con feriti verificatosi il 29/5/2016 alle ore 16.20 in località
“Castrovillari”, agro di Castrovillari, in Corso Calabria intersezione con IL AR
e via dei Normanni, all'altezza del civico 132.”
Il ricorrente ha dedotto di non aver effettuato la manovra di sorpasso contestatagli, avendo egli posto in essere una manovra di emergenza, provando ad arrestare il veicolo dallo stesso condotto per evitare l'impatto con l'autovettura Citroen C3, tg.
EY098SS, che lo precedeva, il cui conducente, dopo essersi accostato sulla destra della carreggiata aveva svoltato repentinamente a sinistra, nello stesso frangente in cui egli sopraggiungeva. La non si è costituita in giudizio ma ha provveduto a depositare copia del CP_1
verbale impugnato.
Il Giudice di Pace di Castrovillari, con sentenza n.729/2016 del 9/11/2016, depositata in data 29/11/2016 ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite;
a tale esito il
Giudice di prime cure è pervenuto sostenendo che il ricorrente per sua stessa ammissione avesse effettuato il sorpasso mentre il veicolo che lo precedeva si era accostato a destra e aveva svoltato repentinamente a sinistra, ipotesi non consentita dal codice della strada.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato in data 15/5/2017 deducendo quali motivi di impugnazione:
- l'omessa, contraddittoria e illogica motivazione e la violazione dell'art. 7, commi 7 e
9, lett. b) e 10 del d.lgs. 150/2011 atteso che, non avendo l'amministrazione resistente trasmesso gli atti relativi all'accertamento dell'infrazione contestata, in difetto di prova della responsabilità dell'opponente, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto;
- l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che il ricorrente avesse ammesso di aver effettuato il sorpasso.
L'appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di “Riformare la sentenza n. 729/16 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 09.11.2016 depositata in cancelleria in data 29.11.2016, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 926/16 di R. G., non notificata, nelle parte in cui "rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il verbale opposto"
e quella in cui dispone "nulla sulle spese del giudizio" sostituendola con "accertare e dichiarare l'illegittimità del Verbale di contestazione m. 70/13098231, Registro
Generale nr. 553905 redatto in data 09.06.2016, dagli Agenti della Sezione di Polizia
Stradale di notificato a mezzo posta al sig. in data CP_1 Parte_1
04.07.2016 e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o la revoca con ogni conseguente condanna alle spese di lite.
In via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento del presente appello, di confermare la sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese di lite, nonché di compensare tra le parti li spese del presente giudizio”.
A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di appello, le si E_
è costituita in giudizio, constando tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, confermare la sentenza appellata, nonché dichiarare inammissibile il gravame spiegato da controparte perché palesemente infondato ed inammissibile stante l'indiscussa legittimità e correttezza del
Verbale di contestazione (n. 70/13098231) emesso dagli agenti della sezione Polizia
Stradale di Cosenza, con conseguente condanna della controparte al pagamento delle somme ivi recate e dei relativi accessori di legge, fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, integralmente a carico di controparte.”
Il Tribunale osserva: l'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
I motivi d'appello, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente: l'appellante sostiene che una corretta valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado avrebbe dovuto indurre Il Giudice di pace all'accoglimento del ricorso in opposizione.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto dedotto dall'appellante sulla base delle seguenti considerazioni:
- nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza (si tratta di principio consolidato;
vedi tra le altre
Cass., Sez. VI-2, 24 gennaio 2019, n. 1921);
- nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (principio consolidato: vedi tra le altre
Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).
Nel caso di specie l'Amministrazione opposta non si è costituita nel giudizio di primo grado, nel quale si è limitata a depositare copia del verbale impugnato, dalla cui lettura emerge che l'illecito addebitato al on era stato oggetto di diretta percezione Pt_1 da parte dei verbalizzanti, ma si era verificato in data 29/5/2016 ed era stato accertato a seguito di verifiche effettuate successivamente e concluse in data 9/6/2016; a quanto premesso consegue, in primo luogo, che nel caso di specie non può attribuirsi al verbale efficacia fidefacente, essendo nello stesso riportati fatti (nel caso di specie il sorpasso) non avvenuti in presenza dei verbalizzanti ma della cui verità presumibilmente gli stessi si erano convinti in virtù di presunzioni o quanto meno di personali considerazioni logiche, peraltro non esplicitate.
Né può ritenersi, come sostenuto dal Giudice di prime cure, che il ricorrente avesse ammesso di aver effettuato il sorpasso, non rinvenendosi nel ricorso alcun elemento da cui desumere la predetta circostanza.
A quanto premesso consegue che in difetto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere annullata e per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del verbale di contestazione n.70/13098231 del 9/6/2016.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellato e sono determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi
Giudice di Pace di valore inferiore a € 1.100,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati in € 300,00 (fase di studio della controversia: € 60,00; fase introduttiva del giudizio: € 60,00; fase istruttoria: € 60,00; fase decisionale: € 120,00).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore inferiore a € 1.100,00, i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in € 450,00 (fase di studio: € 100,00; fase introduttiva: € 100,00; fase istruttoria: € 125,00, fase decisionale: € 125,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Castrovillari n.729/2016 del 9/11/2016, depositata in data 29/11/2016,
ACCOGLIE l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n.70/13098231 del 9/6/2016 che dichiara nullo;
2. CONDANNA la al rimborso, in favore di E_
, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € Parte_1
43,00 per esborsi, € 300,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA la al rimborso, in favore di E_
,, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Parte_1 in € 91,50 per esborsi ed € 450,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 18/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso