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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. CO IO UI IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 24/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...] (C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F.: ), con l'avvocato Edoardo Mindopi, C.F._3 elettivamente domiciliati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
Email_1
PARTE APPELLANTE
E avvocato (c.f. Controparte_1 C.F._4
), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso lo Studio in
[...] Colleferro (RM) Via Giovanni XXIII n. 1;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 9 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1547 pubblicata il 27/7/2022 del Tribunale di Velletri.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “I Sig.ri , Parte_1
e , avevano richiesto- e poi Parte_2 Parte_3 ottenuto- il decreto ingiuntivo n° 3148/2021 - R.G. 6367/2021 del Tribunale Civile di Velletri, con il quale veniva ingiunto all'Avv. il Controparte_1 pagamento della somma di € 8.000,00, gli interessi come da domanda, e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore dell'Avv. Edoardo MINDOPI quale procuratore antistatario. L'avv. proponeva opposizione avverso il citato Controparte_1 decreto ingiuntivo, contestando il merito della pretesa ed eccependo la nullità/inammissibilità/inefficacia/inesistenza del decreto ingiuntivo n° 3148/2021 - R.G. 6367/2021 del Tribunale Civile di Velletri per inesistenza del ricorso introduttivo del provvedimento monitorio e del successivo decreto ingiuntivo n° 3148/2021, oltre alla improcedibilità per sussistenza di precedente giudicato civile e chiedendo in via riconvenzionale di condannare i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...] per responsabilità ex artt. 2043 C.C. – 96 c.p.c. al Parte_3 risarcimento del conseguente danno stimata in via equitativa in € 5.000,00
o comunque nella cifra che il Giudice adito valuterà come equa e congrua sulla base del suo discrezionale apprezzamento. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era istruita con produzione documentale, mentre era ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria. All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cpc, con la lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e dichiarato inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo per ne bis idem e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 3148/2021; ha accolto la domanda riconvenzionale di parte opponente e per l'effetto condannato gli opposti al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore dell'opponente ex art. 96 cpc;
ha infine condannato gli opposti alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.736,00 per compensi, oltre spese generali, spese esenti I.V.A. e C.P.A come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è fondata e pertanto deve
pag. 2 di 9 essere accolta. Giova preliminarmente ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sentenza. Dunque, il diritto preteso creditorio (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza-dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Va prioritariamente affrontata la questione riguardante la denunciata inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione del ne bis in idem. Orbene, dalla documentazione versata in atti emerge che la richiesta oggetto del ricorso di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto è “identica” a quella affrontata in data 19/12/2018 ed oggetto di opposizione con iscrizione presso il Tribunale di Velletri al R.G.A.C. 668/2019 e definito con sentenza di accoglimento della opposizione (ed annullamento del decreto ingiuntivo) con la sentenza n. 515/2020 emessa dal G.U. Dott. BUZI del Tribunale di Velletri e pubblicata in pari data ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 05/03/2020 e peraltro passata in giudicato.
Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto, volto ad impedire la duplicazione di procedimenti e condanne in relazione ai medesimi fatti. Affinché però scatti la regola del “giudicato” e quindi del ne bis in idem è necessario che nei due processi siano identici tutti i seguenti elementi: parti processuali. Si tenga conto che alle parti processuali vengono assimilati i loro eredi e i cosiddetti “aventi causa” ossia coloro che succedono nel diritto a seguito di compravendita o di donazione. Quindi se la stessa questione viene riproposta dall'acquirente di un bene, scatta ugualmente la regola del ne bis in idem;
domanda giudiziale proposta dalle parti;
motivi alla base della domanda giudiziale. Quindi una controversia già decisa con sentenza passata in giudicato non può essere riproposta tra le stesse parti innanzi un giudice diverso. Se ciò accade, ciascuna parte può eccepire o il giudice può rilevare d'ufficio il cosiddetto
“giudicato esterno”. In pratica, se un soggetto instaura un nuovo giudizio per risolvere una questione già decisa in un diverso processo tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato, l'altra parte può sollevare l'eccezione di giudicato esterno. Chi eccepisce il giudicato esterno deve però fornirne la prova: è necessario produrre la sentenza e provare che essa non è soggetta ad impugnazione producendo idonea certificazione. Nel caso di specie la parte opponente ha eccepito il cosiddetto
“giudicato esterno”. In pratica, ha dedotto che le parti opposte hanno
pag. 3 di 9 instaurato un nuovo giudizio per risolvere una questione già decisa in un diverso processo tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato. Parte opponente ha fornito la prova del giudicato esterno: ha prodotto la sentenza e idonea certificazione che essa non è stata soggetta ad impugnazione. Ritiene il Tribunale che sussiste il giudicato eccepito in quanto le parti processuali sono le stesse, la domanda giudiziale proposta dalle parti è la stessa e identici sono i motivi posti alla base della domanda giudiziale. Deve inoltre essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente solo relativamente alla condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, essendo stato riproposto il ricorso per decreto ingiuntivo avente identità di petitum e causa petendi per il quale già è intervenuta sentenza n. 515/20 Dott. Buzi passata in giudicato, con cui era stata accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 3148/2021. Tutto quanto in precedenza realizza ipotesi di colpa grave, con danni che vengono liquidati in complessivi € 2.000,00. Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito. Le spese di lite seguono la soccombenza. Essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa, applicando i medi vista la non complessità delle questioni trattate. Le spese sono liquidate in € 7.736,00 per compensi considerato l'aumento disposto ex art. 4 comma 2 attesa la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre spese generali, spese esenti I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dell'opponente.”
§ 3. – Hanno proposto appello Parte_1 [...] e rassegnando le seguenti Parte_2 Parte_3 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ll.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza, accertata la erronea applicazione del principio del ne bis in idem, in totale accoglimento del motivo di gravame,: - riformare la impugnata sentenza n. 1547/2022, con condanna dell'avv. alla restituzione della somma ingiunta con il CP_1 Decreto n. 3148/2021 emesso dal Tribunale Civile di Velletri, con gli interessi maturati dal 6/06/2012 sino al soddisfo;
- riformare la impugnata sentenza sul capo riguardante la condanna ex art. 96 c.p.c. con condanna nei confronti dell'avv alla restituzione di quanto allo stesso CP_1 versato;
- riformare la impugnata sentenza sul capo riguardante la abnorme e non dovuta condanna alle spese di lite in favore dell'avv.
con condanna dello stesso alla restituzione di quanto versato a CP_1 tale titolo - pari ad € 13.683,45 con i relativi interessi dal 1/08/2022 al saldo;
con condanna altresì dell'appellato ex art. 2043 C.C. et art. 96
pag. 4 di 9 C.P.C. al risarcimento dei danni, che si indicano in € 6.000,00. Con richiesta di liquidazione delle spese et competenze e onorari del monitorio e dei due gradi di giudizio ex D.M. 10/03/14 n. 55 (G.U. 2/04/14 n. 77) da distrarsi in favore dell'avv. Edoardo Mindopi dichiaratosi antistatario.”.
Ha resistito l'avvocato rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Perché l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma adita, voglia preliminarmente dichiarare l'inammissibilità o la nullità dell'appello, ovvero comunque rigettare tutte le avversarie istanze formulate perché infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n. 1547/2022 del 27/07/2022 del Tribunale Civile di Velletri emessa nel giudizio R.G. 292/2022, per quanto eccepito, dedotto ed argomentato nella presente comparsa, e comunque per tutte le motivazioni che l'Ill.mo Collegio adito volesse ritenere di indicare. Con vittoria di spese, competenze ed onorario oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”
All'udienza del 24/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato per difetto di notifica, in quanto l'appello sarebbe stato notificato in formato analogico e non nativo digitale.
In realtà, dal semplice esame della notifica telematica consegnata risulta che l'atto di appello non fosse in formato analogico ma nativo digitale.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato per perenzione del termine a pena di decadenza ex art. 324 c.p.c., sul presupposto che l'atto allegato alla PEC fosse illeggibile.
In realtà l'atto di appello allegato alla PEC, debitamente consegnato, è stato leggibile sin dal momento della sua ricezione, e non in un secondo momento tanto da provocare una notificazione fuori termine.
§ 4.2 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'impugnazione che avrebbe censurato con ragioni di merito una sentenza che si era pronunciata su questioni di rito.
pag. 5 di 9 Seppure la sentenza avesse pronunciato solo in rito, non si vede come possa essere impedita un'impugnazione anche nel merito.
§ 4.3 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto il motivo dedotto dall'appellante a sostegno della impugnazione è sufficientemente specifico e chiaro e consente di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione che avrebbe censurato con ragioni di merito una sentenza che si era pronunciata su questioni di rito.
§ 4.4 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante articolato in un motivo la censura alla sentenza nella parte in cui ha contestato la condanna alle spese e ai danni da temerarietà della lite.
Proprio perché l'appello non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati, è di tutta evidenza che la critica si rivolga anche contro la condanna alle spese e i pag. 6 di 9 danni da temerarietà della lite, oltretutto espressamente menzionati quali capi che debbano essere travolti dalla invocata riforma della sentenza.
§ 4.5 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, per difetto di procura, che farebbe riferimento al “petitum” del ricorso per decreto ingiuntivo già munito di originaria procura del 18/10/2018.
L'atto di appello è munito di procura speciale in data 22/9/2022 a margine del secondo foglio, che per quanto qui di interesse è riferito anche all'appello, né fa riferimento al “petitum” del ricorso per decreto ingiuntivo già munito di originaria procura del 18/10/2018.
§ 4.6 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, sul presupposto che la ripetizione di indebito richiesta sarebbe la stessa già invocata nel giudizio di opposizione definito con la sentenza del Tribunale di Velletri n. 515/2020.
La questione costituisce l'oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non si presta a rendere inammissibile l'appello, con cui viene contestato proprio la circostanza che si sia formato il giudicato.
§ 4.7 – Ancora preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e contiene un unico motivo. Parte_3
§ 5.1 – l'unico motivo è intitolato: “ERRATA INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "NE BIS IN IDEM" RESA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI NELLA SENTENZA N. 1547/2022”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il ne bis idem tra la domanda monitoria proposta e la domanda già oggetto del giudizio di opposizione definito con la sentenza del Tribunale di Velletri n. 515/2020, trascurando che la Corte di Cassazione avrebbe, con la sentenza n. 21119/2021, reso definitiva la sentenza della Corte d'Appello n. 5293/2018, la quale aveva a sua volta riformato la condanna alle spese contenuta nella sentenza n. 924 del 26/07/2012 del Tribunale di Tivoli, sulla base della quale era stata versata la somma di € 8.000,00 all'avvocato . Controparte_1
pag. 7 di 9 Il motivo è fondato.
La sentenza n. 924 del 26/07/2012 del Tribunale di Tivoli ha condannato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla distrazione del pagamento delle spese processuali in favore
[...] dell'avvocato . Controparte_1 A tale titolo gli appellanti documentano pagamenti in favore dell'avvocato di € 8.000,00. Controparte_1 La condanna alle spese del Tribunale di Tivoli è stata riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 5293/2018, divenuta definitiva per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 21119/2021. Venuto meno il titolo di condanna, le somme di € 8.000,00 ricevute dall'avvocato costituiscono un indebito che può Controparte_1 essere ripetuto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Il Tribunale ha ritenuto che la ripetizione di tale somma fosse impedita dal giudicato intervenuto tra le stesse parti su analoga richiesta di ripetizione, giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 515/2020. E' vero che il Tribunale di Velletri ha respinto una prima domanda di restituzione della somma di € 8.000,00, ma lo ha fatto perché in quel momento la sentenza della Corte d'Appello di riforma della condanna alle spese era stata sospesa ex art. 373 c.p.c., in pendenza del ricorso per cassazione. In altre parole, a Velletri è passata in giudicato una decisione la quale ha stabilito che la sospensione della riforma facesse rivivere l'esecutività della condanna alle spese, con l'effetto che in quel momento le somme pagate a tale titolo non fossero ripetibili, lasciando tuttavia del tutto impregiudicato il diritto alla ripetizione una volta che la condanna alle spese venisse definitivamente travolta dal passaggio in giudicato della riforma, come è solo in seguito avvenuto.
§ 7. – In conclusione l'appello va accolto, e in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo, dovendo seguire, per effetto della sua revoca, la condanna dell'avvocato alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
e della Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo (secondo quanto già disposto nel decreto ingiuntivo).
§ 8. – Non sussistono i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite a carico dell'avvocato . Controparte_1
§ 9. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di pag. 8 di 9 riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti
[...] Parte_2 Parte_3 dell'avvocato contro la sentenza n. 1547 Controparte_1 pubblicata il 27/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello, e in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo e condanna l'avvocato alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo;
2. – condanna l'avvocato al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...] e , liquidate, per il Parte_2 Parte_3 primo grado, in complessivi 5.077,00, di cui 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00, e, per il secondo grado, in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025.
L'estensore Il presidente
CO IO UI IL NT ZZ
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. CO IO UI IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 24/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...] (C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F.: ), con l'avvocato Edoardo Mindopi, C.F._3 elettivamente domiciliati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
Email_1
PARTE APPELLANTE
E avvocato (c.f. Controparte_1 C.F._4
), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso lo Studio in
[...] Colleferro (RM) Via Giovanni XXIII n. 1;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 9 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1547 pubblicata il 27/7/2022 del Tribunale di Velletri.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “I Sig.ri , Parte_1
e , avevano richiesto- e poi Parte_2 Parte_3 ottenuto- il decreto ingiuntivo n° 3148/2021 - R.G. 6367/2021 del Tribunale Civile di Velletri, con il quale veniva ingiunto all'Avv. il Controparte_1 pagamento della somma di € 8.000,00, gli interessi come da domanda, e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore dell'Avv. Edoardo MINDOPI quale procuratore antistatario. L'avv. proponeva opposizione avverso il citato Controparte_1 decreto ingiuntivo, contestando il merito della pretesa ed eccependo la nullità/inammissibilità/inefficacia/inesistenza del decreto ingiuntivo n° 3148/2021 - R.G. 6367/2021 del Tribunale Civile di Velletri per inesistenza del ricorso introduttivo del provvedimento monitorio e del successivo decreto ingiuntivo n° 3148/2021, oltre alla improcedibilità per sussistenza di precedente giudicato civile e chiedendo in via riconvenzionale di condannare i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...] per responsabilità ex artt. 2043 C.C. – 96 c.p.c. al Parte_3 risarcimento del conseguente danno stimata in via equitativa in € 5.000,00
o comunque nella cifra che il Giudice adito valuterà come equa e congrua sulla base del suo discrezionale apprezzamento. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era istruita con produzione documentale, mentre era ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria. All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cpc, con la lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e dichiarato inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo per ne bis idem e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 3148/2021; ha accolto la domanda riconvenzionale di parte opponente e per l'effetto condannato gli opposti al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore dell'opponente ex art. 96 cpc;
ha infine condannato gli opposti alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.736,00 per compensi, oltre spese generali, spese esenti I.V.A. e C.P.A come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è fondata e pertanto deve
pag. 2 di 9 essere accolta. Giova preliminarmente ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sentenza. Dunque, il diritto preteso creditorio (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza-dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Va prioritariamente affrontata la questione riguardante la denunciata inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione del ne bis in idem. Orbene, dalla documentazione versata in atti emerge che la richiesta oggetto del ricorso di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto è “identica” a quella affrontata in data 19/12/2018 ed oggetto di opposizione con iscrizione presso il Tribunale di Velletri al R.G.A.C. 668/2019 e definito con sentenza di accoglimento della opposizione (ed annullamento del decreto ingiuntivo) con la sentenza n. 515/2020 emessa dal G.U. Dott. BUZI del Tribunale di Velletri e pubblicata in pari data ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 05/03/2020 e peraltro passata in giudicato.
Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto, volto ad impedire la duplicazione di procedimenti e condanne in relazione ai medesimi fatti. Affinché però scatti la regola del “giudicato” e quindi del ne bis in idem è necessario che nei due processi siano identici tutti i seguenti elementi: parti processuali. Si tenga conto che alle parti processuali vengono assimilati i loro eredi e i cosiddetti “aventi causa” ossia coloro che succedono nel diritto a seguito di compravendita o di donazione. Quindi se la stessa questione viene riproposta dall'acquirente di un bene, scatta ugualmente la regola del ne bis in idem;
domanda giudiziale proposta dalle parti;
motivi alla base della domanda giudiziale. Quindi una controversia già decisa con sentenza passata in giudicato non può essere riproposta tra le stesse parti innanzi un giudice diverso. Se ciò accade, ciascuna parte può eccepire o il giudice può rilevare d'ufficio il cosiddetto
“giudicato esterno”. In pratica, se un soggetto instaura un nuovo giudizio per risolvere una questione già decisa in un diverso processo tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato, l'altra parte può sollevare l'eccezione di giudicato esterno. Chi eccepisce il giudicato esterno deve però fornirne la prova: è necessario produrre la sentenza e provare che essa non è soggetta ad impugnazione producendo idonea certificazione. Nel caso di specie la parte opponente ha eccepito il cosiddetto
“giudicato esterno”. In pratica, ha dedotto che le parti opposte hanno
pag. 3 di 9 instaurato un nuovo giudizio per risolvere una questione già decisa in un diverso processo tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato. Parte opponente ha fornito la prova del giudicato esterno: ha prodotto la sentenza e idonea certificazione che essa non è stata soggetta ad impugnazione. Ritiene il Tribunale che sussiste il giudicato eccepito in quanto le parti processuali sono le stesse, la domanda giudiziale proposta dalle parti è la stessa e identici sono i motivi posti alla base della domanda giudiziale. Deve inoltre essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente solo relativamente alla condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, essendo stato riproposto il ricorso per decreto ingiuntivo avente identità di petitum e causa petendi per il quale già è intervenuta sentenza n. 515/20 Dott. Buzi passata in giudicato, con cui era stata accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 3148/2021. Tutto quanto in precedenza realizza ipotesi di colpa grave, con danni che vengono liquidati in complessivi € 2.000,00. Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito. Le spese di lite seguono la soccombenza. Essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa, applicando i medi vista la non complessità delle questioni trattate. Le spese sono liquidate in € 7.736,00 per compensi considerato l'aumento disposto ex art. 4 comma 2 attesa la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre spese generali, spese esenti I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dell'opponente.”
§ 3. – Hanno proposto appello Parte_1 [...] e rassegnando le seguenti Parte_2 Parte_3 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ll.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza, accertata la erronea applicazione del principio del ne bis in idem, in totale accoglimento del motivo di gravame,: - riformare la impugnata sentenza n. 1547/2022, con condanna dell'avv. alla restituzione della somma ingiunta con il CP_1 Decreto n. 3148/2021 emesso dal Tribunale Civile di Velletri, con gli interessi maturati dal 6/06/2012 sino al soddisfo;
- riformare la impugnata sentenza sul capo riguardante la condanna ex art. 96 c.p.c. con condanna nei confronti dell'avv alla restituzione di quanto allo stesso CP_1 versato;
- riformare la impugnata sentenza sul capo riguardante la abnorme e non dovuta condanna alle spese di lite in favore dell'avv.
con condanna dello stesso alla restituzione di quanto versato a CP_1 tale titolo - pari ad € 13.683,45 con i relativi interessi dal 1/08/2022 al saldo;
con condanna altresì dell'appellato ex art. 2043 C.C. et art. 96
pag. 4 di 9 C.P.C. al risarcimento dei danni, che si indicano in € 6.000,00. Con richiesta di liquidazione delle spese et competenze e onorari del monitorio e dei due gradi di giudizio ex D.M. 10/03/14 n. 55 (G.U. 2/04/14 n. 77) da distrarsi in favore dell'avv. Edoardo Mindopi dichiaratosi antistatario.”.
Ha resistito l'avvocato rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Perché l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma adita, voglia preliminarmente dichiarare l'inammissibilità o la nullità dell'appello, ovvero comunque rigettare tutte le avversarie istanze formulate perché infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n. 1547/2022 del 27/07/2022 del Tribunale Civile di Velletri emessa nel giudizio R.G. 292/2022, per quanto eccepito, dedotto ed argomentato nella presente comparsa, e comunque per tutte le motivazioni che l'Ill.mo Collegio adito volesse ritenere di indicare. Con vittoria di spese, competenze ed onorario oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”
All'udienza del 24/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato per difetto di notifica, in quanto l'appello sarebbe stato notificato in formato analogico e non nativo digitale.
In realtà, dal semplice esame della notifica telematica consegnata risulta che l'atto di appello non fosse in formato analogico ma nativo digitale.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato per perenzione del termine a pena di decadenza ex art. 324 c.p.c., sul presupposto che l'atto allegato alla PEC fosse illeggibile.
In realtà l'atto di appello allegato alla PEC, debitamente consegnato, è stato leggibile sin dal momento della sua ricezione, e non in un secondo momento tanto da provocare una notificazione fuori termine.
§ 4.2 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'impugnazione che avrebbe censurato con ragioni di merito una sentenza che si era pronunciata su questioni di rito.
pag. 5 di 9 Seppure la sentenza avesse pronunciato solo in rito, non si vede come possa essere impedita un'impugnazione anche nel merito.
§ 4.3 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto il motivo dedotto dall'appellante a sostegno della impugnazione è sufficientemente specifico e chiaro e consente di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione che avrebbe censurato con ragioni di merito una sentenza che si era pronunciata su questioni di rito.
§ 4.4 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante articolato in un motivo la censura alla sentenza nella parte in cui ha contestato la condanna alle spese e ai danni da temerarietà della lite.
Proprio perché l'appello non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati, è di tutta evidenza che la critica si rivolga anche contro la condanna alle spese e i pag. 6 di 9 danni da temerarietà della lite, oltretutto espressamente menzionati quali capi che debbano essere travolti dalla invocata riforma della sentenza.
§ 4.5 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, per difetto di procura, che farebbe riferimento al “petitum” del ricorso per decreto ingiuntivo già munito di originaria procura del 18/10/2018.
L'atto di appello è munito di procura speciale in data 22/9/2022 a margine del secondo foglio, che per quanto qui di interesse è riferito anche all'appello, né fa riferimento al “petitum” del ricorso per decreto ingiuntivo già munito di originaria procura del 18/10/2018.
§ 4.6 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, sul presupposto che la ripetizione di indebito richiesta sarebbe la stessa già invocata nel giudizio di opposizione definito con la sentenza del Tribunale di Velletri n. 515/2020.
La questione costituisce l'oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non si presta a rendere inammissibile l'appello, con cui viene contestato proprio la circostanza che si sia formato il giudicato.
§ 4.7 – Ancora preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e contiene un unico motivo. Parte_3
§ 5.1 – l'unico motivo è intitolato: “ERRATA INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "NE BIS IN IDEM" RESA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI NELLA SENTENZA N. 1547/2022”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il ne bis idem tra la domanda monitoria proposta e la domanda già oggetto del giudizio di opposizione definito con la sentenza del Tribunale di Velletri n. 515/2020, trascurando che la Corte di Cassazione avrebbe, con la sentenza n. 21119/2021, reso definitiva la sentenza della Corte d'Appello n. 5293/2018, la quale aveva a sua volta riformato la condanna alle spese contenuta nella sentenza n. 924 del 26/07/2012 del Tribunale di Tivoli, sulla base della quale era stata versata la somma di € 8.000,00 all'avvocato . Controparte_1
pag. 7 di 9 Il motivo è fondato.
La sentenza n. 924 del 26/07/2012 del Tribunale di Tivoli ha condannato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla distrazione del pagamento delle spese processuali in favore
[...] dell'avvocato . Controparte_1 A tale titolo gli appellanti documentano pagamenti in favore dell'avvocato di € 8.000,00. Controparte_1 La condanna alle spese del Tribunale di Tivoli è stata riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 5293/2018, divenuta definitiva per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 21119/2021. Venuto meno il titolo di condanna, le somme di € 8.000,00 ricevute dall'avvocato costituiscono un indebito che può Controparte_1 essere ripetuto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Il Tribunale ha ritenuto che la ripetizione di tale somma fosse impedita dal giudicato intervenuto tra le stesse parti su analoga richiesta di ripetizione, giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 515/2020. E' vero che il Tribunale di Velletri ha respinto una prima domanda di restituzione della somma di € 8.000,00, ma lo ha fatto perché in quel momento la sentenza della Corte d'Appello di riforma della condanna alle spese era stata sospesa ex art. 373 c.p.c., in pendenza del ricorso per cassazione. In altre parole, a Velletri è passata in giudicato una decisione la quale ha stabilito che la sospensione della riforma facesse rivivere l'esecutività della condanna alle spese, con l'effetto che in quel momento le somme pagate a tale titolo non fossero ripetibili, lasciando tuttavia del tutto impregiudicato il diritto alla ripetizione una volta che la condanna alle spese venisse definitivamente travolta dal passaggio in giudicato della riforma, come è solo in seguito avvenuto.
§ 7. – In conclusione l'appello va accolto, e in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo, dovendo seguire, per effetto della sua revoca, la condanna dell'avvocato alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
e della Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo (secondo quanto già disposto nel decreto ingiuntivo).
§ 8. – Non sussistono i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite a carico dell'avvocato . Controparte_1
§ 9. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di pag. 8 di 9 riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti
[...] Parte_2 Parte_3 dell'avvocato contro la sentenza n. 1547 Controparte_1 pubblicata il 27/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello, e in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo e condanna l'avvocato alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo;
2. – condanna l'avvocato al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...] e , liquidate, per il Parte_2 Parte_3 primo grado, in complessivi 5.077,00, di cui 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00, e, per il secondo grado, in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025.
L'estensore Il presidente
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