Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1946 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Breschi, come da mandato in atti.
Parte attrice
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Parigi, come da mandato in atti
Parte convenuta
E
in qualità di eredi legittimi della sig.ra Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Breschi, come da Persona_1
mandato in atti.
Terzi intervenuti
All'esito dell'udienza del 29-4-2025, le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude per parte attrice come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc.; in via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma
6, n.2 cpc..”;
Per parte convenuta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cpc., insistendo per il rigetto delle istanze istruttorie”;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione (cfr. doc. 18 fascicolo di parte attrice), con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze, , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_4 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento della compagnia convenuta alle obbligazioni nascenti dalla polizza assicurativa
n. 784877 sottoscritta a Firenze in data 23.12.2019 e comunque previo ogni altro opportuno accertamento, condannare la al Controparte_5 pagamento in favore della dell'indennizzo dovuto in Parte_1
virtù del contratto assicurativo in atti, oltre al pagamento delle spese mediche sostenute dalla stessa assicurata sempre in virtù del contratto in atti, il tutto nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
con ulteriore condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dovuti sulla somma così determinata, dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- di aver stipulato in data 23-12-2019 il contratto assicurativo n. 784877 con la , inerente al “rischio morte o invalidità Controparte_5
permanente a seguito di infortunio o il rischio di invalidità permanente derivante da malattia nonché il rimborso delle spese mediche sostenute” in favore della “titolare con mansioni amministrative , Persona_1 prevedendosi come massimale, anche per l'invalidità permanente da malattia e per il rimborso delle spese mediche, l'importo di euro
500.000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice);
2 - che nel maggio 2021 era stata diagnosticata sclerosi laterale amiotrofica alla sig.ra cfr. docc. 3 e 4 fascicolo di parte attrice); Persona_1
- che quest'ultima in data 5-10-2021 era deceduta (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice);
- che, dopo un iniziale rifiuto del pagamento dell'indennizzo (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice), la compagnia assicuratrice si era limitata al riconoscimento delle sole spese mediche (euro 2.249,00, cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice);
- che aveva rifiutato di sottoscrivere la succitata quietanza, in quanto priva di qualsivoglia riconoscimento dell'invalidità permanente della sig.ra
Pt_1
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
[...]
, eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva dell'attrice, l'insussistenza del diritto ex adverso preteso, stante la mancata configurazione di un'invalidità permanente, nonché la disponibilità a pagare la somma di euro 2.249,00 a titolo di invalidità temporanea agli eredi della sig.ra Pt_1
Si sono costituiti, infine, con comparsa di intervento volontario i sigg.ri e in qualità di eredi legittimi della sig.ra Controparte_2 CP_3
replicando le conclusioni dell'attrice per il caso di difetto di Persona_1
legittimazione di quest'ultima.
2. In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata da parte della Parte_1
convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 3).
A tal proposito, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello ai sensi del quale nell'assicurazione per conto altrui la legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo spetta all'assicurato e non al contraente (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/12/2024, n.31686).
In ragione di ciò, legittimata a richiedere l'indennizzo di cui alla polizza n.
784877 risulta esclusivamente la sig.ra (e i relativi eredi), in Persona_1
3 qualità di assicurata, e non l'odierna attrice, mera contraente dell'assicurazione in esame (cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta).
3. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'intervento giudiziale spiegato dai sig.ri e Controparte_2 CP_3
in qualità di eredi legittimi della sig.ra in data 22-9-
[...] Persona_1
2023, ovvero quattro giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti del 26-9-2023.
Contrariamente a quanto argomentato da parte della convenuta (cfr. nota di trattazione scritta della convenuta del 26-9-2023, p. 1: “si rileva
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avvenuto intervento volontario nel giudizio da parte dei sigg.ri e . Infatti, la Controparte_2 CP_3
costituzione di detti terzi è avvenuta in data successiva al 6 settembre
2023 e dunque successivamente alla scadenza del termine dei venti giorni prima dell'udienza effettiva (si veda da ultimo Trib. Roma
n.5208/2023 in De Jure)”), va ritenuto ammissibile tale intervento volontario del 22-9-2023 nel presente giudizio, da qualificarsi alla stregua di intervento principale, avuto riguardo all'orientamento della Suprema secondo il quale “La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie”.
D'altra parte, anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Voghera, 09/02/2002, in Arch. Civ., 2002, 937) si è evidenziato che, in materia di intervento in causa di terzi il coordinamento fra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 268 c.p.c. implica che solo l'attività istruttoria preliminare e probatoria eventualmente già preclusa alle parti può
4 rappresentare un limite per l'interveniente, ma non la proposizione della domanda insita nell'atto di intervento. Conseguentemente, individuare come termine per la proposizione dell'intervento autonomo lo stesso termine previsto per la domanda riconvenzionale da parte del convenuto, significherebbe svuotare lo strumento processuale dell'intervento
4. Venendo al merito, innanzitutto non può essere condivisa la ricostruzione di parte convenuta, alla stregua della quale l'assicurazione rilasciata sarebbe insuscettibile di operare nella specie in ragione della morte della sig.ra in data antecedente al decorso dei sei mesi Pt_1 contrattualmente previsti come termine minimo per l'accertamento dell'eventuale invalidità permanente (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 5).
In senso contrario, si deve evidenziare che il termine semestrale addotto dalla convenuta attiene esclusivamente al momento di accertamento dell'invalidità permanente (cfr. art. 3 della Sezione 2 della polizza: determinazione dell'indennizzo: “il grado di invalidità permanente viene accertato in periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia”), ma non incide in alcuna misura sul momento di decorrenza degli effetti dell'assicurazione per le invalidità permanenti, come specificato nello stesso corpo del contratto (cfr. art. 2 della Sezione
2 della polizza: decorrenza della garanzia – termini di aspettativa: “la garanzia vale per le invalidità permanenti conseguenti a malattia manifestatasi dopo il 90 giorno successivo al momento in cui ha effetto
l'assicurazione”).
Nessuna preclusione sotto il profilo temporale può, dunque, essere individuata nell'ipotesi in esame.
Tanto premesso, la domanda avanzata dai terzi chiamati sig.ri e merita di essere accolta Controparte_2 CP_3
esclusivamente nei termini di seguito precisati.
5 In primo luogo, alcuna forma di indennizzo può essere riconosciuta ai terzi intervenuti con riferimento alla voce “invalidità permanente derivante da malattia”.
A tal proposito, si deve ritenere che non sia stata adeguatamente dimostrata l'operatività di tale voce della polizza assicurativa n. 784877, azionata giudizialmente, in relazione alla fattispecie dedotta in atti.
A quest'ultimo riguardo, in particolare, va osservato come gli accadimenti allegati da parte attrice, consistiti nella malattia da sclerosi laterale amiotrofica diagnosticata alla sig.ra e nella successiva Persona_1
morte della stessa (cfr. docc.
3-5 fascicolo di parte attrice), non siano giuridicamente riconducibili al “rischio di invalidità permanente derivante da malattia” assicurato dalla in forza della garanzia Controparte_5
da questa rilasciata (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice).
Sul punto, mette conto richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. infra), seguito anche nella giurisprudenza di merito (da ultimo cfr. Corte appello Catanzaro sez. II, 12/01/2024,
n.47), secondo il quale, tanto nell'ambito del danno biologico, quanto nel correlativo campo dell'assicurazione, i concetti di invalidità temporanea e di invalidità permanente devono essere tenuti ben distinti.
L'espressione "invalidità temporanea", da un lato, designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa;
la locuzione "invalidità permanente", dall'altro lato, descrive lo stato menomativo che residua dopo la cessazione della malattia (cfr.
Cassazione civile sez. III, 17/03/2015, n. 5197).
Tali due concetti, mutuati prevalentemente dalla normativa in materia di assicurazioni (cfr. D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 137, comma 1; cfr. D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 2; cfr. art. 302, comma 2, cod. ass., in tema di danni indennizzabili dal fondo di garanzia vittime della caccia;
la L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1), sono, quindi, incompatibili e non sovrapponibili: in presenza di una malattia ancora in atto, si è in presenza di un'invalidità temporanea, ma, non essendo
6 ancora cessata questa, non si riscontra ancora un'invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si ha uno stato di invalidità permanente, ma non vi è più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (cfr. Cassazione civile sez. III,
17/03/2015, n. 5197, cit.).
Ciò detto, nella fattispecie in esame, come premesso, non risulta integrato lo stato di invalidità permanente, richiesto dalla polizza (per la definizione di “invalidità permanente totale”, cfr. il glossario sub doc. 2 fascicolo di parte attrice: “perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta”).
In particolare, deve ritenersi che la malattia (per la definizione di
“malattia”, cfr. il glossario sub doc. 2 fascicolo di parte attrice: “ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”) facente capo alla sig.ra durante l'arco di vigenza della Persona_1
polizza (dal 18-12-2019 al 18-12-2020, con rinnovo annuale tacito, cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice), risultasse ancora in atto (cfr. documentazione medica sub doc. 4 fascicolo di parte attrice), non potendosi considerare oramai cessata.
Pertanto, in assenza del completo decorso della malattia e della correlativa stabilizzazione dei postumi (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/02/2025, n.2861), può ritenersi configurato nella specie non lo stato di
“invalidità permanente” richiesto ai fini assicurativi, ma piuttosto quello di
“invalidità temporanea”, incompatibile con il primo (cfr. sopra) e non oggetto di copertura assicurativa (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice).
Né, in contrasto con quanto sinora esposto, può venire in rilievo il sopravvenuto decesso della sig.ra durante il periodo temporale di Pt_1
operatività della polizza (5-10-2021, cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice).
In materia, occorre rilevare che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia sia previsto il pagamento di un indennizzo nel
7 caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall'assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica, abbia esito letale (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/03/2015, n. 5197, cit.).
L'evento “morte”, difatti, sarebbe stato oggetto di garanzia nell'ipotesi
(non integrata nel caso in analisi) in cui il contraente avesse stipulato non tanto un'assicurazione per l'invalidità permanente, quanto piuttosto una polizza sulla vita, a fronte dell'eterogeneità dei beni tutelati nelle due distinte tipologie assicurative da ultimo menzionate (bene “salute” e
“integrità fisica” nella prima;
bene “vita” nella seconda;
per la differenziazione delle due casistiche, cfr. anche Cassazione civile sez. III,
04/05/2018, n.10602: “E' appena il caso di precisare che, contrariamente
a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non rileva nel caso in esame la circostanza che l'assicurato, gravemente invalido sin dall'anno 2009, sia poi deceduto nel 2012 proprio a causa della stessa malattia dalla quale era derivata quell'invalidità: la polizza di cui è causa, infatti, copriva esclusivamente il rischio da "invalidità" conseguente a malattia, e non anche il rischio "morte"”).
In definitiva, in difetto della copertura del rischio da invalidità temporanea da malattia e del rischio da morte derivante da malattia, non si può ritenere che né la malattia da sclerosi laterale amiotrofica ancora in atto, né il consequenziale decesso della sig.ra siano idonei ad integrare Pt_1
l'evento “invalidità permanente da malattia”, oggetto della polizza n.
784877, rilasciata dalla compagnia assicuratrice convenuta.
La relativa domanda di indennizzo proposta deve, dunque, essere disattesa.
Al contrario, risulta meritevole di accoglimento la pretesa volta a ottenere la corresponsione delle spese mediche sostenute dall'assicurata in ragione della malattia occorsa alla sig.ra Pt_1
In tema, alla luce dell'espressa copertura del “rimborso spese mediche”
(cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice), queste si possono considerare
8 documentate per un importo di euro 2.249,00, indicato da parte attrice
(cfr. atto di citazione, p. 4) e riconosciuto come dovuto anche dalla
[...]
(cfr. scambio di mail e quietanza non sottoscritta sub doc. CP_5
7 fascicolo di parte convenuta).
In conclusione, deve, quindi, Controparte_1
essere condannata al pagamento di euro 2.249,00 in favore dei sig.ri e in qualità di eredi legittimi della sig.ra Controparte_2 CP_3
Persona_1
Costituendo un debito di valore (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n.16229: “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”), in ordine all'importo di euro 2.249,00 vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, calcolati nella misura legale secondo i criteri di cui a Cass. SU 1712-1995, a decorrere dal 22-9-2023, data di deposito della comparsa di intervento dei terzi.
5. Con riferimento alle spese di lite relative al rapporto tra Parte_1
e , queste, liquidate in
[...] Controparte_1
dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, devono essere poste a carico di parte attrice, stante l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
Con riferimento alle spese di lite relative al rapporto tra
[...]
e i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
queste, liquidate negli stessi termini di cui sopra, in ragione
9 dell'accoglimento soltanto parziale della domanda dei terzi intervenuti, devono essere compensate per la quota di 9/10, mentre la restante quota di 1/10 deve essere posta a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. dichiara di difetto di legittimazione attiva di Parte_1
2. condanna al pagamento di Controparte_1
euro 2.249,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva, in favore dei sig.ri e in qualità di Controparte_2 CP_3
eredi legittimi della sig.ra Persona_1
3. condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
4. con riferimento al rapporto tra la convenuta Controparte_1
ed i terzi intervenuti e
[...] Controparte_2 CP_3
dichiara le spese di lite compensate per la quota di 9/10;
5. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di e della restante quota di 1/10 Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, liquidata in euro 170,20 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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