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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1247/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. FR LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1247/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi:
, C.F. nato a [...] il 10 agosto Parte_1 C.F._1
1959, rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Claudio Cipriani, gusta procura in atti e
nata a [...] il 28 marzo Controparte_1
1965 C.F. , rappresentata e difesa all'avv. Claudio Cipriani, C.F._2 giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Roma in data 4 marzo
[...]
1995 e precisando che dalla loro unione è nata IA (il 29 agosto 1997), Per_1 ormai maggiorenne e autosufficiente, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale alla moglie;
3. Porre a carico del marito Sig un assegno mensile di euro 1.800,00 Parte_1
a titolo di mantenimento del coniuge stante la non autosufficienza economica della sig.ra . Controparte_1
3. Con scioglimento della comunione legale dei beni relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà il signor ai fini del Parte_1 complessivo mantenimento nei confronti della moglie assegna -trasferisce a quest'ultima Sig.ra , che accetta, la quota di Controparte_1 comproprietà, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, . , quota di comproprietà del 50 % del seguente bene immobile, sito in Comune Riano Via Dei Costaron i 99 int 4_B., quota di 500/1000.,, acquistato dai ricorrenti in regime di comunione dei beni - Immobile –villino- composto da 9 vani, cucina, bagno, terrazzo e corridoio confinante con muro perimetrale, vano scala, cantina int. . ,con cantina di pertinenza giardino Contraddistinti al N.C.E.U. del
Comune di Riano Appartamento, cantina e terreno pertinenziale: Foglio 17 particella 80 .. SUB 504 e particella 529 sub 502 graffate cat A/7 classe 3 vani 9,5 rendita 883.14, il sig. lascerà la casa coniugale, sita in Riano Via Dei Parte_1
Costaroni 99 entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali;
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
2 2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 15 ottobre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi a e Parte_2 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 4 marzo 1995,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1995, Atto N.
109, Parte 1- Ufficio 2;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA RG FR LU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. FR LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1247/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi:
, C.F. nato a [...] il 10 agosto Parte_1 C.F._1
1959, rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Claudio Cipriani, gusta procura in atti e
nata a [...] il 28 marzo Controparte_1
1965 C.F. , rappresentata e difesa all'avv. Claudio Cipriani, C.F._2 giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Roma in data 4 marzo
[...]
1995 e precisando che dalla loro unione è nata IA (il 29 agosto 1997), Per_1 ormai maggiorenne e autosufficiente, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale alla moglie;
3. Porre a carico del marito Sig un assegno mensile di euro 1.800,00 Parte_1
a titolo di mantenimento del coniuge stante la non autosufficienza economica della sig.ra . Controparte_1
3. Con scioglimento della comunione legale dei beni relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà il signor ai fini del Parte_1 complessivo mantenimento nei confronti della moglie assegna -trasferisce a quest'ultima Sig.ra , che accetta, la quota di Controparte_1 comproprietà, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, . , quota di comproprietà del 50 % del seguente bene immobile, sito in Comune Riano Via Dei Costaron i 99 int 4_B., quota di 500/1000.,, acquistato dai ricorrenti in regime di comunione dei beni - Immobile –villino- composto da 9 vani, cucina, bagno, terrazzo e corridoio confinante con muro perimetrale, vano scala, cantina int. . ,con cantina di pertinenza giardino Contraddistinti al N.C.E.U. del
Comune di Riano Appartamento, cantina e terreno pertinenziale: Foglio 17 particella 80 .. SUB 504 e particella 529 sub 502 graffate cat A/7 classe 3 vani 9,5 rendita 883.14, il sig. lascerà la casa coniugale, sita in Riano Via Dei Parte_1
Costaroni 99 entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali;
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
2 2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 15 ottobre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi a e Parte_2 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 4 marzo 1995,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1995, Atto N.
109, Parte 1- Ufficio 2;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA RG FR LU
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