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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa
Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12711/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto lesione personale e vertente
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Paolo Rosauro (c.f. con domicilio CodiceFiscale_2
digitale in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 CodiceFiscale_3
virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Cozzolino e con domicilio digitale in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(P.IVA ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Enrico Loasses e con domicilio digitale in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio per far accertare la sua esclusiva responsabilità per Controparte_1
l'infortunio subito mentre si trovava all'interno dell'immobile siti in Giugliano in
1 Campania al vico Fondola n. 28.
1.1. Il convenuto si è costituita in giudizio spiegando le proprie difese e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_2
Con provvedimento del 5.2.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c. e la costituendosi, chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda.
1.2. In data 22.01.2025 l'attrice depositava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.. In pari data il convenuto depositava Controparte_1
accettazione della rinuncia. In data 31.01.2025 anche la chiamata in causa
[...]
depositava accettazione della rinuncia. Controparte_2
All'udienza del 07.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Cio' posto, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
3. Quanto alle spese di giudizio, il comma 4 dell'art. 306 c.p.c. statuisce che “Il
rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra di loro”.
E' inoltre pacifico in giurisprudenza che le spese sono a carico del rinunciante,
salvo diverso accordo, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (Cass.
06/21933) e ciò vale anche quando si esclude che il convenuto abbia un interesse alla prosecuzione della causa sufficiente a rendere necessaria l'accettazione della rinuncia (Cass. 02/9066), ma non quando la rinuncia sia compiuta prima della costituzione in giudizio del convenuto (in tale caso, non deve infatti statuirsi alcunché sulle spese: cfr. Cass. 11/5756).
Ove il giudice, anziché liquidare le spese, ne disponga la compensazione in presenza di contrasto tra le parti sul punto, il provvedimento è abnorme e risulta esperibile l'appello (v. Cass. 06/21707 ord., Cass. 09/26210 ord.).
Nel caso in esame, pertanto, le spese del presente giudizio sono a carico del rinunciante e si liquidano come in dispositivo, applicazione dei valori minimi tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Paola
Caserta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 12711/2022 del
R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi Controparte_1
euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in Controparte_2
complessivi euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Aversa, il 26.02.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Paola Caserta
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