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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44993/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma via Oceano atlantico 190 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
( ) nato a [...] il [...], difesa e rappresentata dall' Parte_2 C.F._1
Cinzia D'Eramo ( ) con studio in Rieti in 02100 Rieti via Orchidee, 9 presso C.F._2 cui e elettivament resenta e difende giusta procura speciale trasmessa ai sensi dell'art 83 cpc ad aversi come apposta in calce all'atto di opposizione.
Opponente
CONTRO
Controparte_1
– in persona del legale
[...] P.IVA_2 ri miciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Martorano e Antongiulio AGOSTINELLI
Opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 13661/2023 del 31.08.2023, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale si ingiunge a il pagamento della Parte_1 somma di € 137.596,78, oltre intere
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della nel Pt_1 giudizio monitorio e l'inesistenza del credito vantato dalla verso la e comunque CP_1 Pt_1
l'inesistenza di obbligazioni di verso pe i di cui i a, revocare il Pt_1 CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 13661/2023 del 31.08.2023 r.g. n. 33333/2023 emesso dal Tribunale
pagina1 di 4 ordinario di Roma il 30/08/2023; in subordine nella non creduta ipotesi di rigetto della superiore istanza accertare e dichiarare che non sono dovuti importi oltre il limite di euro 102.136,00, e comunque che non sono dovuti gli interessi che sono maturati sulla sorte, successivamente alle richieste inviate dalla per causa ed inerzia dell' , conseguentemente rideterminare gli Controparte_2 CP_1 eventuali importi dovuti alla . Ordinare e condannare alla restituzione alla CP_1 CP_1 Pt_1 degli importi medio tempor in esecuzione del titolo. ttoria di spese ed o presente giudizio, oltre Iva, C.p.A e spese generali come per legge. Reitera le istanze istruttorie già formulate”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale di Roma: Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo di perché palesemente infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e, per gli effetti confermare il decreto ingiuntivo n. 13661/2023, R.G. 33333/2023 del Tribunale di Roma per l'importo di € 37.596,78 oltre agli interessi come richiesti e spese del decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 13661/2023 del 31.08.2023, la ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda Parte_1
o di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010. Ha chiesto la revoca dell'ingiunzione ritenendo inesistente il credito vantato dall' e comunque l'inesistenza di CP_1 obbligazioni di verso . In subordine h dichiarare non dovuti gli Parte_1 CP_1 importi oltre il limite di € 102.136,00 e comunque gli interessi che sono maturati sulla sorte successivamente alle richieste inviate da per causa ed inerzia di . CP_2 CP_1
Va precisato che il debito verso – che si sostiene che si Controparte_3 Pt_1 sarebbe accollata con un negozio avente valenza esterna – è un debito da restituzione del finanziamento pubblico (disposto con la misura di incentivazione denominata “Smart&Start Italia”) che stessa aveva chiesto ed ottenuto, sottoscrivendo il relativo contratto con in Controparte_2 CP_1 oc. 8) e del quale, successivamente, essa ne ha dato menzione e cenno nei ci di esercizio, da ultimo quello al 31.12.2020 approvato il 30.04.2021.
Ha precisato che la domanda monitoria, stando al ricorso depositato da , si CP_1 fondava sul fatto che vi sarebbe stato alcun accollo dell'opponente del debito vantat nei Cont confronti di . Evidenziava – invece - che la convenzione stipulata con sostanziava di sé CP_2 un negozio n efficacia limitata alle parti: non risultava da alcuna par e la GCF avesse assunto un debito nei confronti di , posto che il creditore era restato estraneo all'accordo CP_1 tra le parti. D'Altronde, il liquidat , in più occasioni, aveva chiesto all'agenzia come CP_2 definire la pratica di finanziamento. In ogni caso andava contestato il quantum visto che la GCF sarebbe stata al massimo tenuta a rispondere nei limiti dell'importo di € 102.136,00 ovvero nei limiti in cui aveva assunto il debito dell'accollato.
Si è costituita che ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe. Ha contestato la CP_1 rappresentazione svolta dalla difesa dell'opponente ed ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Ritenuta la causa non di pronta soluzione veniva concessa pagina2 di 4 l'esecutività del decreto ex art 648 c.p.c. ma ritenuta superflua l'escussione del teste, il liquidatore Dr. CP_
, la causa andava per la decisione all'udienza del 10.03.2025.
In realtà, l'opposizione è risultata fondata. L'accollo codicistico disciplinato dall'art. 1273 c.c. si inquadra nella categoria dei contratti a favore di terzo, posto che l'adesione del creditore è, in effetti, prevista dal legislatore al solo fine di rendere “irrevocabile” la stipulazione “a suo favore” (art. 1273, primo comma, c.c.), la quale conseguentemente è da ritenersi, una volta perfezionato l'accordo tra il debitore e il terzo, direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati dall'art. 1411 c.c. In ciò solo si manifesta la rilevanza “esterna” dell'accollo contemplato dal citato art. 1273 c.c., la quale implica che l'accollante assuma come proprio il debito altrui ed adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio. A differenza di quanto avviene nell'accollo “interno”, ( della validità della cui stipulazione nessuno dubita) che ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest'ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
Parte Sostiene la parte opposta che, con la propria opposizione, avrebbe confermato l'assunzione dell'accollo del debito di verso . In nulla nell'opposizione Controparte_2 CP_1 Contr induce a concludere che vi sia stata l'assunzione dell'accollo del debito di nei confronti di;
ma solo nei confronti di . CP_1 CP_2
Nella nota integrativa al bilancio finale di liquidazione al 08.11.2021 si legge che: “La voce Debiti per €. 102.136 riguarda un finanziamento ricevuto da per ricerche e sviluppo. Più volte sollecitata per procedere CP_1 al rimborso non è stata mai ricevuta comunicazione ci dalità di estinzione. A fronte del pagamento del debito verso viene costituito un fondo presso il Socio che provvederà al pagamento quando sarà possibile CP_1 Parte_1 riceve icazione da parte del creditore”. Ed a sione, la dopo l'attribuzione del Parte_1 debito v/Invitalia con compensazione del proprio debito verso la società di €. 87.980, rimane creditore verso gli altri soci per €. 12.187,00 (A pag. 5, penultimo cpv.).
Sia la nota integrativa al bilancio finale, sia il tenore delle comunicazioni, sono a dar conto del Parte carattere meramente interno dell'accollo operato da nei confronti di . E quindi, in CP_2 forza dell'accollo del debito da parte della è stato di fatto concluso un contratto bilaterale Parte_1 con efficacia limitata alle parti, ossia tra il lato ( ed il terzo ( Controparte_2 Parte_1 accollante, nel senso che questi è tenuto a adempiere nei confronti del debitore( ma Controparte_2 non è obbligato nei confronti del creditore stesso . Parte_1
Il creditore , in sostanza, non ha azione diretta nei confronti del terzo accollante. CP_1 Parte Non si ravvisa alcuna comunicazione recettizia indirizzata da nei confronti di con la CP_1 quale viene rappresentato il tenore esterno negozio, con aut ione del credit si della convenzione tra le parti stipulanti che, come tale, è meramente interna. Nel caso in esame l'accordo è stato concluso ripassato tra la e la , dunque, non può agire nei Controparte_2 Controparte_5 confronti dell'accollante non avendo la ceduto ad la relativa Parte_1 Controparte_2 CP_1 azione.
La conseguenza è quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, ai minimi come in dispositivo.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 44993/2023 tra ed Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
a) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 13661/2023 del 31.08.2023 (rg n 33333/2023) emesso dal Tribunale ordinario di Roma - G.I. Dr. Giacomo Ebner - il 30/08/2023, per sorte, accessori e spese. b) Condanna al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali di questo CP_1 giudizio, che liquida nella misura di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché IVA e C.p.A.
Roma il 19/03/2025 Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma via Oceano atlantico 190 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
( ) nato a [...] il [...], difesa e rappresentata dall' Parte_2 C.F._1
Cinzia D'Eramo ( ) con studio in Rieti in 02100 Rieti via Orchidee, 9 presso C.F._2 cui e elettivament resenta e difende giusta procura speciale trasmessa ai sensi dell'art 83 cpc ad aversi come apposta in calce all'atto di opposizione.
Opponente
CONTRO
Controparte_1
– in persona del legale
[...] P.IVA_2 ri miciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Martorano e Antongiulio AGOSTINELLI
Opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 13661/2023 del 31.08.2023, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale si ingiunge a il pagamento della Parte_1 somma di € 137.596,78, oltre intere
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della nel Pt_1 giudizio monitorio e l'inesistenza del credito vantato dalla verso la e comunque CP_1 Pt_1
l'inesistenza di obbligazioni di verso pe i di cui i a, revocare il Pt_1 CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 13661/2023 del 31.08.2023 r.g. n. 33333/2023 emesso dal Tribunale
pagina1 di 4 ordinario di Roma il 30/08/2023; in subordine nella non creduta ipotesi di rigetto della superiore istanza accertare e dichiarare che non sono dovuti importi oltre il limite di euro 102.136,00, e comunque che non sono dovuti gli interessi che sono maturati sulla sorte, successivamente alle richieste inviate dalla per causa ed inerzia dell' , conseguentemente rideterminare gli Controparte_2 CP_1 eventuali importi dovuti alla . Ordinare e condannare alla restituzione alla CP_1 CP_1 Pt_1 degli importi medio tempor in esecuzione del titolo. ttoria di spese ed o presente giudizio, oltre Iva, C.p.A e spese generali come per legge. Reitera le istanze istruttorie già formulate”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale di Roma: Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo di perché palesemente infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e, per gli effetti confermare il decreto ingiuntivo n. 13661/2023, R.G. 33333/2023 del Tribunale di Roma per l'importo di € 37.596,78 oltre agli interessi come richiesti e spese del decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 13661/2023 del 31.08.2023, la ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda Parte_1
o di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010. Ha chiesto la revoca dell'ingiunzione ritenendo inesistente il credito vantato dall' e comunque l'inesistenza di CP_1 obbligazioni di verso . In subordine h dichiarare non dovuti gli Parte_1 CP_1 importi oltre il limite di € 102.136,00 e comunque gli interessi che sono maturati sulla sorte successivamente alle richieste inviate da per causa ed inerzia di . CP_2 CP_1
Va precisato che il debito verso – che si sostiene che si Controparte_3 Pt_1 sarebbe accollata con un negozio avente valenza esterna – è un debito da restituzione del finanziamento pubblico (disposto con la misura di incentivazione denominata “Smart&Start Italia”) che stessa aveva chiesto ed ottenuto, sottoscrivendo il relativo contratto con in Controparte_2 CP_1 oc. 8) e del quale, successivamente, essa ne ha dato menzione e cenno nei ci di esercizio, da ultimo quello al 31.12.2020 approvato il 30.04.2021.
Ha precisato che la domanda monitoria, stando al ricorso depositato da , si CP_1 fondava sul fatto che vi sarebbe stato alcun accollo dell'opponente del debito vantat nei Cont confronti di . Evidenziava – invece - che la convenzione stipulata con sostanziava di sé CP_2 un negozio n efficacia limitata alle parti: non risultava da alcuna par e la GCF avesse assunto un debito nei confronti di , posto che il creditore era restato estraneo all'accordo CP_1 tra le parti. D'Altronde, il liquidat , in più occasioni, aveva chiesto all'agenzia come CP_2 definire la pratica di finanziamento. In ogni caso andava contestato il quantum visto che la GCF sarebbe stata al massimo tenuta a rispondere nei limiti dell'importo di € 102.136,00 ovvero nei limiti in cui aveva assunto il debito dell'accollato.
Si è costituita che ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe. Ha contestato la CP_1 rappresentazione svolta dalla difesa dell'opponente ed ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Ritenuta la causa non di pronta soluzione veniva concessa pagina2 di 4 l'esecutività del decreto ex art 648 c.p.c. ma ritenuta superflua l'escussione del teste, il liquidatore Dr. CP_
, la causa andava per la decisione all'udienza del 10.03.2025.
In realtà, l'opposizione è risultata fondata. L'accollo codicistico disciplinato dall'art. 1273 c.c. si inquadra nella categoria dei contratti a favore di terzo, posto che l'adesione del creditore è, in effetti, prevista dal legislatore al solo fine di rendere “irrevocabile” la stipulazione “a suo favore” (art. 1273, primo comma, c.c.), la quale conseguentemente è da ritenersi, una volta perfezionato l'accordo tra il debitore e il terzo, direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati dall'art. 1411 c.c. In ciò solo si manifesta la rilevanza “esterna” dell'accollo contemplato dal citato art. 1273 c.c., la quale implica che l'accollante assuma come proprio il debito altrui ed adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio. A differenza di quanto avviene nell'accollo “interno”, ( della validità della cui stipulazione nessuno dubita) che ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest'ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
Parte Sostiene la parte opposta che, con la propria opposizione, avrebbe confermato l'assunzione dell'accollo del debito di verso . In nulla nell'opposizione Controparte_2 CP_1 Contr induce a concludere che vi sia stata l'assunzione dell'accollo del debito di nei confronti di;
ma solo nei confronti di . CP_1 CP_2
Nella nota integrativa al bilancio finale di liquidazione al 08.11.2021 si legge che: “La voce Debiti per €. 102.136 riguarda un finanziamento ricevuto da per ricerche e sviluppo. Più volte sollecitata per procedere CP_1 al rimborso non è stata mai ricevuta comunicazione ci dalità di estinzione. A fronte del pagamento del debito verso viene costituito un fondo presso il Socio che provvederà al pagamento quando sarà possibile CP_1 Parte_1 riceve icazione da parte del creditore”. Ed a sione, la dopo l'attribuzione del Parte_1 debito v/Invitalia con compensazione del proprio debito verso la società di €. 87.980, rimane creditore verso gli altri soci per €. 12.187,00 (A pag. 5, penultimo cpv.).
Sia la nota integrativa al bilancio finale, sia il tenore delle comunicazioni, sono a dar conto del Parte carattere meramente interno dell'accollo operato da nei confronti di . E quindi, in CP_2 forza dell'accollo del debito da parte della è stato di fatto concluso un contratto bilaterale Parte_1 con efficacia limitata alle parti, ossia tra il lato ( ed il terzo ( Controparte_2 Parte_1 accollante, nel senso che questi è tenuto a adempiere nei confronti del debitore( ma Controparte_2 non è obbligato nei confronti del creditore stesso . Parte_1
Il creditore , in sostanza, non ha azione diretta nei confronti del terzo accollante. CP_1 Parte Non si ravvisa alcuna comunicazione recettizia indirizzata da nei confronti di con la CP_1 quale viene rappresentato il tenore esterno negozio, con aut ione del credit si della convenzione tra le parti stipulanti che, come tale, è meramente interna. Nel caso in esame l'accordo è stato concluso ripassato tra la e la , dunque, non può agire nei Controparte_2 Controparte_5 confronti dell'accollante non avendo la ceduto ad la relativa Parte_1 Controparte_2 CP_1 azione.
La conseguenza è quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, ai minimi come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 44993/2023 tra ed Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
a) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 13661/2023 del 31.08.2023 (rg n 33333/2023) emesso dal Tribunale ordinario di Roma - G.I. Dr. Giacomo Ebner - il 30/08/2023, per sorte, accessori e spese. b) Condanna al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali di questo CP_1 giudizio, che liquida nella misura di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché IVA e C.p.A.
Roma il 19/03/2025 Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
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