Art. 1.
Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , modificato dall' articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992 , e' elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Il contributo di cui al precedente comma e' concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 1976.
Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , modificato dall' articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992 , e' elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Il contributo di cui al precedente comma e' concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 1976.