Articolo 1 della Legge 28 febbraio 1986, n. 42
Articolo 2
Versione
15 marzo 1986
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata) 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1986, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Entrata in vigore il 15 marzo 1986
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