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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9200 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 16 aprile 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 1659/2025 del
Ruolo Generale e proposto da
nato in [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni n.186, presso lo studio dell'avv. Iacopo Maria Pitorri, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente –
e di
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;
- resistente non costituito -
Conclusioni delle parti pagina 1 Per parte ricorrente: '…in via principale accertare e dichiarare: l'illegittimità
del provvedimento emesso dalla Questura di Latina in data 05.11.2024 e
notificato in data 20.12.2024 , con il quale è stata rifiutata l'Istanza di
rilascio del Permesso di Soggiorno per “Protezione Speciale” ex art. 19
comma 1.2 D.Lgs. 286/ 1998, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi
il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per
“Protezione Speciale” trasmettendo gli atti al Questore del luogo di dimora,
invitandolo a rilasciare un permesso a tale titolo. In ogni caso: Con vittoria
di competenze e spese di lite';
per parte resistente: '…Rigettare il ricorso, con il favore delle spese'
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento con il quale il Questore di Latina ha rigettato l'istanza di protezione speciale dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 19,
comma 1.2, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286. Si duole della illegittimità della decisione dell'autorità amministrativa. Insta, pertanto, affinché il Tribunale
riconosca il diritto alla protezione speciale.
Resiste in giudizio il , contestando in fatto e in diritto il Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare, va osservato come legittimato a contraddire nella presente controversia sia il solo . Invero, la Controparte_1
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, pure convenuta, risulta sprovvista della soggettività giuridica atta a consentirle la partecipazione al giudizio.
pagina 2 Ciò posto, il ricorso è infondato.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, che l'oggetto del presente giudizio non è un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma l'accertamento del diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta (tra le altre,
Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n. 30105). Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata,
essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi come l'atto introduttivo del giudizio non contenga alcuna allegazione dei fatti costitutivi fondanti il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, limitandosi a richiamare principi di diritto afferenti i diversi istituti della protezione internazionale e della protezione umanitaria e facendo un apodittico accenno alla '…vicenda soggettiva del ricorrente e [al]la condizione
oggettiva del paese di origine', senza alcuna ulteriore specificazione.
pagina 3 Deve escludersi per altro verso che il Tribunale sia tenuto, in assenza di specifiche allegazioni, a ricercare d'ufficio l'eventuale ricorrenza di situazioni suscettibili di fondare il diritto del ricorrente a permanere sul territorio italiano, giacché, anche con riferimento alla diversa fattispecie della protezione internazionale, costituisce ormai principio acquisito quello per cui eventuali doveri di cooperazione e integrazione istruttoria postulano comunque il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, '…cosicché, in presenza di allegazioni o
produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna
iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del
richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per
orientare utilmente la propria ricerca' (tra le ultime, Cassazione Civile,
Sezione I, 14 novembre 2024 n. 29455).
Tale carenza assertiva conduce di per sé sola ad escludere la fondatezza dell'impugnazione.
Né a conclusioni differenti si può pervenire esaminando la nota del 16
aprile 2025 depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.,
la quale parimenti non contiene alcuna ulteriore allegazione difensiva.
Quanto ai documenti prodotti con tale nota, giova rammentare che nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, non esiste un potere ufficioso di esaminare i documenti depositati dalla parte laddove quest'ultima non ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la pagina 4 controparte l'impossibilità di controdedurre e per l'organo giudicante impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 1 febbraio
2008 n. 2435). L'esame della documentazione prodotta con la predetta nota appare quindi preclusa, difettando negli scritti difensivi del ricorrente qualsivoglia allegazione in merito allo scopo della sua produzione.
Ma, invero, quand'anche dalla produzione in esame si volessero per ipotesi trarre, in spregio a tutti i principi sopra enunciati, elementi assertivi al fine di ricondurre la richiesta di protezione speciale alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, dovrebbe ciò
nondimeno pervenirsi ad un rigetto della domanda.
Ed invero, la richiamata disposizione, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, secondo cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere
che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia
necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa
esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea”; continua poi la norma affermando che
“ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami
pagina 5 familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi quali indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019,
n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Al fine del riconoscimento di una protezione speciale fondata sulla vita privata compete dunque al ricorrente l'onere di fornire elementi probatori atti a dar conto dell'integrazione raggiunta sul territorio italiano.
Nel caso in esame, tale prova non è stata invece fornita.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 19 gennaio 2025,
risulta sprovvisto di qualsivoglia elemento di prova documentale attestante l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente. Documentazione utile al riguardo viene invece depositata soltanto con la menzionata nota del 16
aprile 2025. In merito a quest'ultima produzione, tuttavia, preso atto della preclusione introdotta dall'art. 281-duodecies, comma 4, del cod. proc. civ.,
come riformulato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164, a mente del quale '(…)
pagina 6 quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se
richiesto, concede, alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni (…) per produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a
dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria', e considerata l'assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte del Tribunale, risultano utilizzabili, ai fini della decisione, unicamente i documenti formati successivamente all'instaurazione del presente giudizio, per i quali può
ritenersi implicita un'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153
cod. proc. civ. Tali documenti attestano tuttavia la presenza di un unico rapporto di lavoro a tempo determinato e della durata di due mesi, il quale non risulta idoneo a dar conto di un'integrazione del ricorrente sul territorio italiano e a fondare un suo diritto al soggiorno.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento a favore dell'amministrazione resistente di euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio;
euro
602,00 per la fase introduttiva;
euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre ad accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 16 aprile 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 1659/2025 del
Ruolo Generale e proposto da
nato in [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni n.186, presso lo studio dell'avv. Iacopo Maria Pitorri, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente –
e di
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;
- resistente non costituito -
Conclusioni delle parti pagina 1 Per parte ricorrente: '…in via principale accertare e dichiarare: l'illegittimità
del provvedimento emesso dalla Questura di Latina in data 05.11.2024 e
notificato in data 20.12.2024 , con il quale è stata rifiutata l'Istanza di
rilascio del Permesso di Soggiorno per “Protezione Speciale” ex art. 19
comma 1.2 D.Lgs. 286/ 1998, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi
il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per
“Protezione Speciale” trasmettendo gli atti al Questore del luogo di dimora,
invitandolo a rilasciare un permesso a tale titolo. In ogni caso: Con vittoria
di competenze e spese di lite';
per parte resistente: '…Rigettare il ricorso, con il favore delle spese'
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento con il quale il Questore di Latina ha rigettato l'istanza di protezione speciale dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 19,
comma 1.2, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286. Si duole della illegittimità della decisione dell'autorità amministrativa. Insta, pertanto, affinché il Tribunale
riconosca il diritto alla protezione speciale.
Resiste in giudizio il , contestando in fatto e in diritto il Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare, va osservato come legittimato a contraddire nella presente controversia sia il solo . Invero, la Controparte_1
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, pure convenuta, risulta sprovvista della soggettività giuridica atta a consentirle la partecipazione al giudizio.
pagina 2 Ciò posto, il ricorso è infondato.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, che l'oggetto del presente giudizio non è un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma l'accertamento del diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta (tra le altre,
Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n. 30105). Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata,
essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi come l'atto introduttivo del giudizio non contenga alcuna allegazione dei fatti costitutivi fondanti il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, limitandosi a richiamare principi di diritto afferenti i diversi istituti della protezione internazionale e della protezione umanitaria e facendo un apodittico accenno alla '…vicenda soggettiva del ricorrente e [al]la condizione
oggettiva del paese di origine', senza alcuna ulteriore specificazione.
pagina 3 Deve escludersi per altro verso che il Tribunale sia tenuto, in assenza di specifiche allegazioni, a ricercare d'ufficio l'eventuale ricorrenza di situazioni suscettibili di fondare il diritto del ricorrente a permanere sul territorio italiano, giacché, anche con riferimento alla diversa fattispecie della protezione internazionale, costituisce ormai principio acquisito quello per cui eventuali doveri di cooperazione e integrazione istruttoria postulano comunque il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, '…cosicché, in presenza di allegazioni o
produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna
iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del
richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per
orientare utilmente la propria ricerca' (tra le ultime, Cassazione Civile,
Sezione I, 14 novembre 2024 n. 29455).
Tale carenza assertiva conduce di per sé sola ad escludere la fondatezza dell'impugnazione.
Né a conclusioni differenti si può pervenire esaminando la nota del 16
aprile 2025 depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.,
la quale parimenti non contiene alcuna ulteriore allegazione difensiva.
Quanto ai documenti prodotti con tale nota, giova rammentare che nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, non esiste un potere ufficioso di esaminare i documenti depositati dalla parte laddove quest'ultima non ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la pagina 4 controparte l'impossibilità di controdedurre e per l'organo giudicante impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 1 febbraio
2008 n. 2435). L'esame della documentazione prodotta con la predetta nota appare quindi preclusa, difettando negli scritti difensivi del ricorrente qualsivoglia allegazione in merito allo scopo della sua produzione.
Ma, invero, quand'anche dalla produzione in esame si volessero per ipotesi trarre, in spregio a tutti i principi sopra enunciati, elementi assertivi al fine di ricondurre la richiesta di protezione speciale alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, dovrebbe ciò
nondimeno pervenirsi ad un rigetto della domanda.
Ed invero, la richiamata disposizione, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, secondo cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere
che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia
necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa
esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea”; continua poi la norma affermando che
“ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami
pagina 5 familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi quali indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019,
n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Al fine del riconoscimento di una protezione speciale fondata sulla vita privata compete dunque al ricorrente l'onere di fornire elementi probatori atti a dar conto dell'integrazione raggiunta sul territorio italiano.
Nel caso in esame, tale prova non è stata invece fornita.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 19 gennaio 2025,
risulta sprovvisto di qualsivoglia elemento di prova documentale attestante l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente. Documentazione utile al riguardo viene invece depositata soltanto con la menzionata nota del 16
aprile 2025. In merito a quest'ultima produzione, tuttavia, preso atto della preclusione introdotta dall'art. 281-duodecies, comma 4, del cod. proc. civ.,
come riformulato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164, a mente del quale '(…)
pagina 6 quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se
richiesto, concede, alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni (…) per produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a
dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria', e considerata l'assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte del Tribunale, risultano utilizzabili, ai fini della decisione, unicamente i documenti formati successivamente all'instaurazione del presente giudizio, per i quali può
ritenersi implicita un'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153
cod. proc. civ. Tali documenti attestano tuttavia la presenza di un unico rapporto di lavoro a tempo determinato e della durata di due mesi, il quale non risulta idoneo a dar conto di un'integrazione del ricorrente sul territorio italiano e a fondare un suo diritto al soggiorno.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento a favore dell'amministrazione resistente di euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio;
euro
602,00 per la fase introduttiva;
euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre ad accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7