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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/09/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1482/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
ata a GENOVA (GE) il 29/05/1961 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO GENNARO
E
nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO GENNARO
ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 09.09.2025; scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere risolto ogni aspetto inerente i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione, sicché non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
2.Le spese legali per la presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio verranno sostenute integralmente da . Parte_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
SC EN (AL) il 30/09/1951, celebrato in Bosco RE (AL) in data 12/09/1992, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 12, Parte 2^, Serie A, Anno
1992,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 15/09/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1482/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
ata a GENOVA (GE) il 29/05/1961 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO GENNARO
E
nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO GENNARO
ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 09.09.2025; scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere risolto ogni aspetto inerente i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione, sicché non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
2.Le spese legali per la presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio verranno sostenute integralmente da . Parte_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
SC EN (AL) il 30/09/1951, celebrato in Bosco RE (AL) in data 12/09/1992, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 12, Parte 2^, Serie A, Anno
1992,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 15/09/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.