TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente
dott.ssa Giulia I. Loi Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2209/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Vincenza Nicotra (c.f. ) in Catania (CT), C.F._2 alla via Cesare Lombroso n. 9;
- Ricorrente
nei confronti di:
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Kati Scala (c.f. in Codogno (LO), alla via C.F._4 Dante Alighieri n. 14;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE sig. Parte_1
“• Nel merito:
Modificare l'ordinanza presidenziale nel senso che sia disposta la revoca dell'assegno di mantenimento della sig.ra a far data della sua assunzione, avendo raggiunta a tale data, la sua indipendenza economica, e Pt_2 comunque ed in ogni caso, rigettare la domanda di concessione assegno divorzile, tenuto conto tanto della capacità lavorativa, quanto del suo notevole patrimonio mobiliare ed immobiliare, il tutto per come si evince per tabulas dagli atti di causa;
• Revocare il contributo al mantenimento per a decorrere dal gennaio 2021, in ragione del Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economia, circostanza univoca e pacifica per come emerso dai documenti in atti, e per sua stessa ammissione formulata con la Dichiarazione del 07/12/2024, con la quale ha rinunciato al mantenimento da parte del padre, con conseguente condanna della resistente alla restituzione degli importi sinora versati, in quanto consapevole del rischio restitutorio, come da consolidato orientamento giurisprudenziale ( Sentenza Cassazione n. 16139/2024 del 18/12/2024- Cass. SU n. 32914/2022);
In conclusione, si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, ivi da intendersi integralmente riportati e trascritti, pertanto si chiede che la causa venga posta in decisone con concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuali repliche”.
CONCLUSIONI di parte RESISTENTE sig.ra Parte_2
“- A seguito di aggiornamento relativo alle Relazioni dell'Ente preposto all'affidamento di , disporsi Per_2 l'affidamento del figlio minore in capo alla madre, confermando comunque la residenza del minore presso la medesima, rimettendo all'Autorità la valutazione circa le modalità di visita;
- Confermare l'assegnazione della casa alla sig.ra unica proprietaria, in cui vive la medesima unitamente Pt_2 ai figli (minore) e (maggiorenne); Per_2 Persona_3
- Confermare, come in Ordinanza, l'assegno di mantenimento, a favore di , in € 600,00 (seicento/00) sino Per_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso come per legge, da versarsi tramite bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese oltre alla rivalutazione annuale Istat ed oltre all'80% Pt_2 a carico del padre delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche, regolarmente documentate, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017;
- revocare a far data dal 02.12.2024 la richiesta dell'assegno di mantenimento a favore della figlia Persona_3 come da Dichiarazione;
- rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra e, per l'effetto, Pt_2 confermare, come in Ordinanza, che il sig. corrisponda alla medesima l'importo mensile di € 550,00 Pt_1 (cinquecentocinquanta/00) da versarsi entro il 05 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT a titolo di assegno ex art. 5 L. 898/70;
- In via istruttoria: si insta l'acquisizione del fascicolo R.G. 1214/2018 Tribunale di Lodi relativo alla Causa Civile di Separazione tra le parti in causa.
In ogni caso: Con vittoria di spese, onorari, diritti, spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”.
2 IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.09.2022 il sig. ha dedotto che: Parte_1
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 19.09.1992 in Paternò (CT), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune n. 253 parte II serie A anno 1992, e si sono separati con sentenza n. 341/2022 del 14.04.2022, pubblicata il 09.05.2022;
- dall'unione sono nati i figli (28.07.1993), (28.10.1999) e Persona_4 Persona_3
(05.04.2008); Per_2
- con sentenza n. 341/2022, pubblicata il 09/05/2022, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Il ricorrente ha quindi domandato al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il ricorrente e la sig.ra la conferma dell'affido del figlio Parte_2 minore all'Ente, con prevalente collocamento presso la madre e del versamento del contributo Per_2 al mantenimento pari ad € 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, così come previsto in sede di separazione;
la revoca a far data dalla domanda del versamento del mantenimento per la moglie, pari ad € 550,00 mensili, con contestuale domanda di restituzione, e la revoca del contributo al mantenimento della figlia pari ad €600,00 mensili. Persona_3
2. Con comparsa di risposta si è costituita la sig.ra aderendo alla domanda di divorzio, Parte_2 chiedendo l'affido esclusivo del figlio minore , con collocamento presso di sé; domandando la Per_2 conferma dell'assegnazione della casa coniugale;
il versamento del contributo al mantenimento di pari ad € 800,00, con rivalutazione ISTAT, oltre l'80% delle spese straordinarie;
in via Per_2 subordinata, il versamento del contributo al mantenimento di € 600,00, con rivalutazione ISTAT, oltre l'80% delle spese straordinarie;
un contributo mensile forfettario mensile, quale contributo alle spese straordinarie, stante il loro mancato versamento nell'anno 2018; la conferma del contributo al mantenimento pari ad € 600,00 per la figlia e un assegno divorzile pari ad € 550,00. Persona_3
3. All'udienza presidenziale del 30.11.2022 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Presidente e, inutilmente un tentativo di conciliazione, con ordinanza del 09.12.2022, la Presidente ha confermato in via provvisoria ed urgente tutte le condizioni di separazione, salvo disporre la riduzione del contributo al mantenimento della figlia ad € 300,00 mensili;
ha nominato il Giudice Istruttore ed ha Persona_3 fissato udienza il 07.04.202 assegnando i termini per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione.
Su ordine del Tribunale le parti hanno depositato in atti prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alla data del 26.09.2022. La causa è quindi stata trattenuta in decisione per la pronuncia
3 sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 969/2023 del 03.10.2023, pubblicata il 02.11.2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
La sentenza è passata in giudicato il 29.04.2024. Parte_2
Con ordinanza del 03.10.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per le statuizioni in merito alle domande relative all'affido del figlio minore ed economiche, con termine alle parti per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI nn. 1 e 2 c.p.c.
La causa è stata quindi istruita mediante l'acquisizione delle relazioni del Servizio sociale competente e l'ascolto del minore . Per_2
Le parti sono nuovamente comparse dinanzi al GI alle udienze del 25.06.2024 e del 18.12.20254.
Previo ordine di integrazione della documentazione reddituale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025, con l'assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
3. Sull'affido ed il collocamento del minore Per_2
Per ciò che attiene al regime di affido e collocamento del minore, il padre ha rimesso la decisione al Tribunale;
la madre ha domandato l'affido esclusivo del minore, con conferma del collocamento presso di sé.
In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo o all'ente “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore. È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare i figli, ed alla decisione
4 si perviene alla luce delle conclusioni rassegnate, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascun genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. La giurisprudenza è poi concorde nell'affermare che l'affido condiviso non è di per sé impedito dall'esistenza di una conflittualità pur se aspra tra i coniugi, salvo che cioè abbia in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico–fisico. Il Tribunale ha ascoltato (di anni 16 al momento dell'ascolto) in data 25.06.2024. Per_2
Dall'istruttoria espletata, mediante l'invio delle relazioni di aggiornamento da parte del servizio sociale del Comune affidatario e l'ascolto del minore, è emersa la totale interruzione dei rapporti da CP_1 oltre 2 anni e la permanenza di un elevato grado di conflittualità tra le parti – in cui il minore risulta tuttora ampiamente coinvolto, anche rispetto a problematiche strettamente relative al “mondo degli adulti” (cfr. verbale di ascolto del 18.06.2024: “… Anche dopo la separazione dei miei genitori abbiamo avuto problemi con mio padre, ad esempio avevamo un'auto BMW che usavamo in famiglia, e che aveva l'assicurazione aziendale della ditta di mio padre e lui qualche anno ha usato questa scusa per toglierci l'uso di quell'auto non pensando ai problemi di organizzazione che avremmo avuto per gli spostamenti di noi 4 … Se avessi la bacchetta magica non farei tornare insieme i miei genitori, questo non lo spero e non lo voglio. Vorrei solo che non fosse accaduto tutto questo, vorrei tornare a prima della loro separazione, perché avere i genitori in buoni rapporti è importante. Tuttavia, non credo che i miei genitori potranno mai essere in buoni rapporti e tutto sommato non lo desidero nemmeno”).
Tali circostanze, unite all'elevato grado di conflittualità ancora esistente tra le parti che, di fatto, rende impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e che rappresenta un concreto e serio rischio evolutivo per il minore, nonché le carenze e fragilità tuttora presenti in entrambi i genitori - laddove il padre fatica a comprendere le esigenze del figlio, spesso imponendo la propria presenza nonostante il disagio manifestato da , e la scarsa capacità della madre di consentire un sereno Per_2 accesso del minore alla figura paterna, portano il Tribunale a ritenere maggiormente rispondente all'interesse del minore la conferma del suo affido all'Ente Comune di Codogno per ciò che attiene l'istruzione, l'educazione e la salute, previa interlocuzione con i genitori, così come già previsto con sentenza di separazione.
Stante la totale assenza di rapporti con la figura paterna, viene confermato il collocamento di Per_2 presso la madre, in favore della quale viene confermata l'assegnazione della casa coniugale.
4. Sul diritto di visita paterno
Il sig. ha chiesto di poter incontrare il figlio minore e poter ricostruire il loro rapporto, Pt_1 Per_2 mentre la sig.ra non si è espressa in merito. Pt_2
Al fine di decidere in merito, occorre analizzare l'evoluzione del rapporto padre–figlio, che ha portato nel corso del tempo ad un totale rifiuto di per la figura paterna. Per_2
Sul punto, sono di ausilio le relazioni trasmesse dal Servizio Sociale, dell'ente affidatario, dalla quale risulta che “Il sig. ha avuto un atteggiamento adeguato e ha ripreso alcune questioni rimaste Pt_1 in sospeso sulle quali era necessario fare chiarezza insieme a , inoltre gli ha chiesto scusa e si Per_2 è detto dispiaciuto per aver commesso degli errori commessi in passato… Questo però non ha portato ad un cambio di prospettiva in , il quale rimane fermo sulla sua posizione e non intende Per_2 proseguire con la frequentazione del padre… Il ragazzo ha ribadito di non avere desiderio di vedere il padre portando le motivazioni già riscontrate parecchie volte;
ad es: “è sempre stato assente… qui si
5 comporta in un modo, nella realtà in un altro… Il ragazzo sembra non essere più disposto a proseguire ad un lavoro individuale che prevede un cambio di prospettiva e la possibilità di dare al padre, ma anche a se stesso, una nuova opportunità di riconciliazione” (cfr. pag. 10 della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Codogno del 14.04.2023 depositata 13.06.2024) e “Il ragazzo ha dichiarato di non aver più avuto nessun contatto con il padre da quel momento (ultimo incontro protetto effettuato a gennaio 2023) e di non sentirne la mancanza;
ha ribadito con ferma decisione di non voler riallacciare i rapporti con il sig. per i motivi già esposti in precedenza” (cfr. pag. 4 della relazione dei Servizi Sociali del Pt_1 Comune di Codogno del 12.06.2024 depositata il 13.06.2024).
Il minore , in sede di ascolto ha dichiarato “Con mio padre è l'opposto, con lui non mi apro e Per_2 non parlo, anche quando vivevamo insieme era così, lui tornava dal lavoro alla sera tardi, e in casa era sempre cupo e serio. Anche quando andavamo in vacanza lui arrivava sempre dopo e ripartiva qualche giorno prima, e poi comunque non era rilassato e disteso quando eravamo insieme. Non mi ricordo particolari momenti in cui mi sono trovato berne con lui come con mia madre… Io sono arrabbiato con mio padre, anche perché durante gli incontri con gli assistenti sociali avevo sempre l'impressione che lui ci tenesse ad apparire come il “bravo padre”, ma io non ci credevo, so che non è così. All'inizio ho voluto dargli una possibilità e ci tengo a dire che mia madre e i miei fratelli mi hanno sempre incoraggiato ad incontrare PÀ, lasciandomi libero di decidere e, anzi, incoraggiandomi, ma alla fine ho capito che era tardi per costruire un rapporto e che avrebbe dovuto essere presente da prima. Quello che è successo alla mia famiglia e con mio padre non potrò dimenticarlo, un padre deve dare supporto al figlio, e invece anche quando ero piccolo mio padre era assente, non partecipava alle mie attività, non veniva alle mie partite, pur sapendo che il calcio è la mia passione più grande, e non mi è stato mai vicino. Vedevo i padri degli altri bambini accompagnarli al parco giochi o alle partite e lui è venuto solo una volta ad assistere ad una mia partita, qualche anno fa, dopo la separazione, e mi sono sentito a disagio a saperlo lì. Anche adesso per l'infortunio che ho avuto lui non si è preoccupato di rassicurarmi, anche se ha saputo del problema dalla mamma. ADR: non ho potuto contare su una figura paterna ed ora non è possibile recuperare, non c'è più un rapporto tra di noi. Non mi viene in mente nulla che lui potrebbe fare per riconquistare la mia fiducia… Non sono più in contatto con gli assistenti sociali, tranne che per l'incontro che ho fatto di recente;
infatti, poco più di un anno fa ho detto loro che non volevo più incontrare mio padre, all'inizio ha insistito un po', dicendomi che dovevo partecipare agli incontri anche pochi minuti tempo, ma alla fine ho interrotto sia gli incontri sia il percorso psicologico” (cfr. dichiarazione resa dal minore all'udienza del 18.06.2024).
Il Tribunale ad oggi non può che constatare che gli sforzi profusi dal Servizio sociale al fine di favorire un riavvicinamento padre-figlio hanno avuto esito fallimentare e, tenuto conto del rifiuto di e Per_2 della sua età (17 anni), dispone che il minore possa decidere liberamente, in base ai propri impegni scolastici ed extra scolastici, tempi e modalità di frequentazione del genitore.
5. Sul contributo al mantenimento del minore e della maggiorenne Per_2 Persona_3
Entrambi i genitori hanno domandato la conferma del contributo al mantenimento del minore Per_2 nella misura di € 600,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Per ciò che attiene alle spese straordinarie, il padre ha domandato la ripartizione nella misura del 50% ciascuno, la madre nella misura del 20% in capo a sé e dell'80% in capo al ricorrente.
6 Inoltre, il sig. ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiore Pt_1 Per_3 a far data dalla sua assunzione nel 2021, con annessa domanda restitutoria;
la madre invece ha
[...] domandato la revoca di tale contributo a far data dal 02.12.2024, data della dichiarazione di rinuncia della figlia.
Per poter statuire in merito al contributo al mantenimento dei figli occorre preliminarmente analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il sig. è un imprenditore, ha documentato di aver percepito nel 2020 € 65.553,00, nel 2021 € Pt_1 71.838,00, nel 2022 € 148.753,00, nel 2023 € 132.862,00 e nel 2024 € 84.500,00 netti (cfr. doc. 10
2022 redditi 2021” delle memorie di parte ricorrente del 30.11.2023; docc. “Fasc. CP_2 Redditi PF Sapienza 2021 rif. 2020”, “Fasc. Redditi PF Sapienza 2022 rif. 2021”, “Fasc. Redditi PF Sapienza 2023 rif. 2022”, “RIEPILOGO REDDITI E SPESE ANNI 2020–2021–2022 CON SPESE AFFRONTATE” depositati il 17.06.2024; docc. “ESTRATTI CONTO CORRENTE BANCA CP_3 DAL 08–07–2022 AL 30–09–2024”, “ESTRATTI , , CP_4 Controparte_5
DAL 31–8– 2021 AL 31–12–2021”, DAL Controparte_6 Controparte_6 01–01–2024 AL 31–10–2024”, 2023”, CP_6 Controparte_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_9 2022”, , depositati il 27.11.2024; Controparte_10
“UNICO SAPIENZA 2024 X 2023” depositato il 20.12.2024; allegato N “UNICO SPAIENZA 2024 X 2023” e “RIEPILOGO REDDITI SPESE E ANNO 2020-2021-2022-2023” delle memorie di replica di parte ricorrente del 10.07.2025).
La sig.ra è stata casalinga in costanza del matrimonio (durato 20 anni) e si è affacciata al mondo
Pt_2 del lavoro ormai cinquantenne. Dal 06.07.2021 lavora con un contratto a tempo determinato da 22 ore settimanali, per cinque giorni alla settimana, dalle ore 7.00 alle ore 11.15, come impiegata presso la Elecos Tecnology s.r.l. in Castiglione D'Adda (LO) con la qualifica di “addetto alla movimentazione e confezionamento” (cfr. doc. ALL. 6 – Contratto Elecos del ricorso introduttivo del sig. doc. 3 Pt_1 comparsa di risposta della sig.ra . Percepisce stipendio mensile di € 697,00 (cfr. docc. 4 e 5 della
Pt_2 comparsa di risposta;
docc. “CUD 2022 pari ad € € 5.588,99 per il 2021, “CUD 2023
Pt_2 Pt_2 pari ad € 16.527,07 per il 2022, “CUD 2024 pari ad € 10.505,29 + € 7.220,69 per il 2023
Pt_2 depositata il 20.06.2024; docc. “ESTRATTO CONTO 2024 , “ESTRATTO CONTO 2023
Pt_2
, “ESTRATTO CONTO 2022 AMORE”, “BUSTE PAGA AMORE”, “CONTRATTI LAVORO Pt_2 AMORE”, “730 ULTIMI 3 ANNI AMORE” depositati il 02.12.2024; doc “ Parte_3 depositata il 28.01.2025).
Contr Inoltre, la sig.ra ha dichiarato “ho lavorato presso da luglio a settembre (sono rimasta Pt_2 assunta presso l'agenzia Temporary, con aspettative non retribuite), da fine settembre non lavoro;
mi sono attivata per cercare altro, ho anche fatto un corso per l'assemblaggio manuale per arricchire il mio curriculum, ho fatto diversi colloqui ma non mi hanno ancora richiamata. Non percepisco NASPI perché risulto assunta dall'agenzia, che dovrebbe darmi 400 euro al mese, che tuttavia non mi sono stati corrisposti e per i quali mi sono rivolta al sindacato.” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 18.12.2024).
Dunque, la sig.ra non lavora dal mese di ottobre 2024, pur essendo stata regolarmente assunta Pt_2 con contratto di somministrazione a proroghe mensili;
in quanto formalmente assunta da un'agenzia interinale dovrebbe comunque percepire €400,00 mensili, allo stato non incassati, motivo per il quale la resistente si è rivolta ai Sindacati di categoria.
7 Per ciò che attiene alle proprietà immobiliari, la resistente è proprietaria dell'immobile con box adibito a casa coniugale in Codogno (LO) alla via Pirandello e dell'8% di un immobile ricevuto in successione composto da due unità abitative (ove risiedono il padre ed il fratello), che per lei non generano alcun reddito (cfr. doc. 13 delle memorie del 28.03.2023).
5.a. Tanto premesso, per ciò che attiene il contributo al mantenimento del figlio minore, il disaccordo delle parti riguarda le sole spese straordinarie. Al riguardo, il sig. ha dichiarato “Confermo che Pt_1 non sto pagando le spese straordinarie perché la signora non rispetta la sentenza e non concorda nulla, limitandosi a mandarmi gli scontrini” (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 25.06.2024).
Considerata la situazione economico-patrimoniale delle parti sopra descritta, nonché i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (allo stato nulli presso il padre, di tal chè la madre risulta totalmente onerata del suo mantenimento), il Tribunale dispone che il padre versi alla madre quale contributo al mantenimento € 800,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, comprensivi delle spese straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
Sono escluse da tale importo le spese straordinarie inerenti all'università, testi scolastici ed eventuali corsi professionalizzanti di , che sono poste in misura del 70% a carico del sig. per il Per_2 Pt_1 30% a carico della sig.ra anche tenuto conto della volontà manifestata dal ricorrente di voler Pt_2 sostenere la retta universitaria del minore (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 25.06.2024).
5.b. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento di bisogna prendere in Persona_3 considerazione il percorso lavorativo della figlia maggiorenne.
La ragazza ha terminato il corso universitario triennale nel novembre del 2021 e dal mese di aprile 2022 ha svolto un apprendistato professionalizzante con scadenza 22 agosto 2024 con la qualifica di
“operatrice per l'organizzazione e la gestione delle attività di segreteria ed eventi”, presso la Banquet s.r.l. con sede in Milano (MI) e retribuzione lorda di € 1.155, 37, paga base € 737,48 e contingenza pari ad € 417,89 (cfr. doc. 5 e comparsa di risposta della sig.ra all. 10 del ricorso introduttivo di Pt_2 controparte).
Nel corso dello svolgimento del processo la situazione lavorativa della figlia è mutata, difatti se all'inizio la sig.ra ha dichiarato “ sta bene, vive con me, sta lavorando per una catena di ristoranti Pt_2 Per_1 argentini nel settore dell'organizzazione degli eventi, si tratta di un apprendistato professionalizzante con scadenza ad agosto 2024, ha studiato all'università territorio e management e turismo, prende circa
€1.000,00-1.100,00, viaggia su Milano tutti i giorni, in macchina o con i mezzi. Fa orario di lavoro full time 9-18 e poi si trattiene se ci sono gli eventi che ha organizzato. Ancora non sa se sarà assunta alla fine dell'apprendistato; sta cercando altro, ha fatto qualche colloquio ma non ha trovato quello che le interessa in base al suo percorso” (cfr. dichiarazione resa da parte resistente all'udienza del 25.06.2024), in seguito ha affermato “Mia figlia è autonoma, non intende più ricevere il mantenimento dal Per_1 padre, ha un contratto a tempo determinato da agosto 2024 che scadrà ad aprile 2025 sempre nell'ambito dell'organizzazione eventi” (cfr. dichiarazione resa dalla sig.ra all'udienza del Pt_2 18.12.2024). A conferma di ciò, la ricorrente ha prodotto in atti la rinuncia al mantenimento paterno da parte di per il raggiungimento della indipendenza economica (cfr. doc. Persona_3
“DICHIARAZIONE CLARISSA” depositata da parte resistente il 02.12.2024).
8 Come noto, i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli sino al completamento del percorso formativo prescelto e all'acquisizione della capacità lavorativa che consenta loro di raggiungere l'autosufficienza economica, dovendo considerare unitamente sia il profilo economico sia quello dell'età anagrafica del soggetto e della sua capacità di produrre reddito per definire o meno una indipendenza e autosufficienza economica.
All'epoca dell'introduzione del presente giudizio, con ordinanza presidenziale è stato previsto un contributo al mantenimento di nella misura di €300,00 mensili, poiché quanto dalla stessa Per_1 percepito in sede di apprendistato non è stato ritenuto sufficiente per poter ritenere raggiunta l'indipendenza economica della giovane.
Di contro, come documentato in atti e confermato dalla stessa interessata con la propria dichiarazione di rinuncia, è stabilmente occupata dal settembre 2024, pertanto solo da tale data può ritenersi Per_1 raggiunta l'autosufficienza economica, con conseguente revoca del contributo paterno al suo mantenimento.
Nulla viene disposto sulla domanda restitutoria del ricorrente, trattandosi di questione estranea all'oggetto del presente giudizio.
Quanto all'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, stante l'accordo delle parti (come anche confermato da entrambi all'udienza del 25.06.2024), il Tribunale dispone che la sig.ra possa Pt_2 continuare a percepirlo interamente.
6. Sull'assegno divorzile
Parte resistente ha domandato un assegno divorzile di € 550,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, così come previsto con sentenza di separazione ed in seguito confermato con Ordinanza presidenziale nel corso del presente giudizio.
Parte ricorrente si è opposto all'accoglimento di tale domanda, ritenendo che nulla sia dovuto.
La decisione su tale domanda non può che prendere le mosse dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. Un. n. 18287/2018), la quale ha inteso fornire un'interpretazione chiarificatrice dell'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, risolvendo un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della nota pronuncia n. 11504/2017.
In particolare le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico- patrimoniali dei coniugi e da un esame degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 co. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ne consegue la necessità di procedere ad un giudizio prognostico “controfattuale” sulle aspettative sacrificate dal richiedente rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e ad una valutazione del contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio, considerando, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi
9 e in generale i vantaggi che lo stesso abbia ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale.
In sostanza, può affermarsi che l'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso un'attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale, ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.
Conseguentemente, occorre verificare non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche il contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio ed infine del fattore dell'età del richiedente, al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Il giudice, nel pronunciarsi in proposito, deve accertare in capo al richiedente la mancanza di adeguati redditi propri (costituiti anche dall'esistenza di cespiti ulteriori, rispetto alle entrate lavorative, e dal godimento della casa) e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (tenuto conto delle concrete capacità e possibilità di lavoro nello specifico contesto abitativo).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda della sig.ra volta al riconoscimento del diritto Pt_2 all'assegno divorzile debba essere accolta.
Ed infatti, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, come sopra ricostruita, deve ritenersi che sussiste un significativo squilibrio reddituale (il sig. è imprenditore, con entrate medie annue Pt_1 di circa €100.000,00, mentre la sig.ra ha lavorato solo a partire dal 2021, con stipendio mensile Pt_2 inferiore ai €700,00 ed è attualmente disoccupata).
Inoltre, al fine di applicare il criterio compensativo e perequativo, occorre considerare che la sig.ra in costanza di matrimonio, durato 20 anni, non ha mai lavorato, potendosi così dedicare – con il Pt_2 pieno accordo del marito – anche alla cura della casa e della famiglia.
Il quadro sopra esposto e, in particolare, lo squilibrio tra le posizioni reddituali delle parti, la durata del matrimonio (anni 20) e l'età della resistente consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno divorzile.
In considerazione di tutte le circostanze sopra esposte, il Tribunale pone a carico del sig. un Pt_1 assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_2
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca parziale, sono compensate tra le parti nella misura del 50%, la restante quota del 50% viene posta a carico del sig. in ragione della Pt_1 soccombenza, e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 969/2023 del 03.10.2023, pubblicata il 02.11.2023 e passata in giudicato il 29.04.2024, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
1) dispone l'affido all'Ente Comune di Codogno del minore , con residenza e Persona_5 collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_2
3) dispone che gli incontri padre–figlio possano avvenire su libera scelta del minore;
4) dispone che il padre versi quale contributo al mantenimento del minore €800,00 Per_2 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, comprensivi delle spese straordinarie;
5) dispone che le spese inerenti all'università, testi scolastici ed eventuali corsi professionalizzanti di siano poste nella misura del 70% in capo al sig. e per il Per_2 Parte_1 30% in capo alla sig.ra Parte_2
6) dispone la revoca del contributo al mantenimento della figlia con Persona_6 decorrenza da settembre 2024;
7) dispone che l'Assegno Unico e universale per i figli a carico sia percepito nella misura del 100% da parte della sig.ra Parte_2
8) dispone che il sig. versi alla sig.ra quale assegno Parte_1 Parte_2 divorzile € 500,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
9) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ½, e condanna parte ricorrente alla Pt_1 rifusione della restante quota del 50% in favore della resistente che liquida in €3.308,00 Pt_2 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Lodi, il 22.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente
dott.ssa Giulia I. Loi Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2209/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Vincenza Nicotra (c.f. ) in Catania (CT), C.F._2 alla via Cesare Lombroso n. 9;
- Ricorrente
nei confronti di:
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Kati Scala (c.f. in Codogno (LO), alla via C.F._4 Dante Alighieri n. 14;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE sig. Parte_1
“• Nel merito:
Modificare l'ordinanza presidenziale nel senso che sia disposta la revoca dell'assegno di mantenimento della sig.ra a far data della sua assunzione, avendo raggiunta a tale data, la sua indipendenza economica, e Pt_2 comunque ed in ogni caso, rigettare la domanda di concessione assegno divorzile, tenuto conto tanto della capacità lavorativa, quanto del suo notevole patrimonio mobiliare ed immobiliare, il tutto per come si evince per tabulas dagli atti di causa;
• Revocare il contributo al mantenimento per a decorrere dal gennaio 2021, in ragione del Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economia, circostanza univoca e pacifica per come emerso dai documenti in atti, e per sua stessa ammissione formulata con la Dichiarazione del 07/12/2024, con la quale ha rinunciato al mantenimento da parte del padre, con conseguente condanna della resistente alla restituzione degli importi sinora versati, in quanto consapevole del rischio restitutorio, come da consolidato orientamento giurisprudenziale ( Sentenza Cassazione n. 16139/2024 del 18/12/2024- Cass. SU n. 32914/2022);
In conclusione, si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, ivi da intendersi integralmente riportati e trascritti, pertanto si chiede che la causa venga posta in decisone con concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuali repliche”.
CONCLUSIONI di parte RESISTENTE sig.ra Parte_2
“- A seguito di aggiornamento relativo alle Relazioni dell'Ente preposto all'affidamento di , disporsi Per_2 l'affidamento del figlio minore in capo alla madre, confermando comunque la residenza del minore presso la medesima, rimettendo all'Autorità la valutazione circa le modalità di visita;
- Confermare l'assegnazione della casa alla sig.ra unica proprietaria, in cui vive la medesima unitamente Pt_2 ai figli (minore) e (maggiorenne); Per_2 Persona_3
- Confermare, come in Ordinanza, l'assegno di mantenimento, a favore di , in € 600,00 (seicento/00) sino Per_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso come per legge, da versarsi tramite bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese oltre alla rivalutazione annuale Istat ed oltre all'80% Pt_2 a carico del padre delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche, regolarmente documentate, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017;
- revocare a far data dal 02.12.2024 la richiesta dell'assegno di mantenimento a favore della figlia Persona_3 come da Dichiarazione;
- rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra e, per l'effetto, Pt_2 confermare, come in Ordinanza, che il sig. corrisponda alla medesima l'importo mensile di € 550,00 Pt_1 (cinquecentocinquanta/00) da versarsi entro il 05 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT a titolo di assegno ex art. 5 L. 898/70;
- In via istruttoria: si insta l'acquisizione del fascicolo R.G. 1214/2018 Tribunale di Lodi relativo alla Causa Civile di Separazione tra le parti in causa.
In ogni caso: Con vittoria di spese, onorari, diritti, spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”.
2 IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.09.2022 il sig. ha dedotto che: Parte_1
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 19.09.1992 in Paternò (CT), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune n. 253 parte II serie A anno 1992, e si sono separati con sentenza n. 341/2022 del 14.04.2022, pubblicata il 09.05.2022;
- dall'unione sono nati i figli (28.07.1993), (28.10.1999) e Persona_4 Persona_3
(05.04.2008); Per_2
- con sentenza n. 341/2022, pubblicata il 09/05/2022, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Il ricorrente ha quindi domandato al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il ricorrente e la sig.ra la conferma dell'affido del figlio Parte_2 minore all'Ente, con prevalente collocamento presso la madre e del versamento del contributo Per_2 al mantenimento pari ad € 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, così come previsto in sede di separazione;
la revoca a far data dalla domanda del versamento del mantenimento per la moglie, pari ad € 550,00 mensili, con contestuale domanda di restituzione, e la revoca del contributo al mantenimento della figlia pari ad €600,00 mensili. Persona_3
2. Con comparsa di risposta si è costituita la sig.ra aderendo alla domanda di divorzio, Parte_2 chiedendo l'affido esclusivo del figlio minore , con collocamento presso di sé; domandando la Per_2 conferma dell'assegnazione della casa coniugale;
il versamento del contributo al mantenimento di pari ad € 800,00, con rivalutazione ISTAT, oltre l'80% delle spese straordinarie;
in via Per_2 subordinata, il versamento del contributo al mantenimento di € 600,00, con rivalutazione ISTAT, oltre l'80% delle spese straordinarie;
un contributo mensile forfettario mensile, quale contributo alle spese straordinarie, stante il loro mancato versamento nell'anno 2018; la conferma del contributo al mantenimento pari ad € 600,00 per la figlia e un assegno divorzile pari ad € 550,00. Persona_3
3. All'udienza presidenziale del 30.11.2022 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Presidente e, inutilmente un tentativo di conciliazione, con ordinanza del 09.12.2022, la Presidente ha confermato in via provvisoria ed urgente tutte le condizioni di separazione, salvo disporre la riduzione del contributo al mantenimento della figlia ad € 300,00 mensili;
ha nominato il Giudice Istruttore ed ha Persona_3 fissato udienza il 07.04.202 assegnando i termini per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione.
Su ordine del Tribunale le parti hanno depositato in atti prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alla data del 26.09.2022. La causa è quindi stata trattenuta in decisione per la pronuncia
3 sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 969/2023 del 03.10.2023, pubblicata il 02.11.2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
La sentenza è passata in giudicato il 29.04.2024. Parte_2
Con ordinanza del 03.10.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per le statuizioni in merito alle domande relative all'affido del figlio minore ed economiche, con termine alle parti per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI nn. 1 e 2 c.p.c.
La causa è stata quindi istruita mediante l'acquisizione delle relazioni del Servizio sociale competente e l'ascolto del minore . Per_2
Le parti sono nuovamente comparse dinanzi al GI alle udienze del 25.06.2024 e del 18.12.20254.
Previo ordine di integrazione della documentazione reddituale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025, con l'assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
3. Sull'affido ed il collocamento del minore Per_2
Per ciò che attiene al regime di affido e collocamento del minore, il padre ha rimesso la decisione al Tribunale;
la madre ha domandato l'affido esclusivo del minore, con conferma del collocamento presso di sé.
In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo o all'ente “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore. È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare i figli, ed alla decisione
4 si perviene alla luce delle conclusioni rassegnate, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascun genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. La giurisprudenza è poi concorde nell'affermare che l'affido condiviso non è di per sé impedito dall'esistenza di una conflittualità pur se aspra tra i coniugi, salvo che cioè abbia in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico–fisico. Il Tribunale ha ascoltato (di anni 16 al momento dell'ascolto) in data 25.06.2024. Per_2
Dall'istruttoria espletata, mediante l'invio delle relazioni di aggiornamento da parte del servizio sociale del Comune affidatario e l'ascolto del minore, è emersa la totale interruzione dei rapporti da CP_1 oltre 2 anni e la permanenza di un elevato grado di conflittualità tra le parti – in cui il minore risulta tuttora ampiamente coinvolto, anche rispetto a problematiche strettamente relative al “mondo degli adulti” (cfr. verbale di ascolto del 18.06.2024: “… Anche dopo la separazione dei miei genitori abbiamo avuto problemi con mio padre, ad esempio avevamo un'auto BMW che usavamo in famiglia, e che aveva l'assicurazione aziendale della ditta di mio padre e lui qualche anno ha usato questa scusa per toglierci l'uso di quell'auto non pensando ai problemi di organizzazione che avremmo avuto per gli spostamenti di noi 4 … Se avessi la bacchetta magica non farei tornare insieme i miei genitori, questo non lo spero e non lo voglio. Vorrei solo che non fosse accaduto tutto questo, vorrei tornare a prima della loro separazione, perché avere i genitori in buoni rapporti è importante. Tuttavia, non credo che i miei genitori potranno mai essere in buoni rapporti e tutto sommato non lo desidero nemmeno”).
Tali circostanze, unite all'elevato grado di conflittualità ancora esistente tra le parti che, di fatto, rende impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e che rappresenta un concreto e serio rischio evolutivo per il minore, nonché le carenze e fragilità tuttora presenti in entrambi i genitori - laddove il padre fatica a comprendere le esigenze del figlio, spesso imponendo la propria presenza nonostante il disagio manifestato da , e la scarsa capacità della madre di consentire un sereno Per_2 accesso del minore alla figura paterna, portano il Tribunale a ritenere maggiormente rispondente all'interesse del minore la conferma del suo affido all'Ente Comune di Codogno per ciò che attiene l'istruzione, l'educazione e la salute, previa interlocuzione con i genitori, così come già previsto con sentenza di separazione.
Stante la totale assenza di rapporti con la figura paterna, viene confermato il collocamento di Per_2 presso la madre, in favore della quale viene confermata l'assegnazione della casa coniugale.
4. Sul diritto di visita paterno
Il sig. ha chiesto di poter incontrare il figlio minore e poter ricostruire il loro rapporto, Pt_1 Per_2 mentre la sig.ra non si è espressa in merito. Pt_2
Al fine di decidere in merito, occorre analizzare l'evoluzione del rapporto padre–figlio, che ha portato nel corso del tempo ad un totale rifiuto di per la figura paterna. Per_2
Sul punto, sono di ausilio le relazioni trasmesse dal Servizio Sociale, dell'ente affidatario, dalla quale risulta che “Il sig. ha avuto un atteggiamento adeguato e ha ripreso alcune questioni rimaste Pt_1 in sospeso sulle quali era necessario fare chiarezza insieme a , inoltre gli ha chiesto scusa e si Per_2 è detto dispiaciuto per aver commesso degli errori commessi in passato… Questo però non ha portato ad un cambio di prospettiva in , il quale rimane fermo sulla sua posizione e non intende Per_2 proseguire con la frequentazione del padre… Il ragazzo ha ribadito di non avere desiderio di vedere il padre portando le motivazioni già riscontrate parecchie volte;
ad es: “è sempre stato assente… qui si
5 comporta in un modo, nella realtà in un altro… Il ragazzo sembra non essere più disposto a proseguire ad un lavoro individuale che prevede un cambio di prospettiva e la possibilità di dare al padre, ma anche a se stesso, una nuova opportunità di riconciliazione” (cfr. pag. 10 della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Codogno del 14.04.2023 depositata 13.06.2024) e “Il ragazzo ha dichiarato di non aver più avuto nessun contatto con il padre da quel momento (ultimo incontro protetto effettuato a gennaio 2023) e di non sentirne la mancanza;
ha ribadito con ferma decisione di non voler riallacciare i rapporti con il sig. per i motivi già esposti in precedenza” (cfr. pag. 4 della relazione dei Servizi Sociali del Pt_1 Comune di Codogno del 12.06.2024 depositata il 13.06.2024).
Il minore , in sede di ascolto ha dichiarato “Con mio padre è l'opposto, con lui non mi apro e Per_2 non parlo, anche quando vivevamo insieme era così, lui tornava dal lavoro alla sera tardi, e in casa era sempre cupo e serio. Anche quando andavamo in vacanza lui arrivava sempre dopo e ripartiva qualche giorno prima, e poi comunque non era rilassato e disteso quando eravamo insieme. Non mi ricordo particolari momenti in cui mi sono trovato berne con lui come con mia madre… Io sono arrabbiato con mio padre, anche perché durante gli incontri con gli assistenti sociali avevo sempre l'impressione che lui ci tenesse ad apparire come il “bravo padre”, ma io non ci credevo, so che non è così. All'inizio ho voluto dargli una possibilità e ci tengo a dire che mia madre e i miei fratelli mi hanno sempre incoraggiato ad incontrare PÀ, lasciandomi libero di decidere e, anzi, incoraggiandomi, ma alla fine ho capito che era tardi per costruire un rapporto e che avrebbe dovuto essere presente da prima. Quello che è successo alla mia famiglia e con mio padre non potrò dimenticarlo, un padre deve dare supporto al figlio, e invece anche quando ero piccolo mio padre era assente, non partecipava alle mie attività, non veniva alle mie partite, pur sapendo che il calcio è la mia passione più grande, e non mi è stato mai vicino. Vedevo i padri degli altri bambini accompagnarli al parco giochi o alle partite e lui è venuto solo una volta ad assistere ad una mia partita, qualche anno fa, dopo la separazione, e mi sono sentito a disagio a saperlo lì. Anche adesso per l'infortunio che ho avuto lui non si è preoccupato di rassicurarmi, anche se ha saputo del problema dalla mamma. ADR: non ho potuto contare su una figura paterna ed ora non è possibile recuperare, non c'è più un rapporto tra di noi. Non mi viene in mente nulla che lui potrebbe fare per riconquistare la mia fiducia… Non sono più in contatto con gli assistenti sociali, tranne che per l'incontro che ho fatto di recente;
infatti, poco più di un anno fa ho detto loro che non volevo più incontrare mio padre, all'inizio ha insistito un po', dicendomi che dovevo partecipare agli incontri anche pochi minuti tempo, ma alla fine ho interrotto sia gli incontri sia il percorso psicologico” (cfr. dichiarazione resa dal minore all'udienza del 18.06.2024).
Il Tribunale ad oggi non può che constatare che gli sforzi profusi dal Servizio sociale al fine di favorire un riavvicinamento padre-figlio hanno avuto esito fallimentare e, tenuto conto del rifiuto di e Per_2 della sua età (17 anni), dispone che il minore possa decidere liberamente, in base ai propri impegni scolastici ed extra scolastici, tempi e modalità di frequentazione del genitore.
5. Sul contributo al mantenimento del minore e della maggiorenne Per_2 Persona_3
Entrambi i genitori hanno domandato la conferma del contributo al mantenimento del minore Per_2 nella misura di € 600,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Per ciò che attiene alle spese straordinarie, il padre ha domandato la ripartizione nella misura del 50% ciascuno, la madre nella misura del 20% in capo a sé e dell'80% in capo al ricorrente.
6 Inoltre, il sig. ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiore Pt_1 Per_3 a far data dalla sua assunzione nel 2021, con annessa domanda restitutoria;
la madre invece ha
[...] domandato la revoca di tale contributo a far data dal 02.12.2024, data della dichiarazione di rinuncia della figlia.
Per poter statuire in merito al contributo al mantenimento dei figli occorre preliminarmente analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il sig. è un imprenditore, ha documentato di aver percepito nel 2020 € 65.553,00, nel 2021 € Pt_1 71.838,00, nel 2022 € 148.753,00, nel 2023 € 132.862,00 e nel 2024 € 84.500,00 netti (cfr. doc. 10
2022 redditi 2021” delle memorie di parte ricorrente del 30.11.2023; docc. “Fasc. CP_2 Redditi PF Sapienza 2021 rif. 2020”, “Fasc. Redditi PF Sapienza 2022 rif. 2021”, “Fasc. Redditi PF Sapienza 2023 rif. 2022”, “RIEPILOGO REDDITI E SPESE ANNI 2020–2021–2022 CON SPESE AFFRONTATE” depositati il 17.06.2024; docc. “ESTRATTI CONTO CORRENTE BANCA CP_3 DAL 08–07–2022 AL 30–09–2024”, “ESTRATTI , , CP_4 Controparte_5
DAL 31–8– 2021 AL 31–12–2021”, DAL Controparte_6 Controparte_6 01–01–2024 AL 31–10–2024”, 2023”, CP_6 Controparte_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_9 2022”, , depositati il 27.11.2024; Controparte_10
“UNICO SAPIENZA 2024 X 2023” depositato il 20.12.2024; allegato N “UNICO SPAIENZA 2024 X 2023” e “RIEPILOGO REDDITI SPESE E ANNO 2020-2021-2022-2023” delle memorie di replica di parte ricorrente del 10.07.2025).
La sig.ra è stata casalinga in costanza del matrimonio (durato 20 anni) e si è affacciata al mondo
Pt_2 del lavoro ormai cinquantenne. Dal 06.07.2021 lavora con un contratto a tempo determinato da 22 ore settimanali, per cinque giorni alla settimana, dalle ore 7.00 alle ore 11.15, come impiegata presso la Elecos Tecnology s.r.l. in Castiglione D'Adda (LO) con la qualifica di “addetto alla movimentazione e confezionamento” (cfr. doc. ALL. 6 – Contratto Elecos del ricorso introduttivo del sig. doc. 3 Pt_1 comparsa di risposta della sig.ra . Percepisce stipendio mensile di € 697,00 (cfr. docc. 4 e 5 della
Pt_2 comparsa di risposta;
docc. “CUD 2022 pari ad € € 5.588,99 per il 2021, “CUD 2023
Pt_2 Pt_2 pari ad € 16.527,07 per il 2022, “CUD 2024 pari ad € 10.505,29 + € 7.220,69 per il 2023
Pt_2 depositata il 20.06.2024; docc. “ESTRATTO CONTO 2024 , “ESTRATTO CONTO 2023
Pt_2
, “ESTRATTO CONTO 2022 AMORE”, “BUSTE PAGA AMORE”, “CONTRATTI LAVORO Pt_2 AMORE”, “730 ULTIMI 3 ANNI AMORE” depositati il 02.12.2024; doc “ Parte_3 depositata il 28.01.2025).
Contr Inoltre, la sig.ra ha dichiarato “ho lavorato presso da luglio a settembre (sono rimasta Pt_2 assunta presso l'agenzia Temporary, con aspettative non retribuite), da fine settembre non lavoro;
mi sono attivata per cercare altro, ho anche fatto un corso per l'assemblaggio manuale per arricchire il mio curriculum, ho fatto diversi colloqui ma non mi hanno ancora richiamata. Non percepisco NASPI perché risulto assunta dall'agenzia, che dovrebbe darmi 400 euro al mese, che tuttavia non mi sono stati corrisposti e per i quali mi sono rivolta al sindacato.” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 18.12.2024).
Dunque, la sig.ra non lavora dal mese di ottobre 2024, pur essendo stata regolarmente assunta Pt_2 con contratto di somministrazione a proroghe mensili;
in quanto formalmente assunta da un'agenzia interinale dovrebbe comunque percepire €400,00 mensili, allo stato non incassati, motivo per il quale la resistente si è rivolta ai Sindacati di categoria.
7 Per ciò che attiene alle proprietà immobiliari, la resistente è proprietaria dell'immobile con box adibito a casa coniugale in Codogno (LO) alla via Pirandello e dell'8% di un immobile ricevuto in successione composto da due unità abitative (ove risiedono il padre ed il fratello), che per lei non generano alcun reddito (cfr. doc. 13 delle memorie del 28.03.2023).
5.a. Tanto premesso, per ciò che attiene il contributo al mantenimento del figlio minore, il disaccordo delle parti riguarda le sole spese straordinarie. Al riguardo, il sig. ha dichiarato “Confermo che Pt_1 non sto pagando le spese straordinarie perché la signora non rispetta la sentenza e non concorda nulla, limitandosi a mandarmi gli scontrini” (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 25.06.2024).
Considerata la situazione economico-patrimoniale delle parti sopra descritta, nonché i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (allo stato nulli presso il padre, di tal chè la madre risulta totalmente onerata del suo mantenimento), il Tribunale dispone che il padre versi alla madre quale contributo al mantenimento € 800,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, comprensivi delle spese straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
Sono escluse da tale importo le spese straordinarie inerenti all'università, testi scolastici ed eventuali corsi professionalizzanti di , che sono poste in misura del 70% a carico del sig. per il Per_2 Pt_1 30% a carico della sig.ra anche tenuto conto della volontà manifestata dal ricorrente di voler Pt_2 sostenere la retta universitaria del minore (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 25.06.2024).
5.b. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento di bisogna prendere in Persona_3 considerazione il percorso lavorativo della figlia maggiorenne.
La ragazza ha terminato il corso universitario triennale nel novembre del 2021 e dal mese di aprile 2022 ha svolto un apprendistato professionalizzante con scadenza 22 agosto 2024 con la qualifica di
“operatrice per l'organizzazione e la gestione delle attività di segreteria ed eventi”, presso la Banquet s.r.l. con sede in Milano (MI) e retribuzione lorda di € 1.155, 37, paga base € 737,48 e contingenza pari ad € 417,89 (cfr. doc. 5 e comparsa di risposta della sig.ra all. 10 del ricorso introduttivo di Pt_2 controparte).
Nel corso dello svolgimento del processo la situazione lavorativa della figlia è mutata, difatti se all'inizio la sig.ra ha dichiarato “ sta bene, vive con me, sta lavorando per una catena di ristoranti Pt_2 Per_1 argentini nel settore dell'organizzazione degli eventi, si tratta di un apprendistato professionalizzante con scadenza ad agosto 2024, ha studiato all'università territorio e management e turismo, prende circa
€1.000,00-1.100,00, viaggia su Milano tutti i giorni, in macchina o con i mezzi. Fa orario di lavoro full time 9-18 e poi si trattiene se ci sono gli eventi che ha organizzato. Ancora non sa se sarà assunta alla fine dell'apprendistato; sta cercando altro, ha fatto qualche colloquio ma non ha trovato quello che le interessa in base al suo percorso” (cfr. dichiarazione resa da parte resistente all'udienza del 25.06.2024), in seguito ha affermato “Mia figlia è autonoma, non intende più ricevere il mantenimento dal Per_1 padre, ha un contratto a tempo determinato da agosto 2024 che scadrà ad aprile 2025 sempre nell'ambito dell'organizzazione eventi” (cfr. dichiarazione resa dalla sig.ra all'udienza del Pt_2 18.12.2024). A conferma di ciò, la ricorrente ha prodotto in atti la rinuncia al mantenimento paterno da parte di per il raggiungimento della indipendenza economica (cfr. doc. Persona_3
“DICHIARAZIONE CLARISSA” depositata da parte resistente il 02.12.2024).
8 Come noto, i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli sino al completamento del percorso formativo prescelto e all'acquisizione della capacità lavorativa che consenta loro di raggiungere l'autosufficienza economica, dovendo considerare unitamente sia il profilo economico sia quello dell'età anagrafica del soggetto e della sua capacità di produrre reddito per definire o meno una indipendenza e autosufficienza economica.
All'epoca dell'introduzione del presente giudizio, con ordinanza presidenziale è stato previsto un contributo al mantenimento di nella misura di €300,00 mensili, poiché quanto dalla stessa Per_1 percepito in sede di apprendistato non è stato ritenuto sufficiente per poter ritenere raggiunta l'indipendenza economica della giovane.
Di contro, come documentato in atti e confermato dalla stessa interessata con la propria dichiarazione di rinuncia, è stabilmente occupata dal settembre 2024, pertanto solo da tale data può ritenersi Per_1 raggiunta l'autosufficienza economica, con conseguente revoca del contributo paterno al suo mantenimento.
Nulla viene disposto sulla domanda restitutoria del ricorrente, trattandosi di questione estranea all'oggetto del presente giudizio.
Quanto all'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, stante l'accordo delle parti (come anche confermato da entrambi all'udienza del 25.06.2024), il Tribunale dispone che la sig.ra possa Pt_2 continuare a percepirlo interamente.
6. Sull'assegno divorzile
Parte resistente ha domandato un assegno divorzile di € 550,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, così come previsto con sentenza di separazione ed in seguito confermato con Ordinanza presidenziale nel corso del presente giudizio.
Parte ricorrente si è opposto all'accoglimento di tale domanda, ritenendo che nulla sia dovuto.
La decisione su tale domanda non può che prendere le mosse dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. Un. n. 18287/2018), la quale ha inteso fornire un'interpretazione chiarificatrice dell'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, risolvendo un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della nota pronuncia n. 11504/2017.
In particolare le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico- patrimoniali dei coniugi e da un esame degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 co. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ne consegue la necessità di procedere ad un giudizio prognostico “controfattuale” sulle aspettative sacrificate dal richiedente rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e ad una valutazione del contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio, considerando, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi
9 e in generale i vantaggi che lo stesso abbia ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale.
In sostanza, può affermarsi che l'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso un'attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale, ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.
Conseguentemente, occorre verificare non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche il contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio ed infine del fattore dell'età del richiedente, al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Il giudice, nel pronunciarsi in proposito, deve accertare in capo al richiedente la mancanza di adeguati redditi propri (costituiti anche dall'esistenza di cespiti ulteriori, rispetto alle entrate lavorative, e dal godimento della casa) e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (tenuto conto delle concrete capacità e possibilità di lavoro nello specifico contesto abitativo).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda della sig.ra volta al riconoscimento del diritto Pt_2 all'assegno divorzile debba essere accolta.
Ed infatti, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, come sopra ricostruita, deve ritenersi che sussiste un significativo squilibrio reddituale (il sig. è imprenditore, con entrate medie annue Pt_1 di circa €100.000,00, mentre la sig.ra ha lavorato solo a partire dal 2021, con stipendio mensile Pt_2 inferiore ai €700,00 ed è attualmente disoccupata).
Inoltre, al fine di applicare il criterio compensativo e perequativo, occorre considerare che la sig.ra in costanza di matrimonio, durato 20 anni, non ha mai lavorato, potendosi così dedicare – con il Pt_2 pieno accordo del marito – anche alla cura della casa e della famiglia.
Il quadro sopra esposto e, in particolare, lo squilibrio tra le posizioni reddituali delle parti, la durata del matrimonio (anni 20) e l'età della resistente consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno divorzile.
In considerazione di tutte le circostanze sopra esposte, il Tribunale pone a carico del sig. un Pt_1 assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_2
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca parziale, sono compensate tra le parti nella misura del 50%, la restante quota del 50% viene posta a carico del sig. in ragione della Pt_1 soccombenza, e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 969/2023 del 03.10.2023, pubblicata il 02.11.2023 e passata in giudicato il 29.04.2024, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
1) dispone l'affido all'Ente Comune di Codogno del minore , con residenza e Persona_5 collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_2
3) dispone che gli incontri padre–figlio possano avvenire su libera scelta del minore;
4) dispone che il padre versi quale contributo al mantenimento del minore €800,00 Per_2 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, comprensivi delle spese straordinarie;
5) dispone che le spese inerenti all'università, testi scolastici ed eventuali corsi professionalizzanti di siano poste nella misura del 70% in capo al sig. e per il Per_2 Parte_1 30% in capo alla sig.ra Parte_2
6) dispone la revoca del contributo al mantenimento della figlia con Persona_6 decorrenza da settembre 2024;
7) dispone che l'Assegno Unico e universale per i figli a carico sia percepito nella misura del 100% da parte della sig.ra Parte_2
8) dispone che il sig. versi alla sig.ra quale assegno Parte_1 Parte_2 divorzile € 500,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
9) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ½, e condanna parte ricorrente alla Pt_1 rifusione della restante quota del 50% in favore della resistente che liquida in €3.308,00 Pt_2 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Lodi, il 22.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
11