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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 09/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/2025 r.g. sez. lav., vertente tra
Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[...]
SM PA e DI IL AR, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA
AN LA
Appellante
e
rappresentata e difesa dall'Avv. DI CELMO MASSIMO elettivamente CP_1 domiciliata in NAPOLI VIA MORGANTINI 3 Appellato
Nonché
, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alessandra CP_2
IN AR, elettivamente domiciliato in Napoli VIA DE GASPERI 55
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 21/02/2025, l Parte_1
, impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli, in
[...] funzione di Giudice del Lavoro, n.7902/2024 del 20/11/2024 con la quale veniva accolto parzialmente il ricorso della lavoratrice e, per l'effetto, accertata la natura CP_1
1 subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 17.2.2017 e sino alla data di assunzione a tempo indeterminato (1.12.2020) e, in applicazione dell'art. 2126 c.c., condannato l , al pagamento Parte_2 Parte_1 delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei co.co.co stipulati tra le parti e quanto corrispondente al trattamento economico di un dipendente categoria C CCNL Sanità, oltre che alla regolarizzazione contributiva.
L'appellante affidava il gravame ai seguenti motivi: errore in procedendo ed in iudicando, non avendo il Tribunale valorizzato l'“autoqualificazione” del rapporto di lavoro in termini di co.co.co. da parte della stessa e, dunque, concluso per la sua incompatibilità con CP_1
l'azione proposta;
erronea valutazione sull'applicabilità dell'art. 2126 c.c.; evidente travisamento dei fatti e delle prove circa i caratteri tipici del lavoro subordinato;
omessa pronuncia sulle specifiche contestazioni ed eccezioni sollevate dall' ; errato Controparte_3
riconoscimento del diritto alle differenze retributive ed alla ricostruzione previdenziale in assenza dei presupposti giustificativi.
Per tali motivi, l'appellante concludeva per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva l'appellato che, ritenendo corrette la ragioni espresse dal giudice adito e infondato il gravame, ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva l' che, premessa la propria estraneità al rapporto, si rimetteva alla giustizia. CP_2
Trattata la causa con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc., veniva decisa all'esito della camera di consiglio odierna.
***
L'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente accolto la domanda, ignorando che, come eccepito dall' , la Controparte_3
era stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1 dall'01.12.2020, ex art. 20 co. 2 d. Lgs. 75/2017 e partecipando alla procedura di stabilizzazione dei rapporti di lavoro parasubordinato intercorsi con l'amministrazione, la ricorrente avrebbe così di fatto accettato, oltre che confessato negli atti della selezione, che il rapporto intrattenuto con la era esattamente quello di CO.CO.CO. come formalizzato tra i Parte_1 contraenti.
Ad avviso dell'appellante, in presenza di tali circostanze fattuali, il giudice avrebbe dovuto concludere ritenendo preclusa ogni azione tesa all'accertamento di un rapporto di fatto di impiego alle dipendenze dell'Istituto. Ragionando diversamente, ne sarebbe derivata la nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente a seguito del superamento della speciale procedura selettiva di cui al d. lgs. n. 75/2017, in quanto concluso
2 in difetto dei presupposti di legge di partecipazione, riservata ai soli titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il motivo è infondato, non condividendosi al riguardo le argomentazioni spese nei precedenti di questa stessa Corte in diversa composizione, invocati dall'appellante (C. App. Na, sent. n.
37776/2024 rel. C. App. Na, sent. n. 2773/2025 rel. ). Per_1 Per_2
E' doveroso rammentare che l'art. 36 c. 2 prima parte del D. Lgs. n. 165 del 2001 ha vietato alle
Pubbliche Amministrazioni di costituire rapporti di lavoro a tempo indeterminato ove siano state violate le disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori.
Proprio in ossequio al predetto divieto normativo, un eventuale accertamento della natura subordinata del rapporto e della nullità dei co.co.co sub iudice mai potrebbe consentire al giudice di accordare una tutela costitutiva di un rapporto di impiego pubblico in luogo di quello instaurato mediante la stipula di co.co.co; pertanto, non potrebbe mai affermarsi che, per effetto della pronunzia invocata, verrebbe meno il requisito di ammissione (la titolarità di pregressi rapporti di co.co.co) alla procedura selettiva di cui al d. lgs. n. 75/2017 e, quindi, si determinerebbe una causa di invalidità del contratto di lavoro subordinato stipulato all'esito della selezione.
Inoltre va rammentato che, ex art. 2126 cc., la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, che per l'appunto viene fatto salvo, quanto alla sua efficacia, nonostante la sua invalidità ed in deroga ai principi generali sulla nullità.
Pertanto, i co.co.co stipulati dall'appellata con la PA nel corso degli anni, benchè affetti da nullità (ove accertata), conserverebbero la loro efficacia anche ai fini della procedura selettiva di cui al d. lgs. n. 75/2017.
Si aggiunga, infine, che il solo fatto che un soggetto si avvalga, quale titolo di ammissione ad una procedura selettiva, di un determinato contratto di lavoro formalmente stipulato non può precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale diretta ad una diversa qualificazione del rapporto ove le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa si siano discostate in concreto dal tipo negoziale prescelto per rivestire i caratteri propri della subordinazione.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore
è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n.
121 del 1993 e n.111 del 1993- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste
3 dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (cfr. Cass. 22.11.2010, n.23638).
Ragionando diversamente si finirebbe per frapporre una condizione impediens ingressus litem, fuori da ogni previsione di legge ed in contrasto con l'art. 24 Cost.
2. Passando all'esame del secondo e terzo motivo di gravame, occorre verificare se dagli atti del giudizio sia emersa la prova della natura subordinata, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Trattasi della questione dirimente ai fini dell'accesso alla tutela di cui all'art. 2126 cc. - che, dunque, è idonea ad assorbire gli ulteriori motivi di gravame che ad esso si riferiscono – siccome solo ove si ritenga raggiunta la prova predetta, potrà farsi applicazione della citata norma.
Difatti, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 ex art. 7, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, viene in rilievo la tutela di cui all'art. 2126
c.c. (con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione;
cfr tra le tante Cass., Sez. L, n. 23645 del 21 novembre 2016 e Cass., Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019).
3. Ebbene, il Tribunale è pervenuto all'accertamento della natura subordinata del rapporto, ad onta del nomen iuris del contratto (rectius dei contratti) prescelto dalle parti, ritenendo che l'istruttoria orale desse conforto al dato documentale.
In particolare, ha ritenuto che la pluralità dei contratti di collaborazione professionale e delle proroghe, come documentati in atti, attestasse una durata del rapporto per un arco temporale tale da renderlo sostanzialmente stabile;
ha evidenziato lo svolgimento costante delle mansioni assegnate all' , l'entità della retribuzione pattuita in maniera predeterminata e a CP_1 cadenza fissa, la non rispondenza delle mansioni espletate al contenuto dei progetti.
Analizzando l'istruttoria orale, ha aggiunto che: “i testi escusso su istanza di parte Tes_1 ricorrente all'udienza del 20 settembre 2023, e , escussa su istanza di parte ricorrente Tes_2 all'udienza del 5 dicembre 2023, hanno confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro, anche oraria, sin dal 2008 presso le vari articolazioni di assegnazione, tanto presso il CROM di Mercogliano che presso gli uffici della sede centrale di Napoli, specificando il contenuto
4 delle mansioni svolte presso ciascuna di tale articolazioni. Hanno riferito della sottoposizione della ricorrente a direttive specifiche dei Dirigenti delle strutture nonché dei collaboratori sovraordinati ( si veda quanto riferito dalla teste circa il rapporto diretto con la Tes_2 ricorrente con direttive e ordini esecutivi con controllo del lavoro da lei svolto), dell'osservanza di un orario fisso e della necessità di comunicare eventuali assenze, nonché di giustificare quelle di maggiore durata. Hanno inoltre riferito circa l'inserimento della ricorrente nel piano ferie estivo, redatto da ciascun ufficio e approvato dal dirigente, con inclusione del personale dipendente e dei co.co.co, per garantire la copertura degli uffici stessi”.
Ebbene, gli elementi valorizzati dal primo giudice non sono, ad avviso della Corte, sufficienti ad inferire la natura subordinata del rapporto. In particolare, difetta, a differenza di quanto diversamente valutato dal Tribunale, la prova dell'essenziale elemento dell'eterodirezione come si preciserà innanzi ed, inoltre, gli indici cd. sussidiari della subordinazione che, effettivamente, sono emersi dall'istruttoria non paiono affatto univoci, non essendo incompatibili con la natura autonoma del rapporto come formalizzato.
Si trascrivono le testimonianze assunte in primo grado:
1)“Sono nato a [...] il [...]. Sono indifferente alla causa. Attualmente Testimone_3 sono dipendente della convenuta a tempo indeterminato a seguito di superamento Parte_1 di apposito concorso e con decorrenza 1 dicembre 2020. Non ho giudizi né controversie con il datore di lavoro. Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato negli stessi uffici della
ricordo la ricorrente ha iniziato dal 1 febbraio 2008 mentre io ho iniziato dal 10 Parte_1 settembre 2007; abbiamo lavorato entrambi presso il CROM, centro di ricerca oncologica di
Mercogliano. In particolare abbiamo lavorato entrambi presso la struttura amministrativa anche se con mansioni diverse. La ricorrente ha iniziato ad aiutarmi nella gestione documentale, nella gestione amministrativa e procedurale inerente agli acquisiti dai fornitori.
Si occupava dei fornitori mediante il sistema di contabilità ufficiale dell' , denominato CP_3 all'epoca OLIAM. In una fase iniziale si è occupata degli acquisti cosiddetti in economia, istruendo le pratiche con acquisizione delle offerte sino alla registrazione dei contratti conclusi, ordini ed entrata merci. Preciso che il CROM era di nuova istituzione e pertanto era necessario interagire con le strutture centrali della fondazione a Napoli e pertanto noi tutti, compresa la ricorrente, anzi prevalentemente io e lei, ci dividevamo tra l'ufficio di Mercogliano e gli uffici di Napoli per svolgere le nostre mansioni. La ricorrente inizialmente osservava un orario di lavoro dalle 9:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì, ed è rimasto sostanzialmente lo stesso. Posso precisare che le indicazioni sull'orario furono date dai vertici aziendali nel corso di una riunione inaugurale del centro di Mercogliano dopo le operazioni di selezione e assunzione.
5 Preciso che all'epoca tutti i lavoratori assegnati al centro, per la struttura tecnica e amministrativa, erano assunti con contratti di collaborazione - Co.Co.Co. Per le mansioni successivamente svolte posso dire che la ricorrente si è occupata delle procedure di liquidazione delle fattura. Circa le sedi di lavoro posso dire che oltre a Mercogliano, la ricorrente si è recata presso la sede di Napoli alla via AN Semmola, presso gli uffici amministrativi. Posso dire che ho continuato a lavorare nello stesso ufficio della ricorrente fino ad una nuova organizzazione a cavallo tra il 2018/2019 con cui fu deciso di accentrare tutte le attività e pertanto io venni assegnato alla struttura complessa beni e servizi a Napoli, mentre lei ebbe un'assegnazione analoga ma non so essere più preciso. Preciso che tutti i beni materiale e immateriali per svolgere le attività lavorative sono state fornite dall' CP_3
Circa i permessi e le assenze posso dire che doveva essere comunicato al Direttore
[...] operativo;
per le ferie si inoltrava la richiesta anche se era necessario un accordo tra i lavoratori per garantire la copertura degli uffici anche nei periodi feriali. Il centro non poteva chiudere. Anche per le assenze per malattia, era necessario la semplice comunicazione se di durata breve, uno o pochi giorni; per le assenze per malattia di lunga durata era necessario giustificare con certificazione, così mi pare di ricordare. A quanto mi risulta non c'era un limite massimo per i giorni di assenza. Noi dipendevamo dal Direttore operativo nella persone del prof. fino a che è andato in pensione tra il 2016/2017; in seguito io sono Persona_3 stato assegnato come la ricorrente alla struttura complessa di supporto amministrativo alla ricerca il cui Direttore è tuttora la dott.ssa è stata lei a impartirmi le Parte_3 direttive fino alla mia nuova assegnazione presso la struttura complessi beni e servizi.
2) “Sono nato a [...] il [...]. Sono indifferente alla causa. Persona_4
Sono in pensione da 3 anni e in precedenza ho lavorato, per 46 anni, alle dipendenze dell' . Controparte_3
Ho conosciuto la ricorrente per motivi di lavoro e poi abbiamo stretto anche amicizia. Non ricordo da quando la ricorrente ha iniziato a lavorare presso l'Istituto. Posso dire che ha lavorato quale addetta all'ufficio servizio economico-finanziario dell'Ente dove ho lavorato anche io almeno negli ultimi 15/20 anni prima della messa in quiescenza. Io ero inquadrata come collaboratore direttivo, e mi occupavo in particolare di seguire la contabilità fornitori e la ricorrente ha lavorato nello stesso servizio e collaborando direttamente con me. Non so se la ricorrente ha svolto anche ulteriori attività ma posso dire sicuramente che ha lavorato praticamente aiutandomi nelle mie mansioni e in particolare espletando le attività previste dalle procedura amministrative e così ad es. per il riscontro degli estratti conto fornitori,
6 assemblaggio orini, bolle e fatture. In pratica il sistema telematico, al termine della nostra attività, generava un importo da liquidare al fornitore e io facevo il mandato di pagamento.
Posso dire che per consuetudine invalsa, tutti i collaboratori addetti all'ufficio lavoravano circa 6/7 ore al giorno dal lunedì al venerdì. In teoria la ricorrente come altri collaboratori nella sua condizione potevano anche non venire affatto e per consuetudine avvisavano in caso di assenza e avvisavano chi era presente presso l'ufficio, nel nostro caso per il servizio economico-finanziario. Posso dire che nel periodo estivo, nel mese di agosto, l'attività si riduceva fino a essere proprio sospesa sia pure per pochi giorni. Io facevo una ventina di giorni di ferie e l'attività di mia competenza si sospendeva. Si faceva una programmazione con un piano ferie in cui venivano inseriti tutti i dipendenti addetti al nostro servizio inclusa la ricorrente. Il piano era redatto e siglato dal Direttore della struttura, da ultimo il dottor Per_5
e ciascuno di noi dava una sua indicazione cercando un accordo. In linea genarle si
[...] raggiungeva sempre un accordo e poi il Direttore recepiva le nostre indicazioni. L'ufficio a cui abbiamo lavorato io e la ricorrente era in via AN Semmola. Posso dire che ero io a dare le direttive sul lavoro da fare alla ricorrente e a controllare la corretta esecuzione dello stesso.
La ricorrente aveva una postazione di lavoro con strumenti anche informatici forniti dall'Ente comprese password di accesso ai sistemi informatici. Ognuno di noi aveva delle credenziali personali. La ricorrente come me del resto, aveva anche un indirizzo mail istituzionale. Posso aggiungere che la ricorrente aveva autonomia nel lavoro da svolgere nel senso che procedeva autonomamente all'assemblaggio della documentazione e all'inserimento nel sistema informatico che elaborava l'importo da liquidare. In caso di errata lavorazione nell'assemblaggio o nell'inserimento, il programma non generava alcunché e io controllavo che il lavoro della ricorrente fosse stato eseguito correttamente in modo da finalizzare la procedura per la generazione dell'importo da liquidare.”
3) “Sono nato a [...] il [...]. Sono indifferente alla causa. Sono in Testimone_4 pensione dal 1 maggio 2022 e ho lavorato per l'Istituto Pascale per 46 anni. Ho conosciuto la ricorrente per motivi di lavoro. Mi risulta che la ricorrente è stata assunta con dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata anzi forse si è trattato di un contratto prorogato nel tempo. Non ho avuto rapporti lavorativi diretti con la ricorrente. A quanto ricordo ha lavorato come addetta al servizio economico-finanziario dell' e poi l'ho vista lavorare presso la CP_3
Direzione amministrativa. Circa le mie mansioni, posso dire che fino al 2010 sono stato inquadrato e ho svolto le mansioni di collaboratore amministrativo esperto e che da tale data,
a seguito di superamento di concorso, sono stato inquadrato come dirigente amministrativo e
7 poi dal 1 gennaio 2020 sono stato il Direttore della UOC, gestione risorse umane. Anche in precedenza ho svolto la mia attività nell'ambito del servizio risorse umane e dal 2013 sono stato il Direttore della UOS, gestione giuridica del personale. Non posso riferire in dettaglio circa la prestazione di lavoro della ricorrente, in particolare per le mansioni e le modalità delle stesse né per gli orari osservati. Posso aggiungere che nel 2020 ho seguito la procedura di stabilizzazione del personale precario dell'Istituto, tra cui vi era la ricorrente, e ho quindi esaminato la documentazione contrattuale relativa al suo rapporto di lavoro e ho desunto che ha svolto attività parametrabile a quella di un assistente amministrativo. Posso dire che la ricorrente quando l'ho vista lavorare nella direzione amministrativa dal 2020, lavorava ad una postazione in un ufficio e utilizzava strumenti informatici forniti dall'Istituto. Non so dir in particolare com'era regolata l'eventuale assenza per la ricorrente, non credo che dovessero chiedere permessi, autorizzazioni per potersi assentare, sicuramente non per iscritto né so dire se e come veniva disposta la sostituzione in caso di assenza. Posso dire che dal contratto esaminato ho desunto che non era disciplinata l'assenza eventuale né periodi di ferie, in quanto la dottoressa così come il personale nella sua stessa situazione contrattuale, avrebbe dovuto essere presente tutti i giorni pur senza un orario prestabilito. Non so dire poi in concreto che cosa è avvenuto. Posso dire che a me non è mai pervenuta nessuna richiesta di permessi o di ferie, neanche per il periodo per il quale sono stato il Direttore della UOC. La ricorrente faceva parte di un gruppo ampio di personale assunto mediante avviso pubblico e con contratti
CO.co.co. . A quanto so, l' non ha mai adottato una regolamentazione del rapporto di CP_3 tale personale, perché, ritengo, era tutto contenuto nei contratti.”
4) “Sono nata a [...] il [...]. Sono indifferente alla causa. Lavoro alle Tes_5 dipendenze della convenuta sin dal 1993. Attualmente e sin dal 2010 son direttore della
Struttura Affari Generali dell'ente. Conosco la ricorrente per motivi di lavoro. Posso dire che ha lavorato per l'Istituto da molti anni, non ricordo più specificamente. Ricordo che era stata assunta con dei contratti di collaborazione del tipo COCOCO o COCOPRO, e più di recente a seguito di procedura di stabilizzazione con contratto subordinato. Ricordo la ricorrente presente in , so che ha cambiato diversi uffici, non ha collaborato direttamente con me. CP_3
Ricordo che ha lavorato presso il CROM ma a Mercogliano e quindi non l'ho potuta vedere in quel periodo. Io ho sempre lavorato presso la palazzina dedicata agli uffici amministrativi, sita in Napoli alla via AN Semmola. Circa l'attività svolta dalla ricorrente, credo che si sia trattato di attività svolta in collaborazione con il personale dipendente dell'ente, con mansioni amministrative. Non posso riferire circa le mansioni specifiche da lei svolte né circa
8 l'osservanza o meno di un orario predeterminato e di una presenza quotidiana. Posso dire che la ricorrente da un certo momento in poi ha lavorato presso la medesima palazzina di via
AN Semmola di cui sopra, presso il Servizio Economico Finanziario che ha varie competenza, quale la liquidazione delle fatture, emissione del mandato di pagamento e gestione del bilancio in generale. Mi sembra che per un periodo ha collaborato anche con la unità di supporto amministrativo della ricerca, che si trova in edificio diverso da quello dove ho lavorato io, anche se sempre a via AN Semmola. Posso aggiungere che dal dicembre 2020 lavora a metà tra l'ufficio liquidazione e la Direzione Amministrativa, in un ufficio allo stesso piano del mio. Non dire se la ricorrente abbia avuto una sua postazione di lavoro, con dotazione di strumenti materiali e immateriali da parte dell'ente. Circa le autorizzazioni alle assenze o le giustificazioni non posso riferire per la ricorrente, ma posso dire che per i collaboratori con una posizione simile alla sua e che collaboravano direttamente con me, non c'era bisogno di autorizzazione preventiva né di giustifica successiva delle assenze. Tali collaboratori si limitavano ad avvisare della loro assenza;
in tal caso la loro attività non era affidata ad altro personale anche perché loro collaboravano sempre a supporto di personale dipendente e pertanto il lavoro poteva andare. Durante il periodo delle ferie estive in particolare, anche i collaboratori si assentavano in genere per un paio di settimane. Ciò è riferito sempre ai miei collaboratori e non alla ricorrente su cui non posso riferire specificamente. Nel periodo estivo
l'attività rallentava e quindi era possibile prevedere la assenza anche dei collaboratori. Non ricordo di particolari modalità organizzative per tali loro assenze, in particolare se facevano turnazioni;
gli uffici dovevano sempre essere coperti anche se con personale ridotto ma non ricordo che fosse presente solo qualche collaboratore senza personale dipendente.”
Ad avviso della Corte, l'istruttoria ha consentito di appurare la frequenza quotidiana dell'ufficio, la necessità di organizzarsi con tutto il rimanente personale, anche dipendente, per garantire una programmazione delle attività nel periodo estivo e feriale, la disponibilità di una postazione lavorativa, la prassi di avvisare in caso di assenze.
Tuttavia, siffatti elementi sono insufficienti ad accertare la natura subordinata del rapporto, tenuto conto della tipologia negoziale prescelta: appaiono come inevitabili forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all'integrazione funzionale della prestazione svolta dalla con i servizi dell'azienda ospedaliera cui la detta prestazione CP_1 era strumentale ed a garantire il raggiungimento del risultato demandato alla collaboratrice.
La non univocità delle circostanze predette viene aggravata dal fatto che sono stati, altresì, provati elementi che, invece, depongono per la effettiva natura autonoma del rapporto: i testi
9 riferiscono di un numero approssimativo di ore lavorate (6/7), senza neanche collocarle in una determinata fascia oraria, sicchè non v'è prova del carattere tassativo, predeterminato e vincolante degli orari lavorativi né dell'obbligo di rispettarli (la teste li definisce Tes_2 come una mera consuetudine invalsa tra i collaboratori;
il teste riferisce di mere Tes_1
“indicazioni sull'orario”, date all'esito della selezione a tutti i collaboratori); nessuno ha affermato che la fosse sottoposta a strumenti di controllo della presenza quotidiana CP_1 in ufficio (che, anzi, è esclusa dalla teste che sostiene che i collaboratori avrebbero Tes_2 potuto non comparire in ufficio) e delle ore lavorate, così come nemmeno è stata dimostrata la necessità di giustificare le assenze (delle quali, per consuetudine, i collaboratori avvisavano).
Siffatta modalità organizzativa è confermata anche dalla teste , sia pure con Tes_6 riferimento ai collaboratori addetti al suo ufficio, sicchè appare essere effettivamente quella osservata dall'istituto in via generalizzata per la categoria professionale dei collaboratori e, dunque, anche per la . CP_1
Soprattutto, non è stato provato – e a dire il vero, nemmeno allegato nel ricorso ex art. 414 cpc e nei capitoli probatori articolati;
lacuna che avrebbe dovuto esser tranciante - che nell'esecuzione dei compiti da svolgere, la ricorrente fosse eterodiretta.
Ciò che è apparso, piuttosto, dall'escussione della teste è che le impartisse direttive Tes_2
“sul lavoro da svolgere”; espressione che allude più che altro a indicazioni generali relative al risultato finale che veniva richiesto alla lavoratrice e non ad un'imposizione specifica di mansioni in termini tecnico-esecutivi ed organizzativi;
sia la predetta teste che il Tes_1 riferiscono sempre di un'attività di “collaborazione” della finalizzata a dare loro CP_1 supporto, aggiungendo la che il lavoro era svolto dalla collaboratrice con autonomia;
Tes_2 nessuno ha, invece, affermato che la svolgesse compiti precisi, strettamente CP_1 predeterminati, con i tempi e le modalità alla stessa imposti da chicchessia.
Non può dirsi, dunque, provata l'eterodirezione, in luogo del semplice coordinamento, proprio del lavoro parasubordinato, tradizionalmente definito come il collegamento funzionale tra la prestazione predeterminata contrattualmente e l'organizzazione del committente, che accorda a quest'ultimo un limitato potere di ingerenza sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al solo fine di raccordarla con le proprie esigenze economico-produttive, sia pure nei limiti di compatibilità con l'autonoma organizzazione della attività lavorativa da parte del collaboratore. Non è stato sconfessato, attraverso l'istruttoria, che la abbia CP_1 mantenuto nel corso del rapporto una piena autonomia professionale, come prevista e garantita dai contratti stipulati.
10 La prova raccolta, insomma, appare poco rassicurante così da non potersi affermare che il dato documentale sia divenuto recessivo. D'altronde, la Suprema Corte, afferma che nelle ipotesi dubbie, debba riconoscersi prevalenza al nomen iuris: il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili (ex ceteris, Cass. n. 35687/2021).
4. Anche laddove si volesse accedere alla valutazione del primo giudice, l'accertamento della natura subordinata del rapporto neanche avrebbe potuto condurre al riconoscimento del diritto del dipendente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e a percepire la retribuzione per le mansioni svolte ex art.2126 c.c.
Quest'ultima, infatti, risulta essere stata già pattuita tra le parti e mai ne è stato eccepito il mancato pagamento: i contratti intercorsi tra le parti espressamente prevedono l'attribuzione della retribuzione spettante, ratione temporis, per la categoria C del CCNL Sanità Pubblica, corrispondente alle mansioni svolte di Assistente Amministrativo sicchè è rispettato il principio di corrispettività su cui si fonda l'art. 2126 cc.
Tantomeno, le differenze retributive potrebbero radicarsi nella maturazione dell'anzianità di servizio: la equiparazione del rapporto di lavoro valido a quello invalido, disposta dall'art. 2126
c.c., è limitata al piano retributivo e previdenziale, sicché il rapporto di “fatto” non costituisce elemento idoneo a radicare i presupposti di ulteriori sviluppi di carriera, anche basati sulla sola anzianità (Cass. 12.5.1990 n. 4081; Cons. Stato 15.5.2000 n. 2735; Cass. 25.7.2014, n.17008), né produce effetti per l'avvenire, ossia per il periodo di tempo successivo a quello in cui la prestazione è stata resa (Cass. 28.10.2016, n. 21884).
Non essendo accertata la debenza di differenze retributive, dovrà anche escludersi che sarebbe stata dovuta una regolarizzazione contributiva, da computarsi sulle prime.
5. Piuttosto, la motivazione della sentenza gravata pare condivisibile nella parte in cui ha ravvisato il contrasto tra i contratti di lavoro autonomo sub iudice e la disciplina dettata per gli stessi dall'art. 7 comma 6 del D.l.gs 165/2001: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5- bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
11 coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.”
Ebbene, l'azienda ospedaliera non ha provato che l'incarico conferito alla non CP_1 potesse esser espletato con le risorse professionali interne al proprio organico;
che sulla stessa gravasse una responsabilità individuale quanto meno con riferimento agli obiettivi da raggiungere;
nessuna ragione eccezionale, dunque, risulta sottesa all'impiego della lavoratrice, quanto piuttosto ordinarie esigenze di funzionamento dell'ufficio; infine, è difettata la temporaneità della prestazione siccome l'incarico è stato rinnovato o prorogato reiteratamente per più anni.
Se è vero, dunque, che sono stati violati i limiti legali di utilizzo della forma contrattuale del co.co.co in quanto difettano i requisiti dell'art. 7 co. 6 d. 165/2001, ciò determina esclusivamente la nullità dei detti contratti cui consegue solo il risarcimento del danno derivante dalla violazione di disposizioni imperative, ex art. 36 d. lgs 165/2001; tuttavia, - in assenza di prova specifica di un particolare danno, che avrebbe dovuto essere data dal lavoratore il quale neppure lo ha allegato – nulla è possibile riconoscere.
“In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro” (Corte di Cassazione n. 6046 del 13.03.2018).
Ebbene, da un lato, la avvenuta soddisfazione dell'obbligazione retributiva nella esatta misura rivendicata in giudizio esclude, come sopra detto, margini concreti per l'applicazione, nel caso
12 di specie, dell'art. 2126 cc e, dall'altro, la insussistenza di un danno dedotto e provato risarcibile ex art 36 comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 inducono al rigetto della domanda.
6.Conclusivamente, assorbito ogni altro motivo, l'appello va accolto e la sentenza riformata.
7. Le spese di entrambi i gradi possono compensarsi tra le parti considerata l'obiettiva incertezza sul diritto azionato, considerando che il rigetto è stato determinato da un'insufficienza probatoria e non dalla certa verifica della natura autonoma del rapporto.
P. Q. M.
La Corte così provvede, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza:
-rigetta la domanda azionata da CP_1
- compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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