Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 21/04/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
composta da RT TONOLO Presidente INNOCENZA ZAFFINA Consigliere AN ALBERGHINI Consigliere, relatore nell’ udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32590 del registro di segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di MUNUS S.R.L. in liquidazione giudiziale con sede in via Pian di Sco Roma n.
62/B (RM), P.IVA 13327720150, in persona del curatore p.t. Avv. Tomassini FA, del foro di Roma, CF: [...], con studio in Roma viale Carso 57, PEC: fabiotomassini@ordineavvocatiroma.org;
lg125.2024roma@pecliquidazionigiudiziali.it, Contumace;
SO EL PP, nato il [...] a [...]:
[...], e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Uslenghi, Benedetta Mussini e Angela Cirasola del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei predetti: m.uslenghi@legalmail.it, angela.cirasola@milano.pecavvocati.it;
benedetta.mussini@milano.pecavvocati.it, OM FA IM, nato a [...] il [...], CF:
[...], ed ivi residente in [...],
rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Maria Sepiacci del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Torrevecchia 118, pec: avvfabriziosepiacci@legalmail.it ;
BE EN, nata a [...] il [...], CF: [...]e residente a[...], contumace;
GH AN, nata a [...] il [...], CF: [...],
residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati AR AM del Foro di Roma, pec:
marcochindamo@ordineavvocatiroma.org, e GI BU del Foro di Cassino, pec: avv.gianluigibuono@pecavvocaticassino.it, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Santamaura 61, AG VA IO OS, nato a [...] il [...], c.f.
[...], residente a [...]in via Uberto Visconti di Modrone n. 36, contumace;
DE CA ON nato a [...] il [...], CF: [...],
residente a [...],
rappresentato e difeso dall’Avv. AN CI del Foro di Sulmona con studio a Sulmona in via Pola n. 52/A, pec: avvandrealucci@pec.it;
Visti l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione IUrisdizionale in data 4 settembre 2025, le memorie di costituzione dei convenuti e gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario d.ssa Chiara Grella, data per letta con il consenso delle parti la relazione del Consigliere EL HI, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino, l’Avv. Angela Cirasola per EL PP BE, l’Avv.
ES RT in sostituzione dell’Avv. Fabrizio Maria Sepiacci per FA IM NI, l’Avv. AN CI per ON De LU e gli Avv.ti AR AM e GI BU per EL GH, nessuno presente per MU s.r.l. in liquidazione giudiziale, VA IO OS GL e
EN BE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale evocava innanzi a questa Sezione giurisdizionale la società MU (S.r.l.) in liquidazione giudiziale in persona del liquidatore p.t. ed i suoi amministratori di diritto EL PP BE, FA IM NI e EN BE e gli amministratori di fatto VA IO OS GL, ON De IU e EL GH, quest’ultima anche in qualità di agente contabile per sentirli condannare in favore del Ministero della Cultura-Direzione regionale dei Musei del Veneto alla complessiva somma di euro 429.396,77, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo e alle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato, a titolo di risarcimento del danno per omesso versamento della quota di spettanza dello Stato per la biglietteria ed i servizi aggiuntivi presso il Museo Nazionale di Villa Pisani a Strà (VE).
Il Pubblico Ministero esponeva che la notizia di danno era pervenuta con la nota della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Venezia – del 14 febbraio 2023, a conclusione delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nell’ambito del procedimento penale n. 4524/2022 (poi confluito nel p.p. 4267/24 r.g.n.r.)
avviato sulla base di una denuncia presentata, in data 13.5.2022, dal Responsabile della Direzione Regionale Musei del Veneto (ex Polo museale del Veneto), per ipotesi di indebita appropriazione di denaro pubblico da parte della società MU S.r.l., concessionaria dei servizi previsti dall’art.
117 del D. Lgs. 42/2004 relativi al Museo Nazionale di Villa Pisani in Strà
(VE).
La società MU SP (divenuta s.r.l. in data 16.1.2013), all’esito di espletamento di gara pubblica ed in qualità di capogruppo di un raggruppamento di più imprese, aveva stipulato, in data 22.10.2007, con la
(allora) Soprintendenza per i beni Architettonici e il Paesaggio per le province di Venezia, Padova, Treviso e Belluno, una Convenzioneconcessione, di durata novennale, per la gestione, presso il Museo nazionale di Villa Pisani in Strà, di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico integrata con la gestione dei servizi di biglietteria e di pulizia, ex art. 117, commi 2 e 3, del D. Lgs. 42/2004.
Dal 2014 il rapporto concessorio era stato trasferito dalla Soprintendenza al Polo museale del Veneto (ridenominato, dal 2019, Direzione regionale Musei del Veneto): alla scadenza, nell’ottobre del 2016, era stato tacitamente prorogato per ulteriori 6 anni, fino all’11 aprile del 2022, data dalla quale era intervenuta la revoca da parte della Direzione regionale.
La concessione prevedeva che la società dovesse riversare all’Amministrazione concedente l’introito derivante dalla gestione dei servizi di biglietteria del museo nazionale (detratto un aggio del 26% del prezzo di vendita dei biglietti nonché una maggiorazione sul prezzo del biglietto di euro 1,00 per il servizio di prenotazione e prevendita), con versamento da effettuarsi alla competente Sezione della Tesoreria dello Stato sul cap. 2584/1, nei 5 giorni successivi alla loro riscossione: in relazione a detti incassi era, inoltre, prevista la resa del conto giudiziale (art.
13).
Era, inoltre, previsto un canone concessorio annuo fisso (40.000,00 euro) ed una quota percentuale (14%) del fatturato realizzato nella gestione delle attività commerciali svolte all’interno della struttura museale, escluse quelle di biglietteria e di ristoro automatico, da rendicontarsi con cadenza semestrale.
A garanzia dell’adempimento delle citate obbligazioni era stata stabilita, a carico del concessionario, la costituzione di una cauzione di euro 72.000,00 o di una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, equivalente; erano state fissate, poi, delle “penali” per ipotesi di inadempienze, comprese quelle riferite al ritardato versamento degli introiti di biglietteria (artt. 19 e 20).
In data 4 marzo 2019, la società MU e la Direzione regionale Musei del Veneto avevano stipulato un’ulteriore Convenzione per l’organizzazione di una mostra temporanea all’interno degli spazi museali di Villa Pisani
(“Intramontabili eleganze. Dior a Venezia nell’Archivio Cameraphoto”) da tenersi dal 12 aprile al 3 novembre 2019 (poi prorogata fino al 29.2.2020).
La convenzione prevedeva che la società, mediante i ricavi derivanti dall’incremento delle tariffe di biglietteria e previo recupero dei costi sostenuti per la mostra (stabiliti forfetariamente in euro 100.000,00, iva esclusa), avrebbe dovuto versare all’Amministrazione gli ulteriori ricavi fino all’importo di euro 45.000,00 mentre gli eventuali introiti eccedenti avrebbero dovuto essere ripartiti, rispettivamente, tra l’Amministrazione
(60%) e la società (40%).
A partire dal mese di giugno del 2019, la MUNUS s.r.l., aveva dapprima ritardato e poi, da settembre, definitivamente interrotto i pagamenti alla Direzione regionale con riferimento a tutte le somme a questa dovute. La società si era resa, inoltre, inadempiente anche rispetto agli obblighi di rendicontazione previsti dalla concessione (in particolare, l’ultimo conto giudiziale depositato, per i ricavi della biglietteria, risultava essere quello presentato nel 2019).
I ripetuti solleciti, a partire già dal mese di luglio 2019, del Dirigente della Direzione regionale Musei del Veneto, dott. Ferrara, erano rimasti inesitati.
Attivata l’Avvocatura dello Stato per il recupero coattivo delle somme, era emerso che la mancata adozione di un provvedimento formale di proroga
(giustificata dal Dirigente sulla base dall’imminente, preannunciato, avvio di gare CONSIP per i servizi aggiuntivi museali) alla scadenza della Convenzione-concessione aveva impedito anche la costituzione di una cauzione o polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, cosicchè era stato tentato il recupero delle (sole) somme dovute in relazione alla Convenzione riguardante la mostra temporanea del 2019.
Rimasta inesitata anche l’ulteriore richiesta di adempimento del 23.11.2021, la Direzione regionale aveva, quindi, avviato il procedimento di revoca della concessione, formalmente adottata con provvedimento del 6 aprile 2022.
Ravvisando ipotesi di responsabilità erariale, la Procura regionale aveva avviato autonoma istruttoria anche al fine dell’esatta quantificazione del danno che, sulla base dei prospetti forniti dalla Direzione regionale (a loro volta elaborati sulla base dei report e dei prospetti giornalieri e mensili forniti dalla società), veniva individuato in complessivi euro 569.396,77 (al netto degli interessi e delle penali).
Venivano, inoltre, acquisite informazioni in merito all’assetto proprietario della società, posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 125/24 del 7.3.2024, senza autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di impresa.
Con invito a dedurre del 12.7.2024 il predetto danno veniva contestato ai presunti responsabili, individuati nella società MU S.r.l. (in persona del liquidatore p.t.), negli amministratori della società succedutisi nel periodo giugno2019/aprile2022, sigg.ri BE EL PP, NI FA IM e BE EN e, in relazione al mancato riversamento degli introiti della biglietteria, nella sig.ra GH EL, in qualità di agente contabile.
I sigg.ri BE, NI e la sig.ra GH presentavano le proprie deduzioni e venivano auditi dal P.M. contabile: tra le argomentazioni difensive era stato da questi prospettato di aver agito in ottemperanza alle disposizioni loro impartite da altri soggetti qualificabili come amministratori occulti della società o comunque soggetti in grado di influire sulle decisioni riguardanti la gestione societaria anche sotto il profilo del riversamento delle somme dovute alla Direzione regionale, in particolare il sig. GL VA IO OS -risultato essere il vero dominus della MU s.r.l.,
nonché amministratore occulto della stessa-, il sig. De LU ON -pur dipendente di MU, risultato aver agito, per conto della società stessa, in veste di sostanziale amministratore- e il sig. EN VE -che, secondo la sig.ra GH, avrebbe svolto un ruolo gestorio esorbitante dalle sue precipue mansioni di direttore tecnico.
Sulla base degli elementi probatori addotti dagli invitati a dedurre la Procura chiedeva, in data 30 gennaio 2025, l’autorizzazione alla proroga di giorni 180 per il deposito dell’atto di citazione al fine di valutare la necessità di un allargamento soggettivo della platea dei presunti responsabili, che veniva concessa con ordinanza 1/2025 del 12 febbraio 2025.
La Procura, quindi, notificava invito a dedurre del 2.4.2025 ai sigg.ri GL VA IO OS, De LU ON e SO EN, dandone comunque notizia ai soggetti destinatari del primo invito con nota del 12 maggio 2025.
I sigg.ri De LU ON e SO EN presentavano deduzioni difensive, rispettivamente, in data 19.05.2025 e 30.05.2025. Il sig. SO chiedeva di essere sentito personalmente e veniva convocato in audizione in data 10.07.2025.
Ritenendo che le argomentazioni difensive formulate ai destinatari dei due inviti a dedurre non valessero a superare i profili di responsabilità erariale a loro ascrivibili, ad eccezione della posizione del sig. EN SO che veniva archiviata, la Procura regionale li traeva all’odierno giudizio, per il quale veniva fissata, con decreto presidenziale del 5 settembre 2025, l’udienza di trattazione del 15 gennaio 2026.
Con comparsa depositata in data 16 dicembre 2025, si costituiva in giudizio il sig. ON De LU rilevando che il rapporto concessorio del 22 ottobre 2007 era scaduto in data 22 ottobre 2016 e che, contrariamente a quanto affermato dalla procura attrice, lo stesso non poteva considerarsi prorogato in assenza di provvedimento formale, provvedimento che, peraltro, nella fattispecie non avrebbe nemmeno potuto essere adottato non ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 57, comma 5, lett. B D.Lgs. 163/2006 applicabile ratione temporis, da ciò derivando che il rapporto concessorio prorogato meramente di fatto era affetto da nullità assoluta ex art. 57, comma 7, D.Lgs. 163/2006.
Le clausole della convenzione (scaduta) che obbligavano la MU s.r.l. a riversare all’ente pubblico una percentuale dell’introito derivante dalla gestione dei servizi di biglietteria del Museo nazionale nonché un canone concessorio, nella quota fissa ed in quella variabile, stabilendone altresì le modalità ed i tempi di pagamento nonché le relative garanzie, pertanto, non potevano trovare applicazione nel periodo oggetto del giudizio.
Contestava, poi, che ricorressero i presupposti per attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto, avendo egli lavorato come dipendente di MU s.r.l. con la qualifica di quadro, le cui mansioni tipicamente comprendevano un modesto livello di autonomia decisionale ed operativa, ma non certo sintomatica del ruolo di amministratore, in quanto limitata all’esecuzione delle linee programmatiche stabilite dagli amministratori ed in particolare dal sig. GL, evidenziando che i due ambiti di attività, quello dirigenziale e quello degli amministratori, si pongono su piani nettamente diversi e separati.
Le stesse trascrizioni dei messaggi WA che la Procura aveva addotto a supporto della propria tesi, se correttamente analizzate, evidenziavano l’assenza in capo al convenuto di poteri decisionali eccedenti le proprie mansioni, essendosi limitato ad autorizzare il pagamento di modestissime somme di denaro e comunque facendo sempre riferimento al sig. GL come reale titolare del potere decisionale sulla gestione della società.
Concludeva, quindi, per il rigetto integrale della domanda formulata nei propri confronti.
In data 21 dicembre 2025 si costituiva in giudizio FA IM NI, depositando una articolata memoria con la quale, ricostruito il quadro normativo applicabile alla concessione dei servizi aggiuntivi di Villa Pisani a Strà (VE), rilevava che la vicenda doveva ritenersi articolata in due fasi nettamente distinte; una prima fase, coperta dall'atto di concessione del 22 ottobre 2007, in cui il concessionario rivestiva la qualifica di agente contabile alla luce del quadro normativo e della giurisprudenza di legittimità, ed una seconda fase -oggetto del presente giudizio-, successiva alla scadenza naturale dell'ottobre 2016, nella quale il rapporto era proseguito esclusivamente per mera tolleranza dell'Amministrazione, senza alcun provvedimento formale di proroga o rinnovo, senza aggiornamento delle condizioni economiche e senza rinnovo effettivo della cauzione.
In tale seconda fase si era verificata una progressiva degradazione del titolo pubblicistico originario, tanto da doversi escludere la persistenza di un vero e proprio rapporto di servizio contabile in senso tecnico.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura regionale, il rapporto tra MU e il Museo Nazionale di Villa Pisani non si poteva quindi configurare come un continuum unitario di concessione di pubblico servizio, idoneo a radicare, senza soluzione di continuità dal 2007 al 2022, la qualifica di agente contabile in capo alla società e ai suoi amministratori formali.
Il mancato formale rinnovo della concessione, ovvero la mancata proroga, aveva fatto venir meno lo stesso presupposto oggettivo della qualifica di agente contabile, poiché non esisteva più un valido titolo pubblico che conferisse alla concessionaria l'incarico di gestione, in senso tecnico, di entrate erariali e la stessa Amministrazione non si era comportata come se tale rapporto di servizio fosse ancora in essere, tant’è che il recupero del credito maturato era stato azionato innanzi alla giurisdizione ordinaria, qualificando la pretesa in termini di credito da corrispettivi contrattuali, non di responsabilità erariale da gestione di denaro pubblico.
Tale circostanza trovava conferma, secondo il convenuto, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che radica la giurisdizione della Corte dei conti nella qualità del soggetto danneggiato e nella provenienza delle risorse finanziarie, ma pur sempre nel rispetto dei presupposti formali e funzionali del rapporto di servizio.
A tale proposito, osservava che il principio posto dalla giurisprudenza, secondo cui la sussistenza del rapporto di servizio rilevante ai fini della giurisdizione contabile prescinde dal titolo giuridico in base al quale la gestione è svolta, doveva essere coordinato con la necessità di un rapporto funzionale attuale tra il soggetto e l'ente pubblico, non configurabile nel caso di una prosecuzione meramente tollerata del rapporto dopo la scadenza della concessione.
Di qui l’infondatezza della pretesa, azionata dalla Procura contabile sul presupposto che il convenuto sig. NI, in quanto amministratore unico di diritto di MU s.r.l. tra il 28 gennaio 2020 e il 16 novembre 2021, sarebbe stato comunque titolare di un rapporto di servizio funzionale e, come tale, responsabile –almeno per dolo eventuale – di non avere impedito il consolidarsi del danno derivante dal mancato riversamento degli incassi.
Questa impostazione si poneva, a giudizio del convenuto, in contrasto con i più recenti approdi giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativo-contabile e di responsabilità meramente formale dell'amministratore, che invece esigevano la prova di condotte specifiche, di un effettivo coinvolgimento gestionale e di un nesso causale concreto con il danno, escludendo ogni automatismo fondato sulla sola titolarità della carica (Corte cost. sent. n. 203/2022).
La parte evidenziava, inoltre, che, sotto altro, ma connesso, profilo, la giurisprudenza aveva dato rilievo al requisito del possesso o della disponibilità qualificata delle somme come presupposto indefettibile della responsabilità contabile, essendo necessario dimostrare che il soggetto avesse avuto un ruolo effettivo nella gestione dei flussi finanziari e nelle scelte di riversamento od omissione di riversamento, non bastando la mera investitura formale, come invece era avvenuto nel caso in esame, in cui difettava qualsiasi elemento di collegamento alle altrui scelte gestionali illecite.
Sottolineava, infatti, come le risultanze documentali e investigative smentissero la tesi della Procura: egli era un lavoratore subordinato addetto ai servizi di sala come cameriere, con attività svolta a Roma, redditi modesti e privi di incrementi anomali nel periodo in cui aveva rivestito la carica formale di amministratore unico, indice oggettivo di estraneità rispetto al circuito delle somme distratte.
In mancanza di qualunque elemento che lo collegasse alle scelte di mancato riversamento, né sul versante commissivo, né sul versante omissivo, non poteva quindi essergli imputata, né a titolo diretto né per omesso controllo, la responsabilità per il danno contestato.
Sotto il profilo del nesso di causalità, il convenuto evidenziava il concorso determinante nella genesi e nell'aggravamento del pregiudizio da parte dell’Amministrazione, mediante la tolleranza di un rapporto concessorio scaduto, il mancato rinnovo della cauzione, la mancata escussione delle garanzie e la rinuncia, per anni, all'attivazione tempestiva degli strumenti di autotutela e di denuncia previsti dall'ordinamento, condotte integranti una causa autonoma e determinante del danno, idonea a spezzare il nesso causale con l'evento lesivo rispetto alla condotta di altri soggetti solo formalmente coinvolti.
Veniva, inoltre, contestata la quantificazione del danno operata dalla Procura contabile, fondata sui prospetti riepilogativi elaborati dalla Guardia di Finanza sulla base dei report forniti dalla Direzione regionale Musei Veneto, non sorretti, tuttavia, dall'acquisizione di tutti gli estratti conto bancari utilizzati da MU in maniera promiscua per i flussi di cassa delle diverse gestioni museali in atto, come emerso dall'inchiesta penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Arezzo.
La mancata acquisizione di tali documenti e degli atti dell'indagine aretina
(non trasmessi da parte della Procura ordinaria di Venezia) a giudizio del convenuto impediva di ricostruire con attendibilità i flussi finanziari complessivi e la loro effettiva destinazione e, quindi, la corretta misura del preteso pregiudizio.
Per tale motivo, considerato che non vi era una distinzione chiara tra somme definitivamente perdute per l'erario e somme eventualmente utilizzate per coprire altre passività o rientrate nel circuito finanziario e che la pretesa era formulata in modo cumulativo, senza scomposizione per periodi, per categorie di proventi e per singoli soggetti, il convenuto, alla luce della giurisprudenza, contabile e di legittimità, in punto di determinazione della misura del danno, riteneva non raggiunta la soglia di certezza ed effettività richiesta per una condanna in sede di responsabilità amministrativo-contabile.
Chiedeva, quindi, l’integrale rigetto della domanda attorea e, in subordine, la limitazione dell'eventuale addebito al solo periodo di effettiva titolarità della carica di amministratore unico (28 gennaio 2020 – 16 novembre 2021), nonché la graduazione dell'eventuale condanna in termini residui rispetto a quella degli amministratori di fatto (GL, De LU) e dell'agente contabile di fatto (GH) e l’applicazione del potere riduttivo alla luce del concorso colposo dell'Amministrazione concedente ex art.
1227 c.c. e dell'incertezza oggettiva della quantificazione del danno.
In via istruttoria, chiedeva l'acquisizione integrale dei fascicoli penali relativi ai procedimenti di Venezia, Roma e Arezzo e l'ammissione dei mezzi istruttori (documentali e testimoniali) formulati in atti.
Con memoria in data 22 dicembre 2025, si costituiva in giudizio l’ing.
PP EL BE, evidenziando il proprio ruolo meramente formale e provvisorio, la completa inconsapevolezza delle criticità gestionali e la circostanza di essere stato scientificamente tenuto all’oscuro delle condotte illecite perpetrate dai gestori di fatto della società, che avevano contraffatto sistematicamente la sua firma su atti cruciali della vita societaria.
Rappresentava di aver assunto la carica di amministratore di MU s.r.l.
per mera cortesia e a titolo gratuito, nell’autunno del 2018, su richiesta del sig. VA GL -precedentemente conosciuto per motivi professionaliche gli aveva descritto una realtà operativa consolidata e priva di criticità e prospettato una durata limitata dell’incarico, in vista dell’individuazione di un amministratore effettivamente operativo, circostanza che si avverava in data 28 gennaio 2020.
Non avendo ragioni di sospetto o percezione di criticità e facendo pieno affidamento sulla generale corretta gestione della società, in tale transitoria parentesi egli non prendeva parte all’amministrazione societaria e, nel periodo oggetto del presente giudizio (da giugno 2019 fino al gennaio 2020, circa 7 mesi), non aveva avuto assolutamente contezza dei ritardi accumulati nei pagamenti, essendo estraneo anche alla gestione dei solleciti e del relativo riscontro, né aveva avuto modo di prenderne cognizione altrimenti, essendo stato approvato il bilancio dell’esercizio 2019 successivamente alla cessazione dalla carica.
Il convenuto evidenziava come in atti vi era prova, tecnica e documentale, della sua estraneità a tutta la gestione contabile della MU, tant’è che la sottoscrizione di taluni documenti era stata contraffatta (in particolare, quella sulla convenzione per la mostra temporanea presso Villa Pisani a Strà) ed era stata disconosciuta nell’ambito di alcuni procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo notificati alla MU s.r.l., con accertamento giudiziale della loro falsificazione.
Ribadiva di non essere stato il diretto responsabile dei mancati versamenti e la sua estraneità ai processi decisori della MU, come dimostrato dalla circostanza che la violazione dell’obbligo, protrattasi anche successivamente alla sua cessazione dalla carica, era frutto di scelte effettuate da altri soggetti.
La propria buona fede e l’assenza di dolo (anche sub specie di dolo eventuale), inoltre, erano dimostrate dal fatto che egli aveva conferito delega per l’effettuazione di tutte le operazioni bancarie, non era stato informato dell’interruzione dei pagamenti né avrebbe potuto avvedersene, giacché il bilancio dell’esercizio 2019 era stato approvato nel corso del 2020, dopo che si era dimesso dalla carica di amministratore.
Il convenuto, pur conscio della fondatezza delle proprie difese, avanzava istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, rappresentando la volontà di chiudere una vicenda processuale logorante ed onerosa. Sulla proposta di definizione mediante pagamento della somma di euro 9.132,96, pari al 30% della pretesa risarcitoria azionata, il Pubblico Ministero aveva espresso parere favorevole in data 15 dicembre 2025 puntualmente motivando ed escludendo il doloso arricchimento.
Concludeva, quindi, chiedendo in via principale la definizione del giudizio mediante rito abbreviato sulla base del pagamento della somma di euro 9.132,96, su cui si era formato il parere favorevole del Pubblico Ministero e, in via subordinata, il rigetto per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice, e, in via ulteriormente subordinata, l’esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione.
I convenuti EN BE e VA IO OS GL non si costituivano.
Con decreto presidenziale del 22 dicembre 2025 veniva fissata la camera di consiglio del 15 gennaio 2026 per la trattazione dell’istanza di rito abbreviato presentata dal sig. EL BE.
All’esito della camera di consiglio veniva data lettura del dispositivo del decreto, successivamente depositato in data 26 gennaio 2026, con il quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta di rito abbreviato e disposta la prosecuzione del giudizio con rito ordinario.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, il Pubblico Ministero, contestata la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese dei convenuti e ribadita la giurisdizione della Corte dei conti stante la natura di denaro pubblico delle somme non riversate da MU, insisteva per l’accoglimento della domanda. Gli Avv. Angela Cirasola per EL PP BE, ES RT per FA IM NI, AN CI per ON De LU e AR AM e GI BU per EL GH discutevano riportandosi alle rispettive comparse e insistendo per le conclusioni ivi formulate, come da verbale.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti MU s.r.l. in liquidazione giudiziale, VA IO OS GL e EN BE, i quali non si sono costituiti in giudizio nonostante la notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza sia avvenuta regolarmente e tempestivamente per ciascuno di loro.
2.Deve, quindi, essere esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione formulata dalla difesa della sig.ra EL GH alla luce della nullità della proroga della concessione per la gestione dei servizi aggiuntivi, scaduta nel 2016. Tale circostanza determinerebbe, nella prospettazione della convenuta, l’insorgere in capo alla società MU s.r.l. di obbligazioni di natura meramente civilistica, come tali sottratte alla giurisdizione della Corte dei conti.
L’eccezione è infondata.
2.1. La Corte regolatrice è più volte, ed anche recentemente (Cass. SSUU civ., n. 5978/2022; n. 4314/2020 e precedenti ivi richiamati), intervenuta in casi del tutto analoghi a quello di cui ci si occupa affermando la giurisdizione della Corte dei conti in relazione all’azione di responsabilità nei confronti di soggetti privati, concessionari dei servizi integrati di cui all’art.
117 d.lgs 42/2004, ivi compreso quello di biglietteria, per l’omesso riversamento delle somme riscosse a titolo di contributo d’accesso al patrimonio museale statale.
Al riguardo, ha rilevato “che, in relazione alla gestione dei beni e dei siti culturali, il c.d. servizio di biglietteria ha ad oggetto la riscossione del prezzo che l'Amministrazione prevede debba essere pagato dal pubblico per la fruizione del bene o sito culturale. La somma di danaro oggetto di tale prezzo è certamente da qualificare di natura pubblica, cioè come danaro di pubblica spettanza, in quanto versata dal singolo per tale fruizione di un bene pubblico. Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 110, comma 3, del resto,
"fotografa" tale connotazione prevedendo vincoli di destinazione delle somme, il che, se ve ne fosse bisogno, rafforza quella qualificazione” (Ord. n.
4314/2020).
La qualità pubblica del danaro riscosso per il costo dei biglietti non viene certo meno -ha chiarito la Corte- nel caso in cui l'Amministrazione affidi la gestione al privato in forma integrata, cioè congiuntamente alla gestione dei c.d. servizi aggiuntivi (art. 117 d.lgs 42/2004): “una volta considerato che il prezzo del biglietto concerne il costo che, in base alla legge, dai singoli l'Amministrazione può pretendere per la fruizione del bene pubblico o (come nella specie) sito culturale, e dunque una utilitas derivante dalla natura del bene stesso e per tale ragione a sua volta di natura pubblica” non si comprenderebbe, infatti, “come l'Amministrazione possa, con la scelta del modo dell'affidamento della gestione, escludere in concreto quella natura”
(ibidem).
2.2.Con articolate argomentazioni, condivise dal Collegio, la Corte di Cassazione ha chiarito che la collocazione dell'obbligazione di riversare le somme riscosse per il servizio di biglietteria (detratto il costo per l'assicurazione del servizio) nell'ambito di un rapporto concessorio non osta alla configurabilità di una responsabilità erariale “nel presupposto che il concessionario non possa rivestire la qualifica di agente contabile”.
E ciò sulla base del principio (“consolidato nella giurisprudenza di questa Corte”) secondo cui "in tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte" (da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 21871 del 2019). Principio che riprende quello (enunciato a proposito della vecchia disciplina del giudizio contabile), secondo cui:
"Elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, art. 74 ed R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 610), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte." (Cass., Sez. Un., (ord.) n. 13330 del 2010).” (ibidem).
2.3. Alla luce di tali principi la circostanza che, nel periodo oggetto del presente giudizio, il servizio di biglietteria sia stato svolto dalla MU s.r.l.
in assenza di una formale proroga scritta della concessione scaduta nel 2016 non è, all’evidenza, idonea a escludere il radicamento della giurisdizione contabile, essendo necessario e sufficiente che ricorra il carattere pubblico dell’ente e del denaro oggetto della gestione (cfr., oltre alle già citate SS.UU.n. 5978/2022 e (ord.) n. 4314/2020, anche le altre pronunce ivi richiamate: Cass., sez. un., 1/05/2010, n. 13330; Cass., sez. un.
21/06/2010, n. 14891; v. anche Cass., sez. un., 10/04/1999, n. 232; Cass.,
sez. un., 28/03/1974, n. 846; v. ed anche Cass., sez. un., 29/05/2019, n.
14697, “secondo cui il concessionario per l'attivazione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica”; nonché Cass., sez. un.,
30/08/2019 n. 21871).
2.4. Orbene, nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti.
Non può, infatti, essere posta in dubbio la natura di ente pubblico della Direzione regionale dei Musei Nazionali per il Veneto, articolazione del Ministero della Cultura dotata di autonomia speciale (gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: cfr. art. 24 DPCM 15.3.2024 n. 57), con lo scopo di assicurare sul territorio l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all’articolo 24 del DPCM n. 57 del 15 marzo 2024.
Dalla legge, inoltre, deriva direttamente anche la natura pubblica del denaro oggetto della gestione.
2.4.1. A tale proposito, per quanto riguarda gli incassi da vendita dei biglietti di ingresso, viene in rilievo l’art. 103, primo e terzo comma, del D.Lgs. 42/2024, ai sensi del quale “l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento” (comma 1, prima parte) e
“nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo (…)” (comma 3, parte).
In precedenza, l’art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997 n. 78 aveva soppresso la tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal Regio Decreto 11 giugno 1885, n.
3191, e demandato ad un regolamento (da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988: si tratta del D.M. n. 507 del 1997 e s.m.i.) la disciplina del nuovo titolo di accesso, appunto il “biglietto di ingresso”.
Il comma 3 del medesimo articolo ha impresso uno specifico vincolo di destinazione delle entrate derivanti dalla cessione dei biglietti di ingresso, stabilendo che “gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma”.
L’art. 3, comma 1, della legge n. 332 del 1985 specifica, inoltre, che le entrate da biglietti di ingresso “sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico”.
Non vi è alcun dubbio, quindi, che le entrate corrispondenti al prezzo del biglietto di ingresso pagato dagli utenti che fruiscono del bene culturale costituiscano ab origine “pubblico denaro”: tale natura non muta (né potrebbe essere altrimenti) anche nel caso in cui il “servizio di biglietteria”
(che è un pubblico servizio: art. 2, comma 1, del regolamento approvato con D.M. n. 507/1997 e s.m.i.) sia affidato a soggetti esterni all’Amministrazione, nel qual caso la percentuale che il concessionario trattiene sulle somme riscosse costituisce la remunerazione dell’attività prestata (art. 2, comma 5, Regolamento: “Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici”; in giurisprudenza, cfr. recentemente, Sez. Calabria n. 252/2025; Sez. Puglia n. 217/2023, Sez. Lazio n. 427/2022, Sez. Abruzzo n. 29/2017).
2.4.2. A non diversa conclusione deve pervenirsi, peraltro, anche con riferimento all’altra voce di danno contestata dalla Procura regionale e relativa al mancato versamento delle royalties sul fatturato derivante dalla prestazione dei servizi culturali.
Come è stato affermato, infatti, le royalties “remunerano il titolare di un diritto (ad esempio di un bene, di un diritto d’autore o di proprietà intellettuale) a fronte della concessione a terzi della possibilità di sfruttamento economico dello stesso. Ciò avviene consentendo al titolare originario di partecipare alle utilità generate dalla valorizzazione economica del diritto, ad opera del soggetto legittimato al relativo utilizzo” (Sez. Lazio, 614/2022): in particolare, nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali
(artt. 111, 112, 115 del D.Lgs 42/2004) le royalties riservano all’Amministrazione proprietaria del bene una quota degli utili derivanti in capo al concessionario dall’utilizzo del medesimo bene pubblico nella prestazione dei servizi culturali (così come definiti dal comma 2 dell’art. 117 del D.lgs. n. 42/2004: “Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e)
i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g)
l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali”), sulla quale la legge pone un vincolo di destinazione alla preservazione, tutela ed incremento del patrimonio culturale (artt. 110 e ss.
d.Lgs. n. 42/2004: sul punto, cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 4314/2020, che ha chiarito come il riparto e la destinazione degli introiti della gestione diretta siano estesi dall’art. 117, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 - in virtù del richiamo all’att. 110- anche agli introiti della gestione indiretta).
Anche detti importi, quindi, si atteggiano ab origine quali entrate proprie dell’Amministrazione, collocandosi l’attività del prestatore di servizi culturali nell’ambito di un più ampio programma pubblicistico, consistente nella valorizzazione del bene, funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico alla fruizione del patrimonio culturale (art.1, commi 1, 2 e 3, D.Lgs n. 42/2004: “1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”).
Come è stato condivisibilmente affermato, infatti, “appare comunque chiaro, anche nella sistematica del d.lgs. n. 42 del 2004 - essendo le disposizioni dell’art. 117 contenute nel “Titolo II”, attinente alla “fruizione e valorizzazione” [dei beni culturali] - come la disciplina dei servizi aggiuntivi rinvenga la sua razionalità proprio nell’espresso obiettivo codicistico di garantire al pubblico una migliore e potenziata fruizione dei beni culturali –
nel che in sostanza consiste la valorizzazione, da intendersi per il Codice anzitutto come valorizzazione culturale: cfr. art. 6 - , assicurando in tali modi, seppur di riflesso, anche un ritorno economico per l’amministrazione
(valorizzazione economica). In altri termini, si esternalizza il servizio perché lo si stima il modo migliore per «promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso […] al fine di promuovere lo sviluppo della cultura» (art. 6, comma 1)” (Cons. St., Sez. V, n. 6549/2020).
Tutto ciò considerato ed in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, ricorrendone i presupposti, deve pertanto essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti.
3. Secondo l’ordine logico delle questioni, deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla difesa della sig.ra EL GH, secondo la quale il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato, al più tardi, nel 12 luglio 2019, data nella quale l’Amministrazione aveva avuto piena ed effettiva conoscenza del danno, tanto da attivarsi con un formale sollecito di pagamento.
L’invito a dedurre, notificato alla sig.ra GH in data 12 luglio 2024 sarebbe, quindi, intervenuto oltre il termine quinquennale per far valere le pretese risarcitorie relative a fatti dannosi verificatisi e conosciuti prima del 12 luglio 2019, dovendosi escludere che ricorra un’ipotesi di occultamento doloso.
L’eccezione è infondata.
Al momento della notifica dell’invito a dedurre alla sig.ra GH in data 12 luglio 2024 il termine di prescrizione non era, infatti, ancora perento in quanto nel computo del termine deve essere tenuta presente la sospensione ex lege dei termini ai sensi dell’art. 85, quarto comma, del D.L.
17.03.2020 n. 18.
Il Collegio condivide, infatti, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le disposizioni emergenziali non si limitano “a disciplinare una sospensione ex lege solo dei termini processuali e procedimentali, ma anche dei termini di natura sostanziale come quelli previsti per la prescrizione ex art 1 comma 2 della l.20/1994”
(recentemente, Sez. Campania n. 512/2023; Sez. Veneto n. 66/2024).
Secondo tale indirizzo, “mentre il primo periodo dell’art. 85 comma 4 si riferisce all’ipotesi in cui il vertice istituzionale dell’ufficio territoriale, come misura di contrasto all’emergenza epidemiologica, ha provveduto al rinvio d’ufficio delle udienze, la seconda parte assume un contenuto di carattere generale finalizzato a determinare la sospensione di tutta una serie di termini, tra cui quelli di prescrizione (Sezione giur. Campania sent. 9.3.2022 n. 212)” (ibidem), precisando che “la congiunzione “anche” ha la funzione lessicale di estendere al secondo periodo il regime temporale indicato nella prima parte e non di far riferimento alle ipotesi in cui l’effetto sospensivo si attiva qualora i termini debbano necessariamente cadere tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Ciò è confermato dal fatto che non si assiste a nessuna distinzione tra termini processuali e di natura sostanziale e nel silenzio della norma e in applicazione del principio ermeneutico in claris non fit interpretatio, non può ammettersi una preclusione normativa non espressamente prevista (Corte conti: Sez. giur. Valle d’Aosta sent. 17.3.2021 n. 9; Sez. giur. Sardegna sent. 28.10.2021 n. 347; Sez. giur. Campania sent.
9.3.2022 n. 212; Sez. giur. Campania sent. 8.8.2022 n. 641; Sez. giur.
Piemonte sent. 14.7.2022 n. 182; Sez. giur. Lombardia sent. 8.8.2022 n. 214;
Sez. giur. Lombardia sent. 5.12.2022 n. 270; Sez. giur. Sardegna sent.
30.11.2022 n. 234; Sez. giur. Lazio sent. 6.2.2023 n. 81). (Sez.
Campania,512/2023)” (ibidem; cfr. recentemente, anche Sez. Liguria n.
37/2023; Sez. Piemonte n. 38/2023; Sez. Lombardia n. 35/2023).
Anche volendo assumere che il dies a quo debba essere individuato nel 14 giugno 2019 (data dalla quale sono stati interrotti i pagamenti da parte di MU, come emerge dalla nota 12 luglio 2019 a firma del Direttore del Polo Museale del Veneto), il termine di prescrizione, anche in assenza di altri atti interruttivi (in concreto, peraltro, intervenuti: cfr. le plurime note di messa in mora trasmesse dalla Direzione del Polo Museale, oltre agli interventi dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato), sarebbe perento il giorno 8 settembre 2024 e, pertanto, è stato utilmente interrotto dalla rituale e tempestiva notifica dell’invito a dedurre in data 12 luglio 2024.
4.Preliminarmente all’esame del merito, vanno esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti private.
4.1. La difesa della sig.ra GH ha chiesto l’ammissione di prova per testi finalizzata a provare il ruolo meramente esecutivo rivestito dalla convenuta nell’ambito dell’organizzazione della MU s.r.l..
La prova richiesta, tuttavia, non può essere ammessa essendo i capitoli di prova formulati relativi a fatti non controversi (n. 1), irrilevanti (n. 3),
meramente valutativi (nn. 2, 4, 5 e 6) o negativi (nn. 4 e 6).
4.2. La difesa del sig. NI ha chiesto che, in via istruttoria, venga disposta, ex artt. 58, 59 e 94 e ss. c.g.c. l’acquisizione d’ufficio dei fascicoli penali integrali dei procedimenti, asseritamente coinvolgenti gli odierni convenuti, n. 4267/2024 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia, n. 900/2020 RGNR prendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e di un non meglio individuato “fascicolo pendente presso la Procura di Arezzo” limitatamente a determinati atti
(genericamente indicati come “relazioni di polizia giudiziaria, verbali di sommarie informazioni, interrogatori, allegati bancari e contabili, trascrizioni audio e chat”).
In disparte l’inconferente richiamo agli artt. 58 e 59 c.g.c. (che attengono alla fase delle indagini del pubblico ministero contabile), la richiesta è inammissibile, ostandovi due distinti ordini di motivi.
Da un lato, infatti, ed in linea generale, va considerato che anche nel processo contabile costituisce regola di giudizio il principio di disponibilità della prova (art. 95 c.g.c.), unitamente a quello di riparto dell’onere della prova, incombente sulle parti (art. 94 c.g.c.): il c.d. potere sindacatorio riservato al giudicante costituisce ipotesi residuale e condizionata dalla comprovata impossibilità delle parti di acquisire, avendone diritto, la prova.
D’altro lato, con particolare riferimento alla specifica richiesta avanzata dalla difesa del convenuto, viene in rilievo il segreto istruttorio c.d. interno che caratterizza gli atti dell’indagine penale fino al momento in cui l’indagato non ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.), con la diretta conseguenza che il superamento della soglia temporale oltre la quale non può essere opposto il segreto pone gli atti delle indagini preliminari nella disponibilità dell’indagato, precludendosi pertanto l’intervento del potere officioso del IUdice.
Solo in limine, comunque, osterebbe in ogni caso all’accoglimento della richiesta la mancata, specifica, indicazione degli atti di cui si pretenderebbe l’acquisizione, potendo la corrispondente facoltà del giudice essere esercitata non in via esplorativa con riferimento ad una serie indistinta di documenti (seppure contenuta in un fascicolo), ma esclusivamente in relazione a documenti specificamente individuati, senza considerare poi che tale potere del giudice, come detto, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti laddove non risulti che parte convenuta, avendone il diritto, abbia richiesto copia degli atti del fascicolo penale di suo interesse onde produrli in causa, così non assolvendo al proprio onere probatorio, circostanza che non risulta documentata in atti.
La difesa del convenuto NI ha, inoltre, chiesto l’ammissione di prova per testi, al fine di corroborare le risultanze documentali in atti: i capitoli di prova formulati sono, tuttavia, inammissibili perché negativi (n. 1 e, parte, 4), valutativi (2 e 3) o documentali (n. 4, parte).
4.3. Analogamente è inammissibile anche la prova testimoniale richiesta dalla difesa del sig. De LU, trattandosi di un unico capitolo di prova valutativo.
5. Nel merito, la domanda attorea è fondata in relazione ad entrambe le poste di danno contestate.
5.1.La difesa del sig. FA IM NI contesta la configurabilità di una responsabilità erariale difettandone uno degli elementi costitutivi e precisamente il rapporto di servizio, essendo la concessione del 22 ottobre 2007, novennale, cessata alla naturale scadenza senza che fosse intervenuto un formale provvedimento di proroga tecnica (né essendo la relativa facoltà prevista dall’originario provvedimento), dovendosi ritenere nulla la proroga tacita in quanto contraria a norme imperative.
La prosecuzione, in via di mero fatto e avallata dalla Direzione del Polo Museale, della gestione dei servizi precedentemente oggetto di concessione non potrebbe, quindi, in alcun modo dare origine ad un rapporto di servizio né tantomeno essere inquadrata secondo canoni pubblicistici, impedendo, inoltre, di attribuire a MU e ai soggetti evocati in giudizio la qualifica di agente contabile, con i correlati obblighi e responsabilità. Ogni questione relativa ad eventuali obbligazioni discendenti da tale rapporto, pertanto, non potrebbe che essere riportata e risolta in base a schemi civilistici.
La censura non coglie nel segno alla luce delle considerazioni già svolte supra sub n. 2 in merito alla natura di denaro pubblico ab origine delle somme incassate e gestite da MU, con conseguente attribuzione in capo a quest’ultima della qualifica di agente contabile in applicazione del combinato disposto degli artt. 74 del RD 2440/1923 e 178 RD 827/1924.
A tale proposito, anche recentemente la Corte costituzionale ha affermato che “l’art. 103, secondo comma, Cost., secondo cui «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», si riferisce all’ampio ambito della «tutela del pubblico danaro»
(sentenze n. 169 del 2018, n. 371 del 1998, n. 185 del 1982, n. 68 del 1971).
È stato a questo proposito ripetutamente affermato che la Corte dei conti ha giurisdizione piena ed esclusiva nelle materie di contabilità pubblica di cui all’art. 103, secondo comma, Cost. (sentenze n. 89 del 2023, n. 182 del 2022, n. 18 del 2019) ed è stato altresì chiarito che tradizionalmente tale giurisdizione comprende tanto i giudizi di responsabilità amministrativocontabile, quanto i giudizi di conto (sentenze n. 169 del 2018, n. 378 del 1996)” (sent. n. 59/2024) rimarcando che la “perimetrazione” della figura dell’agente contabile va ricavata dalla lettura delle disposizioni degli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923 e 178 del r.d. n. 827 del 1924 alla luce del costante orientamento della stessa giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
L’art. 74 del RD 2440/1923, infatti, sottopone alla giurisdizione della Corte dei conti “Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti (…)”, e l’art. 178 del RD 827/1924 chiarisce ulteriormente che “sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: (….) e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”
(trattando dell’obbligo della resa del conto, inoltre, l’art. 610 del medesimo RD 827/1924 prevede che “tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione”).
Analogamente, anche con riferimento agli enti locali, l’art. 93 (non a caso, rubricato “Responsabilità patrimoniale”), comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.
È, dunque, principio generale in materia di contabilità pubblica - come più volte rimarcato anche dal giudice della giurisdizione - quello per cui “tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano "maneggio" di beni o valori o denaro di pertinenza dell'amministrazione sono assoggettate al giudizio di conto, indipendentemente dal fatto che si tratti di agenti interni o esterni e che si tratti di agenti di diritto o di fatto” (Cass. SS.UU. civ., n. 20094/2024).
Anche il soggetto che, al di fuori di ogni affidamento o incarico, si ingerisce di fatto in una gestione relativa alla cura di un pubblico interesse, inserendosi in tal modo in un rapporto funzionale con la Pubblica amministrazione (e, quindi, instaurandosi un rapporto di servizio, presupposto perché l’azione del contabile di fatto si atteggi, per la pubblica amministrazione, operativa di effetti), assume la qualità di agente contabile, nonché i relativi obblighi e responsabilità (cfr. ex multis, Sez. I App. n.
155/2020), essendo ex lege stabilita la regola della piena equiparazione delle due figure.
Infatti il legislatore, nel delineare i profili sostanziali della figura dell’agente contabile, ne ha fornito una nozione oggettiva, limitandosi al “factum”, ed enucleando come necessarie e sufficienti le (sole) condizioni del carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro oggetto della sua gestione, con la conseguenza che, ricorrendo dette condizioni, resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene, in tutto o in parte.
Orbene, nel caso di specie deve essere affermata la sussistenza del rapporto di servizio, avendo MU, pur a concessione scaduta ed in assenza di formale rinnovo, gestito un servizio pubblico (più precisamente, la valorizzazione del bene culturale e i servizi a questa accessori, tra cui quello di biglietteria), in rapporto funzionale con l’Amministrazione (alla quale, tra l’altro, rendicontava gli incassi di biglietteria e il fatturato derivante dalla gestione degli altri servizi di valorizzazione del bene culturale, provvedendo
-almeno fino al giugno 2019- al riversamento degli introiti da biglietteria e al pagamento di royalties sugli altri ricavi) senza soluzione di continuità rispetto alla precedente gestione, per oltre tre anni fino all’adozione del provvedimento formale di interruzione del rapporto del 6 aprile 2022, ciò comportando il maneggio di denaro ab origine pubblico (cfr. supra, sub n.
2).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del sig. NI, quindi, la circostanza che, scaduta la concessione nell’ottobre 2016, difettasse in capo a MU un “titolo pubblico” per la gestione del servizio di biglietteria non determina affatto il venir meno del “presupposto pubblicistico minimo”
che, a suo giudizio, sarebbe alla base del rapporto di servizio contabile, dovendosene, al contrario, affermare la sussistenza per le ragioni già illustrate.
Non sembra superfluo, poi, ricordare che - per quanto ha riguardato la gestione dei servizi culturali relativi alla mostra “Dior intramontabili eleganze” - era stata formalizzata anche apposita convenzione.
5.2. Le difese del sig. FA IM NI e della sig.ra EL GH contestano, anche sotto altro profilo, la configurabilità del rapporto di servizio quali agenti contabili, difettando il requisito del “maneggio del denaro”.
Nella prospettiva indicata dalle difese, poiché la definizione di agente contabile emergente dalla giurisprudenza qualifica il maneggio come una posizione di potere sul bene caratterizzata dall’autonomia di disporne e, quindi, come disponibilità materiale e giuridica delle somme, nel caso in esame il requisito non ricorrerebbe in quanto, da un lato, il sig. NI avrebbe rivestito la qualità di amministratore della MU solo formalmente, senza cioè svolgere in concreto alcun ruolo gestorio, e, dall’altro, la sig.ra GH, essendo una mera dipendente, avrebbe avuto mansioni puramente esecutive di registrazione e rendicontazione, non essendo titolare di alcun potere decisorio in ordine alla destinazione delle somme.
A supporto della tesi viene richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale se un soggetto, pur operando nel ciclo degli incassi, non ha potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio non può essere qualificato come agente contabile (senza, tuttavia, indicarne gli estremi): in verità, la giurisprudenza di questa Corte (ad es., Sez. I App. n. 324/2008, e, ex multis, recentemente, Sez. Calabria n. 176/2022) ha, in diverse occasioni, affermato che la qualifica di agente contabile, indipendentemente da una formale investitura, va riconosciuta in capo a chiunque abbia il “maneggio”
del denaro pubblico, precisando che quest’ultimo deve intendersi in una nozione estensiva (superando, quindi, l’accezione meramente reale di apprensione del denaro o del bene pubblico), riconducibile ad una qualsiasi diretta disponibilità (ad esempio, la riscossione tramite bonifici diretti).
Ma tale disponibilità diretta (in ciò, appunto, sta il significato della necessità che non vi siano “interposizioni di altro ufficio”), concorrendo alla qualificazione dell’agente contabile (anche di fatto), deve necessariamente intendersi riferita, in primis, al momento dell’incameramento del denaro pubblico, e non, come invece ritengono le difese, al (solo) momento del riversamento, che è obbligo restitutorio conseguente, appunto, al
“maneggio” di denaro ex origine pubblico.
6. Tanto chiarito, appare evidente che, in relazione all’attribuzione delle responsabilità, la posizione dei singoli convenuti deve essere valutata in rapporto a quella di MU s.r.l., alla quale deve essere riconosciuta, come già detto, la qualità di agente contabile anche sulla scorta di un più che consolidato “orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce espressamene alla persona giuridica la possibilità di assumere la veste di agente contabile (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 123/2001), nonché dalla prevalente giurisprudenza contabile, che attribuisce costantemente tale qualificazione, in via esemplificativa, agli istituti di credito tesorieri degli enti pubblici, alle società o enti pubblici incaricati della riscossione, alle società che gestiscono strutture recettive (ex multis Sez. Regione Calabria n.
163/2025; Sez. Regione Veneto n. 101/2025 e n. 300/2021)” (Sez. Toscana, ord. n.43/2025).
6.1. Ciò posto, vengono in primo luogo in rilievo le posizioni dei sig.ri EL PP BE, FA IM NI e EN BE, convenuti in giudizio in quanto hanno rivestito, in periodi diversi nell’arco temporale oggetto del presente giudizio, la carica di amministratore unico di MU.
Sia la difesa del sig. BE quanto quella del sig. NI hanno contestato l’imputabilità in capo ai propri assistiti della responsabilità per i fatti di gestione di MU, in quanto quest’ ultimi avrebbero svolto il ruolo di amministratore rimanendo estranei a qualsivoglia funzione gestoria, non potendosi configurare una responsabilità oggettiva, di posizione, discendente dalla mera titolarità formale della carica.
Posto che “tra la società e il suo legale rappresentante intercorre un regime di solidarietà passiva quanto all’obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativo-contabile verso l’Erario in forza del rapporto di immedesimazione organica (Corte conti, Sezione II Appello, sent. n.
15/2021, Sez. Lazio n. 535/21, questa Sezione., sent. n. 160/2021)” (Sez.
Veneto, n. 164/2024; ex multis anche, recentemente, Sez. App. Sicilia n.
64/2025 che richiama anche Cass. civ., SS. UU., sent. n. 295/2013, Cass. civ.,
SS. UU., sent. n. 1775/2013 e Cass. civ., SS. UU., sent. n. 3310/2014) e fermo restando che quella degli amministratori non può essere assimilata ad una mera responsabilità di posizione (art. 2392 c.c.: “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”) la responsabilità dei convenuti BE e NI, pure risultati essere stati amministratori di diritto e non operativi, deve essere affermata sulla base delle seguenti considerazioni.
In entrambi i casi siamo di fronte a soggetti che hanno consapevolmente assunto una carica societaria: l’uno, affermando di averlo fatto a titolo di favore e gratuitamente per essergli stato chiesto dal GL, soggetto che lo stesso BE dichiara di aver conosciuto in un’occasione professionale risalente, fidandosi, senza alcun esame delle scritture contabili e dei libri sociali e senza assunzione di alcuna altra informazione, della meramente affermata (dal GL) solidità finanziaria della società, peraltro operante in un settore del tutto estraneo alle competenze del BE; l’altro, per propria ammissione privo di qualsivoglia professionalità in materia imprenditoriale (e men che meno nel settore dei beni culturali), su richiesta di un legale, accettata senza nemmeno informarsi su cosa avrebbe comportato l’incarico, assai modestamente retribuito.
Entrambi hanno accettato di depositare le proprie firme presso gli istituti di credito, delegando l’operatività sui conti correnti bancari di MU a soggetti terzi a loro del tutto sconosciuti; hanno sottoscritto, almeno in alcuni casi, verbali di assemblea e altri documenti societari senza nemmeno peritarsi di informarsi dei contenuti (in taluni casi ammettendo di aver attestato falsamente la propria presenza all’assemblea); hanno lasciato le proprie credenziali di firma digitale nella libera disponibilità dei dipendenti MU. Entrambi hanno contemporaneamente rivestito la qualifica di amministratore anche del socio unico di MU, la Inceptus s.p.a. in un caso
(BE) e la Fa.Ma.Co. s.r.l. nell’altro (NI), avendo in tale qualità acquistato la partecipazione in MU.
Il primo dei due, l’ing. BE, -come da lui stesso ripetutamente dichiarato- non aveva alcuna esperienza nel settore della gestione dei beni culturali, essendosi sempre occupato nella propria vita professionale
(prossima alla conclusione, come affermato in comparsa di costituzione) di consulenza nel settore dei trasporti: la circostanza trova conferma in atti
(all. 29/2, p.90 difesa NI) essendo il BE risultato percettore, nel corso del 2019, di redditi da società tutte operanti nel settore della distribuzione merci.
E proprio all’interno di questo settore, stando alle dichiarazioni dell’ing.
BE, egli avrebbe conosciuto il sig. GL in occasione di un risalente rapporto professionale (in atti risulta accertata la titolarità al 50% in capo al BE della società BE Solution s.r.l., società svolgente attività di consulenza amministrativa la cui sede sociale, all’epoca degli accertamenti, coincideva con la residenza del convenuto e di cui lo stesso era anche amministratore).
L’ing. BE, quindi, avrebbe accettato la proposta di assumere la carica di amministratore unico, dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (e non, quindi, di mero amministratore, componente di cda senza deleghe), in una società (la MU) operante in un settore a lui del tutto sconosciuto (la gestione dei beni museali), neppure latamente tangente a quello in cui egli aveva svolto l’intera vita professionale (si ricordi che il BE, all’epoca dei fatti aveva circa 60 anni) e in relazione al quale era del tutto privo di qualsivoglia competenza, e ciò a mero titolo di favore, nelle more dell’individuazione di altro amministratore, nei confronti di un soggetto (il GL) con il quale aveva avuto in passato un’unica occasione di collaborazione professionale, senza aver adottato alcuna preventiva cautela, se non altro sul piano informativo.
L’ing. BE (che, pure, era amministratore della sua società, e quindi ben conosceva gli obblighi, le responsabilità ed i rischi connessi alla carica)
avrebbe accettato, quindi, la proposta basandosi meramente sulla descrizione fornitagli dal GL (che non ne era, formalmente, né socio né amministratore) di una società finanziariamente solida, senza essersi premurato di eseguire una, anche sommaria, preventiva verifica amministrativo/contabile, senza aver esaminato i bilanci, senza aver chiesto notizie sulla regolarità fiscale e contributiva, senza essersi informato sul numero dei dipendenti, sull’ organizzazione, sull’entità dell’impegno richiesto.
Di certo l’ing. BE - persona dotata di strumenti cognitivi adeguati per formazione curricolare e professionale- non poteva non chiedersi perché la scelta fosse ricaduta sulla sua persona priva, come egli stesso ha chiaramente ammesso, di specifiche competenze necessarie per svolgere un ruolo di management in campo culturale.
Proprio per quest’ultimo motivo, l’ing. BE non poteva che essere consapevole di come la non conoscenza del settore della gestione dei beni museali avrebbe costituito un ostacolo alla comprensione dei profili organizzativi, delle dinamiche gestionali e dei meccanismi di produzione aziendale e che, comunque, benché il suo ruolo fosse precario (il convenuto ha dichiarato che l’accettazione della carica era subordinata alla condizione che l’incarico fosse limitato al tempo necessario all’individuazione di altro amministratore, peraltro protrattosi per oltre un anno), egli andava comunque ad assumersi specifiche responsabilità imposte dal ruolo anche se, di fatto, non avrebbe esercitato alcun potere gestorio.
Contrariamente a quanto sembra ritenere il convenuto, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che “il ruolo degli amministratori non esecutivi non è affatto una sinecura” (Cass. Civ. sez. II, 02/05/2025, n.
11569).
Gli amministratori delle società di capitali, infatti, hanno l’obbligo di "agire informati" (art. 2381, u.c., cod. civ., pacificamente applicabile anche agli amministratori di s.r.l.) e ciò di per sé esclude de plano possibilità che questi si sentano autorizzati a rimanere inerti: si tratta, come è evidente, di principio di carattere generale, posto certamente nell’interesse della società e dei soci, ma anche dei terzi con i quali la società abbia ad interagire, con lo scopo, da un lato, di prevenire il depauperamento del patrimonio sociale e, dall’altro, la commissione di illeciti, ed in generale comportamenti, che possano arrecare danno alla società e ai terzi creditori sociali (Cass. Civ. Sez. II, 02/05/2025, n. 11569; Sez. II, 02/05/2025, n.
11569; Sez. I, 29/05/2024, n. 15054; Sez. I, 22/04/2024, n. 10739, tra le più recenti).
Su di essi grava, quindi, anche in presenza di amplissime deleghe di gestione
(quelle, cioè, che il BE afferma di aver conferito ai dipendenti con ruoli apicali di MU, senza peraltro fornirne la benché minima prova), un vero e proprio, specifico e non delegabile, dovere di attivarsi, non essendo ammissibile il “limitarsi semplicemente ad attendere la trasmissione delle informazioni gestorie da parte degli organi delegati e a verificare il relativo contenuto solo se e nella misura in cui tali informazioni siano state effettivamente fornite” (Cass. Civ. sez. I, 22/04/2024, n. 10739),
incombendo “piuttosto, proprio in virtù di quel dovere, l'obbligo (…) di sindacare la tempestività delle informazioni eventualmente ricevute e di verificarne la completezza e l'attendibilità e, in difetto, di attivarsi, con la diligenza imposta dalla natura della carica (e cioè quanto meno la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2°, c.c.), per ottenere le informazioni mancanti” (ibidem) al fine di “adottare i rimedi giuridici più adeguati alla situazione” (ibidem), in ipotesi anche giudiziari.
Dalla violazione di questo, specifico, obbligo discende, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità, in solido con chi l'ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall'atto illecito commesso dal delegato nell'esercizio delle prerogative gestorie conferitegli (ovvero assuntesi).
Ne deriva che “non costituiscono circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell'amministratore per il danno derivato alla società ed ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica, né l'essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui ha demandato di fatto la gestione né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione delle attività proprie dell'amministratore.
L'amministratore che si disinteressa completamente della gestione sociale prestandosi a fornire copertura alla gestione di fatto da parte di un soggetto non investito della carica o che non reagisce ai comportamenti prevaricatori di colui che si ingerisce nella gestione viene, per ciò solo, gravemente meno ai doveri derivanti dall'incarico che gli impongono una condotta coerente con le esigenze di tutela dell'integrità del patrimonio sociale” (Trib. Mi sez.
spec. Imprese, 27/10/2020, n. 6702)
Nel caso specifico tale responsabilità appare tanto più gravemente connotata (anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del dolo) dalla consapevolezza, ammessa dallo stesso BE, di non avere alcuna competenza nel settore, di intrinseca complessità, specialità e delicatezza, in cui operava la MU - avendo quest’ultima in gestione i servizi connessi alla fruizione di una pluralità di beni monumentali di grande rilevanza ed importanza culturale (oltre che per la Villa Pisani di Strà, infatti, MU gestiva servizi culturali per diversi siti monumentali in Arezzo, Perugia e Padova: vedi doc. 2 Procura, All. 41)-, con peculiari caratteristiche organizzative e gestionali (si pensi, ad esempio, agli obblighi informativi e di implementazione della piattaforma ministeriale circa le presenze, alle modalità di organizzazione del servizio di prevendita on line dei biglietti di ingresso, alla necessità di assicurare il servizio con le modalità oggetto di concessione, alla gestione del personale addetto ai servizi in loco, ai rapporti con le istituzioni culturali di riferimento, alla creazione dei prodotti di valorizzazione del bene culturale, ecc.) e connessi, rilevanti, obblighi tra cui, appunto, quello di riversamento allo Stato delle somme ricavate dalla vendita dei biglietti di ingresso, dalla cui violazione avrebbero potuto discendere conseguenze, tanto sul piano patrimoniale quanto su quello penale.
Di tale ultimo obbligo, peraltro, il BE si è dimostrato essere perfettamente a conoscenza (sentito a SIT in data 23 dicembre 2019 nell’ambito di un procedimento penale apertosi per l’indebita sottrazione dalle casse di MU di somme di denaro provenienti dalla vendita di biglietti di ingresso ai Musei di Arezzo, lo stesso BE ha descritto le procedure interne a MU relative alla riscossione e al riversamento degli incassi di biglietteria: doc. 29/2 NI).
Il BE, inoltre, ha dichiarato (cfr. memoria difensiva, pag.5) di aver accettato la carica alla condizione di essere sostituito prima dell’approvazione del bilancio di esercizio 2019, prima, cioè, del momento di emersione degli eventuali risultati negativi della gestione di cui egli non avrebbe più potuto, a quel punto, negare la conoscenza, né come amministratore di MU (in quanto tale, egli avrebbe dovuto rendere conto della gestione all’assemblea dei soci), né come amministratore unico di Inceptus s.p.a. (quale era all’epoca), socio unico di MU, che quei risultati avrebbe dovuto approvare.
Non si tratta, quindi, di mera colpevole ignoranza o negligenza: le condotte del BE corrispondono ad uno schema volitivo, tipicamente doloso, di piena consapevolezza del rischio del risultato lesivo, assunto sulla base di una scelta ponderata, nonostante il quale l’agente si è deliberatamente astenuto dall’adempimento dell’obbligo, accettando pienamente il prezzo delle conseguenze dirette od indirette della sua condotta omissiva.
E ciò a maggior ragione se si considera che l’ing. BE, contrariamente a quanto dichiarato anche in sede di audizione, era consapevolmente inserito nella più complessa organizzazione imprenditoriale, facente capo al convenuto GL, di cui MU era parte.
Egli, infatti, ha assunto la qualità di amministratore unico di MU, dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in data 12 novembre 2018, quando rivestiva (dal 25.10.2018: cfr. doc.29/2 pag. 110 difesa NI) la medesima carica nella società Inceptus s.p.a., che a sua volta deteneva il 100% del capitale sociale di MU (a seguito del trasferimento da M.O.S.A.I.C.O. s.r.l. con atto del 18.6.2018: doc.40 all. a doc. 2 Procura) e che, per il tramite di ATA Airports s.r.l. interamente partecipata, nel corso del 2019 ha erogato compensi allo stesso GL
(doc.29/3 pag. 109, difesa NI: nei precedenti anni 2017 e 2018 i compensi erano stati erogati direttamente da Inceptus s.p.a.).
Ad Inceptus s.p.a. (il cui amministratore era, appunto, l’ing. BE)
sarebbero, poi, riconducibili tre finanziamenti dell’importo di 50.000 euro ciascuno, eseguiti in data 21 gennaio 2019, 20 marzo 2019 e 21 maggio 2019 in favore di MU s.r.l. (di cui era amministratore lo stesso BE),
come risulta dalle dichiarazioni rese da ON De LU alla Polizia IUdiziaria (cfr. doc. 29/2 p.86 difesa NI), prodotte in atti e non oggetto di contestazione alcuna.
Non solo. L’ing. BE è risultato essere amministratore anche di altra società, ricondotta dalla Polizia giudiziaria (seppur nell’ambito di una diversa indagine pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Roma per fatti diversi da quelli oggetto del presente giudizio e che ha coinvolto anche MU e ATA Airports s.r.l.: doc. 29/6, pag. 636, difesa NI) al sig.
GL quale amministratore occulto del c.d. “gruppo Sicilia”: Food Italia
&co s.p.a.. Da altre società del “gruppo” (Servizi Logistici s.r.l. e Fenice società consortile -poi Fenice spa-, anche queste coinvolte nella predetta indagine), poi, l’ing. BE ha percepito redditi nel corso del 2019 (doc.
29/2, p.90 difesa NI).
La cessazione dell’ing. BE dalla carica di amministratore unico di MU è avvenuta, infine, in data 28 gennaio 2020, in coincidenza con la cessione dell’intera partecipazione in MU s.r.l. da Inceptus s.p.a. (il BE è, poi, receduto dalla carica di amministratore unico di quest’ultima qualche mese dopo, in data 13.10.2020: cfr. doc.29/2, pag. 110 difesa NI) ad altra società riferibile al GL, Fa.Ma.Co. s.r.l., il cui amministratore (e socio)
unico era FA IM NI, che, contestualmente all’acquisto del capitale sociale di MU, ne ha assunto la carica di amministratore unico
(doc. 42 all. a doc.2 Procura), secondo il medesimo schema, ripetutosi anche nel successivo trasferimento di proprietà del capitale sociale di MU (cfr. doc.43 all. a doc. 2 Procura).
Anche per quanto riguarda la posizione del sig. NI valgono le medesime considerazioni e conclusioni.
Posto, infatti, che lo stesso convenuto ha ripetutamente affermato di non possedere alcuna professionalità nel campo dei beni culturali e, più in generale, in quello imprenditoriale (sottolineando di essere sempre stato un lavoratore dipendente con mansioni esecutive: cameriere, banconista, rider: cfr. doc. 29/5, p.517 e ss. difesa NI), né alcuno specifico titolo di studio e/o culturale (avendo conseguito unicamente il diploma di ragioneria), assumono rilievo dirimente le dichiarazioni dallo stesso rese relativamente alle circostanze a seguito delle quali ha assunto la carica di amministratore di MU (oltre che di Fa.ma.co. s.r.l. e altre società):
l’essere stato contattato da un avvocato (e non da un esponente o socio della società) con la proposta di assumere le cariche sociali, la previsione di un modesto compenso mensile (motivo che avrebbe determinato il NI ad accettare, al fine di risolvere taluni personali problemi economici),
l’incontro con la convenuta GH che gli avrebbe illustrato il ruolo da svolgere (apporre le firme quando gli fosse stato richiesto).
Dunque, il sig. NI era perfettamente consapevole di assumere, pur senza avere alcuna esperienza e/o professionalità specifica, la qualità di amministratore in società operanti in peculiari settori (beni culturali per MU, pulizie per Fa.ma.co., trasporti per Ericon s.r.l.: delle ultime due il NI risulta essere stato anche socio unico), per di più con la prospettiva che altri soggetti -da lui nemmeno conosciuti- esercitassero in concreto l’attività imprenditoriale di cui egli, tuttavia, risultava essere responsabile:
ciò nonostante, a fronte di un modestissimo compenso mensile (400 €
circa), egli non ha chiesto spiegazioni, informazioni, garanzie sulla correttezza dell’operato della società, ma anzi si è recato diligentemente negli istituti di credito a depositare la propria firma e la delega, ha firmato documenti e verbali di assemblea a cui non ha partecipato e ha consegnato documenti e credenziali per la firma digitale ad una persona sconosciuta (la convenuta GH) e nel corso del mandato ha deliberatamente, e scientemente, scelto di astenersi dall’adempimento dei propri obblighi informativi (e, anzi, ciò sembrerebbe essere stato, almeno in parte, l’oggetto dell’accordo sottostante alla proposta/accettazione della carica),
accettando, oltre al pagamento di un compenso (e, come riconosciuto dallo stesso NI, proprio per tale motivo), pienamente le conseguenze dirette od indirette della sua condotta omissiva.
Anche un semplice diplomato in ragioneria era in grado di prefigurarsi, infatti, che la proposta fattagli, peraltro per il tramite di un intermediario, di assumere la qualità di amministratore di una società non poteva essere stata determinata da una, inesistente, professionalità specifica; che, anche per tale motivo, la specifica richiesta di assumere solo formalmente la carica, senza alcuna partecipazione alla gestione, era funzionale a creare un paravento a coloro che, di fatto, amministravano la società; che la rinuncia a conoscere i fatti della gestione, avallandone acriticamente tuttavia i risultati, avrebbe comportato il rischio, concreto proprio per il fatto che i reali gestori non erano direttamente individuabili, di illeciti conseguenti alla mala gestio, non ultimi l’inadempimento agli obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione e la distrazione delle risorse societarie.
Quanto alla posizione dell’altro amministratore, la sig.ra EN BE in sede di interrogatorio (doc.29/5 difesa NI) non è stata in grado di indicare, neppure approssimativamente, l’entità del patrimonio della società ed il relativo volume d’affari, tuttavia ha essa stessa dichiarato di aver svolto attivamente il proprio ruolo, di aver seguito le attività della società, venendo in tal modo a conoscenza della pregressa posizione debitoria di MU (che, al momento dell’assunzione della carica, non le era stata resa nota).
Ciò nonostante, non risulta agli atti che la sig.ra BE si sia attivata, come sarebbe stato suo specifico obbligo di amministratore (da lei senz’altro conosciuto, avendo nella medesima sede dichiarato di avere pregressa esperienza di amministrazione di società), al fine di ripianare l’esposizione debitoria, tant’è che MU, pur continuando a riscuotere il prezzo dei biglietti di ingresso (e i corrispettivi per la cessione degli altri servizi aggiuntivi) nell’arco temporale in cui la sig.ra BE ha rivestito la carica, non ha provveduto, neppure in parte, al riversamento in favore dello Stato delle somme incassate, utilizzando il denaro per scopi diversi da quelli per i quali ne aveva la disponibilità.
E ciò la società ha fatto avendo il suo amministratore piena coscienza dell’illiceità del comportamento, come emerge dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra BE, secondo la quale, essendo la causa del debito da rinvenire nella diseconomicità sopravvenuta della gestione (per il concorso della riduzione dei flussi di visitatori e all’aumento dei costi, come dichiarato da altro dipendente della società, EN SO, sentito a S.I.T., riferendo sulla medesima circostanza: cfr. doc. 29/2, p.292 difesa NI, oltre a quanto dallo stesso riferito in sede di audizione), per far fronte al relativo rientro erano state avanzate alla Direzione dei Musei del Veneto richieste di revisione degli accordi per lo svolgimento del servizio, onde ottenere un miglioramento delle condizioni economiche.
È tuttavia evidente che si trattava di un espediente non solo tardivo, ma soprattutto dilatorio, come facilmente rilevabile anche dalla sig.ra
BE.
Anche ammesso che dette richieste fossero state accolte, infatti, non avrebbero certo potuto portare al risanamento di una situazione debitoria nei confronti della Direzione dei Musei del Veneto già all’epoca superiore a 300.000,00 euro, considerato che MU tratteneva già, sulla riscossione del prezzo dei biglietti, un aggio del 26%, assai prossimo al tetto massimo, stabilito dalla legge, del 30%: l’aumento dell’aggio anche fino al limite massimo consentito dalla legge sarebbe stato, quindi, talmente basso (+4%)
che, neppure nella migliore delle previsioni (si pensi che, anche nell’ipotesi di un ritorno ai flussi di visitatori ante pandemia, si sarebbe trattato, infatti, di un aumento di poco più di 15.000 euro di ricavi annui lordi: i dati degli accessi sono quelli tratti dall’ultimo conto giudiziale presentato, relativo all’esercizio 2018, in atti), non avrebbe potuto generare ricavi tali da consentire di ripianare, se non nell’arco di svariati lustri, il debito pregresso maturato per la (sola) gestione di Villa Pisani.
Non può non considerarsi che, stando a quanto riferito dalla stessa Beltrame, la società al momento della liquidazione giudiziale aveva un’esposizione debitoria complessiva di oltre 800.000 euro a fronte di un capitale sociale di 500.000 euro, versato parzialmente per 212.000 euro. Va, dunque, considerato che, pur se la società si fosse potuta avvalere della facoltà di sterilizzazione delle perdite introdotta dalla normativa emergenziale, i tempi per il ripianamento non avrebbero potuto oltrepassare quelli previsti per la sterilizzazione, ovvero cinque anni: in difetto, l’amministratore non avrebbe che potuto adottare le iniziative, facoltative ovvero obbligatorie, relative alla riduzione del capitale e/o allo scioglimento della società.
Anche le condotte della sig.ra BE, quindi, sono connotate, sotto il profilo soggettivo, dall’elemento del dolo, avendo la stessa avuto piena cognizione, nel corso del suo mandato di amministratore, della situazione debitoria di MU nei confronti della Direzione dei Musei del Veneto nonché delle modalità di gestione delle risorse incamerate senza, tuttavia, porre in essere alcunché per definirne la posizione e, anzi, consentendone l’aggravamento. La sig.ra BE, fino al provvedimento formale di
“revoca” da parte della Direzione dei Musei del Veneto, infatti, ha consentito che le somme nel frattempo riscosse e di pertinenza dello Stato continuassero ad essere distratte altrove (risulta, infatti, dagli accertamenti della Guardia di Finanza che il conto corrente su cui venivano versati gli incassi fosse di mero appoggio e che le somme fossero solo in minima parte utilizzate per far fronte ai costi della società).
6.2. Quanto alla posizione del convenuto VA IO OS GL, dal compendio documentale in atti appare comprovata la qualità di amministratore di fatto della società MU.
Risulta, infatti, che il convenuto abbia: a) gestito le assunzioni ed i licenziamenti dei dipendenti (GH) e degli amministratori (si rammenti che i nominativi dell’ing. BE e della sig.ra BE furono indicati dal sig. GL e a quest’ultimo il sig. NI si rivolse non appena iniziarono gli accertamenti della Guardia di Finanza, in relazione ai quali il GL mise a disposizione un legale di propria fiducia); b) dato le direttive sui pagamenti e sull’utilizzo del budget; c) indicato tempi e modalità di pagamento degli stipendi; d) chiesto riscontri ai dipendenti sul deposito del bilancio della società ed informazioni sulle interlocuzioni con la Direzione regionale; e)
autorizzato i dipendenti al cambio password per i pagamenti con Paypal; f)
chiesto alla GH la disponibilità del carnet assegni della società (cfr.
conversazioni chat doc.11 e 12 Procura).
Risulta, inoltre, che il sig. GL frequentasse liberamente gli uffici della società, interagendo direttamente con gli altri dipendenti operativi presso la sede sociale, oltre che con il sig. De LU e la sig.ra GH, per i quali costituiva il punto di riferimento in ordine alle principali decisioni societarie:
tuttavia anche i dipendenti di MU operativi presso le sedi locali, sentiti a SIT, hanno indicato il sig. GL quale “proprietario” di MU e soggetto titolare, in ultima istanza, dei poteri decisori sulla società.
La giurisprudenza, di legittimità ed amministrativa, afferma costantemente che “ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Cassazione penale sez. V, 28 febbraio 2024, n. 16414). La responsabilità dell’amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639 c.c., postula un esercizio continuativo e significativo anche solo di taluno dei poteri tipici inerenti quella funzione, purché l'attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale, sia apprezzabile (cfr. Cassazione penale sez. III, 14 gennaio 2025, n. 9130). La posizione dell’amministratore di fatto va individuata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando le attribuzioni dell'amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme sanzionate dalla legge penale (Cass. pen., Sez. V, 25 giugno 2024, n. 36582)” (Cons. St. Sez. V, n.
4863/2025).
A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità, inoltre, “pur richiedendo in linea di massima per la configurabilità dell'amministratore di fatto una ingerenza nella gestione completa e sistematica (Cass. 9795/1999, 16184/2016, 21730/2020), ha chiarito come il requisito della sistematicità non sia necessario nel caso di compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da potersi giustificare solo grazie all'effettivo inserimento nella gestione (Cass. 2952/2015)” (Cass. Civ. Sez. I, n.
23213/2025).
Nel caso in esame, il sig. GL, privo di qualsivoglia investitura formale, risulta essersi tuttavia ingerito nella gestione della società, individuandone gli amministratori ed impartendo direttive, e, quantomeno dal mese di giugno 2019, condizionandone pesantemente le concrete scelte gestionali, servendosi allo scopo della diretta collaborazione dei convenuti GH e De LU (su cui si dirà più oltre), al punto di sviare le ingenti risorse finanziarie di cui la società aveva la disponibilità per fini diversi da quelli imposti dalla legge, in danno dello Stato (per la parte oggetto dell’obbligo di riversamento), dei creditori sociali e degli stessi dipendenti.
Non può quindi esservi dubbio in merito alla riferibilità in capo al sig. GL dell’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta -quantomeno da giugno 2019 in poi- in modo non episodico o occasionale, da cui discende l’estensione della qualifica soggettiva di amministratore e la conseguente responsabilità connessa ai fatti della gestione, allo stesso imputabili a titolo di dolo, emergendo la piena consapevolezza dell’illiceità delle condotte distrattive e la volontarietà dell’ evento lesivo non solo dall’assenza di indicazioni, istruzioni e direttive finalizzate all’adempimento delle obbligazioni sociali, ma, al contrario, da scelte gestionali di segno opposto, caratterizzate dall’esplicita volontà di sottrarvisi. Di ciò ne fornisce dimostrazione sia la raccolta degli incassi in contanti dei biglietti al fine, dichiarato, di non riversarli sui conti correnti colpiti da pignoramento, sia l’utilizzo (“come appoggio”) del conto corrente operativo di MU per veicolare i flussi finanziari su altre attività di società del “gruppo”,
impiegandoli, solo in minima parte per il pagamento delle obbligazioni sociali di MU e per far fronte delle richieste di liquidità da parte della sig.ra GH e del sig. De LU.
6.3. Tutto questo, però, il GL non avrebbe potuto fare senza l’apporto, decisivo, dei suoi fiduciari - legittimamente incardinati nella struttura organizzativa di MU - la sig.ra EL GH e il sig. ON De LU. Costoro, formalmente inquadrati nell’organico della società quali dipendenti, hanno, in concreto, svolto funzioni direttive (ciascuno in diverse fasi della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società) ponendosi a capo della struttura organizzativa di MU, tenendo, in tale veste, i rapporti tanto con lo stesso GL, su un piano paritario, quanto, su un piano gerarchico, con gli altri dipendenti, gestendo in autonomia i rapporti con le banche, le Amministrazioni, i fornitori e assumendo decisioni operative nei diversi settori gestionali dell’ attività.
Sono la sig.ra GH ed il sig. De LU, infatti: 1) a decidere quali fornitori pagare, su quali fatti di gestione -ed in che termini- riferire a GL; 2) a rappresentare a GL la necessità di disponibilità finanziarie per far fronte agli accordi conclusi; 3) a tenere i rapporti con i funzionari delle banche di appoggio; 4) a scegliere i dipendenti a cui pagare gli acconti sulle retribuzioni e la relativa misura; 5) a gestire i rapporti con gli amministratori di diritto (decidendo se coinvolgerli in determinate attività di gestione o sostituirsi loro nella sottoscrizione di atti, valutando -e supportando nei rapporti con GL- le richieste economiche in rapporto alla necessità della loro collaborazione per talune operazioni); 6) a partecipare (GH) alla ricerca e ai colloqui per l’assunzione dell’incarico da parte di nuovi amministratori; 7) a tenere i contatti (De LU) con le amministrazioni concedenti, contrattando tempi e modi del rientro dell’esposizione debitoria; 8) a decidere come accollarsi passività di altre società del gruppo (ad es. il TFR dei dipendenti di Veneto cultura s.r.l., che in ATI con MU gestiva taluni dei servizi di Villa Pisani: si tratta, con ogni probabilità, dei dipendenti successivamente assunti dalla stessa MU nel 2019 come addetti alla biglietteria di Villa Pisani, cfr. le dichiarazioni rese a SIT dalla sig.ra Zagolin, doc. 4 Procura, all. 2) .
Emerge, poi, come tanto l’una (GH) quanto l’altro (De LU) fossero perfettamente consapevoli dell’omissione dei versamenti dovuti al Ministero e nulla abbiano fatto per provvedere a sanare la posizione debitoria, neppure in parte, essendo evidente -per le ragioni già dette- che il tentativo, fallito, di rinegoziare le condizioni con la Direzione dei Musei del Veneto aveva la funzione di procrastinare nel tempo la definizione del rapporto, ma non avrebbe mai potuto ripianare in tempi accettabili l’elevatissima esposizione debitoria.
Ad essi sono imputabili le scelte in ordine alle priorità dei pagamenti (di volta in volta, utenze, stipendi, spese di missione, non più, da ottobre 2019 in poi, versamenti all’Amministrazione).
Conoscevano, in maniera approfondita, non solo le dinamiche interne a MU, ma anche quelle complessive del “gruppo” facente capo al GL;
erano pienamente consapevoli – come emerso dalle conversazioni intercorse tra i due - che quest’ultimo utilizzava MU sia per assicurarsi, con gli incassi dai musei, una fonte sicura e continua di liquidità e sia per finanziare, come fosse una “banca”, altre società -ed attività- del gruppo
(del resto, la sig.ra GH operava in via pressoché esclusiva sui conti bancari di MU, avendo fatto anche accreditare un cellulare che aveva in uso per la gestione delle operazioni di home banking: non poteva, quindi, non conoscere la destinazione dei flussi finanziari in uscita da MU;
entrambi, poi, intrattenevano i rapporti con i funzionari di banca gestendo giroconti e pagamenti).
Non vi può, quindi, essere dubbio che anche le condotte imputabili ai convenuti EL GH e ON De LU siano connotate dal dolo, avendo essi consapevolmente aggirato l’obbligo di riversamento degli incassi derivanti dalla gestione dei servizi museali, avallando le determinazioni del GL ed in concreto ponendo in essere, nella gestione di MU, una pluralità di condotte deliberatamente distrattive delle risorse finanziarie ben sapendo di averne la disponibilità materiale, ma non la proprietà.
Alla luce del complessivo quadro probatorio in atti, quindi, non possono trovare spazio le argomentazioni difensive dei convenuti, i quali hanno rimarcato la propria posizione di dipendenti che, seppur dotati di una certa autonomia sul piano operativo, non avevano alcun decisivo ruolo gestionale, svolgendo mansioni meramente attuative di direttive altrui.
Essi, infatti, erano al vertice dell’organizzazione di MU, che non era dotata di una struttura particolarmente complessa (in disparte i dipendenti addetti alle biglietterie nei vari plessi museali gestiti, negli uffici amministrativi della sede operavano meno di una decina di impiegati amministrativi: cfr. SIT Angelo Marino, doc.29/2 NI).
Tutti i dipendenti, sentiti a SIT, hanno concordemente indicato nella sig.ra GH il soggetto responsabile, in via esclusiva, della gestione finanziaria e nel sig. De LU il soggetto in capo al quale era riposta la capacità decisionale della società.
Sulla base del quadro probatorio in atti le figure della sig.ra EL GH e del sig. ON De LU costituivano lo snodo centrale attorno al quale si dipanava l’intera gestione di MU, il trait d’union tra il soggetto di riferimento di MU, VA IO OS GL, gli amministratori “di diritto” e la struttura operativa della società, inserendosi nella catena causale in posizione di necessaria determinazione.
7. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la responsabilità per il danno derivante dall’omesso riversamento alla Direzione dei Musei del Veneto delle somme incassate da MU s.r.l. in relazione alla gestione dei servizi ex art. 117 d.lgs. 42/2004 per il periodo luglio 2019/aprile 2022 deve essere imputato, in via solidale e a titolo di dolo, a tutti coloro i quali ne hanno determinato la causazione con le proprie condotte.
7.1. La misura del danno è stata indicata dalla Procura regionale nella sommatoria delle somme incassate da MU e non riversate nel periodo luglio 2019/aprile 2022 per la vendita dei titoli di accesso al netto dell’aggio del 26% (euro 360.719 -rectius: 360.719,29, derivando dalla sommatoria di 85.940,82+80840,01+155.162,09+38.776,37- per la biglietteria ordinaria ed euro 47.485,00 per la biglietteria della mostra temporanea) e delle royalties
(euro 20.832,77) del 14% sul fatturato derivante dalla cessione degli altri servizi aggiuntivi, sulla base dei dati oggetto di periodica rendicontazione da parte della stessa MU alla Direzione dei Musei del Veneto, applicando i parametri stabiliti nella originaria concessione (sul presupposto della sua proroga tecnica).
Complessivamente, quindi, il danno contestato ammonta ad euro 429.396,77 (rectius, euro 429.397,06: come si è visto, l’importo corretto degli introiti da biglietteria ordinaria non è 360.719,00 ma 360.719,29 euro).
7.1.1.Tale quantificazione è stata oggetto di contestazione solo da parte della difesa del sig. NI, secondo cui la misura del danno, basata esclusivamente sui dati forniti dalla Direzione dei Musei del Veneto senza alcun riscontro sugli estratti di tutti i conti correnti bancari utilizzati da MU per l’amministrazione complessiva dei flussi delle diverse gestioni museali, si presenta di per sé incerta, in quanto è stato accertato (nel corso delle indagini del procedimento penale pendente innanzi alla Procura di Arezzo) il “sistematico dirottamento delle entrate di ogni museo sulle esigenze di cassa di altre gestioni territorialmente distinte”.
La carenza investigativa avrebbe impedito di verificare l’esistenza di eventuali rientri, compensazioni o partite di giro che, a suo dire, potrebbero incidere in diminuzione sull’importo del danno.
Posto che nella gestione integrata di servizi museali le somme incassate per la vendita dei biglietti hanno, come già detto, natura di denaro pubblico ab origine (il che è sufficiente per fondare l’obbligo di specifica rendicontazione: Sez. Calabria n. 252/2025) e che l’obbligo di riversamento in capo al soggetto che le riscuote sorge e si perfeziona nel momento stesso in cui vengono introitate, sia mediante pagamento in contanti che con mezzi elettronici, appare del tutto evidente che la rilevazione (anche ai fini della rendicontazione giudiziale contabile, peraltro omessa nel caso di specie) deve avvenire contestualmente all’incasso e coincide con il numero dei titoli venduti per ciascuna tipologia (e, quindi, fascia di prezzo).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che MU utilizzava un sistema di bigliettazione elettronica con emissione a numerazione progressiva
(collegato, inoltre, al sistema di prenotazione e vendita on line e connesso direttamente ed in tempo reale al CED della Direzione dei Musei) e che rilasciava i report della bigliettazione, successivamente trasmessi alla Direzione dei Musei dagli stessi dipendenti addetti alla biglietteria, con cadenza giornaliera e settimanale.
Tale documentazione, in atti, non è stata oggetto di contestazione
(peraltro, proviene dalla stessa parte convenuta) ed è quella che, fornita dalla Direzione dei Musei, è stata posta a base dei conteggi da parte della Guardia di Finanza con la conseguenza che la misura degli incassi può dirsi accertata e formare oggetto di piena prova.
Di dette somme MU non avrebbe potuto fare altro utilizzo se non quello, in adempimento di un obbligo discendente direttamente dalla legge (art. 2 D.M. n. 507/1997; art. 103, 110.115,117 D.Lgs. 42/2004), del versamento, nei termini stabiliti per convenzione o per legge, all’entrata del bilancio dello Stato (cap. 2584/1, capo XXIX), presso la Sezione territoriale della Tesoreria dello Stato (e, quindi, quella di Venezia) ovvero mediante bonifico su un conto corrente bancario dedicato acceso dalla Direzione dei Musei del Veneto (che, come detto, è articolazione del Ministero della Cultura dotata di autonomia anche finanziaria), trattandosi di obbligo connesso allo specifico rapporto di servizio relativo alla gestione dei servizi integrati del Museo nazionale di Villa Pisani a Stra (VE).
Sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (che, oltre ad aver acquisito la relativa documentazione, ha anche sentito a SIT la responsabile della RTS di Venezia, d.ssa Borgna: doc. 29/2 difesa NI) è stato appurato che MU, invece, non ha adempiuto a tale obbligo.
La contrapposizione di eventuali quanto meramente ipotetiche (manca, infatti, qualsivoglia riscontro e/o principio di prova a supporto dell’assunto)
compensazioni o partite di giro tra distinte gestioni museali (peraltro illegittime ed inammissibili, sia in quanto in contrasto con le norme di contabilità pubblica sia in quanto afferenti a rapporti di servizio diversi)
costituisce un’eccezione in senso proprio e, come tale, il relativo onere della prova incombeva sulla parte che la ha sollevata, ma che non vi ha assolto.
Parte attrice, invece, ha integralmente assolto all’onere probatorio di cui era gravata e, stante la natura e provenienza degli elementi di prova, non sussiste nessuna incertezza in merito alla base di calcolo della misura del danno né per quanto attiene agli incassi di biglietteria, né per quanto riguarda il fatturato su cui calcolare le royalties (anche in questo caso, infatti, si tratta di importi comunicati dalla stessa parte convenuta).
7.1.2. Nella determinazione del danno la Procura regionale ha, quindi, tenuto conto, tanto in relazione al compenso da riconoscersi al prestatore del servizio di biglietteria (26% dell’incassato) quanto in relazione alla misura delle royalties (14% del fatturato), delle statuizioni originariamente previste dalla concessione del 2007, ritenute vigenti in virtù di proroga tecnica nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara.
Le difese dei convenuti, seppur con diverse declinazioni, hanno contestato la legittimità di una proroga della concessione, non essendo stata stabilita nella concessione una clausola di proroga c.d. contrattuale e non ricorrendo i presupposti per la c.d. proroga tecnica ai sensi del D.lgs. n. 163/2006.
Nella vigenza del D.lgs. n. 163/2006, in assenza di una espressa disciplina di carattere generale sulla proroga, la giurisprudenza amministrativa, partendo dall’elaborazione del divieto di rinnovo/proroga taciti introdotto dall’art. 23 della legge n. 62/2005, aveva costantemente affermato che “la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed è addirittura estensibile anche alle concessioni di beni pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151 , per una applicazione più recente dei suindicati principi, cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 11 febbraio 2016 n. 293)” (TAR Lazio – Roma, Sez. II-Quater, sentenza 4 settembre 2017, n. 9531).
La proroga c.d. “tecnica” (cioè quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara), quindi, costituiva un’ipotesi eccezionale, applicabile in casi straordinari, e comunque per quanto strettamente necessario alla finalizzazione di un nuovo affidamento
(Cons. St.,, Sez. V, n. 6955/2021: “La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo - anche nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 - che, nell’ambito dei contratti pubblici, “il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n.
6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882, che pone in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali della proroga siano “obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione”).
Nel caso in esame risulta dalle dichiarazioni rese dal Dirigente della Direzione dei Musei del Veneto (doc.1, all.1 Procura) che, dall’ottobre 2016, naturale scadenza dell’originario rapporto concessorio, il rapporto con MU era proseguito “per inerzia” nelle more della conclusione di una non meglio individuata gara CONSIP di cui, tuttavia, non vi è traccia in atti.
In ogni caso, come rilevato anche recentemente da NA (del. nn. 576 e 591 del 2021; n.119 del 15 marzo 2023), “per i contratti della pubblica amministrazione, vi è l’obbligo della forma scritta ad substantiam, per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date; tale principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche all’eventuale rinnovazione dello stesso. La forma scritta assolve dunque una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 13 ottobre 2016 n. 20690)” (del. n. 119 del 15 marzo 2023; cfr. anche l’art. 12, comma 1, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, ancora vigente, secondo cui “I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto”).
Nel caso del Museo di Villa Pisani risulta, invece, accertata l’inesistenza di un provvedimento formale di proroga della concessione scaduta (cfr.
dichiarazioni Ferrara, doc.1, all.1 Procura): ne consegue che, fermo l’obbligo in capo a MU del versamento delle somme incassate dal servizio di biglietteria e l’obbligo di pagamento di un canone, proporzionale ai ricavi dalla cessione degli altri servizi (entrambi aventi la propria fonte, come detto, nella legge e a prescindere all’esistenza di un titolo concessorio), ai fini della quantificazione del danno derivante dall’inadempimento a tali obblighi non trovano applicazione le originarie pattuizioni oggetto della concessione scaduta, con il conseguente ricorso al residuale criterio equitativo ex art. 1226 c.c..
A tale proposito va considerato, in primo luogo, che l’art. 2, comma 5, del D.M. n. 507/97, nel demandare alle convenzioni di affidamento esterno del servizio di biglietteria la definizione delle condizioni per la relativa gestione, pone una soglia minima dei versamenti che il gestore del servizio è tenuto ad eseguire, pari al 70% dell’incassato, ed una (correlativa) misura massima del compenso riconoscibile, pari al 30% degli incassi.
Alla luce di tale previsione normativa, il Collegio ritiene corretto, in via equitativa, determinare una delle due componenti del danno contestato
(da mancato versamento degli incassi) nell’importo delle somme introitate dalla biglietteria al netto del compenso - riconosciuto dalla Procura regionale a MU - nella misura contrattuale del 26%; tale criterio risulta ampiamente ragionevole in quanto parametrato non solo ai compensi percentuali riconosciuti nelle precedente convenzione, ma soprattutto nelle altre ipotesi di concessione esterna del servizio di biglietteria per l’accesso a siti museali di competenza della Direzione dei Musei del Veneto in essere nel periodo di riferimento (ricavabili dai dati degli incassi lordi e netti riportati nei report statistici annuali pubblicati dal Ministero della Cultura ed implementati dai dati immessi dagli stessi gestori:
https://statistica.cultura.gov.it/storico2/rilevazioni/musei, in particolare la tavola n. 7), mediamente pari, nel 2019, al 24,5% e, negli anni successivi, al 24% circa.
Quanto alla seconda voce di danno, va, in primis, considerato che questa consiste nell’omesso versamento della quota parte dei ricavi derivanti dalla cessione di servizi di cui al comma 2 dell’art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004 (lett.
a) e cioè: servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali; lett. d): gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; lett. e): servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
lett. f): servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; lett. g)
organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali), è stata calcolata dalla Procura regionale nel 14% del fatturato, in applicazione delle previsioni della concessione originaria.
Ebbene, in merito alla congruità della determinazione del pregiudizio erariale effettuata dalla Procura, nella già richiamata ottica di cui all’art.
1226 c.c., va considerato che uno dei principi cardine della disciplina dei beni culturali è la loro valorizzazione (art.1, comma 1, D.Lgs. 42/2004: “1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.”) intesa, da un lato, come incremento delle condizioni di fruizione collettiva dei beni
(art. 6, comma 1, D.Lgs. 42/2004: ”La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”) e, dall'altro, come funzione volta ad assicurare maggiori entrate finanziarie per la realizzazione di quegli stessi fini (art. 111, comma 1, d.lgs.4272004: “1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6”).
Dunque, la valorizzazione economica fa parte della gestione dei beni culturali e, al fine di favorirne la redditività, lo stesso codice riconosce e promuove il coinvolgimento di soggetti privati (art. 111, comma 1, ultima parte: “A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati”) prevedendo, tuttavia, che in tale caso, quota parte dell’utilità prodotta, salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, debba riversarsi, con le destinazioni imposte dalla normativa di settore (e di cui supra, n.2), nel bilancio dello Stato a garanzia di una migliore tutela e fruizione degli stessi.
Ciò posto, poiché è incontestato in atti che, per tutto il periodo oggetto del presente giudizio, MU abbia continuato a gestire, produrre e vendere i servizi già oggetto di concessione, introitando i relativi ricavi (come peraltro documentalmente comprovato dalle stesse rendicontazioni amministrative trasmesse da MU alla Direzione dei Musei del Veneto), non ricorrendo un’ipotesi di esenzione, non vi è dubbio alcuno (ed è comunque incontestato in atti) in ordine alla insorgenza dell’obbligo di versare una remunerazione per l’attività di sfruttamento economico del bene culturale
(art. 117, comma 5, D.Lgs. 42/2004).
In ordine alla misura di detto corrispettivo, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il 14% del fatturato possa essere considerato congruo, tenendo conto che, in linea generale, si tratta di attività con maggior margine rispetto alla vendita di biglietti (il cui prezzo è stabilito dall’Amministrazione e pertanto i costi fissi hanno una maggiore incidenza, mentre per gli altri servizi il “pricing” è flessibile e minori sono i costi marginali) e che, in particolare, sono attività svolte nel contesto di un complesso museale di estremo interesse e rilevanza culturale, con notevole capacità attrattiva (il numero di visitatori annuo di villa Pisani è secondo, tra i musei in gestione alla Direzione regionale dei Musei, solo a quello delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e pari a quello dei visitatori dell’Arena di Verona),
anche in ragione del parco monumentale e del contesto paesistico (la Riviera del Brenta) in cui è inserito.
In conclusione, e sulla scorta delle considerazioni che precedono, il danno va complessivamente quantificato in euro 429.397,06, di cui euro 408.564,29 quale quota parte dell’incasso da biglietteria (di cui euro 360.719,29 per biglietteria ordinaria ed euro 47.845,00 per biglietteria della mostra temporanea) ed euro 20.832,77 quale quota parte dei ricavi da cessione degli altri servizi.
7.1.3 La difesa del sig. NI ha chiesto, nell’ipotesi di riconoscimento della responsabilità del proprio assistito, la riduzione del quantum risarcibile, tenendo conto del concorso colposo dell'Amministrazione concedente ex art. 1227 c.c. e dell'incertezza oggettiva della quantificazione del danno, basata su proventi presunti e non compiutamente riscontrati su estratti conto, scritture contabili e costi ufficiali di gestione.
L’istanza non può trovare accoglimento in relazione ad entrambi i profili dedotti.
Quanto alla richiesta riduzione del danno ex art. 1227 c.c. si è già avuto modo di dire che l’assenza di un provvedimento formale di proroga della concessione non esclude né la sussistenza del rapporto di servizio né i connessi obblighi restitutori, di talché non si vede in che modo l’inerzia in ordine alla formalizzazione del rapporto (ovvero nel completamento delle procedure di gara per l’assegnazione della nuova concessione) da parte dell’Amministrazione possa aver integrato un’ipotesi di concorso nella causazione del danno. Ciò va escluso, tenuto conto che la Direzione regionale Musei Veneto ha sistematicamente e senza ritardo sollecitato
(cfr. note del 12 luglio 2019, 13 agosto 2019, 16 luglio 2020, 3 marzo 2020 e 23 novembre 2021, nonché i successivi atti di avvio del procedimento di revoca del 25 febbraio 2022 e di revoca del 6 aprile 2022) gli adempimenti relativi ai versamenti delle somme di competenza dello Stato e, ciò nonostante, MU ed i suoi amministratori e gestori sono rimasti del tutto inerti, proseguendo la riscossione delle somme, pervicacemente e dolosamente omettendone il riversamento pro quota.
Quanto, invece, alla richiesta di riduzione del danno stante l’incertezza della misura delle somme riscosse e dovute, si è già avuto ampiamente modo di evidenziare che la misura degli incassi da biglietteria e del fatturato da vendita degli altri servizi non sembrano offrire alcun margine di incertezza, essendo stati oggetto di dichiarazione proveniente dalla stessa parte convenuta (peraltro, per quanto attiene la riscossione dei titoli di accesso si tratta di dati confermati anche dal duplice riscontro del misuratore fiscale del sistema di biglietteria, collegato al CED del Ministero),
mai disconosciuta né oggetto di contestazione.
7.1.4 Per tutte le ragioni esposte sub n. 6., poi, non può trovare accoglimento la domanda, formulata dalla difesa dei convenuti BE e GH, di applicazione del potere riduttivo, che, per giurisprudenza constante di questa Corte, è in nuce escluso nelle ipotesi di responsabilità dolosa (ex multis, recentemente, Sez. I App. n. 214/2024; Sez. II App. n.
48/2024, Sez. Veneto, n. 106/2025).
7.2. Del danno così determinato – visto il carattere del tutto indicativo della ripartizione operata dalla Procura - debbono rispondere, per le ragioni sopra esposte (cfr. n.6) e tenendo conto del ruolo effettivamente svolto da ciascuno, in solido per l’intero (429.397,06 euro) MU s.r.l. in liquidazione giudiziale in persona del liquidatore p.t. e il suo amministratore di fatto VA IO OS GL, oltre che, in solido con questi ultimi:
-fino alla concorrenza del 40% del danno prodotto (riportato nello schema che segue) nel relativo periodo di carica, ciascuno degli amministratori di diritto di MU, ing. EL PP BE, FA IM NI e EN BE:
40%
BE O6-2019/28-01-2020 156.999,74 62.799,89 NI 28-01-2020/16-11.2021 225.195,55 90.078,22 BE 16-11-2021/06-04-2022 47.201,77 18.880,70;
429.397,06
-fino alla concorrenza del 30% del danno prodotto (riportato nello schema che segue) nel periodo in cui ciascuno ha operato per MU i sig.ri ON De LU e EL GH:
30%
De LU IU 2019/apr.2021 234.937,95 70.481,38 GH IU 2019/apr. 2022 429.397,06 128.819,12 8. Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
le stesse seguono la condanna e, quindi, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro nella misura liquidata in dispositivo.
8.1. Quanto alle spese relative al rito abbreviato, le stesse, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del solo convenuto richiedente,
PP EL BE.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione IUrisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32590 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di MU s.r.l. in liquidazione giudiziale ed altri,
DICHIARA
la giurisdizione della Corte dei conti
DICHIARA
la contumacia di MU s.r.l. in liquidazione giudiziale in persona del liquidatore p.t., di VA IO OS GL e di EN BE, RESPINGE, altresì, l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla difesa della sig.ra
EL GH
e, in accoglimento della domanda attorea,
NA
al pagamento in favore del Ministero della Cultura della somma di euro 429.397,06 in solido tra loro MU s.r.l. in liquidazione giudiziale in persona del liquidatore p.t. e il suo amministratore di fatto VA IO OS GL;
NA ALTRESI’
in solido con MU s.r.l. in liquidazione giudiziale in persona del liquidatore p.t. e VA IO OS GL
-gli amministratori pro tempore di MU s.r.l. ciascuno fino alla concorrenza del 40% del danno prodotto nel periodo della rispettiva carica e, quindi, PP EL BE fino alla concorrenza di euro 62.799,89, FA IM NI fino alla concorrenza di euro 90.078,22 e EN BE fino alla concorrenza di euro 18.880,70;
DE LU ON e EL GH, ciascuno fino alla concorrenza del 30% del danno prodotto nel periodo in cui ha operato per conto di MU s.r.l e, quindi, ON De LU fino alla concorrenza di euro 70.481,38 e EL GH fino alla concorrenza di euro 128.819,12, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
NA ALTRESI’
I convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.1019,44;
Condanna il convenuto PP EL BE al pagamento delle spese di giudizio relative alla fase del rito abbreviato, che si liquidano in euro 32,00;
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così pronunciato in Venezia, all’esito dell’udienza del 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EL HI TA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)