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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 TASI 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720259003634432/000, notificata in data 19 luglio 2025, per un importo complessivo di € 39.927,15.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la ricorrente difetta di legittimazione passiva, in quanto i debiti appartengono alla Società_1 s.n.c., di cui l'interessata è socia al 20%; b) l'atto non chiarisce le ragioni della sua notifica alla ricorrente;
c) trattandosi di società di persone, i soci non sono soggetti passivi del tributo, pur potendo rispondere in via sussidiaria, con applicazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.; d) si richiama la pronuncia della Cassazione n. 23679/2019 sulla distinzione tra società e soci anche ai fini fiscali, nonché la pronuncia della Cassazione n. 6617/2021 sulla qualità di contribuente e sulle notifiche degli atti impositivi la una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n. 610/01/2018 sull'onere di della prova in ordine all'incapienza del patrimonio sociale;
e) l'intimazione è nulla per indeterminatezza o incertezza di quanto richiesto, non risultando se i debiti siano personali o sociali e, quindi, se sia consentito agire sui beni personali del socio;
f) con l'intimazione è stato richiesto il pagamento dell'IMU 2014 e 2016 e della TASI 2016 per € 5.941,00 in relazione a un immobile ubicato nella zona industriale di proprietà esclusiva della società; g) è altresì maturata la prescrizione, non avendo l'interessato mai avuto conoscenza di atti prodromici;
h) per l'IVA 2010 e per l'IRPEF 2010, oltre accessori, la prescrizione è infatti quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile in quanto nell'atto introduttivo non è stata indicata l'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; b) come affermato dalla giurisprudenza (Cassazione n. 31801/2018, n.
23780/2021 e n. 18807/2016), la mancata indicazione della parte resistente comporta l'inammissibilità del gravame, salva l'ipotesi della individuazione inequivoca in base al contenuto dell'atto o degli allegati;
c) si eccepisce, inoltre, che l'atto allegato è diverso dall'atto impugnato: la documentazione si riferisce all'atto n.
29720259006624277 e anche la procura alle liti menziona tale atto, mentre oggetto dell'impugnazione è
l'intimazione n. 29720259003634432; d) ad ogni buon conto, risultano a carico dell'odierna ricorrente le cartelle di pagamento n. 29720230003254990 e n. 29720230005418961 per imposte sui redditi e arretrati per tassazione separata per l'anno 2019, le intimazioni n. TYZIPRD00099/2022, adottata a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 7161/5/2021 in relazione all'avviso di accertamento n.
TYZ01B200131/2015 emesso nei confronti della ricorrente, e n. TYZIPRD00100/2022, adottata a seguito della stessa sentenza in relazione all'avviso n. TYZ01B200130/2015 emesso nei confronti della società; e) in ordine alla censura relativa alla ritenuta indeterminatezza del provvedimento, è chiamato a controdedurre l'agente della riscossione;
f) è infondata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che l'intimazione n.
TYZIPRD00099/2022 è stata notificata con raccomandata del 15 marzo 2022 e l'intimazione n.
TYZIPRD00100/2022 con raccomandata del 3 marzo 2022.
Con memoria conclusiva depositata in vista della decisione di merito, la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l'intimazione ricevuta in data 19 luglio 2025 è la n.
29720259006624277/000 (per un importo di € 39.927,15) e l'indicazione in ricorso di un numero diverso costituisce un mero errore materiale;
b) l'atto allegato, l'importo, i tributi contestati e il credito sotteso consentono di individuare l'oggetto dell'impugnazione; c) il ricorso è stato notificato ad Agenzia delle Entrate-
Riscossione e all'Agenzia delle Entrate;
d) l'omessa o errata indicazione di una parte nell'epigrafe non determina l'inammissibilità del gravame se dal contesto e dall'atto impugnato le parti sono identificabili;
e) non è stata fornita prova della notifica degli atti prodromici o di altri atti interruttivi;
f) la prescrizione del credito può essere eccepita anche dopo l'adozione di una cartella di pagamento non impugnata (Cassazione n.
18152/2024).
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del gravame per omessa indicazione della medesima
Agenzia delle Entrate nell'epigrafe del ricorso.
L'eccezione non è fondata, in quanto: a) il ricorso è stato notificato sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; b) in ogni caso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'omessa o errata indicazione di una delle parti nell'intestazione dell'atto non comporta l'inammissibilità del gravame, qualora l'individuazione del soggetto sia comunque possibile senza incertezze attraverso l'esame complessivo dell'atto stesso, dei suoi allegati e delle notifiche effettuate (Cassazione Civile, V, n. 19202/2019); c) la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, che ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa, dimostra l'insussistenza di incertezza sostanziale e prova che lo scopo dell'atto è stato raggiunto.
Per quanto attiene alla discordanza sul numero dell'atto impugnato, la Sezione rileva che: a) viene in rilievo un mero errore materiale;
b) l'identificazione dell'atto impugnato è garantita, non solo dal suo numero identificativo, ma anche da altri elementi quali la data di notifica, l'importo richiesto, la natura dei tributi, il contenuto complessivo del ricorso e degli atti allegati;
c) nel caso in esame, come risulta dalle stesse difese della parte resistente costituita in giudizio, l'oggetto del contendere si individua in mono inequivoco, dovendo quindi attribuirsi prevalenza alla sostanza rispetto alla forma (Cassazione Civile, V, n. 8158/2022).
Per quanto attiene al merito della controversia, risulta fondato e assorbente il motivo di gravame con cui la parte ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici, con le eventuali conseguenze, tra l'altro, in materia di prescrizione, nei casi in cui la stessa possa considerarsi maturata.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha depositato semplicemente un avviso di accertamento con la dicitura a stampa “notificato in data 17 febbraio 2015”, ma senza alcuna documentazione relativa a tale notifica (che ovviamente non può essere autodichiarata).
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 TASI 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006624277000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720259003634432/000, notificata in data 19 luglio 2025, per un importo complessivo di € 39.927,15.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la ricorrente difetta di legittimazione passiva, in quanto i debiti appartengono alla Società_1 s.n.c., di cui l'interessata è socia al 20%; b) l'atto non chiarisce le ragioni della sua notifica alla ricorrente;
c) trattandosi di società di persone, i soci non sono soggetti passivi del tributo, pur potendo rispondere in via sussidiaria, con applicazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.; d) si richiama la pronuncia della Cassazione n. 23679/2019 sulla distinzione tra società e soci anche ai fini fiscali, nonché la pronuncia della Cassazione n. 6617/2021 sulla qualità di contribuente e sulle notifiche degli atti impositivi la una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n. 610/01/2018 sull'onere di della prova in ordine all'incapienza del patrimonio sociale;
e) l'intimazione è nulla per indeterminatezza o incertezza di quanto richiesto, non risultando se i debiti siano personali o sociali e, quindi, se sia consentito agire sui beni personali del socio;
f) con l'intimazione è stato richiesto il pagamento dell'IMU 2014 e 2016 e della TASI 2016 per € 5.941,00 in relazione a un immobile ubicato nella zona industriale di proprietà esclusiva della società; g) è altresì maturata la prescrizione, non avendo l'interessato mai avuto conoscenza di atti prodromici;
h) per l'IVA 2010 e per l'IRPEF 2010, oltre accessori, la prescrizione è infatti quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile in quanto nell'atto introduttivo non è stata indicata l'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; b) come affermato dalla giurisprudenza (Cassazione n. 31801/2018, n.
23780/2021 e n. 18807/2016), la mancata indicazione della parte resistente comporta l'inammissibilità del gravame, salva l'ipotesi della individuazione inequivoca in base al contenuto dell'atto o degli allegati;
c) si eccepisce, inoltre, che l'atto allegato è diverso dall'atto impugnato: la documentazione si riferisce all'atto n.
29720259006624277 e anche la procura alle liti menziona tale atto, mentre oggetto dell'impugnazione è
l'intimazione n. 29720259003634432; d) ad ogni buon conto, risultano a carico dell'odierna ricorrente le cartelle di pagamento n. 29720230003254990 e n. 29720230005418961 per imposte sui redditi e arretrati per tassazione separata per l'anno 2019, le intimazioni n. TYZIPRD00099/2022, adottata a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 7161/5/2021 in relazione all'avviso di accertamento n.
TYZ01B200131/2015 emesso nei confronti della ricorrente, e n. TYZIPRD00100/2022, adottata a seguito della stessa sentenza in relazione all'avviso n. TYZ01B200130/2015 emesso nei confronti della società; e) in ordine alla censura relativa alla ritenuta indeterminatezza del provvedimento, è chiamato a controdedurre l'agente della riscossione;
f) è infondata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che l'intimazione n.
TYZIPRD00099/2022 è stata notificata con raccomandata del 15 marzo 2022 e l'intimazione n.
TYZIPRD00100/2022 con raccomandata del 3 marzo 2022.
Con memoria conclusiva depositata in vista della decisione di merito, la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l'intimazione ricevuta in data 19 luglio 2025 è la n.
29720259006624277/000 (per un importo di € 39.927,15) e l'indicazione in ricorso di un numero diverso costituisce un mero errore materiale;
b) l'atto allegato, l'importo, i tributi contestati e il credito sotteso consentono di individuare l'oggetto dell'impugnazione; c) il ricorso è stato notificato ad Agenzia delle Entrate-
Riscossione e all'Agenzia delle Entrate;
d) l'omessa o errata indicazione di una parte nell'epigrafe non determina l'inammissibilità del gravame se dal contesto e dall'atto impugnato le parti sono identificabili;
e) non è stata fornita prova della notifica degli atti prodromici o di altri atti interruttivi;
f) la prescrizione del credito può essere eccepita anche dopo l'adozione di una cartella di pagamento non impugnata (Cassazione n.
18152/2024).
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del gravame per omessa indicazione della medesima
Agenzia delle Entrate nell'epigrafe del ricorso.
L'eccezione non è fondata, in quanto: a) il ricorso è stato notificato sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; b) in ogni caso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'omessa o errata indicazione di una delle parti nell'intestazione dell'atto non comporta l'inammissibilità del gravame, qualora l'individuazione del soggetto sia comunque possibile senza incertezze attraverso l'esame complessivo dell'atto stesso, dei suoi allegati e delle notifiche effettuate (Cassazione Civile, V, n. 19202/2019); c) la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, che ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa, dimostra l'insussistenza di incertezza sostanziale e prova che lo scopo dell'atto è stato raggiunto.
Per quanto attiene alla discordanza sul numero dell'atto impugnato, la Sezione rileva che: a) viene in rilievo un mero errore materiale;
b) l'identificazione dell'atto impugnato è garantita, non solo dal suo numero identificativo, ma anche da altri elementi quali la data di notifica, l'importo richiesto, la natura dei tributi, il contenuto complessivo del ricorso e degli atti allegati;
c) nel caso in esame, come risulta dalle stesse difese della parte resistente costituita in giudizio, l'oggetto del contendere si individua in mono inequivoco, dovendo quindi attribuirsi prevalenza alla sostanza rispetto alla forma (Cassazione Civile, V, n. 8158/2022).
Per quanto attiene al merito della controversia, risulta fondato e assorbente il motivo di gravame con cui la parte ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici, con le eventuali conseguenze, tra l'altro, in materia di prescrizione, nei casi in cui la stessa possa considerarsi maturata.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha depositato semplicemente un avviso di accertamento con la dicitura a stampa “notificato in data 17 febbraio 2015”, ma senza alcuna documentazione relativa a tale notifica (che ovviamente non può essere autodichiarata).
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.