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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1626 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Santi e Carlo Chielli ed elettivamente domiciliata a San Donà di Piave (VE), via XIII Martiri n. 41, presso lo studio dell'avv. Chielli;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Todeschini ed elettivamente domiciliato a
San Vendemiano (TV), via Maniach. 2/b, presso lo studio del difensore;
appellato contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Campanile ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto difensore, denominato
Email_1
pagina 1 di 14 appellato contro
(C.F. E P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Prando ed elettivamente domiciliata a
Padova, via G. Matteotti n. 26, presso lo studio del difensore;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova il
14.7.2023 nel procedimento R.G. 663/2022 (cronol. n. 4642/2023)
Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. del Tribunale di Padova, emanata in data 14.07.2023, notificata dalla cancelleria il medesimo giorno, a definizione del procedimento n. 663/2022 RG promosso dal Signor nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
del dott. cui è stato riunito il
[...] Controparte_2 giudizio n. 407/2023 RG, promosso dal dott.
contro
Controparte_2
Parte_1
- in via preliminare, disporre la sospensione, inaudita altera parte, ovvero a seguito di fissazione di udienza ex art. 351 c.p.c. della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché dell'esecuzione che nel frattempo dovesse essere intrapresa, con riferimento ai capi di condanna di;
Parte_1
- in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott. Controparte_2 in ragione della disciplina di cui agli artt. 2 e 16 di polizza;
[...]
- in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, determinare nella misura di € 14.281,00 o nel minore o maggiore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, gli importi dovuti al signor a titolo di lucro CP_1 cessante;
Per Controparte_1
pagina 2 di 14 Nel merito: previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni esposte in narrativa e/ o per quelle diverse ed ulteriori che dovessero risultare, rigettarsi l'avversaria impugnazione e, per l'effetto, confermarsi integralmente le statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova,
Dott.ssa Saturni Maddalena, del 14.07.2023, R.G. 663/ 2022.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e calcolati tenuto conto delle maggiorazioni previste ex art. 4 del D.M. 55/ 2014 e successive integrazioni
e modifiche, oltre al 15% spese generali e accessori di legge, e spese successive occorrende e maturande, compresa la tassa di registrazione dell'emanando provvedimento finale.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni altra e diversa richiesta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rilevato che l'appello proposto da non risulta Parte_1 fondato in linea di fatto ed in punto di diritto in relazione al capo del provvedimento che ha accolto la domanda di manleva svolta dal Prof.
[...] nei confronti della propria compagnia di assicurazione;
Controparte_2
- rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante principale in relazione al suddetto capo della decisione;
- confermare, per l'effetto, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal
Tribunale di Padova in data 14.07.2023;
- condannare alla rifusione, in favore del Prof. Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, con Controparte_2 distrazione a favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c., degli onorari non riscossi.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- rilevato che l'appello principale proposto da con il Parte_1 secondo motivo di gravame così come l'appello incidentale proposto da
[...] appaiono fondati in linea di fatto ed in punto di diritto;
CP_3
pagina 3 di 14 - riformare l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di
Padova in data 14.07.2023 limitatamente al capo concernente il danno da lucro cessante liquidato in favore del signor , individuando la minor somma CP_1 reputata conforme a giustizia;
- confermare, in ogni caso, il capo del provvedimento che ha accolto la domanda di manleva svolta dal Prof. nei confronti della propria Controparte_2 compagnia di assicurazione;
- ribadire, per l'effetto, che è comunque tenuta a Parte_1 mantenere indenne il Prof. da qualsivoglia esborso dovesse Controparte_2 essere riconosciuto in favore del signor anche ove sostenuto Controparte_1 dalla per la quota di responsabilità ascrivibile al predetto Controparte_3 medico chirurgo;
- condannare alla rifusione, in favore del Prof. Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, con Controparte_2 distrazione a favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c., degli onorari non riscossi.
Per Controparte_3
NEL MERITO DELL'APPELLO PRINCIPALE AVVERSARIO: respingersi il primo motivo di appello principale confermandosi l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 663/2022 r.g. del Tribunale di Padova;
NEL MERITO DELL'APPELLO INCIDENTALE: ci si associa al secondo motivo di appello principale impugnandosi, per i medesimi motivi, in via incidentale
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova e chiedendosi pertanto che in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 663/2022
r.g. del Tribunale di Padova inter partes, per le ragioni dedotte in comparsa di risposta di appello, il signor venga condannato alla restituzione delle CP_1 eventuali maggiori somme percepite a titolo di danno patrimoniale così come indicate o comunque determinate dalla Corte di Appello;
IN VIA SUBORDINATA, ANCHE IN VIA DI REGRESSO/MANLEVA: nella denegata ipotesi in cui impugnasse a sua volta in via incidentale Controparte_1
l'ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova (e riservando ogni deduzione e
pagina 4 di 14 replica), posta la mancata impugnazione del provvedimento di primo grado nella parte in cui ha accertato la responsabilità al 50% del prof. Dott. e di CP_2
si chiede che, nella denegata ipotesi di accoglimento di Controparte_3 eventuali motivi di appello del signor , e di susseguente accertamento di CP_1 eventuali ulteriori obbligazioni risarcitorie a carico di medico e , Controparte_4 in via di regresso e manleva, il dott. venga condannato di CP_2 conseguenza a corrispondere a le ulteriori somme che Controparte_3 quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere in via eccedente la propria quota di già accertata responsabilità;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano i documenti prodotti.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , successivamente Controparte_1 all'instaurazione di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., conveniva avanti al
Tribunale di Padova la nonché il dott. Controparte_3
per ottenere il risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito delle vicende cliniche a lui occorse.
A sostegno delle domande svolte venivano portati gli esiti della CTU disposta nel procedimento di ATP che individuava responsabilità nell'operato del dott.
CP_2
1.1 Si costituiva in giudizio la , contestando ogni domanda e CP_3 chiedendo il mutamento del rito da speciale ad ordinario, mentre il dott. veniva dichiarato contumace. CP_2
1.2 Successivamente alla domanda riconvenzionale svolta dalla Casa di Cura nei confronti del medico, il dott. si costituiva in giudizio contestando le CP_2 pretese del ricorrente e della e chiedendo di essere autorizzato a CP_3 chiamare in causa la propria assicurazione al fine di essere manlevato.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Parte_1 contestando le domande avversarie, eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa ed opponendosi alla riunione del giudizio successivamente promosso dal dott. contro di essa. CP_2
pagina 5 di 14 1.4 Il Tribunale non disponeva il mutamento del rito, riuniva i due procedimenti e, dopo avere ordinato alla di provvedere al deposito della Controparte_3 propria polizza di assicurazioni, all'esito dell'udienza del 28 giugno 2023, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata il 14.7.2023, così provvedeva:
“Il Tribunale di Padova, ogni diversa istanza, domanda, eccezione rigettate;
1. accerta la pari e concorrente responsabilità di Controparte_3
e del dott. in relazione ai danni riportati da
[...] Controparte_2
a seguito dell'intervento del 16 ottobre 2015; Controparte_1
2. condanna e il dott. Controparte_3 Controparte_2
in solido fra loro, a pagare a :
[...] Controparte_1
i. € 189.853,00 per danno non patrimoniale, oltre gli interessi al tasso legale su tale importo, devalutato dalla data dell'intervento (16 ottobre 2015) e anno per anno rivalutato sino alla data della presente decisione;
ii. € 27.763,64 per danno da perdita di reddito passato;
iii. € 3.369,37 per rimborso spese mediche. oltre agli interessi su detti importi al tasso legale dalla data del deposito della presente decisione al saldo;
3. condanna e in Controparte_3 Controparte_2 solido a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano:
i. per il merito in € 9.141,50 per compenso, € 650,58 per esborsi, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%,
ii. per l'a.t.p. in € 1.913,50 per spese di a.t.p. ed € 887,03 per esborsi oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15%;
iii. € 3.517,00 per rimborso CTP, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Nicola Todeschini, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. pone definitivamente a carico di e Controparte_3 le spese di CTU così come già liquidate;
Controparte_2
5. condanna a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_3 di quanto questa dovesse pagare al ricorrente in misura
[...] superiore alla sua quota del 50%;
pagina 6 di 14
6. compensa le spese di lite tra le due parti resistenti;
7. condanna a tenere indenne Parte_1 Controparte_2 di quanto questi sarà tenuto a pagare al ricorrente a titolo
[...] risarcitorio e di spese di lite o alla a titolo di Controparte_3 rivalsa;
8. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite che si liquidano:
i. per il merito in € 9.141,50 per compenso, € 650,58 per esborsi, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%;
ii. per l'a.t.p. in € 1.913,50 per spese di a.t.p. ed € 887,03 per esborsi oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15%;
9. individua la e il dott. Controparte_3 Controparte_2 quali soggetti nei cui confronti procedere a recuperare l'imposta
[...] prenotata a debito”.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello, Parte_1 affidato a due motivi.
2.1 Si sono costituiti in giudizio e i Controparte_1 Controparte_2 quali hanno chiesto il rigetto dell'appello.
2.2 Anche si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_3 primo motivo di appello principale e proponendo appello incidentale relativamente alla liquidazione del lucro cessante in favore del . CP_1
2.3 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, formulata dall'appellante principale, all'udienza del 5.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo di appello lamenta che il Tribunale Parte_1 avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di inoperatività della polizza. A sostegno di tale censura l'appellante afferma che la fa Controparte_3 parte dell' e che il dott. Controparte_5 [...]
all'epoca dei fatti, aveva un rapporto di lavoro formalmente di CP_2
pagina 7 di 14 natura libero professionale, ma in concreto, quantomeno, di attività coordinata e continuativa con la clinica, assumendo di fatto la qualifica di lavoratore subordinato agli effetti assicurativi disciplinati dal contratto collettivo AIOP (art. 25). Pertanto, la avrebbe avuto l'obbligo di dotarsi di polizza CP_3 aziendale che operasse anche a garanzia della responsabilità del dott.
[...]
e la polizza assicurativa stipulata dalla con i Lloyd's CP_2 CP_3 avrebbe dovuto coprire i danni conseguenti all'operato del dott.
[...]
Nel caso in cui si dovesse ritenere che il dott. CP_2 Controparte_2 non rientrasse tra i soggetti per i quali è prevista la copertura tramite la polizza dei Lloyd's, allora si dovrebbe accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] rispetto alle obbligazioni assunte con la propria adesione Controparte_3 all' e la stessa dovrebbe tenere indenne il dott. Ciò CP_5 Controparte_2 assumerebbe rilievo atteso che gli artt. 2 e 16 della polizza di Parte_1
prevedono che, in presenza di altra garanzia assicurativa della quale
[...]
l'assicurato possa beneficiare, anche se stipulata da soggetti terzi, la polizza di operi soltanto in secondo rischio e, pertanto, nella Parte_1 fattispecie tale polizza sarebbe inoperativa. Errato, poi, sarebbe il ragionamento del Tribunale in relazione ai differenti rischi coperti dalla polizza della CP_3
e dalla polizza del medico, come risulterebbe dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 22532/2022), mentre la giurisprudenza citata dal Tribunale sarebbe inconferente.
3.1 Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, l'appellante principale lamenta la violazione del principio della compensatio lucri cum damno con riguardo agli importi liquidati a favore di a titolo di perdita Controparte_1 di reddito passato che dovrebbero essere compensati con quelli che il predetto percepirà in futuro (sino alla età pensionabile) dagli assicuratori sociali.
3.2 Analogo motivo di impugnazione viene proposto dall'appellante incidentale
Controparte_3
4. Così riassunte le argomentazioni proposte dalle parti appellanti, ritiene il
Collegio che gli appelli siano infondati e debbano essere rigettati.
pagina 8 di 14 4.1 Infondato è il primo motivo di appello principale che sostanzialmente si fonda sul presupposto che il dott. fosse legato alla Casa di Cura da un CP_2 rapporto di subordinazione o parasubordinazione (collaborazione coordinata e continuativa).
Tale tesi non può essere condivisa alla luce delle precise previsioni contrattuali in quanto l'esame del testo contrattuale sottoscritto dalla e dal dott. CP_3
dal quale emerge con chiarezza la volontà delle parti, porta a CP_2 qualificare l'attività prestata dal medico come autonoma in libera professione.
Nell premesse del contratto, costituenti parte integrante e sostanziale del contratto, titolato “Contratto di incarico libero professionale”, si legge: “Il professionista, Dott. si è reso disponibile a Controparte_2 fornire le proprie prestazioni di lavoro autonomo nell'ambito della suddetta funzione;
il professionista non è da considerare un lavoratore dipendente;
il professionista ha chiesto espressamente alla Casa di Cura di espletare la sua opera in regime libero professionale, in piena autonomia sempre però in accordo con le esigenze organizzative della struttura, preferendo poter usufruire dei benefici e dei vantaggi inerenti siffatto contratto d'opera ed in particolare:
• dell'entità dei compensi in relazione alla natura autonoma del rapporto e delle discrezionali modalità di applicazione dello stesso;
• della libertà ed autonomia concesse nell'esplicazione dell'opera e della possibilità di continuare ad incrementare la propria attività professionale a favore di terzi;
la di ritiene di poter fruire, per lo svolgimento della propria attività CP_3 CP_3 istituzionale, dell'opera del professionista quale Medico Chirurgo Ortopedico;
le parti, nel reciproco interesse, intendono porre in essere un rapporto di lavoro che non abbia mai le caratteristiche di lavoro subordinato, ma che invece concretizzi un rapporto di prestazione autonomo libero professionale, il tutto nella previsione e nel rispetto del Libro V titolo III, C.C. (art. 2229 e segg. C.C.)”.
Appare, pertanto, evidente che le parti avevano espressamente manifestato la loro volontà di porre in essere un rapporto di lavoro che non avesse mai le pagina 9 di 14 caratteristiche di lavoro subordinato, ma che invece concretizzasse un rapporto autonomo di libera professione.
Anche leggendo ed esaminando le ulteriori e specifiche previsioni contrattuali non si evince la presenza di elementi da cui desumere la sussistenza di un vincolo di soggezione del medico al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Casa Co Cura, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione della clinica, mentre altri elementi, quali le scelte del professionista in regime di autonomia relativamente ai trattamenti medici, la libertà del medico di organizzare il proprio lavoro secondo una discrezionale libertà di giudizio e di condotta in orari e giorni dallo stesso prescelti, l'impegno del medico professionista, in relazione ai rischi derivanti da una sua responsabilità per eventuali danni prodotti a terzi nell'esecuzione del contratto, a stipulare con un primario istituto assicurativo, prima dell'effettivo inizio dell'attività, una o più polizze annuali a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, la previsione, in relazione alle prestazioni rese dalla Casa di Cura a pagamento in regime di non convenzione, che il compenso dovuto al professionista per le proprie attività fosse concordato direttamente con il paziente senza nessun intervento della CP_3
, confermano che l'attività del dott. veniva svolta in piena
[...] CP_2 autonomia senza alcuna influenza esterna della , se non nella misura CP_3 in cui le rispettive organizzazioni dovevano necessariamente, per ragioni pratiche, integrarsi fra loro.
4.2 Nessun obbligo assicurativo gravava sulla , ai sensi dell'art. 25 CP_3 del CCNL di categoria, atteso che tale obbligo sussisteva soltanto nei confronti del personale medico dipendente e non per i lavoratori autonomi, quale era il dott.
CP_2
4.3 Il dott. poi, non poteva certo beneficiare del contratto CP_2
i Lloyd's: tale polizza escludeva CP_3Controparte_6 qualsivoglia copertura per la responsabilità dei medici liberi professionisti, tanto che nella stessa era espressamente specificato (pag. 9) che qualsiasi medico pagina 10 di 14 libero professionista, e qualsiasi membro della sua equipe, non rientrava nel novero degli assicurati.
Inoltre, in detta polizza, nel ribadire che l'Assicurato ) era l'unico CP_3 soggetto il cui interesse era protetto dall'assicurazione e che la responsabilità personale dei medici liberi professionisti era “assolutamente” esclusa dall'assicurazione, si precisava che i sottoscrittori si obbligavano a tenere indenne l' di quanto questi fosse tenuto a rispondere per fatto di un medico Parte_2 libero professionista, solo ed esclusivamente per la percentuale di responsabilità a carico dell' . Parte_2
Pertanto, appare chiaro che detta polizza non copriva la responsabilità della struttura sanitaria per la colpa del dott. non essendo il medico CP_2 legato alla clinica da un rapporto di dipendenza (Cass. n. 11098/2020).
4.4 Né appare fondata la tesi dell'appellante principale secondo cui vi sarebbe una identità dei rischi assicurati tra la polizza aziendale e quella personale del medico, con riguardo alla responsabilità di quest'ultimo.
Sul punto merita di essere condivisa la decisione impugnata atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dal Tribunale di Padova
(Cass. n. 30314/2019; Cass. 4936/2015) “La polizza stipulata da una casa di cura per conto proprio a copertura della responsabilità civile (tanto per il fatto proprio quanto per quello altrui) non può operare in eccesso rispetto all'assicurazione personale del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio”.
Inconferente non è la giurisprudenza citata dal Tribunale, come affermato da
, bensì quella citata dall'appellante (Cass. n. 22532/2022): Parte_1 la vicenda esaminata dalla Suprema Corte concerneva questioni differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio atteso che, in tale vicenda, la clausola esaminata regolava l'operatività della polizza nel caso di attività intramoenia del medico operante per conto della struttura sanitaria, (e non sulla base di accordi economici direttamente intercorsi con il paziente), senza distinguere tra una responsabilità diretta o indiretta della struttura sanitaria, e la polizza stipulata pagina 11 di 14 dalla struttura sanitaria copriva non solo le ipotesi di responsabilità imputabili alla struttura, ma anche quelle imputabili ai medici.
5. Infondato è anche il secondo motivo di appello principale e l'unico motivo di appello incidentale proposto dalla Controparte_3
Il Tribunale ha proceduto a liquidare a il danno da perdita di Controparte_1 guadagno, riferibile al periodo compreso fra la data delle dimissioni dell'attore dal rapporto di lavoro (17.10.2016) e la decisione (luglio 2023), tenendo conto dei redditi netti che il danneggiato avrebbe percepito in detto periodo, in considerazione del suo reddito medio perduto, e ha quantificato tale danno in complessivi euro 116.410,64. Da tale importo ha decurtato le somme di euro
81.282,00 e di euro 7.365,00, già percepite a titolo di pensione di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, a decorrere dal maggio del 2016, e per prestazioni a favore di invalido civile a decorrere dal novembre 2021, individuando in euro 27.763,64 l'importo differenziale che residuava quale danno civilistico non coperto dai vari emolumenti previdenziali e assistenziali.
Il Tribunale ha, poi, proceduto a verificare la fondatezza della domanda del in relazione al lucro cessante futuro da perdita di guadagno lavorativo CP_1
e, dopo avere considerato l'età pensionabile dello stesso (anni 67) e individuato in nove anni (fino al 2032) il periodo in cui il predetto avrebbe presuntivamente continuato a lavorare, ha quantificato in euro 130.935,00, già rivalutato all'attualità, il totale liquidabile.
Il Tribunale, però, nulla ha liquidato a tale titolo tenuto conto delle somme che il percepirà in futuro a titolo di pensione di invalidità (euro 102.258,00) e CP_1
a titolo di assegno di invalidità (euro 42.958,00), per un totale di euro
145.216,00, in quanto tale importo risultava maggiore rispetto al danno futuro civilistico quantificato in euro 130.935,00.
La pretesa degli appellanti di compensare la somma di euro 14.281,00 (differenza tra quanto presuntivamente riceverà il in futuro rispetto al danno CP_1 liquidabile) con l'importo riconosciuto al predetto per il danno da lucro cessante perduto alla data dell'ordinanza, appare infondata atteso che in tal modo la pagina 12 di 14 somma liquidata in relazione a un danno che si è già accertato essere andato perduto, cioè un danno attuale, dovrebbe essere compensata con una posta, cioè un danno futuro, al momento, futura e ipotetica che il potrebbe, CP_1 presuntivamente, ricevere dagli assicuratori sociali, cioè con un credito da danno futuro che deve ancora realizzarsi.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza:
- e in solido, devono essere Parte_1 Controparte_3 condannate a rifondere le spese di lite del grado sostenute da
[...]
, liquidate come in dispositivo (valore della domanda euro CP_1
14.281,00, parametri medi senza fase istruttoria), con distrazione in favore dell'avvocato Nicola Todeschini dichiaratosi antistatario;
- deve essere condannata a corrispondere le spese di lite Parte_1 del grado in favore di liquidate come in dispositivo Controparte_2
(scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, parametri medi senza fase istruttoria), con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Campanile dichiaratosi antistatario.
6.1 L'appellante principale e l'appellante incidentale vanno altresì dichiarate tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova il
14.7.2023 nel procedimento R.G. 663/2022 (cronol. n. 4642/2023), così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_3 loro, a rifondere a le spese di lite del grado, liquidate nella in Controparte_1 misura di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA,
pagina 13 di 14 con distrazione in favore dell'avvocato Nicola Todeschini dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite del grado, liquidate in euro 9.991,00 per
[...] compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Campanile dichiaratosi antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1626 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Santi e Carlo Chielli ed elettivamente domiciliata a San Donà di Piave (VE), via XIII Martiri n. 41, presso lo studio dell'avv. Chielli;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Todeschini ed elettivamente domiciliato a
San Vendemiano (TV), via Maniach. 2/b, presso lo studio del difensore;
appellato contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Campanile ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto difensore, denominato
Email_1
pagina 1 di 14 appellato contro
(C.F. E P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Prando ed elettivamente domiciliata a
Padova, via G. Matteotti n. 26, presso lo studio del difensore;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova il
14.7.2023 nel procedimento R.G. 663/2022 (cronol. n. 4642/2023)
Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. del Tribunale di Padova, emanata in data 14.07.2023, notificata dalla cancelleria il medesimo giorno, a definizione del procedimento n. 663/2022 RG promosso dal Signor nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
del dott. cui è stato riunito il
[...] Controparte_2 giudizio n. 407/2023 RG, promosso dal dott.
contro
Controparte_2
Parte_1
- in via preliminare, disporre la sospensione, inaudita altera parte, ovvero a seguito di fissazione di udienza ex art. 351 c.p.c. della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché dell'esecuzione che nel frattempo dovesse essere intrapresa, con riferimento ai capi di condanna di;
Parte_1
- in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott. Controparte_2 in ragione della disciplina di cui agli artt. 2 e 16 di polizza;
[...]
- in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, determinare nella misura di € 14.281,00 o nel minore o maggiore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, gli importi dovuti al signor a titolo di lucro CP_1 cessante;
Per Controparte_1
pagina 2 di 14 Nel merito: previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni esposte in narrativa e/ o per quelle diverse ed ulteriori che dovessero risultare, rigettarsi l'avversaria impugnazione e, per l'effetto, confermarsi integralmente le statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova,
Dott.ssa Saturni Maddalena, del 14.07.2023, R.G. 663/ 2022.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e calcolati tenuto conto delle maggiorazioni previste ex art. 4 del D.M. 55/ 2014 e successive integrazioni
e modifiche, oltre al 15% spese generali e accessori di legge, e spese successive occorrende e maturande, compresa la tassa di registrazione dell'emanando provvedimento finale.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni altra e diversa richiesta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rilevato che l'appello proposto da non risulta Parte_1 fondato in linea di fatto ed in punto di diritto in relazione al capo del provvedimento che ha accolto la domanda di manleva svolta dal Prof.
[...] nei confronti della propria compagnia di assicurazione;
Controparte_2
- rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante principale in relazione al suddetto capo della decisione;
- confermare, per l'effetto, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal
Tribunale di Padova in data 14.07.2023;
- condannare alla rifusione, in favore del Prof. Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, con Controparte_2 distrazione a favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c., degli onorari non riscossi.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- rilevato che l'appello principale proposto da con il Parte_1 secondo motivo di gravame così come l'appello incidentale proposto da
[...] appaiono fondati in linea di fatto ed in punto di diritto;
CP_3
pagina 3 di 14 - riformare l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di
Padova in data 14.07.2023 limitatamente al capo concernente il danno da lucro cessante liquidato in favore del signor , individuando la minor somma CP_1 reputata conforme a giustizia;
- confermare, in ogni caso, il capo del provvedimento che ha accolto la domanda di manleva svolta dal Prof. nei confronti della propria Controparte_2 compagnia di assicurazione;
- ribadire, per l'effetto, che è comunque tenuta a Parte_1 mantenere indenne il Prof. da qualsivoglia esborso dovesse Controparte_2 essere riconosciuto in favore del signor anche ove sostenuto Controparte_1 dalla per la quota di responsabilità ascrivibile al predetto Controparte_3 medico chirurgo;
- condannare alla rifusione, in favore del Prof. Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, con Controparte_2 distrazione a favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c., degli onorari non riscossi.
Per Controparte_3
NEL MERITO DELL'APPELLO PRINCIPALE AVVERSARIO: respingersi il primo motivo di appello principale confermandosi l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 663/2022 r.g. del Tribunale di Padova;
NEL MERITO DELL'APPELLO INCIDENTALE: ci si associa al secondo motivo di appello principale impugnandosi, per i medesimi motivi, in via incidentale
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova e chiedendosi pertanto che in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 663/2022
r.g. del Tribunale di Padova inter partes, per le ragioni dedotte in comparsa di risposta di appello, il signor venga condannato alla restituzione delle CP_1 eventuali maggiori somme percepite a titolo di danno patrimoniale così come indicate o comunque determinate dalla Corte di Appello;
IN VIA SUBORDINATA, ANCHE IN VIA DI REGRESSO/MANLEVA: nella denegata ipotesi in cui impugnasse a sua volta in via incidentale Controparte_1
l'ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova (e riservando ogni deduzione e
pagina 4 di 14 replica), posta la mancata impugnazione del provvedimento di primo grado nella parte in cui ha accertato la responsabilità al 50% del prof. Dott. e di CP_2
si chiede che, nella denegata ipotesi di accoglimento di Controparte_3 eventuali motivi di appello del signor , e di susseguente accertamento di CP_1 eventuali ulteriori obbligazioni risarcitorie a carico di medico e , Controparte_4 in via di regresso e manleva, il dott. venga condannato di CP_2 conseguenza a corrispondere a le ulteriori somme che Controparte_3 quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere in via eccedente la propria quota di già accertata responsabilità;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano i documenti prodotti.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , successivamente Controparte_1 all'instaurazione di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., conveniva avanti al
Tribunale di Padova la nonché il dott. Controparte_3
per ottenere il risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito delle vicende cliniche a lui occorse.
A sostegno delle domande svolte venivano portati gli esiti della CTU disposta nel procedimento di ATP che individuava responsabilità nell'operato del dott.
CP_2
1.1 Si costituiva in giudizio la , contestando ogni domanda e CP_3 chiedendo il mutamento del rito da speciale ad ordinario, mentre il dott. veniva dichiarato contumace. CP_2
1.2 Successivamente alla domanda riconvenzionale svolta dalla Casa di Cura nei confronti del medico, il dott. si costituiva in giudizio contestando le CP_2 pretese del ricorrente e della e chiedendo di essere autorizzato a CP_3 chiamare in causa la propria assicurazione al fine di essere manlevato.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Parte_1 contestando le domande avversarie, eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa ed opponendosi alla riunione del giudizio successivamente promosso dal dott. contro di essa. CP_2
pagina 5 di 14 1.4 Il Tribunale non disponeva il mutamento del rito, riuniva i due procedimenti e, dopo avere ordinato alla di provvedere al deposito della Controparte_3 propria polizza di assicurazioni, all'esito dell'udienza del 28 giugno 2023, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata il 14.7.2023, così provvedeva:
“Il Tribunale di Padova, ogni diversa istanza, domanda, eccezione rigettate;
1. accerta la pari e concorrente responsabilità di Controparte_3
e del dott. in relazione ai danni riportati da
[...] Controparte_2
a seguito dell'intervento del 16 ottobre 2015; Controparte_1
2. condanna e il dott. Controparte_3 Controparte_2
in solido fra loro, a pagare a :
[...] Controparte_1
i. € 189.853,00 per danno non patrimoniale, oltre gli interessi al tasso legale su tale importo, devalutato dalla data dell'intervento (16 ottobre 2015) e anno per anno rivalutato sino alla data della presente decisione;
ii. € 27.763,64 per danno da perdita di reddito passato;
iii. € 3.369,37 per rimborso spese mediche. oltre agli interessi su detti importi al tasso legale dalla data del deposito della presente decisione al saldo;
3. condanna e in Controparte_3 Controparte_2 solido a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano:
i. per il merito in € 9.141,50 per compenso, € 650,58 per esborsi, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%,
ii. per l'a.t.p. in € 1.913,50 per spese di a.t.p. ed € 887,03 per esborsi oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15%;
iii. € 3.517,00 per rimborso CTP, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Nicola Todeschini, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. pone definitivamente a carico di e Controparte_3 le spese di CTU così come già liquidate;
Controparte_2
5. condanna a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_3 di quanto questa dovesse pagare al ricorrente in misura
[...] superiore alla sua quota del 50%;
pagina 6 di 14
6. compensa le spese di lite tra le due parti resistenti;
7. condanna a tenere indenne Parte_1 Controparte_2 di quanto questi sarà tenuto a pagare al ricorrente a titolo
[...] risarcitorio e di spese di lite o alla a titolo di Controparte_3 rivalsa;
8. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite che si liquidano:
i. per il merito in € 9.141,50 per compenso, € 650,58 per esborsi, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%;
ii. per l'a.t.p. in € 1.913,50 per spese di a.t.p. ed € 887,03 per esborsi oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15%;
9. individua la e il dott. Controparte_3 Controparte_2 quali soggetti nei cui confronti procedere a recuperare l'imposta
[...] prenotata a debito”.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello, Parte_1 affidato a due motivi.
2.1 Si sono costituiti in giudizio e i Controparte_1 Controparte_2 quali hanno chiesto il rigetto dell'appello.
2.2 Anche si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_3 primo motivo di appello principale e proponendo appello incidentale relativamente alla liquidazione del lucro cessante in favore del . CP_1
2.3 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, formulata dall'appellante principale, all'udienza del 5.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo di appello lamenta che il Tribunale Parte_1 avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di inoperatività della polizza. A sostegno di tale censura l'appellante afferma che la fa Controparte_3 parte dell' e che il dott. Controparte_5 [...]
all'epoca dei fatti, aveva un rapporto di lavoro formalmente di CP_2
pagina 7 di 14 natura libero professionale, ma in concreto, quantomeno, di attività coordinata e continuativa con la clinica, assumendo di fatto la qualifica di lavoratore subordinato agli effetti assicurativi disciplinati dal contratto collettivo AIOP (art. 25). Pertanto, la avrebbe avuto l'obbligo di dotarsi di polizza CP_3 aziendale che operasse anche a garanzia della responsabilità del dott.
[...]
e la polizza assicurativa stipulata dalla con i Lloyd's CP_2 CP_3 avrebbe dovuto coprire i danni conseguenti all'operato del dott.
[...]
Nel caso in cui si dovesse ritenere che il dott. CP_2 Controparte_2 non rientrasse tra i soggetti per i quali è prevista la copertura tramite la polizza dei Lloyd's, allora si dovrebbe accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] rispetto alle obbligazioni assunte con la propria adesione Controparte_3 all' e la stessa dovrebbe tenere indenne il dott. Ciò CP_5 Controparte_2 assumerebbe rilievo atteso che gli artt. 2 e 16 della polizza di Parte_1
prevedono che, in presenza di altra garanzia assicurativa della quale
[...]
l'assicurato possa beneficiare, anche se stipulata da soggetti terzi, la polizza di operi soltanto in secondo rischio e, pertanto, nella Parte_1 fattispecie tale polizza sarebbe inoperativa. Errato, poi, sarebbe il ragionamento del Tribunale in relazione ai differenti rischi coperti dalla polizza della CP_3
e dalla polizza del medico, come risulterebbe dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 22532/2022), mentre la giurisprudenza citata dal Tribunale sarebbe inconferente.
3.1 Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, l'appellante principale lamenta la violazione del principio della compensatio lucri cum damno con riguardo agli importi liquidati a favore di a titolo di perdita Controparte_1 di reddito passato che dovrebbero essere compensati con quelli che il predetto percepirà in futuro (sino alla età pensionabile) dagli assicuratori sociali.
3.2 Analogo motivo di impugnazione viene proposto dall'appellante incidentale
Controparte_3
4. Così riassunte le argomentazioni proposte dalle parti appellanti, ritiene il
Collegio che gli appelli siano infondati e debbano essere rigettati.
pagina 8 di 14 4.1 Infondato è il primo motivo di appello principale che sostanzialmente si fonda sul presupposto che il dott. fosse legato alla Casa di Cura da un CP_2 rapporto di subordinazione o parasubordinazione (collaborazione coordinata e continuativa).
Tale tesi non può essere condivisa alla luce delle precise previsioni contrattuali in quanto l'esame del testo contrattuale sottoscritto dalla e dal dott. CP_3
dal quale emerge con chiarezza la volontà delle parti, porta a CP_2 qualificare l'attività prestata dal medico come autonoma in libera professione.
Nell premesse del contratto, costituenti parte integrante e sostanziale del contratto, titolato “Contratto di incarico libero professionale”, si legge: “Il professionista, Dott. si è reso disponibile a Controparte_2 fornire le proprie prestazioni di lavoro autonomo nell'ambito della suddetta funzione;
il professionista non è da considerare un lavoratore dipendente;
il professionista ha chiesto espressamente alla Casa di Cura di espletare la sua opera in regime libero professionale, in piena autonomia sempre però in accordo con le esigenze organizzative della struttura, preferendo poter usufruire dei benefici e dei vantaggi inerenti siffatto contratto d'opera ed in particolare:
• dell'entità dei compensi in relazione alla natura autonoma del rapporto e delle discrezionali modalità di applicazione dello stesso;
• della libertà ed autonomia concesse nell'esplicazione dell'opera e della possibilità di continuare ad incrementare la propria attività professionale a favore di terzi;
la di ritiene di poter fruire, per lo svolgimento della propria attività CP_3 CP_3 istituzionale, dell'opera del professionista quale Medico Chirurgo Ortopedico;
le parti, nel reciproco interesse, intendono porre in essere un rapporto di lavoro che non abbia mai le caratteristiche di lavoro subordinato, ma che invece concretizzi un rapporto di prestazione autonomo libero professionale, il tutto nella previsione e nel rispetto del Libro V titolo III, C.C. (art. 2229 e segg. C.C.)”.
Appare, pertanto, evidente che le parti avevano espressamente manifestato la loro volontà di porre in essere un rapporto di lavoro che non avesse mai le pagina 9 di 14 caratteristiche di lavoro subordinato, ma che invece concretizzasse un rapporto autonomo di libera professione.
Anche leggendo ed esaminando le ulteriori e specifiche previsioni contrattuali non si evince la presenza di elementi da cui desumere la sussistenza di un vincolo di soggezione del medico al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Casa Co Cura, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione della clinica, mentre altri elementi, quali le scelte del professionista in regime di autonomia relativamente ai trattamenti medici, la libertà del medico di organizzare il proprio lavoro secondo una discrezionale libertà di giudizio e di condotta in orari e giorni dallo stesso prescelti, l'impegno del medico professionista, in relazione ai rischi derivanti da una sua responsabilità per eventuali danni prodotti a terzi nell'esecuzione del contratto, a stipulare con un primario istituto assicurativo, prima dell'effettivo inizio dell'attività, una o più polizze annuali a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, la previsione, in relazione alle prestazioni rese dalla Casa di Cura a pagamento in regime di non convenzione, che il compenso dovuto al professionista per le proprie attività fosse concordato direttamente con il paziente senza nessun intervento della CP_3
, confermano che l'attività del dott. veniva svolta in piena
[...] CP_2 autonomia senza alcuna influenza esterna della , se non nella misura CP_3 in cui le rispettive organizzazioni dovevano necessariamente, per ragioni pratiche, integrarsi fra loro.
4.2 Nessun obbligo assicurativo gravava sulla , ai sensi dell'art. 25 CP_3 del CCNL di categoria, atteso che tale obbligo sussisteva soltanto nei confronti del personale medico dipendente e non per i lavoratori autonomi, quale era il dott.
CP_2
4.3 Il dott. poi, non poteva certo beneficiare del contratto CP_2
i Lloyd's: tale polizza escludeva CP_3Controparte_6 qualsivoglia copertura per la responsabilità dei medici liberi professionisti, tanto che nella stessa era espressamente specificato (pag. 9) che qualsiasi medico pagina 10 di 14 libero professionista, e qualsiasi membro della sua equipe, non rientrava nel novero degli assicurati.
Inoltre, in detta polizza, nel ribadire che l'Assicurato ) era l'unico CP_3 soggetto il cui interesse era protetto dall'assicurazione e che la responsabilità personale dei medici liberi professionisti era “assolutamente” esclusa dall'assicurazione, si precisava che i sottoscrittori si obbligavano a tenere indenne l' di quanto questi fosse tenuto a rispondere per fatto di un medico Parte_2 libero professionista, solo ed esclusivamente per la percentuale di responsabilità a carico dell' . Parte_2
Pertanto, appare chiaro che detta polizza non copriva la responsabilità della struttura sanitaria per la colpa del dott. non essendo il medico CP_2 legato alla clinica da un rapporto di dipendenza (Cass. n. 11098/2020).
4.4 Né appare fondata la tesi dell'appellante principale secondo cui vi sarebbe una identità dei rischi assicurati tra la polizza aziendale e quella personale del medico, con riguardo alla responsabilità di quest'ultimo.
Sul punto merita di essere condivisa la decisione impugnata atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dal Tribunale di Padova
(Cass. n. 30314/2019; Cass. 4936/2015) “La polizza stipulata da una casa di cura per conto proprio a copertura della responsabilità civile (tanto per il fatto proprio quanto per quello altrui) non può operare in eccesso rispetto all'assicurazione personale del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio”.
Inconferente non è la giurisprudenza citata dal Tribunale, come affermato da
, bensì quella citata dall'appellante (Cass. n. 22532/2022): Parte_1 la vicenda esaminata dalla Suprema Corte concerneva questioni differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio atteso che, in tale vicenda, la clausola esaminata regolava l'operatività della polizza nel caso di attività intramoenia del medico operante per conto della struttura sanitaria, (e non sulla base di accordi economici direttamente intercorsi con il paziente), senza distinguere tra una responsabilità diretta o indiretta della struttura sanitaria, e la polizza stipulata pagina 11 di 14 dalla struttura sanitaria copriva non solo le ipotesi di responsabilità imputabili alla struttura, ma anche quelle imputabili ai medici.
5. Infondato è anche il secondo motivo di appello principale e l'unico motivo di appello incidentale proposto dalla Controparte_3
Il Tribunale ha proceduto a liquidare a il danno da perdita di Controparte_1 guadagno, riferibile al periodo compreso fra la data delle dimissioni dell'attore dal rapporto di lavoro (17.10.2016) e la decisione (luglio 2023), tenendo conto dei redditi netti che il danneggiato avrebbe percepito in detto periodo, in considerazione del suo reddito medio perduto, e ha quantificato tale danno in complessivi euro 116.410,64. Da tale importo ha decurtato le somme di euro
81.282,00 e di euro 7.365,00, già percepite a titolo di pensione di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, a decorrere dal maggio del 2016, e per prestazioni a favore di invalido civile a decorrere dal novembre 2021, individuando in euro 27.763,64 l'importo differenziale che residuava quale danno civilistico non coperto dai vari emolumenti previdenziali e assistenziali.
Il Tribunale ha, poi, proceduto a verificare la fondatezza della domanda del in relazione al lucro cessante futuro da perdita di guadagno lavorativo CP_1
e, dopo avere considerato l'età pensionabile dello stesso (anni 67) e individuato in nove anni (fino al 2032) il periodo in cui il predetto avrebbe presuntivamente continuato a lavorare, ha quantificato in euro 130.935,00, già rivalutato all'attualità, il totale liquidabile.
Il Tribunale, però, nulla ha liquidato a tale titolo tenuto conto delle somme che il percepirà in futuro a titolo di pensione di invalidità (euro 102.258,00) e CP_1
a titolo di assegno di invalidità (euro 42.958,00), per un totale di euro
145.216,00, in quanto tale importo risultava maggiore rispetto al danno futuro civilistico quantificato in euro 130.935,00.
La pretesa degli appellanti di compensare la somma di euro 14.281,00 (differenza tra quanto presuntivamente riceverà il in futuro rispetto al danno CP_1 liquidabile) con l'importo riconosciuto al predetto per il danno da lucro cessante perduto alla data dell'ordinanza, appare infondata atteso che in tal modo la pagina 12 di 14 somma liquidata in relazione a un danno che si è già accertato essere andato perduto, cioè un danno attuale, dovrebbe essere compensata con una posta, cioè un danno futuro, al momento, futura e ipotetica che il potrebbe, CP_1 presuntivamente, ricevere dagli assicuratori sociali, cioè con un credito da danno futuro che deve ancora realizzarsi.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza:
- e in solido, devono essere Parte_1 Controparte_3 condannate a rifondere le spese di lite del grado sostenute da
[...]
, liquidate come in dispositivo (valore della domanda euro CP_1
14.281,00, parametri medi senza fase istruttoria), con distrazione in favore dell'avvocato Nicola Todeschini dichiaratosi antistatario;
- deve essere condannata a corrispondere le spese di lite Parte_1 del grado in favore di liquidate come in dispositivo Controparte_2
(scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, parametri medi senza fase istruttoria), con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Campanile dichiaratosi antistatario.
6.1 L'appellante principale e l'appellante incidentale vanno altresì dichiarate tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova il
14.7.2023 nel procedimento R.G. 663/2022 (cronol. n. 4642/2023), così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_3 loro, a rifondere a le spese di lite del grado, liquidate nella in Controparte_1 misura di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA,
pagina 13 di 14 con distrazione in favore dell'avvocato Nicola Todeschini dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite del grado, liquidate in euro 9.991,00 per
[...] compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Campanile dichiaratosi antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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