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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Restituzione nel termine: la negligenza del difensore non basta, l’imputato deve vigilare (Cass. Pen. n.32547/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 ottobre 2025
Massima di diritto La Seconda Sezione, in tema di restituzione nel termine per impugnare, ha affermato che il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia nell'incarico di proporre ricorso non integra caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione nel termine, poiché rientra nella sfera di controllo dell'imputato, il quale è tenuto a vigilare sull'attività difensiva e ad attivarsi tempestivamente per il deposito dell'impugnazione. Non costituisce forza maggiore neppure l'abbandono della difesa fiduciaria o la negligenza professionale del legale, ove l'interessato, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto acquisire conoscenza della sentenza e nominare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2025, n. 11958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11958 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - OL AS LL AG NI CC - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 settembre 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di EL AR volta alla declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 12 settembre 2023 (irrevocabile il 3 gennaio 2024), con conseguente rimessione in termini per la proposizione dell’appello. Ha respinto la prima ragione posta a fondamento dell’incidente di esecuzione in punto di mancata effettuazione dell’avviso di deposito della sentenza alle parti private e al difensore, ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., stante l’avvenuto deposito della motivazione, contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza, entro il termine riservato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Ha, altresì, escluso la fondatezza dell’ulteriore motivo riferito all’ascrivibilità a caso fortuito della mancata impugnazione della sentenza. In particolare, il giudice dell’esecuzione ha respinto la tesi secondo cui il grave inadempimento, da parte del difensore dell’imputato che abbia espressamente incaricato il professionista di proporre appello, integri l’ipotesi contemplata dall’art. 175 cod. proc. pen., con conseguente restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EL AR, a mezzo del proprio difensore Avv. Giovanni Palma, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al rigetto della richiesta di restituzione nel termine. Nella fattispecie, il condannato ha presentato denuncia – querela nei confronti del proprio Penale Sent. Sez. 1 Num. 11958 Anno 2025 Presidente: CH MO Relatore: GA CE Data Udienza: 17/01/2025 difensore nel giudizio di merito evidenziando che il professionista lo aveva rassicurato del fatto che non erano ancora decorsi i termini per la proposizione dell’impugnazione e ciò in mancanza della notifica dell’avviso di deposito della sentenza, stante l’avvenuto deposito tardivo della stessa, ossia oltre il termine di trenta giorni fissato nel dispositivo. La negligenza del legale doveva ritenersi macroscopica atteso che il professionista non era stato in grado neppure di calcolare correttamente il termine di deposito della sentenza (adempimento che era avvenuto nel rispetto di quanto stabilito nel dispositivo). L’imprevedibilità di una tale incapacità professionale integrava il caso fortuito ai fini della restituzione nei termini.
2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge con riguardo all’art. 175 cod. proc. pen. La disposizione viene interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la stessa non opera nel caso in cui la negligenza del difensore non si accompagni a un adeguato controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito. Il caso fortuito, pertanto, dovrebbe ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui l’ignoranza, come nel caso di specie, non sia prevedibile e l’assistito abbia controllato l’operato del difensore. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Delle due questioni poste originariamente con la richiesta avanzata al giudice dell’esecuzione, il ricorrente insiste unicamente in quella relativa alla asserita violazione della disciplina di cui all’art. 175 cod. proc. pen., anche per effetto del richiamo operato dall’art. 670, comma 3, stesso codice, che consente di richiedere ed ottenere la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza (quale quello per proporre impugnazione) nel caso in cui non sia stato possibile osservarlo per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie, AR ha allegato la configurabilità del caso fortuito per essere incorso nella negligenza del proprio difensore che, benché compulsato dallo stesso ricorrente ai fini della proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, aveva rassicurato il proprio cliente circa la mancata decorrenza del termine per l’interposizione del gravame a causa della mancata effettuazione dell’adempimento di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; adempimento, in realtà, eseguito, stante l’avvenuto deposito della sentenza entro i termini stabiliti in dispositivo. Allo scopo di dimostrare le circostanze dedotte e, specificamente, l’imprevedibilità della negligenza del difensore e l’attivazione ai fini di sollecitare l’adempimento omesso, sono state allegate sia l’avvenuta, esplicita, richiesta di proposizione dell’appello, sia la macroscopicità dell’errore del legale del quale non sarebbe stato, in alcun modo, attesa e prevista una omissione del tipo di quella allo stesso rimproverata. A seguito della condotta del difensore, il ricorrente, peraltro, ha proposto denuncia – querela nei confronti del professionista. 3. Incontestata la ricostruzione in fatto sin qui descritta, il ricorrente addebita al provvedimento impugnato sia vizi motivazionali per avere omesso (ovvero fatto ricorso ad una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica) passaggi ritenuti fondamentali ai fini della disamina del rapporto tra inadempimento professionale e «caso fortuito» ai fini della rimessione in termini, sia la violazione della disciplina che regolamenta l’istituto invocato. Le questioni, articolate dal ricorrente, rispettivamente, nel primo e nel secondo motivo, in 2 quanto strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente. Sul tema del rapporto tra caso fortuito e negligenza del difensore, l’orientamento assolutamente prevalente, per come segnalato dal giudice dell’esecuzione, è nel senso che: «in tema di restituzione nel termine per impugnare, l'inadempimento o l'inesatto adempimento del difensore al mandato di proporre impugnazione non costituisce ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, anche perché grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito. (Fattispecie in cui il difensore, il giorno della scadenza del termine per il deposito dell'atto di appello, aveva dovuto far ricorso a cure odontoiatriche)» (Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087). Il ricorrente ha meramente affermato, in questa sede di legittimità, di avere sollecitato il difensore ai fini della proposizione dell’impugnazione, ma nulla di specifico ha dimostrato davanti al Tribunale adito per la restituzione nel termine. Né, a tal fine, è sufficiente il riferimento (e la dimostrazione, mediante la produzione dell’atto, di quanto affermato) alla denuncia – querela che attesta, certamente, l’assunzione di una iniziativa procedimentale da parte di AR verso il proprio precedente legale, ma nulla di specifico aggiunge in punto di dimostrazione effettiva del caso fortuito e, soprattutto, di specifico onere motivazionale a carico del giudice dell’esecuzione sull’istanza di restituzione nel termine. Né possono desumersi argomenti favorevoli alla tesi del ricorrente dal riferimento alla giurisprudenza richiamata in ricorso. E’, infatti, stato affermato, proprio da alcune delle sentenze menzionate nell’atto introduttivo, il granitico principio per cui «il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.(Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamento del mandato defensionale)» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 ed altre ancora fra le quali la recente Sez. 1, n. 25944 del 05/03/2024, Krasniqi, n.m.). La fattispecie di cui a Sez. 6, n. 48737 del 2016 cit. riguarda proprio l’esclusione della «possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione» non essendo stato ravvisato, neppure in quel caso, caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare». Peraltro, il riferimento, nei principi di diritto, all’indifferenza della causa che ha dato luogo all’inadempimento del difensore («a qualsiasi causa ascrivibile») pare inequivocabile e insuscettibile di interpretazioni abrogative o che comportino eccezioni. Neppure dal precedente menzionato dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta emergono elementi decisivi a favore della tesi del ricorrente in quanto la fattispecie esaminata in quel caso non è, in alcun modo, assimilabile a quella in esame nella quale non sono state indicate e dimostrate le richieste e le sollecitazioni rivolte da AR al difensore non assumendo, come segnalato, rilevanza decisiva la proposizione della querela. 4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE GA MO CH 4
2.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al rigetto della richiesta di restituzione nel termine. Nella fattispecie, il condannato ha presentato denuncia – querela nei confronti del proprio Penale Sent. Sez. 1 Num. 11958 Anno 2025 Presidente: CH MO Relatore: GA CE Data Udienza: 17/01/2025 difensore nel giudizio di merito evidenziando che il professionista lo aveva rassicurato del fatto che non erano ancora decorsi i termini per la proposizione dell’impugnazione e ciò in mancanza della notifica dell’avviso di deposito della sentenza, stante l’avvenuto deposito tardivo della stessa, ossia oltre il termine di trenta giorni fissato nel dispositivo. La negligenza del legale doveva ritenersi macroscopica atteso che il professionista non era stato in grado neppure di calcolare correttamente il termine di deposito della sentenza (adempimento che era avvenuto nel rispetto di quanto stabilito nel dispositivo). L’imprevedibilità di una tale incapacità professionale integrava il caso fortuito ai fini della restituzione nei termini.
2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge con riguardo all’art. 175 cod. proc. pen. La disposizione viene interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la stessa non opera nel caso in cui la negligenza del difensore non si accompagni a un adeguato controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito. Il caso fortuito, pertanto, dovrebbe ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui l’ignoranza, come nel caso di specie, non sia prevedibile e l’assistito abbia controllato l’operato del difensore. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Delle due questioni poste originariamente con la richiesta avanzata al giudice dell’esecuzione, il ricorrente insiste unicamente in quella relativa alla asserita violazione della disciplina di cui all’art. 175 cod. proc. pen., anche per effetto del richiamo operato dall’art. 670, comma 3, stesso codice, che consente di richiedere ed ottenere la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza (quale quello per proporre impugnazione) nel caso in cui non sia stato possibile osservarlo per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie, AR ha allegato la configurabilità del caso fortuito per essere incorso nella negligenza del proprio difensore che, benché compulsato dallo stesso ricorrente ai fini della proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, aveva rassicurato il proprio cliente circa la mancata decorrenza del termine per l’interposizione del gravame a causa della mancata effettuazione dell’adempimento di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; adempimento, in realtà, eseguito, stante l’avvenuto deposito della sentenza entro i termini stabiliti in dispositivo. Allo scopo di dimostrare le circostanze dedotte e, specificamente, l’imprevedibilità della negligenza del difensore e l’attivazione ai fini di sollecitare l’adempimento omesso, sono state allegate sia l’avvenuta, esplicita, richiesta di proposizione dell’appello, sia la macroscopicità dell’errore del legale del quale non sarebbe stato, in alcun modo, attesa e prevista una omissione del tipo di quella allo stesso rimproverata. A seguito della condotta del difensore, il ricorrente, peraltro, ha proposto denuncia – querela nei confronti del professionista. 3. Incontestata la ricostruzione in fatto sin qui descritta, il ricorrente addebita al provvedimento impugnato sia vizi motivazionali per avere omesso (ovvero fatto ricorso ad una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica) passaggi ritenuti fondamentali ai fini della disamina del rapporto tra inadempimento professionale e «caso fortuito» ai fini della rimessione in termini, sia la violazione della disciplina che regolamenta l’istituto invocato. Le questioni, articolate dal ricorrente, rispettivamente, nel primo e nel secondo motivo, in 2 quanto strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente. Sul tema del rapporto tra caso fortuito e negligenza del difensore, l’orientamento assolutamente prevalente, per come segnalato dal giudice dell’esecuzione, è nel senso che: «in tema di restituzione nel termine per impugnare, l'inadempimento o l'inesatto adempimento del difensore al mandato di proporre impugnazione non costituisce ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, anche perché grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito. (Fattispecie in cui il difensore, il giorno della scadenza del termine per il deposito dell'atto di appello, aveva dovuto far ricorso a cure odontoiatriche)» (Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087). Il ricorrente ha meramente affermato, in questa sede di legittimità, di avere sollecitato il difensore ai fini della proposizione dell’impugnazione, ma nulla di specifico ha dimostrato davanti al Tribunale adito per la restituzione nel termine. Né, a tal fine, è sufficiente il riferimento (e la dimostrazione, mediante la produzione dell’atto, di quanto affermato) alla denuncia – querela che attesta, certamente, l’assunzione di una iniziativa procedimentale da parte di AR verso il proprio precedente legale, ma nulla di specifico aggiunge in punto di dimostrazione effettiva del caso fortuito e, soprattutto, di specifico onere motivazionale a carico del giudice dell’esecuzione sull’istanza di restituzione nel termine. Né possono desumersi argomenti favorevoli alla tesi del ricorrente dal riferimento alla giurisprudenza richiamata in ricorso. E’, infatti, stato affermato, proprio da alcune delle sentenze menzionate nell’atto introduttivo, il granitico principio per cui «il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.(Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamento del mandato defensionale)» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 ed altre ancora fra le quali la recente Sez. 1, n. 25944 del 05/03/2024, Krasniqi, n.m.). La fattispecie di cui a Sez. 6, n. 48737 del 2016 cit. riguarda proprio l’esclusione della «possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione» non essendo stato ravvisato, neppure in quel caso, caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare». Peraltro, il riferimento, nei principi di diritto, all’indifferenza della causa che ha dato luogo all’inadempimento del difensore («a qualsiasi causa ascrivibile») pare inequivocabile e insuscettibile di interpretazioni abrogative o che comportino eccezioni. Neppure dal precedente menzionato dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta emergono elementi decisivi a favore della tesi del ricorrente in quanto la fattispecie esaminata in quel caso non è, in alcun modo, assimilabile a quella in esame nella quale non sono state indicate e dimostrate le richieste e le sollecitazioni rivolte da AR al difensore non assumendo, come segnalato, rilevanza decisiva la proposizione della querela. 4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE GA MO CH 4