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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1660/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e promosso
DA
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv. Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rita Lanzilotta Controparte_1
APPELLATA
All'odierna udienza l'appellante precisava le proprie conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 645/2024 Parte_1
depositata dal Giudice di Pace di Brindisi in data 6.5.2024 nel giudizio iscritto al n. 806/2024 R.G.
L'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia accolto l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. V/89743L/2023 Prot. n. Controparte_1
41463/2023 del 30.10.2023 con cui le era stata contestata la violazione degli artt. 7 co. 1 e 14 del Codice della Strada per aver transitato senza autorizzazione, percorrendo via Mazzini in nella Pt_1
zona a traffico limitato ivi esistente.
Il in particolare, ha censurato la sentenza impugnata, domandandone la Parte_1
riforma, nella parte in cui, ritenendo applicabili alla fattispecie de qua gli artt. 77 e 79 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione di detto Codice, ha affermato che il segnale indicante l'inizio della ZTL non rispettasse la distanza minima di m. 80 prevista dalla disposizione da ultimo citata, nonché per avere violato i principi di riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a sanzione amministrativa, per aver ritenuto che, a fronte delle allegazioni dell'opponente riguardanti l'asserita inadeguatezza della segnaletica indicante l'accesso alla predetta zona a traffico limitato,
spettasse all'amministrazione opposta fornire la prova della idoneità di detta segnaletica e della sua conformità alle norme che la disciplinano.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l'appellata ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha invocato il rigetto, deducendo la legittimità della sentenza impugnata e riproponendo gli ulteriori motivi di doglianza svolti in prime cure nei confronti del verbale di accertamento opposto, non esaminati dal giudice a quo in quanto assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo di opposizione.
Segnatamente, la ha lamentato: “la mancanza di segnali di preavviso, oltre i cartelli che CP_1
segnalano l'inizio della ZTL e eventualmente dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati
nel tempo o a particolari categorie di veicoli, come stabilito dal Regolamento CdS”; la mancanza di
“un'adeguata segnaletica di preavviso, in grado di fornire agli utenti una corretta informazione in
merito alla direzione soggetta a limitazione della circolazione nonché ai diversi itinerari alternativi
consentiti in corrispondenza dei varchi, prevista dalla Figura II 322/a del Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con i relativi pannelli integrativi riportanti limitazioni,
deroghe ed eccezioni”; il mancato rispetto delle Linee Guida del MIT adottate con provvedimento del 28 giugno 2019 Prot. 5050, le quali prevedono, in corrispondenza del varco di accesso alla zona a traffico limitato, “la presenza di una segnaletica complementare a quella verticale fissa che
individua l'inizio della ZTL, ossia i pannelli a messaggio variabile cd PMV, obbligatori nel caso in cui la ZTL sia variabile e sia attuato il controllo elettronico della ZTL stessa”; che “dall'esame dei
fotogrammi ex adverso allegati, di cui uno raffigurante soltanto la targa su fondo nero e l'altro
raffigurante la vettura lungo una strada non assolutamente individuabile, non è possibile far
discendere la riferibilità dell'accertamento all'autoveicolo oggetto di causa, non risultando affatto
riprodotto il veicolo indicato nel verbale nella fase di superamento della linea del varco, con
emissione di luce illuminante la scritta varco attivo” e non “risulta evincibile dai fotogrammi
depositati da controparte il luogo e la data della presunta violazione”; che il verbale impugnato sarebbe da ritenersi “nullo e/o illegittimo in quanto carente degli elementi essenziali, in quanto in
esso è genericamente indicato che l'autovettura si trovava in Viale Mazzini senza specificare la
progressiva chilometrica e senza specificare il varco di ingresso o di uscita dal quale
presuntivamente la ricorrente avrebbe avuto accesso alla ZTL e l'ora di attraversamento del varco”;
l'illegittimità del “provvedimento sanzionatorio n. V/89743L/2023 Prot. 41463/2023 per le
insufficienti informazioni circa l'apparecchiatura di rilevamento utilizzata per l'accertamento della
presunta infrazione del CdS”, in quanto “il verbale di accertamento oggi impugnato non riporta il
numero di matricola del dispositivo K53800, dal momento che la suddetta serie alfanumerica indica
genericamente il tipo di sistema di rilevamento e non la matricola dell'apparecchio utilizzato”.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Il Giudice di Pace di Brindisi ha accolto l'opposizione proposta dalla sostenendo che il CP_1
non avesse “provato in giudizio il rispetto della distanza tra segnale stradale e Parte_1
ingresso alla ztl prevista e disciplinata dall'art. 79 del regolamento del c.d.s. (Art. 39 Cod. Str.)”.
Sennonché, come rilevato dall'odierno appellante, la predetta disposizione non si applica al segnale stradale in questione.
L'art. 79 del D.P.R. n. 495/1992, infatti, prescrive, al terzo comma, indicativamente, le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione.
Il segnale di accesso in zona a traffico limitato, viceversa, disciplinato dal quarto comma dell'art. segnale utile alla guida e rientra tra i segnali di indicazione, come si evince chiaramente dalla collocazione della norma nel Paragrafo III §3 lettera D) del citato testo normativo che disciplina tale categoria di segnali.
D'altro canto, anche gli altri motivi posti a fondamento dell'opposizione proposta dalla CP_1
sono infondati, quando non del tutto pretestuosi.
Invero, premesso che l'art. 83 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della
Strada prevede che i segnali possano - e non già debbano - essere muniti di pannelli integrativi, va rilevato che dalle fotografie prodotte in atti dall'amministrazione opposta si evince chiaramente che il segnale posto in corrispondenza del varco di accesso alla ZTL è preceduto da un segnale di preavviso sul quale sono indicati i giorni e gli orari di vigenza del divieto ed il percorso alternativo a quello precluso ai soggetti non autorizzati, che si effettua svoltando a sinistra.
Il segnale che indica l'accesso alla ZTL è del tutto conforme a quello rappresentato dalla figura
II 322/a del Regolamento, ovvero un segnale di divieto di accesso (segnale circolare bianco con bordo rosso) posto su un pannello quadrato bianco con bordo nero.
Sotto al detto segnale sono presenti quattro pannelli integrativi, indicanti i limiti temporali del divieto ed altre indicazioni ad esso relative utili alla guida.
Sopra il segnale, invece, è presente un pannello a messaggio variabile (MPV), che nella fotografia risulta spento.
Quanto poi, alla circostanza che i fotogrammi versati in atti non consentirebbero di identificare la via lungo la quale le fotografie sono state scattate e non dimostrerebbero la contestata violazione in quanto non ritraggono la vettura al momento del superamento del varco, va rilevato che il primo fotogramma ritrae il veicolo in corrispondenza di un esercizio commerciale con tavoli all'aperto e tenda facilmente individuabile, sicché per avere conferma dell'avvenuta commissione della contestata violazione è sufficiente verificare la presenza del suddetto esercizio commerciale lungo la via Mazzini e la sua ubicazione all'interno della ZTL. Nel secondo fotogramma, invece, è visibile la sola targa dell'auto in quanto tutto il resto è oscurato al fine di consentirne un'agevole lettura.
Pretestuose sono, poi, le doglianze in ordine all'illegittimità del verbale di accertamento poiché
esso non indica “la progressiva chilometrica” e non specifica il varco dal quale la ha avuto CP_1
accesso alla ZTL.
Invero, premesso che la violazione è avvenuta nel territorio urbano di e non lungo una Pt_1
strada extraurbana, ai fini della dimostrazione del luogo ove essa è stata commessa è sufficiente verificare, come già osservato, la presenza dell'esercizio commerciale visibile nel fotogramma lungo la via Mazzini ed all'interno della ZTL.
Per ciò che concerne il giorno e l'ora in cui la violazione è stata commessa, essi, oltre ad essere riportati nel verbale di accertamento, che fa fede fino a querela di falso delle circostanze apprese dall'accertatore attraverso le visioni dei fotogrammi, sono riportati in calce a questi ultimi, nei quali
è indicato l'orario esatto, espresso in ore, minuti e secondi, in cui la condotta vietata è stata posta in essere.
Risulta, infine, smentito per tabulas l'assunto secondo cui il verbale di accertamento della violazione non riporterebbe “il numero di matricola del dispositivo K53800”.
Detto verbale, infatti, oltre ad indicare il tipo di apparecchio utilizzato per la rilevazione, che peraltro è del tipo K53700, e non K53800, ne specifica anche il numero di matricola, ovvero
20230316-T8339-001.
Né, d'altro canto, l'opponente ha allegato alcuna circostanza relativa ad un funzionamento non corretto dell'apparecchio, come, in ipotesi, che l'accesso sia avvenuto in un giorno e in un orario in cui la circolazione nella ZTL.
All'accoglimento del gravame proposto dal consegue la condanna della Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 1660/2024 R.G., così provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di Controparte_1
accertamento n. V/89743L/2023 Prot. n. 41463/2023 del 30.10.2023;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 Parte_1
per il primo grado del giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna, altresì, l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
135 del predetto Regolamento, è qualificato, dal primo comma della medesima disposizione, come
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1660/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e promosso
DA
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv. Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rita Lanzilotta Controparte_1
APPELLATA
All'odierna udienza l'appellante precisava le proprie conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 645/2024 Parte_1
depositata dal Giudice di Pace di Brindisi in data 6.5.2024 nel giudizio iscritto al n. 806/2024 R.G.
L'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia accolto l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. V/89743L/2023 Prot. n. Controparte_1
41463/2023 del 30.10.2023 con cui le era stata contestata la violazione degli artt. 7 co. 1 e 14 del Codice della Strada per aver transitato senza autorizzazione, percorrendo via Mazzini in nella Pt_1
zona a traffico limitato ivi esistente.
Il in particolare, ha censurato la sentenza impugnata, domandandone la Parte_1
riforma, nella parte in cui, ritenendo applicabili alla fattispecie de qua gli artt. 77 e 79 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione di detto Codice, ha affermato che il segnale indicante l'inizio della ZTL non rispettasse la distanza minima di m. 80 prevista dalla disposizione da ultimo citata, nonché per avere violato i principi di riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a sanzione amministrativa, per aver ritenuto che, a fronte delle allegazioni dell'opponente riguardanti l'asserita inadeguatezza della segnaletica indicante l'accesso alla predetta zona a traffico limitato,
spettasse all'amministrazione opposta fornire la prova della idoneità di detta segnaletica e della sua conformità alle norme che la disciplinano.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l'appellata ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha invocato il rigetto, deducendo la legittimità della sentenza impugnata e riproponendo gli ulteriori motivi di doglianza svolti in prime cure nei confronti del verbale di accertamento opposto, non esaminati dal giudice a quo in quanto assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo di opposizione.
Segnatamente, la ha lamentato: “la mancanza di segnali di preavviso, oltre i cartelli che CP_1
segnalano l'inizio della ZTL e eventualmente dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati
nel tempo o a particolari categorie di veicoli, come stabilito dal Regolamento CdS”; la mancanza di
“un'adeguata segnaletica di preavviso, in grado di fornire agli utenti una corretta informazione in
merito alla direzione soggetta a limitazione della circolazione nonché ai diversi itinerari alternativi
consentiti in corrispondenza dei varchi, prevista dalla Figura II 322/a del Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con i relativi pannelli integrativi riportanti limitazioni,
deroghe ed eccezioni”; il mancato rispetto delle Linee Guida del MIT adottate con provvedimento del 28 giugno 2019 Prot. 5050, le quali prevedono, in corrispondenza del varco di accesso alla zona a traffico limitato, “la presenza di una segnaletica complementare a quella verticale fissa che
individua l'inizio della ZTL, ossia i pannelli a messaggio variabile cd PMV, obbligatori nel caso in cui la ZTL sia variabile e sia attuato il controllo elettronico della ZTL stessa”; che “dall'esame dei
fotogrammi ex adverso allegati, di cui uno raffigurante soltanto la targa su fondo nero e l'altro
raffigurante la vettura lungo una strada non assolutamente individuabile, non è possibile far
discendere la riferibilità dell'accertamento all'autoveicolo oggetto di causa, non risultando affatto
riprodotto il veicolo indicato nel verbale nella fase di superamento della linea del varco, con
emissione di luce illuminante la scritta varco attivo” e non “risulta evincibile dai fotogrammi
depositati da controparte il luogo e la data della presunta violazione”; che il verbale impugnato sarebbe da ritenersi “nullo e/o illegittimo in quanto carente degli elementi essenziali, in quanto in
esso è genericamente indicato che l'autovettura si trovava in Viale Mazzini senza specificare la
progressiva chilometrica e senza specificare il varco di ingresso o di uscita dal quale
presuntivamente la ricorrente avrebbe avuto accesso alla ZTL e l'ora di attraversamento del varco”;
l'illegittimità del “provvedimento sanzionatorio n. V/89743L/2023 Prot. 41463/2023 per le
insufficienti informazioni circa l'apparecchiatura di rilevamento utilizzata per l'accertamento della
presunta infrazione del CdS”, in quanto “il verbale di accertamento oggi impugnato non riporta il
numero di matricola del dispositivo K53800, dal momento che la suddetta serie alfanumerica indica
genericamente il tipo di sistema di rilevamento e non la matricola dell'apparecchio utilizzato”.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Il Giudice di Pace di Brindisi ha accolto l'opposizione proposta dalla sostenendo che il CP_1
non avesse “provato in giudizio il rispetto della distanza tra segnale stradale e Parte_1
ingresso alla ztl prevista e disciplinata dall'art. 79 del regolamento del c.d.s. (Art. 39 Cod. Str.)”.
Sennonché, come rilevato dall'odierno appellante, la predetta disposizione non si applica al segnale stradale in questione.
L'art. 79 del D.P.R. n. 495/1992, infatti, prescrive, al terzo comma, indicativamente, le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione.
Il segnale di accesso in zona a traffico limitato, viceversa, disciplinato dal quarto comma dell'art. segnale utile alla guida e rientra tra i segnali di indicazione, come si evince chiaramente dalla collocazione della norma nel Paragrafo III §3 lettera D) del citato testo normativo che disciplina tale categoria di segnali.
D'altro canto, anche gli altri motivi posti a fondamento dell'opposizione proposta dalla CP_1
sono infondati, quando non del tutto pretestuosi.
Invero, premesso che l'art. 83 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della
Strada prevede che i segnali possano - e non già debbano - essere muniti di pannelli integrativi, va rilevato che dalle fotografie prodotte in atti dall'amministrazione opposta si evince chiaramente che il segnale posto in corrispondenza del varco di accesso alla ZTL è preceduto da un segnale di preavviso sul quale sono indicati i giorni e gli orari di vigenza del divieto ed il percorso alternativo a quello precluso ai soggetti non autorizzati, che si effettua svoltando a sinistra.
Il segnale che indica l'accesso alla ZTL è del tutto conforme a quello rappresentato dalla figura
II 322/a del Regolamento, ovvero un segnale di divieto di accesso (segnale circolare bianco con bordo rosso) posto su un pannello quadrato bianco con bordo nero.
Sotto al detto segnale sono presenti quattro pannelli integrativi, indicanti i limiti temporali del divieto ed altre indicazioni ad esso relative utili alla guida.
Sopra il segnale, invece, è presente un pannello a messaggio variabile (MPV), che nella fotografia risulta spento.
Quanto poi, alla circostanza che i fotogrammi versati in atti non consentirebbero di identificare la via lungo la quale le fotografie sono state scattate e non dimostrerebbero la contestata violazione in quanto non ritraggono la vettura al momento del superamento del varco, va rilevato che il primo fotogramma ritrae il veicolo in corrispondenza di un esercizio commerciale con tavoli all'aperto e tenda facilmente individuabile, sicché per avere conferma dell'avvenuta commissione della contestata violazione è sufficiente verificare la presenza del suddetto esercizio commerciale lungo la via Mazzini e la sua ubicazione all'interno della ZTL. Nel secondo fotogramma, invece, è visibile la sola targa dell'auto in quanto tutto il resto è oscurato al fine di consentirne un'agevole lettura.
Pretestuose sono, poi, le doglianze in ordine all'illegittimità del verbale di accertamento poiché
esso non indica “la progressiva chilometrica” e non specifica il varco dal quale la ha avuto CP_1
accesso alla ZTL.
Invero, premesso che la violazione è avvenuta nel territorio urbano di e non lungo una Pt_1
strada extraurbana, ai fini della dimostrazione del luogo ove essa è stata commessa è sufficiente verificare, come già osservato, la presenza dell'esercizio commerciale visibile nel fotogramma lungo la via Mazzini ed all'interno della ZTL.
Per ciò che concerne il giorno e l'ora in cui la violazione è stata commessa, essi, oltre ad essere riportati nel verbale di accertamento, che fa fede fino a querela di falso delle circostanze apprese dall'accertatore attraverso le visioni dei fotogrammi, sono riportati in calce a questi ultimi, nei quali
è indicato l'orario esatto, espresso in ore, minuti e secondi, in cui la condotta vietata è stata posta in essere.
Risulta, infine, smentito per tabulas l'assunto secondo cui il verbale di accertamento della violazione non riporterebbe “il numero di matricola del dispositivo K53800”.
Detto verbale, infatti, oltre ad indicare il tipo di apparecchio utilizzato per la rilevazione, che peraltro è del tipo K53700, e non K53800, ne specifica anche il numero di matricola, ovvero
20230316-T8339-001.
Né, d'altro canto, l'opponente ha allegato alcuna circostanza relativa ad un funzionamento non corretto dell'apparecchio, come, in ipotesi, che l'accesso sia avvenuto in un giorno e in un orario in cui la circolazione nella ZTL.
All'accoglimento del gravame proposto dal consegue la condanna della Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 1660/2024 R.G., così provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di Controparte_1
accertamento n. V/89743L/2023 Prot. n. 41463/2023 del 30.10.2023;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 Parte_1
per il primo grado del giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna, altresì, l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
135 del predetto Regolamento, è qualificato, dal primo comma della medesima disposizione, come