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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1690 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Lanusei n. 29 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Cherchi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, attore contro
p.iva nella persona dell'Amministratore Unico, con sede legale in Nuoro, CP_1 P.IVA_1
Via Straullu n. 35, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti per atto dek 22/10/2021 a rogito del notaio Dott. (rep. n. 8625, racc. n. 5984) dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, via Ancona n. 3, convenuta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare l'inadempimento di agli obblighi di rilevazione periodica delle letture e di CP_1 segnalazione dell'anomalia dei consumi registrati (dovuti a una perdita occulta riparata dall'attore) e per l'effetto di dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento relativamente alla fattura num.
00000201900872118 del 28/06/2019 di euro 5.110,35, Fattura num. 00000201901407664 del 27/09/2019, di euro 1.373,74, e Fattura num. 00000202100565780 del 31/03/2021, di euro 1.153,64, rideterminando i consumi residui a tariffa minima ed al netto della tariffa di depurazione e fognatura. L'attore ha, inoltre, chiesto la condanna di AB a effettuare un ricalcolo degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi,
1 ovvero in base al consumo accertato nel periodo precedente o, in mancanza, in base al consumo medio stimato per utenze analoghe.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_1 domande dell'attore e la condanna del al pagamento in suo favore della somma di euro 6.318,08 di cui Pt_1
alle fatture n. 2019/00872118 del 28/06/2019, n. 2019/01407664 del 27/09/2019 e n. 202100565780 del
31/03/2021, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Con ordinanza del 7 giugno 2022 il giudice, richiamata la giurisprudenza pacifica del Tribunale in caso di consumi abnormi dovuti a perdite, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“- la quota di consumi corrispondente a quella ordinaria media ricavata avendo riguardo ai consumi precedenti la perdita o in difetto a quelli successivi, viene interamente pagata dall'utente;
- dalla quota dei consumi eccedente la media di quelli precedenti o in difetto successivi, vengono detratti gli oneri di depurazione e fognatura;
- all'importo così calcolato viene applicata la riduzione del 50% in adesione alla giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui, in caso di consumi abnormi dovuti a perdita idrica, il danno che subisce l'utente viene posto a carico del Gestore per il 50% in ragione del fatto che non ha assolto all'obbligo previsto dal
RSII di effettuare almeno due letture all'anno e di elaborare fatture nelle quali sia messo in evidenza il consumo abnorme in modo da avvisare l'Utente; il restante 50% resta a carico dell'Utente il quale a sua volta non ha assolto all'onere di verificare quanto il contatore registrava;
- l'importo del 50% ottenuto detraendo il 50% di cui al punto che precede viene pagato dall'utente;
- le parti rinunciano ad ogni avversa pretesa che si fondi sui titoli oggetto di causa.
- le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti”
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di consentire ad di svolgere i calcoli necessari ad un eventuale CP_1 accordo a definizione della lite, le parti con note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data
29/01/2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e, pertanto, hanno concluso in modo conforme chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, il giudice, su accordo delle parti, così dispone:
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti;
2) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 04/02/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1690 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Lanusei n. 29 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Cherchi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, attore contro
p.iva nella persona dell'Amministratore Unico, con sede legale in Nuoro, CP_1 P.IVA_1
Via Straullu n. 35, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti per atto dek 22/10/2021 a rogito del notaio Dott. (rep. n. 8625, racc. n. 5984) dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, via Ancona n. 3, convenuta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare l'inadempimento di agli obblighi di rilevazione periodica delle letture e di CP_1 segnalazione dell'anomalia dei consumi registrati (dovuti a una perdita occulta riparata dall'attore) e per l'effetto di dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento relativamente alla fattura num.
00000201900872118 del 28/06/2019 di euro 5.110,35, Fattura num. 00000201901407664 del 27/09/2019, di euro 1.373,74, e Fattura num. 00000202100565780 del 31/03/2021, di euro 1.153,64, rideterminando i consumi residui a tariffa minima ed al netto della tariffa di depurazione e fognatura. L'attore ha, inoltre, chiesto la condanna di AB a effettuare un ricalcolo degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi,
1 ovvero in base al consumo accertato nel periodo precedente o, in mancanza, in base al consumo medio stimato per utenze analoghe.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_1 domande dell'attore e la condanna del al pagamento in suo favore della somma di euro 6.318,08 di cui Pt_1
alle fatture n. 2019/00872118 del 28/06/2019, n. 2019/01407664 del 27/09/2019 e n. 202100565780 del
31/03/2021, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Con ordinanza del 7 giugno 2022 il giudice, richiamata la giurisprudenza pacifica del Tribunale in caso di consumi abnormi dovuti a perdite, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“- la quota di consumi corrispondente a quella ordinaria media ricavata avendo riguardo ai consumi precedenti la perdita o in difetto a quelli successivi, viene interamente pagata dall'utente;
- dalla quota dei consumi eccedente la media di quelli precedenti o in difetto successivi, vengono detratti gli oneri di depurazione e fognatura;
- all'importo così calcolato viene applicata la riduzione del 50% in adesione alla giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui, in caso di consumi abnormi dovuti a perdita idrica, il danno che subisce l'utente viene posto a carico del Gestore per il 50% in ragione del fatto che non ha assolto all'obbligo previsto dal
RSII di effettuare almeno due letture all'anno e di elaborare fatture nelle quali sia messo in evidenza il consumo abnorme in modo da avvisare l'Utente; il restante 50% resta a carico dell'Utente il quale a sua volta non ha assolto all'onere di verificare quanto il contatore registrava;
- l'importo del 50% ottenuto detraendo il 50% di cui al punto che precede viene pagato dall'utente;
- le parti rinunciano ad ogni avversa pretesa che si fondi sui titoli oggetto di causa.
- le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti”
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di consentire ad di svolgere i calcoli necessari ad un eventuale CP_1 accordo a definizione della lite, le parti con note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data
29/01/2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e, pertanto, hanno concluso in modo conforme chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, il giudice, su accordo delle parti, così dispone:
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti;
2) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 04/02/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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