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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29/10/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 4316/2020 R.G.; causa pendente tra:
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Eritrea n. 3, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Mariano Fiorito (codice fiscale – C.F._2
P.E.C. certificata: , dal quale è Email_1 rappresentato e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, con sede legale in Roma alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Giugliano
(codice fiscale – P.E.C. C.F._3
giusta procura in atti;
Email_2
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore;
– CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 20/6/2019 spiegava opposizione avverso Parte_1
l'esecuzione intrapresa da con atto di Controparte_1 pignoramento ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 recante la data del
30/4/2019 e n. 07120183220001599000.
Al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza del pignoramento esclusivamente a seguito della comunicazione operata dal soggetto terzo pignorato in data 5/6/2019.
Nel merito, contestava, anzitutto, la regolarità formale dell'esecuzione così promossa, deducendo: in primo luogo, l'omessa notificazione dell'atto all'esecutato; in secondo luogo, la mancata specificazione del dettaglio dei crediti;
in terzo luogo,
l'omessa e/o invalida notificazione degli atti presupposti e, in particolar modo, sia delle cartelle di pagamento, che dell'intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 prodromica al pignoramento.
In ogni caso, poi, contestava il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata in ragione dell'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Concessa inaudita altera parte la sospensione richiesta dall'opponente ed all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con l'agente della riscossione, con ordinanza del 19/11/2019 il giudice dell'esecuzione confermava il provvedimento in questione e concedeva termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione, condannando altresì l'agente della riscossione al pagamento delle spese della fase sommaria.
Con atto di citazione notificato in data 17/2/2020 introduceva Parte_1 quindi il giudizio di merito;
al riguardo, reiterava le doglianze sollevate con il ricorso e, in aggiunta, deduceva l'illegittimità del pignoramento in ragione del fatto che esso sarebbe stato notificato decorso il termine di centottanta giorni dalla pretesa notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Nel giudizio si costituiva la parte opposta , la Controparte_1 quale eccepiva la natura tributaria di alcuni dei crediti azionati e, in termini generali, l'infondatezza delle doglianze complessivamente formulate, producendo al riguardo documentazione relativa alla notificazione dell'atto di pignoramento e degli atti ad esso presupposti (sia le cartelle che l'intimazione di pagamento); domandava, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione per le contestazioni concernenti crediti di natura tributaria e, in ogni caso, rigettarsi nel merito l'opposizione.
Con memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
l'opponente rilevava anzitutto l'infondatezza dell'eccezione di parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti di natura tributaria;
deduceva, inoltre, l'invalidità della notificazione dell'atto di pignoramento in quanto eseguita direttamente nelle forme previste per l'ipotesi di irreperibilità assoluta anziché meramente relativa;
circa la documentazione depositata dall'agente della riscossione in ordine alla pretesa notificazione delle cartelle di pagamento dichiarava di disconoscere la conformità delle copie depositate agli originali degli atti;
in ogni caso, postulava l'irregolarità della notificazione delle cartelle in quanto non sarebbero state rispettate le formalità prescritte per legge.
Ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto terzo pignorato, all'udienza del 29/10/2024 i procuratori precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il parziale deposito delle relative memorie.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata anzitutto la contumacia del soggetto terzo pignorato Controparte_4
[...]
Invero, non risulta aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
§ 3. Ciò posto, al fine di individuare il thema decidendum dell'opposizione non appare fuor luogo premettere come lo scrivente sia chiamato alla delibazione unicamente delle doglianze formulate con l'originario ricorso del 20/6/2019.
Invero, giova ricordare come la precisa identificazione delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione configuri un elemento costitutivo essenziale della relativa domanda (integrando, in particolare, la causa petendi della stessa), ragion per cui la formulazione di ragioni del tutto nuove integra inevitabilmente una domanda parimenti nuova.
Si tratta di un principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità: sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda” (Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 20 gennaio
2011, n. 1328; Cass. 7 marzo 2003, n. 3477). La conclusione che ne discende è allora che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. le pronunce sopra citate).
Tale principio è stato applicato anche nel caso di opposizione ex art. 617 c.p.c., affermandosi che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi” (Cass.
7 agosto 2013, n. 18761).
Le considerazioni che precedono comportano, allora, che debba reputarsi inammissibile nella presente sede la contestazione relativa alla nullità dell'atto di pignoramento sul presupposto per cui esso sarebbe stato notificato decorso il termine di centottanta giorni dalla pretesa notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973: invero, trattasi di censura formulata per la prima volta unicamente con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito.
§ 4. Così individuato il thema decidendum del giudizio, in limine litis occorre ricordare che – come risulta dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione – il pignoramento avverso il quale è stata spiegata opposizione sia stato promosso per il recupero dei seguenti crediti:
a) cartella n. 07120120108672141000 di cui al ruolo n. 2012/7114 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in favore del CP_5
[...]
b) cartella n. 07120140084828523000 di cui al ruolo n. 2014/5166 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in favore del CP_5
[...] c) cartella n. 07120150016425382000 di cui al ruolo n. 2015/1332 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in favore del CP_5
[...]
d) cartella n. 07120150026838958000 di cui al ruolo n. 2015/2405 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in favore del CP_5
[...]
e) cartella n. 07120150063376537000 di cui al ruolo n. 2015/250660 per
IRPEF in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli;
f) cartella n. 07120150091934413000 di cui al ruolo n. 2015/3103 per contributo annuo in favore dell' Controparte_6
[...]
g) cartella n. 07120160033469841000 di cui al ruolo n. 2016/250596 per
IRPEF in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli.
§ 5. Orbene, osserva questo giudice come le prime tre doglianze formulate dal integrino un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, Pt_1
c.p.c.
Invero, tali contestazioni involgono la regolarità formale del pignoramento (anche sotto il profilo della violazione della sequenza procedimentale in ragione dell'omessa notificazione degli atti prodromici) e, quindi, il quomodo dell'esecuzione intrapresa.
L'ulteriore doglianza concernente la pretesa estinzione dei crediti (per decorso del termine di prescrizione), invece, integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., atteso che essa investe il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dei titoli azionati.
§ 6. Tanto opportunamente chiarito e venendo a delibare le singole contestazioni, ritiene anzitutto questo giudice che sia infondata la doglianza relativa alla nullità del pignoramento per la pretesa omessa notificazione dello stesso all'esecutato.
Invero, l'agente della riscossione ha depositato copia dell'atto così notificato (cfr. il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
In particolare, il documento prodotto evidenzia come la notificazione tentata presso l'indirizzo costituente pacificamente la residenza anagrafica del debitore
(Napoli, Salita Sant'Antonio ai Monti, 6, sc. B, p. T) abbia avuto esito negativo, avendo l'ufficiale notificatore attestato la circostanza per cui il debitore sarebbe ivi
“sconosciuto”; conseguentemente, la notificazione è stata eseguita nelle forme previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 (con deposito presso la casa comunale ed affissione del relativo avviso). Né merita condivisione la tesi dell'opponente secondo cui la notificazione avrebbe dovuto aver luogo nelle forme previste per l'ipotesi di irreperibilità relativa e non già assoluta e, quindi, con il rispetto delle previsioni di cui all'art. 140 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, il soggetto notificatore non ha riscontrato una situazione di temporanea assenza del destinatario presso il luogo di residenza, bensì proprio l'impossibilità di rinvenire lo stesso in quel luogo: a ben vedere,
l'affermazione per cui “il medesimo in Salita Sant'Antonio ai Monti risulta sconosciuto” palesa come – a seguito di informazioni assunte in quel luogo – non sia stato rinvenuto alcun elemento di collegamento tale da poter consentire di procedere con le forme ex art. 140 c.p.c.
§ 7. Nemmeno merita condivisione la doglianza relativa alla nullità del pignoramento in ragione della pretesa mancanza del dettaglio dei crediti azionati.
Al riguardo, giova osservarsi come non sia pertinente il richiamo operato da parte opponente – a fondamento della contestazione formulata – al principio di diritto affermato da Cass. 9 novembre 2017, n. 26519.
A ben vedere, la pronuncia in questione giammai ha affermato il principio per cui l'atto di pignoramento ex art. 72-bis debba sempre contenere l'indicazione analitica e dettagliata dei crediti per i quali si agisce.
Come risulta agevolmente dalla lettura integrale del testo della sentenza i giudici di legittimità si sono pronunciati, in realtà, in una ipotesi peculiare in cui l'atto di pignoramento risultava mancante – sotto il profilo contenutistico – dell'indicazione delle cartelle di pagamento azionate, situazione a fronte della quale l'agente della riscossione pretendeva di attribuire rilevanza alla circostanza materiale dell'esistenza di un elenco separato materialmente allegato all'atto (circostanza asseritamente
“coperta” dalla fede privilegiata dei fatti accertati dal pubblico ufficiale).
È con riguardo a tale profilo che la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto rilevante, principio che si risolve nell'esclusione di ogni valenza
“fidefaciente” alle attestazioni dell'agente della riscossione e risulta sintetizzato nella massima ufficiale secondo cui “il pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non è un atto pubblico, bensì un atto processuale di parte, sicché l'attestazione ivi contenuta sulle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto lo stesso non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'agente di riscossione esercita - ex art. 49, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 - le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto”. Sgombrato il campo da tali potenziali equivoci, resta da verificare se il requisito previsto in termini generali dall'art. 543, comma 2, n. 1), c.p.c. (nella parte in cui, segnatamente, postula “l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto”) possa dirsi rispettato in presenza di un atto ex art. 72-bis che, come nel caso di specie, rechi l'indicazione delle cartelle di pagamento azionate e della relativa data di notificazione.
Ad avviso di questo giudicante la risposta non può che essere positiva.
Occorre infatti considerare che:
da un lato, nella riscossione mediante ruolo la cartella di pagamento svolge, come ben noto, una funzione analoga a quella della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, atteso che trattasi dell'atto con il quale l'agente della riscossione porta a conoscenza del destinatario il titolo esecutivo auto-formato dalla P.A. (ovverosia, il ruolo);
dall'altro lato, l'indicazione del credito per cui si procede non risponde all'esigenza del debitore esecutato (atteso che trattasi di circostanze di cui è già edotto con la notificazione del titolo e del precetto), bensì di consentire al terzo di conoscere l'importo sino a concorrenza del quale operare il pagamento.
§ 8. Si è visto come l'opponente abbia eccepito la nullità del pignoramento anche in ragione della pretesa omessa notificazione degli atti ad esso prodromici e, segnatamente, delle cartelle e dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973.
§ 8.1. In proposito, deve anzitutto sgombrarsi il campo dalla dichiarazione di disconoscimento operata da parte opponente nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Si tratta, a ben vedere, di un disconoscimento ex art. 2719 cod. civ., posto che è stata messa in discussione la conformità agli originali delle copie depositate.
Nondimeno, la dichiarazione non appare idonea a configurare un valido ed efficace atto di disconoscimento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017,
n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775). Orbene, nel caso di specie non v'è chi non veda come la contestazione formulata da parte opponente difetti del tutto dell'indicazione delle ragioni e degli aspetti per i quali si assume che le copie fotostatiche prodotte differiscano dagli originali: sul punto, infatti, alcuna menzione è stata operata.
§ 8.2. Ciò posto, per quanto concerne i crediti “ordinari” e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti a), b), c) e d) del § 4 della presente sentenza la doglianza è infondata in quanto l'agente della riscossione ha depositato documentazione dalla quale si desume la regolare notificazione delle cartelle e della successiva intimazione di pagamento.
Invero:
la cartella n. 07120120108672141000 è stata notificata in data 14/8/2012 a mezzo lettera raccomandata ricevuta direttamente dal destinatario;
la cartella n. 07120140084828523000 è stata notificata con il deposito del plico presso l'ufficio comunale a seguito della riscontrata assenza del destinatario presso l'abitazione; risulta altresì la spedizione della raccomandata informativa in data
5/12/2014 e la restituzione della stessa per compiuta ZA (con conseguente perfezionamento della notificazione in data 15/12/2014);
la cartella n. 07120150016425382000 è stata notificata con il deposito del plico presso l'ufficio comunale a seguito della riscontrata assenza del destinatario presso l'abitazione; risulta altresì la spedizione della raccomandata informativa in data
3/7/2015 e la restituzione della stessa per compiuta ZA (con conseguente perfezionamento della notificazione in data 13/7/2015);
la cartella n. 07120150026838958000 è stata notificata con il deposito del plico presso l'ufficio comunale a seguito della riscontrata assenza del destinatario presso l'abitazione; risulta altresì la spedizione della raccomandata informativa in data
24/6/2015 e la restituzione della stessa per compiuta ZA (con conseguente perfezionamento della notificazione in data 4/7/2015);
infine, l'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento è stata notificata con il deposito del plico presso l'ufficio comunale a seguito della riscontrata assenza del destinatario presso l'abitazione; risulta altresì la spedizione della raccomandata informativa e la ricezione della stessa a mani del destinatario in data 8/3/2019.
§ 8.3. Per quanto concerne invece i crediti di natura “tributaria” e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti e), f), e g) del § 4 della presente sentenza deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass.
Sez. Un. 5 giugno 2017, n. 13913).
§ 9. Resta da delibare la doglianza concernente l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione.
Anche in tal caso occorre distinguere tra i crediti di natura ordinaria e quelli tributari.
§ 9.1. Per i crediti “ordinari” la contestazione è infondata.
Invero, per la cartella sopra indicata al punto a) del § 4 della presente sentenza, occorre tener presente che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione del 14/8/2012 è stato oggetto dapprima di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013; in seguito è stato interrotto con la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 07120179016518039000 in data
9/11/2017 (cfr. il documento allegato alla comparsa di parte opposta); infine è stato ulteriormente interrotto con la notificazione in data 8/3/2019 dell'intimazione prodromica al pignoramento.
Per le cartelle sopra indicate ai punti b), c) e d) del § 4 della presente sentenza, poi, non risulta elasso il termine di prescrizione quinquennale nel periodo compreso tra la data della notificazione di ciascuna di esse nei termini sopra accertati
(rispettivamente, 15/12/2014; 13/7/2015 e 4/7/2015) e quella di notificazione della successiva intimazione (8/3/2019).
§ 9.2. Per i crediti di natura tributaria e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti e), f), e g) del § 4 della presente sentenza, deve essere parimenti dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Trova infatti applicazione il principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822, a tenore del quale “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art.
72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento
o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
L'applicazione del principio di diritto in questione conduce nel caso di specie all'affermazione della giurisdizione tributaria, posto che – come sopra ampiamente evidenziato – l'opponente ha contestato la regolare notificazione tanto delle cartelle quanto della successiva intimazione di pagamento.
§ 10. Le conclusioni cui si è pervenuti nel presente giudizio comportano la caducazione del provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase a cognizione sommaria dell'opposizione, stante il rigetto dell'opposizione ed il parziale difetto di giurisdizione.
§ 11. Per quanto concerne il regolamento delle spese del complessivo giudizio, esse seguono la soccombenza a carico dell'odierno opponente e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione della voce per la fase di trattazione/istruzione e di quella per la fase decisoria (in ragione della minore attività difensiva svolta sul punto).
Ovviamente, risulta caducata anche la determinazione accessoria sulle spese contenuta nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia del terzo pignorato Controparte_4
[...]
RIGETTA il primo e secondo motivo di opposizione.
RIGETTA il terzo ed il quarto motivo di opposizione per la parte concernente i crediti di natura ordinaria e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti a),
b), c) e d) del § 4 della presente sentenza;
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine al terzo ed al quarto motivo di opposizione per la parte concernente i crediti di natura “tributaria” e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti e), f), e g) del § 4 della presente sentenza.
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 1.702,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 02/05/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29/10/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 4316/2020 R.G.; causa pendente tra:
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Eritrea n. 3, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Mariano Fiorito (codice fiscale – C.F._2
P.E.C. certificata: , dal quale è Email_1 rappresentato e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, con sede legale in Roma alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Giugliano
(codice fiscale – P.E.C. C.F._3
giusta procura in atti;
Email_2
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore;
– CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 20/6/2019 spiegava opposizione avverso Parte_1
l'esecuzione intrapresa da con atto di Controparte_1 pignoramento ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 recante la data del
30/4/2019 e n. 07120183220001599000.
Al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza del pignoramento esclusivamente a seguito della comunicazione operata dal soggetto terzo pignorato in data 5/6/2019.
Nel merito, contestava, anzitutto, la regolarità formale dell'esecuzione così promossa, deducendo: in primo luogo, l'omessa notificazione dell'atto all'esecutato; in secondo luogo, la mancata specificazione del dettaglio dei crediti;
in terzo luogo,
l'omessa e/o invalida notificazione degli atti presupposti e, in particolar modo, sia delle cartelle di pagamento, che dell'intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 prodromica al pignoramento.
In ogni caso, poi, contestava il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata in ragione dell'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Concessa inaudita altera parte la sospensione richiesta dall'opponente ed all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con l'agente della riscossione, con ordinanza del 19/11/2019 il giudice dell'esecuzione confermava il provvedimento in questione e concedeva termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione, condannando altresì l'agente della riscossione al pagamento delle spese della fase sommaria.
Con atto di citazione notificato in data 17/2/2020 introduceva Parte_1 quindi il giudizio di merito;
al riguardo, reiterava le doglianze sollevate con il ricorso e, in aggiunta, deduceva l'illegittimità del pignoramento in ragione del fatto che esso sarebbe stato notificato decorso il termine di centottanta giorni dalla pretesa notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Nel giudizio si costituiva la parte opposta , la Controparte_1 quale eccepiva la natura tributaria di alcuni dei crediti azionati e, in termini generali, l'infondatezza delle doglianze complessivamente formulate, producendo al riguardo documentazione relativa alla notificazione dell'atto di pignoramento e degli atti ad esso presupposti (sia le cartelle che l'intimazione di pagamento); domandava, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione per le contestazioni concernenti crediti di natura tributaria e, in ogni caso, rigettarsi nel merito l'opposizione.
Con memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
l'opponente rilevava anzitutto l'infondatezza dell'eccezione di parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti di natura tributaria;
deduceva, inoltre, l'invalidità della notificazione dell'atto di pignoramento in quanto eseguita direttamente nelle forme previste per l'ipotesi di irreperibilità assoluta anziché meramente relativa;
circa la documentazione depositata dall'agente della riscossione in ordine alla pretesa notificazione delle cartelle di pagamento dichiarava di disconoscere la conformità delle copie depositate agli originali degli atti;
in ogni caso, postulava l'irregolarità della notificazione delle cartelle in quanto non sarebbero state rispettate le formalità prescritte per legge.
Ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto terzo pignorato, all'udienza del 29/10/2024 i procuratori precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il parziale deposito delle relative memorie.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata anzitutto la contumacia del soggetto terzo pignorato Controparte_4
[...]
Invero, non risulta aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
§ 3. Ciò posto, al fine di individuare il thema decidendum dell'opposizione non appare fuor luogo premettere come lo scrivente sia chiamato alla delibazione unicamente delle doglianze formulate con l'originario ricorso del 20/6/2019.
Invero, giova ricordare come la precisa identificazione delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione configuri un elemento costitutivo essenziale della relativa domanda (integrando, in particolare, la causa petendi della stessa), ragion per cui la formulazione di ragioni del tutto nuove integra inevitabilmente una domanda parimenti nuova.
Si tratta di un principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità: sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda” (Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 20 gennaio
2011, n. 1328; Cass. 7 marzo 2003, n. 3477). La conclusione che ne discende è allora che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. le pronunce sopra citate).
Tale principio è stato applicato anche nel caso di opposizione ex art. 617 c.p.c., affermandosi che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi” (Cass.
7 agosto 2013, n. 18761).
Le considerazioni che precedono comportano, allora, che debba reputarsi inammissibile nella presente sede la contestazione relativa alla nullità dell'atto di pignoramento sul presupposto per cui esso sarebbe stato notificato decorso il termine di centottanta giorni dalla pretesa notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973: invero, trattasi di censura formulata per la prima volta unicamente con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito.
§ 4. Così individuato il thema decidendum del giudizio, in limine litis occorre ricordare che – come risulta dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione – il pignoramento avverso il quale è stata spiegata opposizione sia stato promosso per il recupero dei seguenti crediti:
a) cartella n. 07120120108672141000 di cui al ruolo n. 2012/7114 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in favore del CP_5
[...]
b) cartella n. 07120140084828523000 di cui al ruolo n. 2014/5166 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in favore del CP_5
[...] c) cartella n. 07120150016425382000 di cui al ruolo n. 2015/1332 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in favore del CP_5
[...]
d) cartella n. 07120150026838958000 di cui al ruolo n. 2015/2405 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in favore del CP_5
[...]
e) cartella n. 07120150063376537000 di cui al ruolo n. 2015/250660 per
IRPEF in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli;
f) cartella n. 07120150091934413000 di cui al ruolo n. 2015/3103 per contributo annuo in favore dell' Controparte_6
[...]
g) cartella n. 07120160033469841000 di cui al ruolo n. 2016/250596 per
IRPEF in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli.
§ 5. Orbene, osserva questo giudice come le prime tre doglianze formulate dal integrino un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, Pt_1
c.p.c.
Invero, tali contestazioni involgono la regolarità formale del pignoramento (anche sotto il profilo della violazione della sequenza procedimentale in ragione dell'omessa notificazione degli atti prodromici) e, quindi, il quomodo dell'esecuzione intrapresa.
L'ulteriore doglianza concernente la pretesa estinzione dei crediti (per decorso del termine di prescrizione), invece, integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., atteso che essa investe il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dei titoli azionati.
§ 6. Tanto opportunamente chiarito e venendo a delibare le singole contestazioni, ritiene anzitutto questo giudice che sia infondata la doglianza relativa alla nullità del pignoramento per la pretesa omessa notificazione dello stesso all'esecutato.
Invero, l'agente della riscossione ha depositato copia dell'atto così notificato (cfr. il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
In particolare, il documento prodotto evidenzia come la notificazione tentata presso l'indirizzo costituente pacificamente la residenza anagrafica del debitore
(Napoli, Salita Sant'Antonio ai Monti, 6, sc. B, p. T) abbia avuto esito negativo, avendo l'ufficiale notificatore attestato la circostanza per cui il debitore sarebbe ivi
“sconosciuto”; conseguentemente, la notificazione è stata eseguita nelle forme previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 (con deposito presso la casa comunale ed affissione del relativo avviso). Né merita condivisione la tesi dell'opponente secondo cui la notificazione avrebbe dovuto aver luogo nelle forme previste per l'ipotesi di irreperibilità relativa e non già assoluta e, quindi, con il rispetto delle previsioni di cui all'art. 140 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, il soggetto notificatore non ha riscontrato una situazione di temporanea assenza del destinatario presso il luogo di residenza, bensì proprio l'impossibilità di rinvenire lo stesso in quel luogo: a ben vedere,
l'affermazione per cui “il medesimo in Salita Sant'Antonio ai Monti risulta sconosciuto” palesa come – a seguito di informazioni assunte in quel luogo – non sia stato rinvenuto alcun elemento di collegamento tale da poter consentire di procedere con le forme ex art. 140 c.p.c.
§ 7. Nemmeno merita condivisione la doglianza relativa alla nullità del pignoramento in ragione della pretesa mancanza del dettaglio dei crediti azionati.
Al riguardo, giova osservarsi come non sia pertinente il richiamo operato da parte opponente – a fondamento della contestazione formulata – al principio di diritto affermato da Cass. 9 novembre 2017, n. 26519.
A ben vedere, la pronuncia in questione giammai ha affermato il principio per cui l'atto di pignoramento ex art. 72-bis debba sempre contenere l'indicazione analitica e dettagliata dei crediti per i quali si agisce.
Come risulta agevolmente dalla lettura integrale del testo della sentenza i giudici di legittimità si sono pronunciati, in realtà, in una ipotesi peculiare in cui l'atto di pignoramento risultava mancante – sotto il profilo contenutistico – dell'indicazione delle cartelle di pagamento azionate, situazione a fronte della quale l'agente della riscossione pretendeva di attribuire rilevanza alla circostanza materiale dell'esistenza di un elenco separato materialmente allegato all'atto (circostanza asseritamente
“coperta” dalla fede privilegiata dei fatti accertati dal pubblico ufficiale).
È con riguardo a tale profilo che la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto rilevante, principio che si risolve nell'esclusione di ogni valenza
“fidefaciente” alle attestazioni dell'agente della riscossione e risulta sintetizzato nella massima ufficiale secondo cui “il pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non è un atto pubblico, bensì un atto processuale di parte, sicché l'attestazione ivi contenuta sulle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto lo stesso non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'agente di riscossione esercita - ex art. 49, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 - le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto”. Sgombrato il campo da tali potenziali equivoci, resta da verificare se il requisito previsto in termini generali dall'art. 543, comma 2, n. 1), c.p.c. (nella parte in cui, segnatamente, postula “l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto”) possa dirsi rispettato in presenza di un atto ex art. 72-bis che, come nel caso di specie, rechi l'indicazione delle cartelle di pagamento azionate e della relativa data di notificazione.
Ad avviso di questo giudicante la risposta non può che essere positiva.
Occorre infatti considerare che:
da un lato, nella riscossione mediante ruolo la cartella di pagamento svolge, come ben noto, una funzione analoga a quella della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, atteso che trattasi dell'atto con il quale l'agente della riscossione porta a conoscenza del destinatario il titolo esecutivo auto-formato dalla P.A. (ovverosia, il ruolo);
dall'altro lato, l'indicazione del credito per cui si procede non risponde all'esigenza del debitore esecutato (atteso che trattasi di circostanze di cui è già edotto con la notificazione del titolo e del precetto), bensì di consentire al terzo di conoscere l'importo sino a concorrenza del quale operare il pagamento.
§ 8. Si è visto come l'opponente abbia eccepito la nullità del pignoramento anche in ragione della pretesa omessa notificazione degli atti ad esso prodromici e, segnatamente, delle cartelle e dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973.
§ 8.1. In proposito, deve anzitutto sgombrarsi il campo dalla dichiarazione di disconoscimento operata da parte opponente nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Si tratta, a ben vedere, di un disconoscimento ex art. 2719 cod. civ., posto che è stata messa in discussione la conformità agli originali delle copie depositate.
Nondimeno, la dichiarazione non appare idonea a configurare un valido ed efficace atto di disconoscimento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017,
n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775). Orbene, nel caso di specie non v'è chi non veda come la contestazione formulata da parte opponente difetti del tutto dell'indicazione delle ragioni e degli aspetti per i quali si assume che le copie fotostatiche prodotte differiscano dagli originali: sul punto, infatti, alcuna menzione è stata operata.
§ 8.2. Ciò posto, per quanto concerne i crediti “ordinari” e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti a), b), c) e d) del § 4 della presente sentenza la doglianza è infondata in quanto l'agente della riscossione ha depositato documentazione dalla quale si desume la regolare notificazione delle cartelle e della successiva intimazione di pagamento.
Invero:
la cartella n. 07120120108672141000 è stata notificata in data 14/8/2012 a mezzo lettera raccomandata ricevuta direttamente dal destinatario;
la cartella n. 07120140084828523000 è stata notificata con il deposito del plico presso l'ufficio comunale a seguito della riscontrata assenza del destinatario presso l'abitazione; risulta altresì la spedizione della raccomandata informativa in data
5/12/2014 e la restituzione della stessa per compiuta ZA (con conseguente perfezionamento della notificazione in data 15/12/2014);
la cartella n. 07120150016425382000 è stata notificata con il deposito del plico presso l'ufficio comunale a seguito della riscontrata assenza del destinatario presso l'abitazione; risulta altresì la spedizione della raccomandata informativa in data
3/7/2015 e la restituzione della stessa per compiuta ZA (con conseguente perfezionamento della notificazione in data 13/7/2015);
la cartella n. 07120150026838958000 è stata notificata con il deposito del plico presso l'ufficio comunale a seguito della riscontrata assenza del destinatario presso l'abitazione; risulta altresì la spedizione della raccomandata informativa in data
24/6/2015 e la restituzione della stessa per compiuta ZA (con conseguente perfezionamento della notificazione in data 4/7/2015);
infine, l'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento è stata notificata con il deposito del plico presso l'ufficio comunale a seguito della riscontrata assenza del destinatario presso l'abitazione; risulta altresì la spedizione della raccomandata informativa e la ricezione della stessa a mani del destinatario in data 8/3/2019.
§ 8.3. Per quanto concerne invece i crediti di natura “tributaria” e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti e), f), e g) del § 4 della presente sentenza deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass.
Sez. Un. 5 giugno 2017, n. 13913).
§ 9. Resta da delibare la doglianza concernente l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione.
Anche in tal caso occorre distinguere tra i crediti di natura ordinaria e quelli tributari.
§ 9.1. Per i crediti “ordinari” la contestazione è infondata.
Invero, per la cartella sopra indicata al punto a) del § 4 della presente sentenza, occorre tener presente che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione del 14/8/2012 è stato oggetto dapprima di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013; in seguito è stato interrotto con la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 07120179016518039000 in data
9/11/2017 (cfr. il documento allegato alla comparsa di parte opposta); infine è stato ulteriormente interrotto con la notificazione in data 8/3/2019 dell'intimazione prodromica al pignoramento.
Per le cartelle sopra indicate ai punti b), c) e d) del § 4 della presente sentenza, poi, non risulta elasso il termine di prescrizione quinquennale nel periodo compreso tra la data della notificazione di ciascuna di esse nei termini sopra accertati
(rispettivamente, 15/12/2014; 13/7/2015 e 4/7/2015) e quella di notificazione della successiva intimazione (8/3/2019).
§ 9.2. Per i crediti di natura tributaria e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti e), f), e g) del § 4 della presente sentenza, deve essere parimenti dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Trova infatti applicazione il principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822, a tenore del quale “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art.
72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento
o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
L'applicazione del principio di diritto in questione conduce nel caso di specie all'affermazione della giurisdizione tributaria, posto che – come sopra ampiamente evidenziato – l'opponente ha contestato la regolare notificazione tanto delle cartelle quanto della successiva intimazione di pagamento.
§ 10. Le conclusioni cui si è pervenuti nel presente giudizio comportano la caducazione del provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase a cognizione sommaria dell'opposizione, stante il rigetto dell'opposizione ed il parziale difetto di giurisdizione.
§ 11. Per quanto concerne il regolamento delle spese del complessivo giudizio, esse seguono la soccombenza a carico dell'odierno opponente e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione della voce per la fase di trattazione/istruzione e di quella per la fase decisoria (in ragione della minore attività difensiva svolta sul punto).
Ovviamente, risulta caducata anche la determinazione accessoria sulle spese contenuta nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia del terzo pignorato Controparte_4
[...]
RIGETTA il primo e secondo motivo di opposizione.
RIGETTA il terzo ed il quarto motivo di opposizione per la parte concernente i crediti di natura ordinaria e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti a),
b), c) e d) del § 4 della presente sentenza;
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine al terzo ed al quarto motivo di opposizione per la parte concernente i crediti di natura “tributaria” e, segnatamente, quelli sopra indicati ai punti e), f), e g) del § 4 della presente sentenza.
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 1.702,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 02/05/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea