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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3840/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 19/02/1962), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SALVIATI ANDREA;
(ROMA (RM), 16/06/1965), con il patrocinio dell'avv. CP_1
SALVIATI ANDREA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2005 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
2) Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio
personale mantenimento.
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/12/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3840/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 19/12/1993 tra (ROMA (RM), Parte_1
19/02/1962) e (ROMA (RM), 16/06/1965) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1690, Parte II,
Serie A01, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3840/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 19/02/1962), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SALVIATI ANDREA;
(ROMA (RM), 16/06/1965), con il patrocinio dell'avv. CP_1
SALVIATI ANDREA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2005 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
2) Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio
personale mantenimento.
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/12/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3840/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 19/12/1993 tra (ROMA (RM), Parte_1
19/02/1962) e (ROMA (RM), 16/06/1965) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1690, Parte II,
Serie A01, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi