Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n.4288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4288 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Melito di Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Casamartino, 8/C presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Cangiano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Melito di Controparte_1 C.F._2
Napoli alla Via Casamartino, 8/C presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Cangiano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 gennaio 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l' 8.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli l'8 settembre 2010, dal quale nascevano due figli -
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]3)- chiedevano Per_1 Per_2
pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 2 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10-1-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto in Napoli, in data
08.09.2010, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2010 atto N.
120, parte II, S. A, sez. A, in regime di separazione legale dei beni, e, per l'effetto, ordinare al
Competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Affidare i due figli minori di cui sopra ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa di proprietà della madre sig.ra sita in Melito di Napoli, alla Via Controparte_1
Catullo, 14;
3) Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Parte_1
dei minori nella misura di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché previamente concordate e documentate come previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto presso l'intestato
Tribunale di Napoli Nord in data 25/10/2019. Altresì va fatto presente all'Adito Giudicante che il sig. , di sua spontanea volontà e di comune accordo con la sig.ra Parte_1 [...]
, condivide con la medesima e nell'esclusivo interesse dei due figli minori anche il CP_1
50% delle spese ordinarie (relativamente a ciò che concerne l'abbigliamento, farmaci da banco tipo antibiotici, antipiretici o per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), materiale
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scolastico di cancelleria. Tuttavia, il sig. ha aperto, sempre nell'esclusivo Parte_1
interesse dei minori e per ciascuno di essi, un conto corrente sul quale versa mensilmente €
50,00, per ciascun figlio minore a titolo di reddito futuro;
4) Assegnare la casa coniugale, sita in Melito di Napoli, alla Via Catullo, 14, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono alla sig.ra , di cui ne è proprietaria, affinché la Controparte_1
stessa possa viverci insieme ai due minori;
5) Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre potrà stare con i figli minori tutte le volte in cui lo desidera e, comunque, trascorrerà con i figli e , due Per_1 Per_2
pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il venerdì dalle ore 17,30 fino alle ore 19,30 con riaccompagnamento a casa, ovvero, in base ai bisogni dei minori, due diversi pomeriggi della settimana, con gli stessi orari, da comunicare preventivamente alla madre con un congruo anticipo di almeno 24 ore. Inoltre il padre trascorrerà con i figli e un fine settimana, a Per_1 Per_2
settimane alterne, dalle ore 17,30 del venerdì fino alle ore 19,30 della domenica, con riaccompagnamento a casa;
per il periodo estivo, il padre trascorrerà con i figli e un Per_1 Per_2
periodo consecutivo di giorni 15 (quindici) nei mesi di festività scolastiche (giugno-settembre), da comunicarsi preventivamente con un anticipo di almeno di un mese;
nelle festività natalizie il padre trascorrerà con i figli e , ad anni alterni con la madre, dalle ore 9,00 del 24 alle ore Per_1 Per_2
9,00 del 25 dicembre, ovvero dalle ore 9,00 del 25 dicembre alle ore 9,00 del 26 dicembre, salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre, sempre nelle festività natalizie il padre trascorrerà con i figli e , ad anni alterni con la madre, dalle ore 9,00 del 31 dicembre alle ore 9,00 del 1 Per_1 Per_2
gennaio, ovvero dalle ore 9,00 del 1 gennaio alle ore 9,00 del 2 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti. Durante il periodo di festività scolastiche natalizie (dal 26 dicembre al 6 gennaio) il padre trascorrerà con i figli e , ad anni alterni con la madre, il periodo dalle ore 9,00 del 26 Per_1 Per_2
dicembre alle ore 9,00 del 31 dicembre, ovvero dalle ore 9,00 del 1 gennaio alle ore 9,00 del 6 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
nelle festività della Santa Pasqua, sempre ad anni alterni con la madre, il padre trascorrerà con i figli e dalle ore 9,00 del giorno di Per_1 Per_2
Pasqua alle ore 9,00 del Lunedi in Albis, ovvero dalle ore 9,00 del Lunedi in Albis alle ore 9,00 del martedì, salvo diverso accordo tra le parti;
il padre potrà tenere con sé i figli e i Per_1 Per_2
pomeriggi del giorno del proprio compleanno e onomastico e per il compleanno e l'onomastico dei figli minori, il padre potrà trascorrere alcuni momenti della giornata con i medesimi, da concordare preventivamente con la madre;
6) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi.
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Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 120, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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