Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 180/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 07.03.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
ATTORE
E
- Controparte_1
CONVENUTO
Hanno depositato note scritte:
Per l'Avv. COGGIATTI CLAUDIO che conclude per l'accoglimento Parte_1
delle proprie domande;
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 180/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 180/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. COGGIATTI
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ATTRICE
E
, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: adempimento contrattuale;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
per ottenere la condanna dell' al pagamento dei Controparte_1
crediti di cui è divenuta titolare in forza del contratto di cessione pro-soluto del
10.05.2021 concluso con la cedente , Controparte_2
e precisamente:
a) € 317.503,80 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società
[...]
, riepilogate nell'elenco prodotto (doc. n. Controparte_2
3);
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. n. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- che ammontavano, alla data del 5 gennaio 2022, ad € 14.126,73;
c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti, alla data di notifica della citazione, da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.:
d) € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, recante in rubrica “Risarcimento dei costi di recupero”, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), Decr. Legsl. n. 192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, come interpretata dalla Commissione
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Europea, addebitati, nella fattura (doc. n. 4) riepilogata nell'elenco che si produce
(doc. n. 5), a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n.
10 fatture indicate nel dettaglio allegato alla fattura di cui al doc. n. 4 (doc. n. 6)].
Nonostante la regolarità della notifica, l' è Controparte_1
rimasta contumace per cui, all'udienza del 14.07.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
Con memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ., l'attrice ha riferito di aver appreso, eseguite le opportune verifiche di “essere stato eseguito, in ritardo rispetto alla data di scadenza del relativo termine indicato in fattura, il pagamento del complessivo importo azionato a titolo di sorte capitale e di risarcimento costi di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 (€ 317.903,8)”, rinunciando pertanto alla relativa pretesa, insistendo nella condanna dell'ente convenuto per il pagamento della residua somma rimasta insoluta pari ad €
15.102,04 di cui:
a. interessi moratori maturati sull'importo della fattura azionata con l'atto introduttivo del giudizio che è risultata essere stata saldata dall' convenuto a CP_3
decorrere dal termine di pagamento della fattura sino alla data di eseguito saldo della stessa (importo pari, alla data del 20.7.2022, ad € 15.031,42);
b. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui ai precedenti punti a)
(importo pari, alla data del 20.7.2022, ad € 70,63).
La causa, documentalmente istruita, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., per la decisione.
****
La pretesa avanzata dall'attrice non può essere accolta.
In primo luogo, stante l'intervenuto pagamento dell'intera sorte capitale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla pretesa relativa al pagamento della sorte capitale.
Con riferimento alla pretesa relativa agli interessi moratori, al saggio dettato per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, devono reiterarsi i rilievi già formulati con ordinanza del 13.06.2024.
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In proposito la parte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha dedotto, nelle note
Parte conclusionali autorizzate, che “Le fatture azionate da con l'atto introduttivo del giudizio hanno ad oggetto crediti che l' , Parte_2
ai sensi e per gli effetti dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22.5.2012 e 25.6.2012, di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. n.
185/2008, ha provveduto a certificare attraverso la piattaforma di certificazione dei crediti messa a disposizione dal predetto Ministero (v. doc. n. 8 fascicolo di parte).
Tale certificazione attesta anche la data di emissione della singola fattura ricevuta
e il cui importo è stato espressamente riconosciuto come dovuto da parte dell'Ente convenuto e, sia pur tardivamente, pagato. La scadenza di ciascuna fattura, ovvero il termine di pagamento della stessa, è quello stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n.
231/2002 (“Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”).
Il termine di pagamento è espressamente indicato in ciascuna fattura in 30 giorni dalla data di emissione della fattura: le fatture datate 17 maggio 2021 hanno come termine per il pagamento il 16 giugno 2021, esattamente come indicato nei richiamati doc. n. 3 (elenco riepilogativo).
La richiamata certificazione dei crediti (e la relativa istanza di certificazione) portano la data del 29 maggio 2021, mentre le fatture certificate portano tutte la data di emissione del 17 maggio 2021.
Il pagamento dell'importo di € 317.503,80 è stato eseguito dall'Ente convenuto in data 18.1.2022 (data valuta beneficiario) (cfr. doc. n. 14, proseguendo nella numerazione di cui ai precedenti scritti difensivi).
Come indicato nel doc. n. 12 depositato unitamente alla nota di trattazione scritta per l'udienza del 12.6.2024 per ciascun importo portato da ciascuna fattura è analiticamente riportato il numero di giorni di ritardo nel pagamento, il tasso di interesse di mora del periodo di riferimento applicato e l'importo, parziale e totale, degli interessi maturati, pari a € 15.031,42.
Risultano esservi, quindi, tutti gli elementi necessari e sufficienti per la quantificazione e il riconoscimento degli interessi moratori richiesti”.
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Orbene, le riportate argomentazioni non sono condivisibili.
Parte attrice non ha depositato alcun documento da cui è possibile evincere la data di scadenza delle fatture e, dunque, la debenza degli interessi moratori pretesi.
Nella “Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185 e successive modificazioni”, allegato 8, apparentemente riferibile all'ente convenuto, sono sì indicati gli estremi delle fatture, gli importi nonché la data di emissione, ma nulla è riferito in ordine alla data di scadenza. La circostanza che la data di scadenza sia generalmente fissata in 30 giorni dalla emissione, infatti, non è sufficiente ad escludere l'eventuale previsione, nel caso di specie, di un termine diverso.
Peraltro, nel contratto di cessione, prodotto in giudizio, intercorso tra la cedente e la cessionaria del Controparte_2 Parte_1
10.05.2021, non sono indicate le fatture cedute, avendo le parti convenuto che “La
Cedente, come sopra rappresentata, cede "pro-soluto" alla Cessionaria, che come sopra rappresentata accetta, i Crediti descritti nell'elenco che debitamente sottoscritto dalle parti si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52”.
Nell'allegato alla scrittura privata è precisato che “la cessione ha ad oggetto: i crediti esistenti sotto identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito indicato.
I crediti futuri: tutte le fatture che verranno emesse nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente”.
A ben vedere, le fatture indicate nella certificazione di cui sopra, sono state emesse in data 17.05.2021 e, dunque, dopo l'intervenuta cessione riguardante, dunque, per quello che qui interessa, crediti futuri.
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Tuttavia, le fatture indicate nella certificazione richiamata, non risultano prodotte nel presente giudizio, onde consentire la verifica circa la loro effettiva scadenza.
A tal fine non può ritenersi sufficiente, come invece sostenuto dall'attrice, il documento riepilogativo di cui al documento n. 3, allegato all'atto di citazione, trattandosi di documento di formazione unilaterale, a parere della scrivente, inidoneo a dimostrare la veridicità e fondatezza di quanto in esso riportato.
D'altronde, deve escludersi l'automatica scadenza del termine per il pagamento decorsi 30 giorni dall'emissione della fattura, come sostenuto dall'attrice, considerato che l'art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, se al comma 1 dispone che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, al comma 2 precisa che “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura
o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce
o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
Nessuna delle ipotesi sopra riportate prevede il termine di 30 giorni dall'emissione della fattura per il pagamento, ancorando il termine o alla ricezione della fattura da
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parte del debitore ovvero alla effettiva erogazione della prestazione da parte del creditore ovvero, ancora, all'accettazione o alla verifica eventualmente previsti dalla legge o dal contratto, tutti elementi la cui collocazione temporale non risulta provata nel presente giudizio.
Parte Peraltro, nella certificazione di cui all'allegato n. 8, che secondo proverebbe la scadenza delle fatture ivi indicate, è riportata quale data di pagamento della somma riconosciuta, la data del 01.01.2022, circostanza che impedisce, dunque, di escludere una diversa scadenza dei pagamenti.
Pertanto, considerato che la contumacia non determina la non contestazione dei fatti allegati dall'attore e che la prova del credito richiesto incombe sulla parte che agisce per il pagamento ex art. 2697 cod. civ, la pretesa attorea non può che essere respinta, rilevandosi che il pagamento dell'intera sorte capitale è intervenuto otto giorni dopo la notifica dell'atto di citazione (in data 18.01.2022, a fronte di un atto di citazione notificato in data 10.01.2022 e della data di pagamento indicata nella certificazione prodotta del 01.01.2022, senza che siano documentate ulteriori precedenti richieste di pagamento indirizzate all'ente convenuto).
Il rigetto della domanda relativa agli interessi comporta, inevitabilmente, la reiezione delle ulteriori richieste ad essa connesse (interessi anatocistici e risarcimento per le spese di recupero).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla sorte capitale pari ad
€ 317.903,80;
2) rigetta le ulteriori domande avanzate da Parte_1
3) nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Potenza, il 17/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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