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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2024, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1799/2023 R.G., promossa
DA
, con Parte_1
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE IN APPELLO CONTUMACE
Causa in punto di appello avverso la sentenza 151 del 2022 del Giudice di pace di
Ozieri decisa con l'emissione del dispositivo ex art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in totale riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze (la cui liquidazione è consentita stando l'Amm.ne in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/07/2022 proponeva opposizione Controparte_1
avverso l'ordinanza del Prefetto di notificatagli in data 11/07/2022 con cui gli Pt_1
era stata imposta la sospensione della patente di guida per sei mesi in conseguenza dell'accertata violazione dell'art. 186 II co. lettera c) c.d.s. per aver circolato alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica e con un tasso alcolemico di 2,64 g/l e
2,62 g/l accertato nelle due misurazioni eseguite. A tal fine sosteneva che il provvedimento fosse affetto da eccesso di potere, essendogli stata imposta la sospensione della patente a prescindere dalla visita medica e dunque in violazione della presunzione di innocenza;
evidenziava poi la mancanza di esigenze cautelari, avendo prodotto un certificato medico da cui risultava la mancanza di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope;
deduceva l'irritualità dei rilievi eseguiti, non essendovi certezza sulla piena funzionalità dell'etilometro i cui dettagli tecnici avrebbero dovuto essere indicati nel verbale. Chiedeva, quindi, che, previa sua sospensione – accordata dal Giudice sulla scorta del certificato prodotto – il provvedimento opposto venisse annullato o in subordine che la sospensione fosse ridotta a 10 giorni o gli fosse comunque accordato il permesso di guidare dalle 5.00 alle 20.00.
Con comparsa pervenuta a mezzo posta raccomandata in data 31/08/2023 si costituiva il Prefetto di Nuoro, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del
Giudice di pace di Ozieri in favore di quello di stante il luogo in cui era stata Pt_1
commessa la violazione. Ancora, sosteneva la doverosità del provvedimento di sospensione in base al combinato disposto degli artt. 223 e 186 c.d.s., sospensione fondata su esigenze cautelari sulle quali non avrebbe inciso l'esito della visita medica disposta ad altri fini. Ancora, rilevava come la comunicazione della notizia di reato e gli atti dell'accertamento compiuti contenessero tutti i dati necessari per giustificare la funzionalità della strumentazione utilizzata e contestava anche la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande subordinate del CP_1 La causa, istituita solo con produzioni documentali, era decisa con sentenza 151 del
2022 con cui il Giudice di prima istanza accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. In particolare, la pronuncia, riconosciuta l'ammissibilità dell'opposizione al decreto prefettizio emesso ex art. 223 c.d.s. ed integrante una misura cautelare adottata a seguito di un'ipotesi di reato, rilevava come il giudizio inerisse all'accertamento dei presupposti di fatto che l'avevano giustificata e dunque alla legittimità della sua applicazione. Individuata la finalità dell'esigenza cautelare, il
Giudice la riteneva insussistente, non essendovi in giudizio elementi che consentissero di formulare riguardo al un giudizio di pericolosità per sé e per l'incolumità CP_1
dei terzi. Richiamava, infatti, il certificato della Commissione Medica di del Pt_1
27.9.22 da cui era risultato in capo al ricorrente il possesso dell'idoneità psicofisica alla guida.
Avverso la citata pronuncia proponeva appello l' Parte_1
, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: sosteneva anzitutto
[...]
di essere stato erroneamente dichiarato contumace, essendosi invece costituita con l'invio della comparsa di costituzione e risposta e relativi documenti a mezzo di posta raccomandata, regolarmente ricevuta dalla Cancelleria, come ben possibile anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 5160 del 2009) e delle successive pronunce del Giudice di legittimità (n. 1205 del 2009) e come ancor prima riconosciuto possibile in considerazione dei principi di cui agli artt. 3, 97 e 113
Cost. dalla Corte costituzionale (n. 199 del 1996), secondo la quale diversa interpretazione avrebbe condotto ad un'ingiusta compressione dei diritti di difesa.
Dalla sua regolare costituzione in giudizio faceva valere l'omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale diritto di incompetenza territoriale del Giudice di pace adito in favore di quello di Nuoro, come previsto dall'art. 6 co. II del decreto legislativo
150 del 2011, dal momento che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione, luogo che ricadeva nel
; contestava nel merito la violazione degli artt. 223,186 128 c.d.s., Controparte_2
dal momento che il Giudice di prima istanza, dopo aver escluso le esigenze cautelari ritenendole insussistenti ed aver dichiarato nella motivazione la cessazione della materia del contendere di cui non sussistevano i presupposti, in chiara contraddizione con la motivazione aveva annullato il decreto di sospensione. In particolare, rilevava come la pronuncia poggiasse sul presupposto che le ragioni della sospensione permanessero solo fino al positivo esito della visita medica che invece aveva la diversa funzione di verificare la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida (ed era eventualmente preordinata all'adozione di altri provvedimenti di carattere non sanzionatorio, di cui agli artt. 129 II co. e 130 c.d.s.), funzione ben diversa da quella di tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico e di impedire al conducente del veicolo già resosi responsabile di fatti integranti reato di continuare nella sua condotta potenzialmente pericolosa. Evidenziava, a tal fine, come la diversa sospensione di cui all'art. 189 commi VIII e IX perdurasse anche quando, conclusosi il periodo di sospensione di cui all'art. 223, il trasgressore non si sottoponesse a visita. Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado nella contumacia del era decisa con l'emissione del dispositivo dopo la scadenza del termine CP_1
concesso per il deposito di note sostitutive della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che al momento della decisione non vi è la disponibilità del fascicolo di primo grado del e dunque non sono esaminabili le sue produzioni. CP_1
Tanto chiarito, deve tenersi conto del consolidato orientamento della Suprema Corte
(9486/2021, 12932/2011 e 12663/2010) che, prendendo le mosse dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 98 del 2024, nei procedimenti di opposizione a provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative e, dunque, nei procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione davanti al Giudice di pace ha ritenuto ben possibile che gli atti di costituzione della Pubblica Amministrazione e relativi documenti siano inoltrati a mezzo posta. Tanto conduce a ritenere l'odierna appellante ben costituita in primo grado, nonostante la sua giusta contestazione della competenza territoriale del primo Giudice non muterebbe le sorti del giudizio (detta ipotesi non rientra tra quelle che impongono la remissione ex art. 354 c.p.c.).
E' possibile passare all'esame dei motivi di merito, tenendo presente che quanto è stato contestato al è la violazione dell'art. 186 II co. lett. c) c.d.s. che prevede anche CP_1
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A norma del successivo co. VIII con l'ordinanza con cui viene disposta la sospensione della patente il Prefetto impone anche che il conducente si sottoponga alla visita medica che deve avvenire nel termine di 60 giorni. La Suprema Corte con pronuncia recentissima (ordinanza 3245 del 2024) ha chiarito che detta visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione o della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223 I co. del medesimo codice. Di tale principio è stata fatta applicazione nella citata sentenza che ha cassato la decisione del Giudice d'appello che ha ritenuto che l'esito favorevole dell'accertamento medico circa l'idoneità psicofisica alla guida avesse fatto venir meno le ragioni della funzione della sospensione della patente. Pertanto, il certificato della Commissione Medica Provinciale non incide affatto sull'attuazione della misura cautelare che senza margini di discrezionalità il legislatore impone nei casi previsti dall'art. 186 al Prefetto. E, peraltro, è chiaro che, mentre la sospensione mira ad evitare che un soggetto che ha dimostrato la propria pericolosità alla guida per l'uso di sostanze alcoliche continui a circolare, la visita medica di cui all'art. 119 IV co. c.d.s.. ha lo scopo di verificare se all'attualità del suo svolgimento il soggetto sia nelle condizioni di poter guidare. Tale diversa funzione dei due tipi di interventi è avvalorata dalla previsione contenuta nell'ultima parte del comma VIII dell'art. 223 perché, se il conducente non si sottopone nel termine fissato alla visita e si sottrae alla valutazione di idoneità, le ragioni cautelari possono essere prolungate fino all'esito di quell'accertamento. La sospensione della patente adottata ex art. 223 che è quella che occupa questo giudizio proprio per le sue funzioni cautelari si distingue dalla sospensione della patente di cui all'art. 186 del codice della strada che
è sanzione accessoria del reato ed è disposta dal Giudice penale (anche se in concreto applicata dal Prefetto). Non a caso quella di cui all'art. 223 deve intervenire entro un tempo ragionevole (e tale ragionevolezza, neppure contestata, sussiste nel caso di specie in cui nel termine dei 90 giorni è stata notificata l'ordinanza di sospensione) e, come detto, è finalizzata ad evitare che il soggetto continui a tenere una condotta di guida pericolosa (Cass. ord. 17999 del 2021). L'esigenza cautelare di cui si è detto è stata in realtà immediatamente soddisfatta con il ritiro della patente fino alla sospensione che è stata adottata dal Giudice di pace che ha poi rinviato il procedimento in attesa dell'esito della produzione della certificazione della Commissione Provinciale di Nuoro e dunque della visita medica che, come detto, nulla ha a che vedere con la sospensione cautelare.
Nel resto si osserva come le contestazioni circa l'inidoneità dell'apparecchiatura usata per rilevare il tasso alcolemico siano del tutto generiche e come nel verbale si sia dato atto della tipologia e dell'identificazione della strumentazione utilizzata, della sua omologa e della revisione avvenuta nell'anno antecedente il suo utilizzo per gli accertamenti a carico di , come da libretto metrologico esibitogli. Controparte_1
Conclusivamente, l'appello deve trovare accoglimento con conseguente totale riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione di all'ordinanza prefettizia CP_1
del 5.7.2022.
Le spese del doppio grado, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza 151 del 2022 del
Giudice di pace di Ozieri rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'ordinanza prefettizia del 5.7.2022 resa nel procedimento n. 1898/2022;
- condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in Euro 330,00, Parte_1
oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il precedente grado di giudizio ed in Euro 662,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il presente grado. Sassari, 07/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1799/2023 R.G., promossa
DA
, con Parte_1
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE IN APPELLO CONTUMACE
Causa in punto di appello avverso la sentenza 151 del 2022 del Giudice di pace di
Ozieri decisa con l'emissione del dispositivo ex art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in totale riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze (la cui liquidazione è consentita stando l'Amm.ne in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/07/2022 proponeva opposizione Controparte_1
avverso l'ordinanza del Prefetto di notificatagli in data 11/07/2022 con cui gli Pt_1
era stata imposta la sospensione della patente di guida per sei mesi in conseguenza dell'accertata violazione dell'art. 186 II co. lettera c) c.d.s. per aver circolato alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica e con un tasso alcolemico di 2,64 g/l e
2,62 g/l accertato nelle due misurazioni eseguite. A tal fine sosteneva che il provvedimento fosse affetto da eccesso di potere, essendogli stata imposta la sospensione della patente a prescindere dalla visita medica e dunque in violazione della presunzione di innocenza;
evidenziava poi la mancanza di esigenze cautelari, avendo prodotto un certificato medico da cui risultava la mancanza di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope;
deduceva l'irritualità dei rilievi eseguiti, non essendovi certezza sulla piena funzionalità dell'etilometro i cui dettagli tecnici avrebbero dovuto essere indicati nel verbale. Chiedeva, quindi, che, previa sua sospensione – accordata dal Giudice sulla scorta del certificato prodotto – il provvedimento opposto venisse annullato o in subordine che la sospensione fosse ridotta a 10 giorni o gli fosse comunque accordato il permesso di guidare dalle 5.00 alle 20.00.
Con comparsa pervenuta a mezzo posta raccomandata in data 31/08/2023 si costituiva il Prefetto di Nuoro, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del
Giudice di pace di Ozieri in favore di quello di stante il luogo in cui era stata Pt_1
commessa la violazione. Ancora, sosteneva la doverosità del provvedimento di sospensione in base al combinato disposto degli artt. 223 e 186 c.d.s., sospensione fondata su esigenze cautelari sulle quali non avrebbe inciso l'esito della visita medica disposta ad altri fini. Ancora, rilevava come la comunicazione della notizia di reato e gli atti dell'accertamento compiuti contenessero tutti i dati necessari per giustificare la funzionalità della strumentazione utilizzata e contestava anche la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande subordinate del CP_1 La causa, istituita solo con produzioni documentali, era decisa con sentenza 151 del
2022 con cui il Giudice di prima istanza accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. In particolare, la pronuncia, riconosciuta l'ammissibilità dell'opposizione al decreto prefettizio emesso ex art. 223 c.d.s. ed integrante una misura cautelare adottata a seguito di un'ipotesi di reato, rilevava come il giudizio inerisse all'accertamento dei presupposti di fatto che l'avevano giustificata e dunque alla legittimità della sua applicazione. Individuata la finalità dell'esigenza cautelare, il
Giudice la riteneva insussistente, non essendovi in giudizio elementi che consentissero di formulare riguardo al un giudizio di pericolosità per sé e per l'incolumità CP_1
dei terzi. Richiamava, infatti, il certificato della Commissione Medica di del Pt_1
27.9.22 da cui era risultato in capo al ricorrente il possesso dell'idoneità psicofisica alla guida.
Avverso la citata pronuncia proponeva appello l' Parte_1
, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: sosteneva anzitutto
[...]
di essere stato erroneamente dichiarato contumace, essendosi invece costituita con l'invio della comparsa di costituzione e risposta e relativi documenti a mezzo di posta raccomandata, regolarmente ricevuta dalla Cancelleria, come ben possibile anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 5160 del 2009) e delle successive pronunce del Giudice di legittimità (n. 1205 del 2009) e come ancor prima riconosciuto possibile in considerazione dei principi di cui agli artt. 3, 97 e 113
Cost. dalla Corte costituzionale (n. 199 del 1996), secondo la quale diversa interpretazione avrebbe condotto ad un'ingiusta compressione dei diritti di difesa.
Dalla sua regolare costituzione in giudizio faceva valere l'omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale diritto di incompetenza territoriale del Giudice di pace adito in favore di quello di Nuoro, come previsto dall'art. 6 co. II del decreto legislativo
150 del 2011, dal momento che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione, luogo che ricadeva nel
; contestava nel merito la violazione degli artt. 223,186 128 c.d.s., Controparte_2
dal momento che il Giudice di prima istanza, dopo aver escluso le esigenze cautelari ritenendole insussistenti ed aver dichiarato nella motivazione la cessazione della materia del contendere di cui non sussistevano i presupposti, in chiara contraddizione con la motivazione aveva annullato il decreto di sospensione. In particolare, rilevava come la pronuncia poggiasse sul presupposto che le ragioni della sospensione permanessero solo fino al positivo esito della visita medica che invece aveva la diversa funzione di verificare la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida (ed era eventualmente preordinata all'adozione di altri provvedimenti di carattere non sanzionatorio, di cui agli artt. 129 II co. e 130 c.d.s.), funzione ben diversa da quella di tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico e di impedire al conducente del veicolo già resosi responsabile di fatti integranti reato di continuare nella sua condotta potenzialmente pericolosa. Evidenziava, a tal fine, come la diversa sospensione di cui all'art. 189 commi VIII e IX perdurasse anche quando, conclusosi il periodo di sospensione di cui all'art. 223, il trasgressore non si sottoponesse a visita. Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado nella contumacia del era decisa con l'emissione del dispositivo dopo la scadenza del termine CP_1
concesso per il deposito di note sostitutive della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che al momento della decisione non vi è la disponibilità del fascicolo di primo grado del e dunque non sono esaminabili le sue produzioni. CP_1
Tanto chiarito, deve tenersi conto del consolidato orientamento della Suprema Corte
(9486/2021, 12932/2011 e 12663/2010) che, prendendo le mosse dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 98 del 2024, nei procedimenti di opposizione a provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative e, dunque, nei procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione davanti al Giudice di pace ha ritenuto ben possibile che gli atti di costituzione della Pubblica Amministrazione e relativi documenti siano inoltrati a mezzo posta. Tanto conduce a ritenere l'odierna appellante ben costituita in primo grado, nonostante la sua giusta contestazione della competenza territoriale del primo Giudice non muterebbe le sorti del giudizio (detta ipotesi non rientra tra quelle che impongono la remissione ex art. 354 c.p.c.).
E' possibile passare all'esame dei motivi di merito, tenendo presente che quanto è stato contestato al è la violazione dell'art. 186 II co. lett. c) c.d.s. che prevede anche CP_1
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A norma del successivo co. VIII con l'ordinanza con cui viene disposta la sospensione della patente il Prefetto impone anche che il conducente si sottoponga alla visita medica che deve avvenire nel termine di 60 giorni. La Suprema Corte con pronuncia recentissima (ordinanza 3245 del 2024) ha chiarito che detta visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione o della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223 I co. del medesimo codice. Di tale principio è stata fatta applicazione nella citata sentenza che ha cassato la decisione del Giudice d'appello che ha ritenuto che l'esito favorevole dell'accertamento medico circa l'idoneità psicofisica alla guida avesse fatto venir meno le ragioni della funzione della sospensione della patente. Pertanto, il certificato della Commissione Medica Provinciale non incide affatto sull'attuazione della misura cautelare che senza margini di discrezionalità il legislatore impone nei casi previsti dall'art. 186 al Prefetto. E, peraltro, è chiaro che, mentre la sospensione mira ad evitare che un soggetto che ha dimostrato la propria pericolosità alla guida per l'uso di sostanze alcoliche continui a circolare, la visita medica di cui all'art. 119 IV co. c.d.s.. ha lo scopo di verificare se all'attualità del suo svolgimento il soggetto sia nelle condizioni di poter guidare. Tale diversa funzione dei due tipi di interventi è avvalorata dalla previsione contenuta nell'ultima parte del comma VIII dell'art. 223 perché, se il conducente non si sottopone nel termine fissato alla visita e si sottrae alla valutazione di idoneità, le ragioni cautelari possono essere prolungate fino all'esito di quell'accertamento. La sospensione della patente adottata ex art. 223 che è quella che occupa questo giudizio proprio per le sue funzioni cautelari si distingue dalla sospensione della patente di cui all'art. 186 del codice della strada che
è sanzione accessoria del reato ed è disposta dal Giudice penale (anche se in concreto applicata dal Prefetto). Non a caso quella di cui all'art. 223 deve intervenire entro un tempo ragionevole (e tale ragionevolezza, neppure contestata, sussiste nel caso di specie in cui nel termine dei 90 giorni è stata notificata l'ordinanza di sospensione) e, come detto, è finalizzata ad evitare che il soggetto continui a tenere una condotta di guida pericolosa (Cass. ord. 17999 del 2021). L'esigenza cautelare di cui si è detto è stata in realtà immediatamente soddisfatta con il ritiro della patente fino alla sospensione che è stata adottata dal Giudice di pace che ha poi rinviato il procedimento in attesa dell'esito della produzione della certificazione della Commissione Provinciale di Nuoro e dunque della visita medica che, come detto, nulla ha a che vedere con la sospensione cautelare.
Nel resto si osserva come le contestazioni circa l'inidoneità dell'apparecchiatura usata per rilevare il tasso alcolemico siano del tutto generiche e come nel verbale si sia dato atto della tipologia e dell'identificazione della strumentazione utilizzata, della sua omologa e della revisione avvenuta nell'anno antecedente il suo utilizzo per gli accertamenti a carico di , come da libretto metrologico esibitogli. Controparte_1
Conclusivamente, l'appello deve trovare accoglimento con conseguente totale riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione di all'ordinanza prefettizia CP_1
del 5.7.2022.
Le spese del doppio grado, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza 151 del 2022 del
Giudice di pace di Ozieri rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'ordinanza prefettizia del 5.7.2022 resa nel procedimento n. 1898/2022;
- condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in Euro 330,00, Parte_1
oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il precedente grado di giudizio ed in Euro 662,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il presente grado. Sassari, 07/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella