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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 5387/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5387/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Federico SCALVI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 14.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 2.5.2024, ha impugnato il provvedimento n. prot. Cat. Parte_1
A12/2024/Immig/IISez/23BS002311 emesso il giorno 1.3.2024 (e notificato all'interessato l'8.4.2024), con il quale la Questura di Brescia ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. , rilasciatogli a sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. Numero_1
286 e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, siccome padre convivente del cittadino italiano , nato a [...] il [...]. Parte_2
Il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo dell'insussistenza del requisito della convivenza, previsto, ai fini dell'inespellibilità, dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998.
Nel ricorso lo straniero ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione. In particolare, ha eccepito che presso la sua abitazione vivono, oltre alla coniuge, anche i suoi figli, tutti cittadini italiani. L'istante ha, pertanto, chiesto l'accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna dell'amministrazione resistente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché alla refusione delle spese di lite.
2. Il si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia in data 5.7.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria con vittoria di spese.
Pag. 1 di 4 Parte resistente ha allegato una relazione redatta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia in ordine alla posizione personale del ricorrente e alle verifiche domiciliari effettuate dalla Polizia Locale, unitamente alla documentazione acquisita nel corso del procedimento amministrativo.
3. Espletata l'istruttoria mediante l'interrogatorio libero del ricorrente e l'acquisizione della testimonianza dei figli dello stesso, il Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa in data 14.11.2024, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 6.11.2024, il difensore di ha tempestivamente depositato nota scritta, con Parte_1 cui si è riportato al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. Il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio non sono gli eventuali vizi del procedimento amministrativo o del procedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'irrilevanza di qualsiasi doglianza in ordine a vizi di legittimità che avrebbero inficiato il provvedimento amministrativo.
Va parimenti osservato che è inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta alla dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Tuttavia, alla luce del chiaro contenuto del ricorso (ove si deduce la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari), la domanda deve essere riqualificata come un'istanza di accertamento del diritto al rilascio di tale titolo di soggiorno. Si rammenta, del resto, che – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 14 marzo 2019, n. 7322; Cass., 17 settembre 2007, n. 19331) – «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante».
2. Venendo al merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Si osserva preliminarmente che l'art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998 stabilisce che «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, […] degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana» (lett. c); ove ricorra tale situazione, l'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999 prevede il rilascio, da parte del Questore, del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ebbene, abita in un appartamento condotto in locazione sin dal 2015 e sito a Parte_1
Brescia in via Marcantonio Ducco n. 9 (v. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente). Come si evince dal certificato di stato di famiglia prodotto in atti (v. doc. 3), in tale immobile egli convive, oltre che con la coniuge , anche con tre dei quattro figli cittadini italiani nati da un precedente matrimonio (v. Persona_1
i certificati di nascita sub doc. 23). Si tratta, segnatamente, di (nato a [...] il Parte_2
5.7.1999), di (nata a [...] il [...]) e di (nata a [...] il Persona_2 Controparte_2
5.12.2003). Il figlio primogenito (nato a [...] il [...]), come riferito Persona_3 dal ricorrente in sede di interrogatorio non formale, si è invece nel frattempo trasferito nel Regno Unito (v. il verbale dell'udienza del 15.7.2024).
Dai documenti in atti è emerso altresì che i figli conviventi lavorano tutti regolarmente. Pt_1
Pag. 2 di 4 svolge dall'8.3.2023 attività di lavoro autonomo come idraulico (v. la visura camerale Parte_2 sub doc. 13 del fascicolo del ricorrente, ove l'indirizzo di residenza è indicato anche come sede dell'impresa). lavora, invece, a tempo indeterminato alle dipendenze di una pasticceria Persona_2 sin dal 25.6.2020, con un rapporto caratterizzato da turnazioni (v. il contratto di lavoro sub doc. 11 e la CU sub doc. 25). Infine, lavora alle dipendenze di un parrucchiere a tempo pieno e Controparte_2 anche il suo contratto contiene una clausola di flessibilità oraria (v. docc. 12 e 24).
A fronte di tali emergenze è verosimile che i figli del ricorrente, nelle giornate in cui la Polizia Locale di Brescia e la Polizia di Stato hanno effettuato le verifiche domiciliari (lunedì 18.12.2023 alle ore 20.45; mercoledì 7.2.2024 alle ore 15.35 e alle ore 18.10; lunedì 12.2.2024 alle ore 16.35) non fossero presenti in casa, perché impegnati altrove, come dagli stessi dichiarato all'udienza del 15.7.2024.
Peraltro, come può rilevarsi dal passaporto del ricorrente questi in data 1.1.2024 si Parte_1 era recato in Pakistan e aveva fatto ritorno solo l'8.4.2024.
Inoltre, anche prescindendo dall'accertamento dell'effettività della convivenza con i figli cittadini italiani, resta il fatto incontestato che il ricorrente è ormai da molti anni radicato in Italia, ove si trovano i suoi più stretti legami familiari.
Tali circostanze consentono, in ogni caso, di ricondurre la fattispecie anche all'ipotesi regolata dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, disposizione in base alla quale «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale», disposizione che la Corte costituzionale, con sent. n. 202/2013, ha esteso anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.
Sotto tale profilo non vi è dubbio che il rimpatrio forzoso del ricorrente, per di più in una condizione di salute alquanto compromessa (v. i referti medici prodotti in atti sub doc. 16), e il conseguente allontanamento dalla coniuge e dalla sua rete familiare costituirebbero una violazione del suo diritto fondamentale al rispetto dell'unità familiare (art. 8 CEDU e art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
Alla permanenza in Italia del ricorrente non sono, d'altronde, di ostacolo i precedenti penali di cui è gravato, peraltro assai risalenti nel tempo e – significativamente – neppure menzionati nel provvedimento impugnato: la pericolosità sociale dello straniero in relazione a tali pregiudizi è già stata esclusa dall'amministrazione in sede di rilascio del permesso di soggiorno poi non rinnovato.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e va riconosciuto il diritto di Parte_1 all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
3. Atteso che l'accoglimento del ricorso si fonda su elementi probatori che la Questura di Brescia non ha potuto valutare nel corso del procedimento amministrativo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta il diritto di nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
Pag. 3 di 4 al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; ordina, per l'effetto, alla Questura di Brescia il rilascio di tale titolo;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 2 dicembre 2024.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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