Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3711/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile n. 3711 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 516/2021 (RG n. 1702/2021) emesso il 05/04/2021
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...], rapp.to e difeso, g.m. in calce all'atto introduttivo, dall' Avv. Angela Aiello ( ) e con il medesimo elettivamente C.F._2
domiciliato in Meta alla Via S.E. De Martino n. 4
opponente
E
(C.F. ), con sede in 61122 Pesaro (PU), Via S. Controparte_1 P.IVA_1
Pertini n.88, in persona del suo procuratore Sig. (C.F. Controparte_2
), giusta procura speciale conferita in data 19/3/2021 con atto C.F._3
pubblico Dott. notaio coadiutore temporaneo del notaio Dr. Persona_1 Persona_2
Notaio in Pesaro, repertorio n.51397, racc.n.26337, registrata in data 23/03/2021 al n.1488
Serie 1T (all.1), rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F. Parte_2
–PEC del Foro di Velletri, ed C.F._4 Email_1 elettivamente domiciliata in Scafati, Via Enrico Fermi n.3, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Della Mura, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Opposta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con Decreto Ingiuntivo n. 516/2021 il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva al dott.
il pagamento della somma di pagamento di una somma pari ad € 5.318,04 a Parte_1 titolo di sorta capitale, oltre interessi, oltre accessori come per legge. Tale somma era dovuta a causa della fornitura di software e servizi informatici da parte della in favore del per prestazione rese nel periodo che va dal Controparte_1 Pt_1
31/01/2015 al 31/01/2017.
Con atto di citazione in opposizione al decreto Ingiuntivo su menzionato, notificato a mezzo pec in data 30/06/2021, il dott. conveniva dinanzi a codesto Tribunale la Parte_1
chiedendo: CP_1
- in via principale di accertare l'inesistenza dei presupposti per l'emissione del D.I. e disporre la revoca dello stesso;
- nel merito, accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta nei confronti di tenendo conto del grave inadempimento della Parte_1 CP_1 nell'espletamento dei servizi e dei danni causati ad esso opponente;
- dichiarare comunque prescritto il credito ex adverso vantato;
- in via gradata, accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto alla opposta per i servizi forniti al Dott. detraendo dal totale quanto già dallo stesso pagato;
Pt_1
- condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti dal Dott. CP_1
in ragione del malfunzionamento dei software acquistati Parte_1
La si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, integralmente infondata, nonché la conferma del Decreto opposto.
La causa (dopo un tentativo di bonario componimento non andato a buon fine) è stata istruita documentalmente e mercé escussione testimoniale.
Quindi sulle rinnovate conclusioni delle parti è stata assegnata a sentenza
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L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In merito all'inidoneità del titolo l'opponente asserisce che nel giudizio di opposizione all'ingiunzione le fatture commerciali non integrano piena prova del credito.
Sul punto va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in ossequio al principio di vicinanza della prova, nel caso di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella fattispecie, mentre l'opposta ha provato documentalmente il credito, tramite la produzione del “contratto di fornitura licenza e servizi”, l'opponente non ha fornito la prova di un integrale adempimento. Difatti dai documenti prodotti (cfr. estratto di conto corrente 2015) dall'opponente si evince un adempimento solo parziale, pari ad euro 644,76. Dell'ulteriore pagamento di euro 1.341,00 che l'opponente asserisce di aver effettuato non è stata fornita prova avendo l'opponente prodotto un mero promemoria di bonifico di per sé non sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento.
2 R.G.A.C. n. 3711/2021
In merito all'inesistenza del credito vantato da parte opposta il dott. afferma di aver Pt_1 disdetto il contratto con la in data 04/05/2016 (cfr. “ricevuta di consegna CP_1 richiesta di disdetta”) e che, di conseguenza, non possono essere accolte richieste di pagamento relative a prestazione successive a tale data. Sostiene, inoltre, di aver corrisposto alla stessa tutto quanto le fosse dovuto avendo disposto bonifici bancari in favore dell'opposta per la somma di euro 1.986,31.
Tuttavia, come sopra precisato risulta provato solo il pagamento di 644,76 euro (per l'anno
2015).
Tale importo va quindi detratto dal totale preteso dalla opposta.
Inoltre va rilevato che la disdetta, avendo il contratto efficacia temporale annuale, ha effetto solo a partire dal 1/01/2017 e, pertanto, le richieste di pagamento della per CP_1 prestazioni rese negli anni 2015 e 2016 sono legittime.
Viceversa le somme richieste per il 2017 (€ 1.400,02) non risultano dovute proprio per l'operatività della disdetta. E' infatti piuttosto cavillosa la difesa di sul punto CP_1 quando oppone che la disdetta non sarebbe stata “completa” (non avendo chiarito meglio che si voleva dismettere ogni servizio fornito) e che pertanto non sarebbe stata produttiva di effetti.
Va viceversa evidenziato che l'opponente ha chiaramente manifestato di non voler più proseguire il rapporto con l'opposta e ciò è confermato anche dalle dichiarazioni dei testi laddove hanno precisato che fu necessario acquistare un nuovo software di gestione.
Pertanto dalla complessiva pretesa di € 5.318,04 va detratto l'importo di € (644,76 +
1.400,02) 2.044,78 per un residuo ancora dovuto pari ad € 3.273,26. L'accoglimento parziale impone la revoca dell'impugnato D.I. e la condanna dell'opponente al pagamento di quanto sopra oltre agli interessi come già riconosciuti nel D.I.
Da ultimo va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni (mai nemmeno quantificati) che l'opponente formula per l'asserita impossibilità di fruire dei software necessari per l'assolvimento delle proprie funzioni che avrebbe indotto numerosi e assidui clienti a rivolgersi ad altri professionisti per ottenere assistenza fiscale.
Tale perdita di clientela infatti, oltre ad essere stata solo genericamente dedotta, non è stata dimostrata né documentalmente né si ricava dalle testimonianze assunte nel corso del processo che riferiscono solo dei malfunzionamenti lamentati dall'opponente.
Va poi rigettata l'eccezione di prescrizione del credito vantato come formulata dall'opponente, in quanto il termine ordinario di prescrizione decennale, applicabile al caso di specie, non risulta scaduto alla data di richiesta di emissione del D.I.
L'accoglimento parziale dell'opposizione impone la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo
3 R.G.A.C. n. 3711/2021
n.1702/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 05/04/2021, proposta da Pt_1
, nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca l'impugnato Pt_3
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della spa (in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp. pro-tempore) della somma di € 3.273,26 oltre interessi come in parte motiva---
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 26.2.2025
IL GIUDICE
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