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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa RA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3434 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nata a [...] il [...] , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Antonio Russo e Manlio Lombardo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Palermo, via Giacinto Carini n. 1 ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RC Consales, presso il cui studio a Palermo, via Catania
n. 25, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 2619/2022, emessa in data 09-
15/06/2022, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande.
2. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va preliminarmente rilevato che la pronuncia di addebito richiede la prova non solo della violazione dei doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c., ma anche del nesso di causalità con la crisi coniugale.
1 Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18074/14); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nella specie, la ricorrente ha contestato al resistente di aver tenuto condotte irresponsabili dal punto di vista economico con riferimento alla gestione della tabaccheria di famiglia nonché di aver abbandonato la casa coniugale nel mese di novembre 2020; il resistente ha contestato le circostanze dedotte in ricorso circa la gestione dell'azienda ed ha poi allegato che la convivenza con la moglie era già da tempo divenuta intollerabile.
Le prove rispettivamente articolate dalle parti sono state rigettate poiché generiche ed irrilevanti ai fini della decisione.
Ritiene il Tribunale che, in virtù delle rispettive allegazioni difensive e delle stesse circostanze allegate dalla ricorrente (la quale ha ammesso in sede di ricorso che, al momento dell'allontanamento del resistente, la coppia era già in crisi), deve ritenersi che il rapporto di comunione dei coniugi si è man mano incrinato, fino a spezzarsi definitivamente, senza che una specifica condotta dell'una o dell'altra parte abbia assunto efficacia causale esclusiva.
Segue, in conclusione, il rigetto della domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
3. Quanto all'affidamento dei figli delle parti, va rilevato che nelle more del giudizio il figlio
RC, nato il [...], ha raggiunto la maggiore età, sicché la relativa pronuncia deve riguardare soltanto RA, nata in data [...].
Va ricordato che con ordinanza presidenziale del 03/02/2022 era stato previsto l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre;
nel corso del giudizio, a seguito del trasferimento della in Svizzera, i due figli si sono trasferiti Pt_1
presso la casa del padre;
pertanto, con ordinanza del Giudice istruttore del 22/11/2023, è stato modificando il collocamento prevalente dei medesimi dalla casa materna a quella paterna.
Permandendo tali presupposti di fatto, il Tribunale non può che confermare quanto sopra già statuito;
la minore RA, dunque, resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso il padre e con diritto della madre di vederla e tenerla con sé, secondo
2 accordi liberamente stretti dalle parti, avuto riguardo alle esigenze ed alla volontà della minore, prossima al compimento dei 15 anni.
4. Quanto al mantenimento dei figli, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, con ordinanza presidenziale del 03/02/2022 era stato previsto l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 350,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, all'epoca conviventi con la madre;
con successiva ordinanza del
22/11/2023, a seguito del trasferimento all'estero della è stato revocato l'assegno Pt_1
posto a carico del ed è stato contestualmente previsto l'obbligo della ricorrente di CP_1
versare al resistente la somma di € 180,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli.
Ebbene, ponendo a raffronto le condizioni economiche delle parti come risultanti dagli atti processuali, va evidenziato quanto segue.
(classe 1976) è proprietaria di due immobili siti a Palermo, che trae in Parte_1
locazione a terzi e da cui riceve mensilmente canoni per un importo complessivo di € 700,00-
800,00 circa al mese.
Nelle dichiarazioni dei redditi depositate risultano, infatti, proprio i redditi derivanti da tali locazioni:
- anno imposta 2017: € 12.695,00 (reddito complessivo);
- anno imposta 2018: € 12.695,00 (reddito complessivo);
- anno imposta 2020: € 10.295,00 (reddito complessivo).
3 La stessa è, tuttavia, gravata dal pagamento di una rata di € 490,00 al mese in forza di un mutuo ipotecario contratto in costanza di matrimonio in relazione all'attività di tabaccheria gestita con il marito e poi cessata;
è, inoltre, debitrice nei confronti dell'Erario di una somma di € 75.000,00 circa.
La stessa di recente si è trasferita in Svizzera per lavoro;
non ha, tuttavia, depositato alcuna documentazione attestante i redditi percepiti;
infine, convive con un compagno, che si presume essere titolare di redditi.
(classe1974) svolge la professione di consulente tecnico del lavoro Controparte_1 presso lo “Studio Duecento” ed ha dichiarato fiscalmente i seguenti redditi: anno imposta
2020: € 7.683,00 (reddito complessivo); anno imposta 2021: € 10.596,00 (reddito complessivo); dall'esame degli estratti conto risulta, in realtà, una retribuzione mensile di €
1.300,00 circa.
Lo stesso vive con i figli in un immobile condotto in locazione al canone di € 450,00 al mese, come risulta dalle ricevute prodotte.
Orbene, è pacifico che la ricorrente, come dalla medesima dichiarato, si è trasferita nel 2023 in Svizzera per rinvenire migliori opportunità di lavoro;
la stessa, tuttavia, ha omesso di depositare documentazione attestante i redditi percepiti;
deve, in ogni caso, ritenersi che la stessa, avendo deciso di rimanere all'estero, percepisca senz'altro redditi da lavoro (oltre a continaure a percepire i redditi da locazione sopra indicati).
Avuto riguardo a tale circostanza ed, altresì, alla riduzione dei tempi di permanenza della ricorrente con i figli, stante appunto il trasferimento suddetto, ed in considerazione, per altro verso, dei pesi gravanti sulla medesima (per mutuo e debiti erariali) ed, al contempo, del canone di locazione gravante sul resistente per l'immobile abitato con la prole, ritiene il
Tribunale di dover prevedere a carico della un contributo economico per il Pt_1
mantenimento dei due figli di € 250,00 al mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il passato le statuizioni delle ordinanze emesse in corso di causa.
Le spese straordinarie per la prole continueranno ad essere ripartite tra le parti nella misura del 50% e saranno regolate secondo i criteri e le modalità del protocollo del Tribunale di
Palermo del 02/07/2019.
5. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di condanna del resistente del pagamento delle rate del mutuo acceso presso l'istituto Barclays Bank e gravante sull'immobile di proprietà della infatti, la trattazione congiunta di cause Pt_1
4 soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
6. Avuto riguardo alla natura del giudizio ed alla reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 2619/2022, emessa da questo Tribunale in data 09-
15/06/2022, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi , nata Parte_1
a Palermo il 29/10/1976 ( e , nato ad C.F._1 Controparte_1
Erice (TP) il 22/08/1974 ( ) C.F._2
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
2) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore RA, con domicilio prevalente presso il padre e con diritto di visita da parte della madre, secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1
decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di € 250,00 al mese, titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
4) Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di condanna del resistente al pagamento delle rate del mutuo.
5) Compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA Marino Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa RA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3434 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nata a [...] il [...] , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Antonio Russo e Manlio Lombardo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Palermo, via Giacinto Carini n. 1 ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RC Consales, presso il cui studio a Palermo, via Catania
n. 25, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 2619/2022, emessa in data 09-
15/06/2022, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande.
2. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va preliminarmente rilevato che la pronuncia di addebito richiede la prova non solo della violazione dei doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c., ma anche del nesso di causalità con la crisi coniugale.
1 Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18074/14); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nella specie, la ricorrente ha contestato al resistente di aver tenuto condotte irresponsabili dal punto di vista economico con riferimento alla gestione della tabaccheria di famiglia nonché di aver abbandonato la casa coniugale nel mese di novembre 2020; il resistente ha contestato le circostanze dedotte in ricorso circa la gestione dell'azienda ed ha poi allegato che la convivenza con la moglie era già da tempo divenuta intollerabile.
Le prove rispettivamente articolate dalle parti sono state rigettate poiché generiche ed irrilevanti ai fini della decisione.
Ritiene il Tribunale che, in virtù delle rispettive allegazioni difensive e delle stesse circostanze allegate dalla ricorrente (la quale ha ammesso in sede di ricorso che, al momento dell'allontanamento del resistente, la coppia era già in crisi), deve ritenersi che il rapporto di comunione dei coniugi si è man mano incrinato, fino a spezzarsi definitivamente, senza che una specifica condotta dell'una o dell'altra parte abbia assunto efficacia causale esclusiva.
Segue, in conclusione, il rigetto della domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
3. Quanto all'affidamento dei figli delle parti, va rilevato che nelle more del giudizio il figlio
RC, nato il [...], ha raggiunto la maggiore età, sicché la relativa pronuncia deve riguardare soltanto RA, nata in data [...].
Va ricordato che con ordinanza presidenziale del 03/02/2022 era stato previsto l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre;
nel corso del giudizio, a seguito del trasferimento della in Svizzera, i due figli si sono trasferiti Pt_1
presso la casa del padre;
pertanto, con ordinanza del Giudice istruttore del 22/11/2023, è stato modificando il collocamento prevalente dei medesimi dalla casa materna a quella paterna.
Permandendo tali presupposti di fatto, il Tribunale non può che confermare quanto sopra già statuito;
la minore RA, dunque, resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso il padre e con diritto della madre di vederla e tenerla con sé, secondo
2 accordi liberamente stretti dalle parti, avuto riguardo alle esigenze ed alla volontà della minore, prossima al compimento dei 15 anni.
4. Quanto al mantenimento dei figli, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, con ordinanza presidenziale del 03/02/2022 era stato previsto l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 350,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, all'epoca conviventi con la madre;
con successiva ordinanza del
22/11/2023, a seguito del trasferimento all'estero della è stato revocato l'assegno Pt_1
posto a carico del ed è stato contestualmente previsto l'obbligo della ricorrente di CP_1
versare al resistente la somma di € 180,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli.
Ebbene, ponendo a raffronto le condizioni economiche delle parti come risultanti dagli atti processuali, va evidenziato quanto segue.
(classe 1976) è proprietaria di due immobili siti a Palermo, che trae in Parte_1
locazione a terzi e da cui riceve mensilmente canoni per un importo complessivo di € 700,00-
800,00 circa al mese.
Nelle dichiarazioni dei redditi depositate risultano, infatti, proprio i redditi derivanti da tali locazioni:
- anno imposta 2017: € 12.695,00 (reddito complessivo);
- anno imposta 2018: € 12.695,00 (reddito complessivo);
- anno imposta 2020: € 10.295,00 (reddito complessivo).
3 La stessa è, tuttavia, gravata dal pagamento di una rata di € 490,00 al mese in forza di un mutuo ipotecario contratto in costanza di matrimonio in relazione all'attività di tabaccheria gestita con il marito e poi cessata;
è, inoltre, debitrice nei confronti dell'Erario di una somma di € 75.000,00 circa.
La stessa di recente si è trasferita in Svizzera per lavoro;
non ha, tuttavia, depositato alcuna documentazione attestante i redditi percepiti;
infine, convive con un compagno, che si presume essere titolare di redditi.
(classe1974) svolge la professione di consulente tecnico del lavoro Controparte_1 presso lo “Studio Duecento” ed ha dichiarato fiscalmente i seguenti redditi: anno imposta
2020: € 7.683,00 (reddito complessivo); anno imposta 2021: € 10.596,00 (reddito complessivo); dall'esame degli estratti conto risulta, in realtà, una retribuzione mensile di €
1.300,00 circa.
Lo stesso vive con i figli in un immobile condotto in locazione al canone di € 450,00 al mese, come risulta dalle ricevute prodotte.
Orbene, è pacifico che la ricorrente, come dalla medesima dichiarato, si è trasferita nel 2023 in Svizzera per rinvenire migliori opportunità di lavoro;
la stessa, tuttavia, ha omesso di depositare documentazione attestante i redditi percepiti;
deve, in ogni caso, ritenersi che la stessa, avendo deciso di rimanere all'estero, percepisca senz'altro redditi da lavoro (oltre a continaure a percepire i redditi da locazione sopra indicati).
Avuto riguardo a tale circostanza ed, altresì, alla riduzione dei tempi di permanenza della ricorrente con i figli, stante appunto il trasferimento suddetto, ed in considerazione, per altro verso, dei pesi gravanti sulla medesima (per mutuo e debiti erariali) ed, al contempo, del canone di locazione gravante sul resistente per l'immobile abitato con la prole, ritiene il
Tribunale di dover prevedere a carico della un contributo economico per il Pt_1
mantenimento dei due figli di € 250,00 al mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il passato le statuizioni delle ordinanze emesse in corso di causa.
Le spese straordinarie per la prole continueranno ad essere ripartite tra le parti nella misura del 50% e saranno regolate secondo i criteri e le modalità del protocollo del Tribunale di
Palermo del 02/07/2019.
5. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di condanna del resistente del pagamento delle rate del mutuo acceso presso l'istituto Barclays Bank e gravante sull'immobile di proprietà della infatti, la trattazione congiunta di cause Pt_1
4 soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
6. Avuto riguardo alla natura del giudizio ed alla reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 2619/2022, emessa da questo Tribunale in data 09-
15/06/2022, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi , nata Parte_1
a Palermo il 29/10/1976 ( e , nato ad C.F._1 Controparte_1
Erice (TP) il 22/08/1974 ( ) C.F._2
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
2) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore RA, con domicilio prevalente presso il padre e con diritto di visita da parte della madre, secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1
decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di € 250,00 al mese, titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
4) Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di condanna del resistente al pagamento delle rate del mutuo.
5) Compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA Marino Francesco Micela
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